Sentenza 1 marzo 2000
Massime • 1
In tema di reato continuato, tra gl'indici rivelatori dell'identità del disegno criminoso non possono non essere apprezzati la distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, la tipologia dei reati, il bene protetto, l'omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo; anche attraverso la constatazione di alcuni soltanto di detti indici - purché siano pregnanti e idonei ad essere privilegiati in direzione del riconoscimento o del diniego del vincolo in questione - il giudice deve accertare se sussista o meno la preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C. ha cassato con rinvio l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione aveva escluso la configurabilità della continuazione fra molteplici violazioni di leggi doganali e finanziarie, limitandosi ad affermare apoditticamente, nonostante la loro collocazione in un ristretto arco temporale e la quasi costante identità delle modalità di azione, che dalle stesse emergeva soltanto una particolare attitudine del soggetto a commettere reati della stessa indole).
Commentario • 1
- 1. Reato continuato e criteri per l’esclusione della recidivahttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/03/2000, n. 1587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1587 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LOSANA CAMILLO Presidente del 01.03.2000
1.Dott. BARDOVAGNI PAOLO Consigliere SENTENZA
2.Dott. SILVESTRI GIOVANNI " N. 1587
3.Dott. GIRONI EMILIO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. VANCHERI ANGELO " N. 41902/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) D'IO OR n. il 28.07.1967
avverso ordinanza del 09.06.1999 TRIBUNALE di NOLA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. VANCHERI ANGELO lette le conclusioni del P.G. Dr. LUIGI CIAMPOLI, che ha chiesto il rigetto del ricorso, osserva:
IN FATTO E DIRITTO
D'IO OR aveva chiesto al Tribunale di Nola, in funzione di giudice dell'esecuzione, l'applicazione della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art.671 C.P.P., in ordine ad una serie di 11 condanne - inflittegli da diversi tribunali della Campania e della Puglia - per plurime violazioni delle leggi doganali e finanziarie, commesse tra il 5.1.1989 ed il 13.10.1991, e ad una condanna, con sentenza del 27.5.1992,per inflittagli dal Pretore di Benevento favoreggiamento reale, commesso il 21.5.1991.
Il Tribunale adito, con ordinanza del 9.6.1999, rilevato che non sussistevano i presupposti per l'applicazione della disciplina di cui all'art.671 C.P.P. - in quanto, pur trattandosi di condanne per reati omogenei, commessi in un arco di tempo ben determinato, a poca distanza di tempo l'uno dall'altro ed aventi ad oggetto l'aggressione del medesimo bene giuridico (i diritti doganali dello Stato), non poteva ritenersi che gli stessi fossero frutto di un'unica originaria ideazione criminosa, ma rivelavano soltanto una particolare attitudine del soggetto a commettere reati della stessa indole - ha rigettato la domanda.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del D'Onofrio, lamentando violazione degli artt.671 C.P.P. e 81 C.P. e manifesta illogicità della motivazione. In particolare, ha osservato che il Tribunale, pur dando atto che tutte le condanne inflitte concernevano reati commessi in un ben determinato arco temporale, ha erroneamente affermato, in maniera apodittica, che i delitti non facessero capo al medesimo disegno criminoso, senza tener conto della sostanziale omogeneità dei reati, del fatto che gli stessi erano stati posti in essere, tutti con il medesimo scopo (quello di evadere i diritti doganali e l'IVA) e che le modalità di azione erano quasi sempre identiche.
La doglianza è fondata e va accolta.
Ed invero il giudice di inerito ha omesso di evidenziare quale sia stato l'iter logico in base al quale, pur trattandosi di reati aventi tutti (eccetto uno) natura omogenea, commessi a volte a brevissima distanza l'uno dall'altro, ha ritenuto che alla base dei reati stessi non vi fosse un'unica originaria ideazione criminosa. L'unico elemento cui il predetto giudice ha fatto riferimento è stata la impossibilità di desumere dalle sentenze prodotte la prova idonea a dimostrare che i vari episodi fossero espressione di un'unica risoluzione delittuosa, non bastando, a tal fine, il fatto che i vari reati fossero sorretti dal medesimo movente, fossero in massima parte omogenei e fossero stati commessi, a volte, in un brevissimo arco temporale,
Orbene - a prescindere dalla considerazione che non grava sull'interessato l'onere di fornire la prova dell'unicità del disegno criminoso, avendo egli soltanto un obbligo di mera allegazione delle condanne - spetta in ogni caso al giudice della esecuzione procedere alla disamina delle fattispecie, così come rilevabili dalle sentenze emesse a carico del richiedente, e verificare se i reati esaminati siano rapportabili o meno ad un disegno criminoso unitario, quanto meno per gruppi. Il Tribunale di Nola si è invece limitato a svolgere una disamina del tutto astratta e generica, laddove, essendo emersi molteplici elementi da cui si poteva arguire la eventuale sussistenza di un'unica determinazione criminosa, avrebbe dovuto svolgere un esame più approfondito e specifico delle condotte e delle modalità esecutive dei vari episodi criminosi.
Tra gli indici rivelatori dell'identità del disegno criminoso, non possono non essere la distanza cronologica tra i fatti criminosi, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, la tipologia dei reati, il bene protetto, l'omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo, ed anche attraverso la constatazione della esistenza di alcuni soltanto di essi - purché pregnanti ed idonei ad essere in direzione del riconoscimento o del diniego del vincolo di continuazione - il giudice deve accertare se sussiste o meno la preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni. Nella specie risulta, fra l'altro, che il D'Onofrio ha riportato due condanne, con sentenza 611.1996 del Tribunale di Nota e con sentenza 18.3.1996 del Tribunale di Napoli, per violazioni delle leggi doganali commesse lo stesso giorno 12.6.1991); che ha commesso la medesima violazione il 5.9.1989 e il 18.9.1989 (v. sentenze 28.12.1995 Tribunale di Napoli e 21.3 1995 Tribunale di Taranto); e che, inoltre, con sentenza 31.3.1993 del Tribunale di Ariano Irpino è stata riconosciuta in sede di cognizione la continuazione fra le violazioni commesse il 15.8.1990 e quelle commesse il 13.10.1991. Avuto riguardo a tali rilievi e alla innegabile constatazione che per la maggior parte delle condanne, si trattava di episodi criminosi assolutamente omogenei, occorreva quanto meno verificare se le violazioni commesse nel suddetto arco temporale, che era stato oggetto di esame da parte del giudice della cognizione, potevano ritenersi legate dal vincolo della continuazione, e condurre una verifica meno superficiale e più approfondita, con specifici riferimenti ai casi concreti, rispetto a quella, sbrigativamente e globalmente svolta, dal giudice a quo.
Questa Corte ha da tempo precisato che in sede esecutiva "non possono trascurarsi i criteri di applicazione dell'art. 81 cod. pen. che risultano adottati, nell'ambito di ciascun processo di cognizione, riguardo alla pluralità di reati oggetto delle singole sentenze di condanna", in quanto "l'intenzione del legislatore è appunto quella di porre rimedio, con l'art. 671 cod. proc. pen., a eventuali lacune e carenze del giudizio di cognizione estendendo alla fase esecutiva la possibilità di realizzare quella stessa unificazione che, verosimilmente, sarebbe stata disposta con un'unica sentenza di condanna, se questa avesse investito tutti i reati commessi dal soggetto interessato" (Cass., Sez. I, sent. n. 17327 del 14-05-1991, Zanatta), e che "il giudice dell'esecuzione non può prescindere dalla considerazione dell'eventuale analogo riconoscimento già operato in sede di cognizione con riguardo ad una serie di episodi giudicati con unica sentenza, quando l'altro o gli altri episodi giudicati separatamente si collochino, rispetto ai primi, in un lasso di tempo analogo a quello tra essi intercorrente e sussistano altri elementi indicativi di una identità di disegno criminoso (quali, ad esempio, l'identica natura dei reati, analogia del 'modus operandi', la costante compartecipazione di altri determinati soggetti), tali da far ragionevolmente ritenere che, in caso di 'simultaneus processus', il giudice di cognizione avrebbe riconosciuto, per tutti oli episodi, la sussistenza del vincolo in questione". (Cass., Sez. I, sent. n. 259 del 28-02-1992, Rossi). A tali principi, pienamente condivisi da questo Collegio, avrebbe dovuto ispirarsi il tribunale nel valutare se nel caso di specie fosse ravvisabile l'unicità di disegno criminoso almeno per alcuni degli episodi in questione.
Alla stregua di tali osservazioni, apparendo l'impugnata ordinanza inficiata da nullità per carenza di motivazione, se ne deve pronunciare l'annullamento, con rinvio per nuovo esame al medesimo Tribunale di Nola.
P. Q. M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Nola.
Così deciso in Roma, il 1 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2000