Sentenza 8 marzo 2002
Massime • 1
La fattispecie di duplicazione abusiva di programmi per elaboratore comprende non soltanto la produzione di copie non autorizzate del programma interessato, ma anche la condotta di indebita utilizzazione del programma stesso al fine di realizzare, mediante modifiche e sviluppi, un diverso prodotto per elaboratore, atteso che l'art. 171 bis della l. 22 aprile 1941 n. 633 sanziona ogni attività di riproduzione che contrasti con la volontà del titolare del bene, indipendentemente dalle modalità di successiva utilizzazione del programma riprodotto, e che l'art. 64 quater della stessa legge vieta espressamente lo sfruttamento dei codici del prodotto originale per la elaborazione di un programma sostanzialmente simile nella sua forma espressiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/03/2002, n. 15968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15968 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 08/03/2001
1. Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. QUITADAMO Nicola - Consigliere - N. 577
3. Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 14422/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso presentato da:
TA DE, NATO A NOVARA IL 28 LUGLIO 1966;
ZZ AN, NATA A GALLIATE (NO) IL 22 MAGGIO 1962;
Avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI TORINO in data del 27 ottobre 2000 che, in parziale riforma della sentenza del Pretore di Novara in data 8 marzo 1999 - che aveva condannato i medesimi alla pena di mesi 4 di reclusione e lire 2 milioni di multa ciascuno, oltre a pena accessoria e risarcimento dei danni in favore della parte civile, per il reato previsto dagli artt. 110 c.p. e 171 bis della legge n. 633 del 1971, limitatamente alle condotte di duplicazione abusiva e detenzione a scopo di commercio di un programma informatico, assolvendo gli stessi AV e OZ dalle diverse condotte di distribuzione e vendita;
fatti commessi in Novara a partire dal 1993 - ha assolto i ricorrenti dall'ipotesi di detenzione per fini di commercio, perché non più prevista come reato, e disposto non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine all'ipotesi di illecita duplicazione del programma informatico;
confermando nel resto la sentenza impugnata anche con riferimento alla condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile, danni da liquidarsi in separato giudizio, previa revoca della condanna provvisionale disposta dal giudice di primo grado. Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. LUIGI MARINI;
Sentita la requisitoria del Pubblico Ministero nella persona del Cons. Dott. G. Izzo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per la parte civile, e per il rigetto del ricorso.
Sentito il difensore di parte civile, Avv. ITALA MANNIAS, che ha concluso per l'inammissibilità o la infondatezza del ricorso e la conseguente conferma della sentenza impugnata, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di giudizio in favore della parte civile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I Sigg. TA e ZZ sono stati tratti a giudizio, unitamente ad altre persone, davanti al Pretore di Novara per rispondere del reato previsto dagli artt. 110 c.p. e 171 bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 per avere, rispettivamente quale soci e presidente del consiglio d'amministrazione e quale socia e consigliere d'amministrazione della "TU CE Srl" a fini di lucro abusivamente duplicato, nonché detenuto per fini di commercio, distribuito e venduto sotto la denominazione "G.I.M.I." un programma informatico i cui diritti esclusivi erano nella disponibilità della "RCS COMPUTER SNC", società che quel programma aveva previamente ideato e messo in commercio sotto la denominazione "X/GEIM"; agli imputati sono state contestate la circostanza aggravante prevista dal medesimo art. 171 bis, nonché quella prevista dall'art. 61 n. 11 c.p. per avere i due odierni ricorrenti agito abusando del rapporto di lavoro subordinato esistente con la medesima Soc. RCS fino ai mesi di giugno e luglio 1993.
I fatti sono stati contestati come posti in essere "dal 1993 in poi". In esito al processo di primo grado gli odierni ricorrenti sono stati condannati alla pena di mesi 4 di reclusione e lire 2 milioni di multa ciascuno, oltre a pena accessoria e risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede e con determinazione di provvisionale pari a lire 40 milioni, per il reato previsto dagli artt. 110 c.p. e 171 bis della legge n. 633 del 1971, limitatamente alle condotte di duplicazione abusiva e detenzione a scopo di commercio di un programma informatico, mentre sono stati assolti dalle diverse condotte di distribuzione e vendita, ritenute un post-facto non punibile in via autonoma.
La sentenza di primo grado ha collocato le condotte per cui vi è stata condanna nel periodo fra marzo e fine giugno 1993 per quanto concerne la duplicazione abusiva e nel periodo che va fino al 22 marzo 1995 (sequestro penale dei programmi) per quanto concerne la detenzione a fini di commercio.
Avverso la decisione del pretore la difesa degli odierni ricorrenti ha presentato appello, lamentando:
- l'irritualità della costituzione di parte civile, essendo stata tardivamente documentata dall'ing. GA la legittimazione ad agire per conto della RCS COMPUTER;
- la mancanza di prove concludenti in ordine alla protezione del programma informatico "XGEIM", di cui sarebbe stata lecita una duplicazione parziale ai sensi dell'art. 64 quater della legge 22 aprile 1941, n. 633;
- la mancata corrispondenza fra la contestazione e il fatto riconosciuto in sentenza;
- l'assenza del fine di lucro e l'erronea previsione di una condanna provvisionale;
- la mancata assoluzione perché il fatto non costituisce reato, previa rinnovazione parziale del dibattimento e, in subordine, la riduzione della pena.
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello, preso atto dell'intervenuta modifica legislativa del citato art. 171 bis, ha, in primo luogo, dichiarato l'insussistenza della ipotesi di illecita detenzione del programma informatico per fini di commercio, per non essere più il fatto previsto come reato, e quindi, ritenuta la sussistenza della condotta di illegale duplicazione del prodotto, ha concluso per la mancanza di prove circa la protrazione della condotta in epoca successiva al mese di marzo 1993, con conseguente maturazione del termine prescrizionale (di anni 7 e mesi 6). Alla dichiarazione di prescrizione del reato è seguita la conferma delle statuizioni civili, con esclusione della sola provvisionale. Avverso la decisione della Corte di Appello è stato presentato ricorso per cassazione dai Sigg. AV e OZ.
Con il primo motivo si ripropone il tema dell'irritualità della costituzione di parte civile, per avere l'ing. GA - costituitosi anteriormente all'udienza ex art. 78, comma 2 cod. proc. pen. - documentato tardivamente la qualifica di legale rappresentante della RCS COMPUTER. La documentazione, infatti, è stata prodotta dopo che il Pretore, preso atto della opposizione della difesa in ordine all'assenza di prova sul punto, ha sospeso l'udienza proprio per consentire all'ing. GA di documentare la propria qualifica. Il provvedimento del Pretore violerebbe, a parere dei ricorrenti, il disposto degli artt. 78 e 79 cod. proc. pen., che consentono - a pena di decadenza - la costituzione di parte civile non oltre gli adempimenti previsti dall'art. 484 cod. proc. pen. Del tutto carente sarebbe poi, sul punto. la motivazione della Corte di Appello. Con il secondo motivo si lamenta la non coincidenza fra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza, con conseguente nullità della sentenza (art. 620, co. 1, lett. f cod. proc. pen.). Si evidenzia nel ricorso che il capo d'imputazione opera riferimento alla qualità di soci e amministratori che gli imputati avrebbero rivestito presso la TU CE SRL, così collocando le condotte criminose in epoca successiva alla costituzione della società (avvenuta nel luglio 1993), mentre la sentenza ricostruisce la condotta criminosa di duplicazione come avvenuta in epoca anteriore e mentre i ricorrenti erano ancora dipendenti della RCS COMPUTER (v. pag. 66 della sentenza di primo grado). Si verserebbe in ipotesi di fatto diverso, disciplinato dall'art. 521 cod. proc. pen., incompatibile con la pronuncia di condanna. In errore sarebbe caduta, secondo i ricorrenti, anche la Corte di Appello, posto che in motivazione si afferma che non vi sarebbe violazione della continuità fra accusa e sentenza in quanto si è contestato ai Sigg. AV e OZ di avere agito "grazie alla loro pregressa posizione di operatori aventi accesso ai programmi RCS"; anche la Corte dunque, da un lato colloca le condotte criminose in epoca successiva all'uscita dei ricorrenti dalla Soc. RCS, ma poi colloca la condotta di duplicazione abusiva nel mese di marzo 1993, e cioè in costanza di rapporto di lavoro fra i medesimi e la stessa RCS.
Con il terzo motivo si contesta la sussistenza del reato sotto il profilo oggettivo e soggettivo. Il ricorso muove dalla premessa che non costituisce illecito l'acquisizione dei "sorgenti" di un programma informatico (si veda l'art. 28 della legge 1127 del 1939 in tema di brevetti), perché ciò che è vietato dall'ordinamento è l'utilizzo per la realizzazione di programmi di fatto simili. Laddove, come nel caso di specie, il programma realizzato dalla TU CE era così diverso e sviluppato rispetto all'originale da rendere di fatto impossibile un confronto diretto fra i due prodotti (pag. 35 dell'elaborato peritale), non può parlarsi di sussistenza dell'illecito; ciò risulterebbe confermato dalle stesse sentenze di primo e secondo grado, che concordano nell'escludere il reato di illegale distribuzione e vendita del prodotto in quanto così diverso dall'originale da poter essere ritenuto "altro" rispetto al programma padre.
Inoltre, si sostiene, l'art. 171 bis è norma che tutela il diritto d'autore, vietando la riproduzione dei programmi nella loro integralità, mentre sono altre disposizioni (comunque non contestate ai ricorrenti), come l'art. 64 bis e l'art. 64 quater, che si interessano della modificazione dei programmi e del loro utilizzo per ulteriori attività. Neppure tali ultime disposizioni, tuttavia, si attagliano alla condotta contestata ai ricorrenti, la cui rilevanza risulta circoscritta al solo ambito civilistico.
In data 5 marzo 2002 la difesa dei ricorrenti ha depositato memoria difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, con riferimento a plurime e diverse ipotesi in fatto, la costituzione di parte civile può avvenire tempestivamente fino alla chiusura delle formalità di apertura del dibattimento, e cioè prima che siano conclusi gli accertamenti sulla regolare costituzione delle parti e sia dichiarato aperto il dibattimento ex art. 492 cod. proc. pen. Tale principio si applica non solo al caso più eclatante del rinvio di udienza cui segue la modifica della composizione del collegio e la rinnovazione degli atti preliminari, ipotesi in cui avanti il nuovo giudice può essere reiterata la costituzione di parte civile anche in caso di nullità della precedente costituzione (Sez. 3, sent. 12718 del 27/10 - 6/12/2000, Rizzi L, Rv. 217741), ma anche nel caso che, rinviata la prima udienza prima del compimento degli atti introduttivi - per necessità di rinnovare la citazione o per esigenza diversa -, la costituzione della parte civile avvenga nel corso dell'udienza di prosecuzione (Sez. 5, sent. 12906 del 6/10 - 11/11/1999, Picchiotti, Rv. 215535).
Può, dunque affermarsi l'esistenza di un principio di prudenza nella esclusione della parte civile dal processo per vizi dell'atto di costituzione, come dimostra anche Sez. 1, sent. 2921 del 25/1 - 10/3/1994, Tonutti, Rv. 198593, dove si riconosce la validità della costituzione avvenuta in udienza dopo che si è rivelata irrituale - a causa di vizi di notificazione - la costituzione effettuata antecedentemente il dibattimento.
Ciò premesso in via generale, nessuna disposizione fa divieto al giudice di tenere conto delle esigenze della costituenda parte civile nel determinare i tempi e le formalità di conduzione dell'udienza. Il fatto che l'art. 79 cod. proc. pen. fissi per la costituzione della parte civile un termine sanzionato da decadenza non può avere conseguenze ulteriori rispetto a quelle - espresse - di inibire alla parte privata l'ingresso nel dibattimento in momento successivo all'instaurarsi del rapporto processuale. In altre parole, agisce correttamente il giudice che - prima della chiusura degli atti preliminari - rinvia l'udienza per consentire alla costituenda parte civile di regolarizzare la sua posizione a seguito di contestazioni circa la ritualità della costituzione (Sez. 4, sent. 9301 del 21/9 - 26/10/1996, Aiello, Rv. 205710). Non sussiste, dunque, violazione alcuna nel caso oggi sottoposto al giudizio della Corte, posto che si è in presenza di costituzione in giudizio tempestiva, avvenuta ai sensi dell'art. 78, comma 2 cod. proc. pen., e regolarmente notificata agli imputati, e che il giudice ha rinviato l'udienza "ad horas" per consentire non la costituzione, bensì la verifica circa la qualifica e la rappresentatività della persona che rinnovava la volontà di costituirsi per conto della società, persona offesa del reato.
Quanto al secondo motivo di ricorso dev'essere osservato che il capo d'imputazione ha per oggetto una serie di condotte diverse e distribuite nel tempo, che vanno dalla duplicazione del programma informatico fino alla sua distribuzione. Il riferimento alla qualifica dei ricorrenti quali soci e amministratori della Soc. TU CE non è l'unico elemento cui fare riferimento, posto che il capo d'imputazione contiene anche la circostanza aggravante ex art. 61 n. 11 c.p., espressamente contestando ai ricorrenti l'abuso della qualità di dipendenti della RCS COMPUTER con la seguente formula: ".. con l'ulteriore circostanza aggravante ex art. 61 n. 11) c.p., avendo commesso il fatto abusando del rapporto di prestazione d'opera (lavoro subordinato) intrattenuto con la ditta 'RCS COMPUTER Snc' dalle persone di AV AV e OZ NU, rispettivamente, sino al 30.06.1993 in qualità di operatore del sistema responsabile dell'ufficio che si occupa anche dei software per ascensoristi, e sino al 30.07.1993 in qualità di operatore del sistema responsabile della direzione produzione software." Appare pertanto immotivata la censura che i ricorrenti muovono alla sentenza, che avrebbe affermato la penale responsabilità dei Sigg. AV e OZ in ordine ad un fatto storico diverso da quello oggetto del capo d'imputazione. Ed infatti, sia la contestazione di reato sia la sentenza muovono ai ricorrenti l'accusa di avere proceduto, in costanza di rapporto di lavoro subordinato presso la RCS COMPUTER, alla illecita e strumentale duplicazione del programma, e di avere poi, quali soci e amministratori della Soc. TU CE, provveduto a detenere e commercializzare (condotte che la Corte di Appello ritiene non previste come reato) il programma frutto della duplicazione;
condotte contestate a partire dal 1993. A fronte di queste contestazioni i ricorrenti hanno avuto ampia possibilità di esercitare il proprio diritto di difesa e nessuna violazione di quel diritto (sotto il profilo della mancata corrispondenza ex art. 521 cod. proc. pen.) è stata commessa dai giudici con riferimento all'omessa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per diversità del fatto e al conseguente contenuto della sentenza che accoglie l'ipotesi di accusa. La sentenza, che ha dedicato ampia motivazione a questo tema, merita conferma sul punto.
Più complessa appare la valutazione cui la Corte è chiamata con riferimento al terzo motivo di ricorso. Il ricorso sul punto è ampio e articolato e contiene numerosi profili di censura della sentenza impugnata.
1. Va osservato preliminarmente che ne' il capo d'imputazione ne' la decisione impugnata operano un espresso riferimento all'esistenza di un divieto di concorrenza in capo ai ricorrenti, pur affermando l'illiceità della condotta di duplicazione non autorizzata del programma. Merita a tal proposito un richiamo l'art. 12 bis della legge n. 633 del 1941, introdotto dal D. lgs. 29 dicembre 1992, n.518, che recita: "Salvo patto contrario, qualora un programma per elaboratore sia creato dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dal suo datore di lavoro, questi è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica del programma creato"; e che il diritto esclusivo competa, nonostante la non felice formulazione della norma, al datore di lavoro è confermato dal più lineare testo del medesimo art. 12 bis, come sostituito dal D. lgs. 6 maggio 1999, n. 169: "Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca data creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro". Ciò porta ad una prima conclusione: se da parte dei ricorrenti vi fu duplicazione abusiva del programma informatico, tale abuso non può essere escluso per il fatto che il prodotto duplicato era frutto, in tutto o in parte, del loro ingegno.
2. Passando alle specifiche censure mosse dal ricorso, assai delicata appare la valutazione circa il contenuto della doglianza che investe le caratteristiche del programma "G.I.M.I.", commercializzato dai ricorrenti, in rapporto a quelle del programma "X/GEIM" prodotto e commercializzato dalla RCS COMPUTER.
La Corte concorda che la protezione offerta dalla legge ai programmi per computer non si estende fino alla tutela dei suoi singoli componenti, ivi compresi i "sorgenti"; ogni programma applicativo, infatti, utilizza linguaggi e algoritmi base, che costituiscono un patrimonio di tutto il settore dell'informatica e non possono essere di esclusiva pertinenza di un singolo operatore. Tuttavia, ogni applicativo si caratterizza per alcune scelte essenziali di ingegnerizzazione, di strutturazione, di sviluppo e di utilizzo di quel linguaggio e di quegli algoritmi, e proprio queste soluzioni tecniche costituiscono il cuore del programma e debbono essere tutelate nei confronti di mere duplicazioni e di impieghi abusivi.
3. Venendo al caso in esame, non vi è dubbio che le complesse argomentazioni, svolte in sentenza e in ricorso, in ordine alle novità introdotte nel nuovo programma rispetto a quello originale costituiscono materia di fatto. Va riconosciuto che la sentenza impugnata presenta una motivazione ampia e articolata, anche con riferimento alla sussistenza del fatto reato (paragrafo 3.a della motivazione). Nè può dimenticarsi che la sentenza ha ritenuto applicabile ai fatti l'istituto della prescrizione, così che il giudizio sulla sussistenza della duplicazione è stato correttamente limitato alle verifiche previste dall'art 129 cod. proc. pen. E, infatti, in presenza di una causa estintiva del reato il giudice è tenuto a offrire contezza della mancanza di elementi probatori che impongano l'assoluzione dell'imputato e, conseguentemente, è tenuto a dare corso alla pronuncia di non doversi procedere per estinzione del reato contestato. Sul punto si rinvia alla giurisprudenza maggioritaria - fra tutte, Sez. 2, 22/11 - 18/12/2000, NI e Sez. 6, 16/11 - 19/12/2001, NI e altri - che hanno altresì affermato che nell'ipotesi che la Corte di Appello abbia congruamente motivato in ordine all'applicazione della causa estintiva della prescrizione, non è consentito al giudice di legittimità rivisitare il materiale probatorio e sovrapporre la propria valutazione delle prove e la conseguente ricostruzione dei fatti a quella operata dal giudice del merito.
Nel caso in esame, la sentenza impugnata è giunta con ampie e non incoerenti motivazioni alla conclusione che il programma per computer commercializzato dalla soc. TU CE ancora a distanza di anni dall'iniziale duplicazione conteneva una percentuale elevata di elementi identici (ivi compresi interi record contenenti errori di scrittura, ed altro) a quelli presenti nel programma originario della RCS COMPUTER. Da tale circostanza e da altri elementi di prova la Corte di Appello ha tratto la convinzione che per il programma sequestrato non sussista il requisito della originalità e che non vi siano spazi di assoluzione per gli odierni ricorrenti, ed ha conseguentemente applicato la regola stabilita nell'art. 129 cod. proc. pen. In tale contesto ritiene oggi la Corte che il ricorso non presenti elementi che depongono per la contraddittorietà della motivazione, così che, esclusa per il giudice di legittimità la possibilità di rivisitare il materiale probatorio e di diversamente ricostruire i fatti, la sentenza impugnata merita di essere confermata.
4. Resta da affrontare un ultimo aspetto legato all'interpretazione sistematica della legge. Sostengono i ricorrenti che, anche volendo accedere alla ricostruzione dei fatti adottata in sentenza, dovrebbe comunque escludersi la sussistenza del reato in quanto la condotta di duplicazione di un programma per computer, effettuata al fine di procedere alla sua modificazione e al suo sviluppo, non è riconducibile all'ipotesi criminosa prevista dall'art. 171 bis della legge n. 633 del 1971. Tale disposizione, infatti, avrebbe come oggetto le forme di mera duplicazione, secondo modalità seriali, di un software, e cioè i casi di duplicazione consistente nella formazione di plurime copie pirata della versione originale;
al contrario, le ipotesi di utilizzazione abusiva del programma rientrerebbero nelle fattispecie previste dagli artt. 64 ter e quater della legge n. 633 del 1971 (introdotti dal D. lgs. 29 dicembre 1999, n. 518), che, secondo i ricorrenti, non prevedono sanzioni penali e consentono il ricorso ad eventuale azione civile.
Tale interpretazione delle disposizioni citate non appare convincente.
Se è vero che la lettura del testo dell'art. 171 bis (come introdotto, anch'esso, dal D. lgs. 29 dicembre 1992, n. 518) autorizza ad affermare che la fattispecie legale include, in prima battuta, le condotte di duplicazione e commercializzazione di "copie non autorizzate", non vi è dubbio che la prima parte della disposizione sanziona in via generale chi "abusivamente duplica a fini di lucro programmi per elaboratore". In altri termini, la duplicazione abusiva - e cioè contro la volontà del titolare del diritto - viene sanzionata indipendentemente dalle forme successive con cui il programma viene utilizzato.
Questa lettura dell'art. 171 bis non viene contraddetta come sostiene il ricorso, ma anzi, a parere della Corte, viene rafforzata dall'analisi deì citati artt. 64 ter e 64 quater. Si tratta di disposizioni che presuppongono che colui che utilizza il programma ne sia "legittimo acquirente" o "licenziatario", così escludendo comunque la legittimità delle condotte eventualmente tenute da chi non abbia acquisito legittimamente il diritto di utilizzare il programma.
In via generale (cfr. art. 64 bis), l'eventuale riproduzione del programma, o la sua trasformazione o modificazione da parte dell'utilizzatore dev'essere debitamente autorizzata dal legittimo titolare del diritto anche quando ciò sia necessario per l'utilizzo del programma. Non vi è bisogno di autorizzazione (artt. 64 ter e quater) allorché il legittimo utilizzatore deve analizzare il programma o effettuarne copia o modificazione per caricarlo sul computer, eseguirlo, trasmetterlo o memorizzarlo, oppure nei casi in cui la copia e la modificazione sono necessarie per conseguire l'interoperabilità del programma stesso.
In ogni caso (art. 64 quater, comma 2), le informazioni ottenute dallo studio e dalla riproduzione del codice del programma, necessarie per garantire l'interoperabilità, non possono essere utilizzate per fini diversi dalla "interoperabilità del programma creato autonomamente", ne' possono essere comunicate a terzi per fini diversi. ne' - ed è l'ipotesi che più interessa in questa sede - possono essere utilizzate "per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma per elaboratore sostanzialmente simile nella sua forma espressiva, o per ogni altra attività che violi il diritto d'autore".
Dall'insieme di queste disposizioni possono ricavarsi il principio che la duplicazione del programma e l'ottenimento di informazioni e dei codici propri del programma stesso sono da considerarsi attività abusive - con conseguente applicazione della - fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 171 bis - allorché avvengono al di fuori delle forme consentite dagli artt. 64 bis, ter, quater.. Alla luce di tali considerazioni la Corte ritiene che la sentenza impugnata meriti conferma.
Al rigetto del ricorso seguono per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza della parte civile, che liquida in complessivi Euro 1.550,00, in essi ricompresi Euro 50,00 per spese, oltre I.V.A. e C.A.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di parte civile liquidate in complessivi Euro 1550,00, di cui Euro 50,00 per spese, oltre I.V.A. e C.A.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2002