Cass. pen., sez. I, sentenza 01/03/2000, n. 1587
CASS
Sentenza 1 marzo 2000

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Massime1

In tema di reato continuato, tra gl'indici rivelatori dell'identità del disegno criminoso non possono non essere apprezzati la distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, la tipologia dei reati, il bene protetto, l'omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo; anche attraverso la constatazione di alcuni soltanto di detti indici - purché siano pregnanti e idonei ad essere privilegiati in direzione del riconoscimento o del diniego del vincolo in questione - il giudice deve accertare se sussista o meno la preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C. ha cassato con rinvio l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione aveva escluso la configurabilità della continuazione fra molteplici violazioni di leggi doganali e finanziarie, limitandosi ad affermare apoditticamente, nonostante la loro collocazione in un ristretto arco temporale e la quasi costante identità delle modalità di azione, che dalle stesse emergeva soltanto una particolare attitudine del soggetto a commettere reati della stessa indole).

Commentario1

  • 1Reato continuato e criteri per l’esclusione della recidiva
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 01/03/2000, n. 1587
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1587
Data del deposito : 1 marzo 2000

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