Cass. pen., sez. III, sentenza 08/03/2002, n. 15968
CASS
Sentenza 8 marzo 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La fattispecie di duplicazione abusiva di programmi per elaboratore comprende non soltanto la produzione di copie non autorizzate del programma interessato, ma anche la condotta di indebita utilizzazione del programma stesso al fine di realizzare, mediante modifiche e sviluppi, un diverso prodotto per elaboratore, atteso che l'art. 171 bis della l. 22 aprile 1941 n. 633 sanziona ogni attività di riproduzione che contrasti con la volontà del titolare del bene, indipendentemente dalle modalità di successiva utilizzazione del programma riprodotto, e che l'art. 64 quater della stessa legge vieta espressamente lo sfruttamento dei codici del prodotto originale per la elaborazione di un programma sostanzialmente simile nella sua forma espressiva.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 08/03/2002, n. 15968
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15968
    Data del deposito : 8 marzo 2002

    Testo completo