Sentenza 5 maggio 2001
Massime • 1
L'art. 5 del D.L. n. 510 del 1996, convertito nella legge n. 608 del 1996, concernente i contratti di riallineamento retributivo, nel prevedere - "al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di consentire la regolarizzazione retributiva e contributiva delle imprese industriali e artigiane operanti" nelle aree del Mezzogiorno - la sospensione, alla condizione della corresponsione dell'ammontare retributivo di cui all'art. 6, comma nono, lettera c), del D.L. n. 338 del 1989 (convertito nella legge n. 389 del 1989) per poter beneficiare della sanatoria, anche per i periodi pregressi, delle pendenze contributive (a titolo di fiscalizzazione o di sgravi contributivi) ha subordinato la fruibilità delle suddette agevolazioni al rispetto di una procedura complessa e alla ricorrenza di una serie di condizioni. Ne consegue che il riconoscimento del diritto di una delle suddette imprese a giovarsi delle agevolazioni contributive in argomento presuppone l'accertamento - di competenza del giudice del merito - dell'osservanza della prescritta procedura e della sussistenza delle previste condizioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/05/2001, n. 6322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6322 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MICHELE ANNUNZIATA - Presidente -
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Consigliere -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - rel. Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SARTO RINA, CORRERA FABRIZIO, FONZO FABIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DC 2 CONFEZIONI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GORIZIA 14, presso lo studio dell'avvocato SABATINI - SANCI rappresentato e difeso dall'avvocato, SABATINI FRANCO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 84/98 del Tribunale di PESCARA, depositata il 28/04/98 R.G.N. 23198;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/01 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato SGROI per delega FONZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 16.2.1998 l'Inps proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Pescara con la quale era stato revocato il decreto ingiuntivo n. 2143/94 e l'ordinanza ingiunzione n. 1375/92 emessi ad istanza dell'Istituto nei confronti della società in nome collettivo DC 2 Confezioni, per il pagamento di somme per omissioni contributive e sanzioni amministrative per il periodo 1.1.1986/30.6.1991.
In sede di opposizione la società aveva dedotto l'avvenuta sanatoria per una dipendente e, per la restante posizione debitoria, il diritto agli sgravi in quanto impresa "faconista" non obbligata all'applicazione delle retribuzioni di cui al contratto collettivo di settore.
A sostegno del gravame l'Istituto appellante aveva sostenuto che soltanto il rispetto dei minimi retributivi collettivi avrebbe potuto giustificare gli sgravi anche per le imprese prive di contrattazione collettiva propria. L'appellante censurava inoltre la sentenza pretorile per non aver tenuto conto del fatto che nella more del giudizio la società aveva stipulato con le rappresentanze sindacali l'accordo provinciale di riallineamento di cui all'art. 5 del d.l. n. 510 del 1996, convertito nella legge n. 608 del 1996, sicché si sarebbe resa opportuna la sospensione del giudizio fino alla scadenza del periodo previsto nello stesso accordo per la verifica del rispetto del medesimo.
Costituitosi il contraddittorio, resistente la società appellata, il Tribunale di Pescara, con sentenza notificata il 19.5.1998 confermava la pronunzia di primo grado.
Osservava il Giudice del gravame che l'esclusione dalla fruizione degli sgravi - sostenuta dall'Inps - avrebbe comportato un ingiustificato pregiudizio per i datori di lavoro non soggetti alla contrattazione collettiva del settore. Per contro aggiungeva il Tribunale era del tutto ragionevole subordinare l'applicazione dei benefici contributivi all'adozione, da parte delle imprese a "facon", di minimi retributivi inferiori a quelli dei contratti collettivi, ma pur tuttavia rispettosi di "una ragionevole misura di equità retributiva proporzionata all'entità ed alla misura dell'impresa datrice di lavoro". Non giustificata era la richiesta di sospensione del giudizio formulata dall'Istituto appellante, atteso che l'intervenuto accordo aziendale era ininfluente nel presente giudizio, avente ad oggetto un periodo contributivo ormai trascorso da anni.
Avverso detta sentenza l'Inps ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha resistito la società con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del d.l.
3.7.l986, n. 328, convertito nella legge 31.7.1986, n. 440, nonché vizi di motivazione, l'Istituto ricorrente osserva che, stante la ratio dei benefici in questione, diretti ad incidere sulla riduzione del costo del lavoro, gli stessi non possono spettare a quelle imprese che, non applicando il contratto collettivo già per questo non sopportano tutto il costo del lavoro. La censura è fondata.
L'art. 2 del citato d.l. n. 328 del 1986 - ponendosi su una linea di interventi normativi a sostegno delle imprese industriali e artigiane operanti nel Mezzogiorno, risalenti alla legge n. 1089 del 1968, e tutti finalizzati allo sviluppo delle attività produttive ed all'incremento dell'occupazione come strumenti di politica economica - riconosce il beneficio degli sgravi contributivi alle indicate imprese che assicurano al propri dipendenti trattamenti non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.
In quanto riduce il costo del lavoro per addetto, gli sgravi, come pure gli altri interventi di fiscalizzazione degli oneri sociali (il cui finanziamento parimenti proviene da risorse provenienti dal bilancio dello Stato, e, quindi dalla fiscalità generale) contribuiscono a rendere le aziende più competitive - rispetto ai competitori esteri - e favorisce l'occupazione.
La concessione degli sgravi, in quanto subordinata alla erogazione ai dipendenti delle aziende interessate di un trattamento retributivo non inferiore a quello minimo previsto dalla disciplina collettiva, fa sì che il vantaggio viene ripartito con i lavoratori: si tratta - come è stato sottolineato da autorevole dottrina - di un espediente (la c.d. "clausola sociale") attraverso cui il legislatore, pur senza estendere d'imperio (per non collidere con l'art. 39 Cost.) l'efficacia soggettiva del contratto collettivo, introduce, tuttavia, un efficace incentivo per una sua più generalizzata applicazione in un'ottica di progressiva valutazione dell'autonomia collettiva ai livelli alti di rappresentatività che, del resto, il legislatore più moderno ha ulteriormente perseguito, sino a fame, in alcuni contesti, una vera e propria fonte di diritto oggettivo (si pensi ai c.d. "contratti gestionali" su cui, per tutte, cfr. Corte cost. n. 268 del 1994). In tal senso non può negarsi una stretta analogia con l'onere di applicazione di condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi che la legge pone a carico delle imprese che intendono assumere appalti di opere pubbliche (cfr. art. 36 dello Statuto dei lavoratori, sulla cui legittimità si è pronunziata la Corte costituzionale con sentenza del 19.6.1998, n. 226) o avvalersi di agevolazioni finanziarie o creditizie accordate ai sensi delle vigenti leggi dello Stato.
Le esposte considerazioni rendono inconsistente l'argomentazione sottesa alla motivazione contenuta nella sentenza impugnata la quale appare sostanzialmente incentrata sulla preoccupazione che l'applicazione dei minimi retributivi collettivi, posta come condizione per fruire degli sgravi, si traduca, per un verso, in una misura sanzionatoria - consistente appunto nell'esclusione dalla fruizione degli sgravi - nei confronti di quei datori di lavoro che, nell'esercizio di una loro libertà costituzionalmente garantita, non ritengano di recepire i "minimi" retributivi indicati dalla contrattazione collettiva, e per altro verso, in una surrettizia estensione erga omnes dei contratti collettivi di diritto privato. Nessuno dei due profili ricorrono nella fattispecie. La norma in questione è invero strutturata nel senso che il rispetto dei minimi collettivi costituisce non già un (inammissibile) obbligo per l'imprenditore che scelga di non vincolarsi alle previsioni del contratto collettivo rispetto al quale intende restare estraneo, ma piuttosto un "onere" per sua natura funzionale al conseguimento di vantaggi la cui utilità - come si è già visto sopra - va ben oltre lo stretto ambito del singolo contesto aziendale, ferma restando, in ogni caso l'alternativa dell'inosservanza dei contratti stessi e della conseguente esclusione dal beneficio (conf. Cass., 11.1.2000, n. 227; Cass., 22.6.1991, n. 7060). In ogni caso va rilevato che la fruizione dei benefici in questione presuppone l'effettiva applicazione, da parte del datore di lavoro dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva di riferimento, ma non richiede anche il riconoscimento di condizioni o trattamenti normativi non inferiori a quelli stabiliti dalla stessa contrattazione (conf. Cass. S.U., 21.7.1999, n. 486). Giova, infine rimarcare che le medesime ragioni che sono alla base della (contestuale) disposizione di legge la quale impone di individuare negli stessi minimi collettivi la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale (cfr. art. 1 d. l. n. 338 del 1989), ricorrono anche nella norma in questione, la quale si pone anche come strumento per favorire l'"emersione del sommerso" e l'evasione contributiva, in un più ampio quadro di politica sociale nel quale è facile individuare l'immanenza di interessi di livello sovraordinato. Col secondo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del d. l. n. 5 10 del 1996, nonché vizio di motivazione, facendosi presente che in base alla citata norma (comportante anche la sanatoria per i periodi pregressi) per le imprese che recepiscano il programma graduale di riallineamento resta sospesa la condizione di corresponsione dell'ammontare retributivo di cui all'art. 6 c. 9 della legge n. 389/89 che aveva consentito all'Inps di escludere la società dagli sgravi in questione. Lamenta l'Inps che la sentenza impugnata ha omesso ogni valutazione in ordine alla efficacia retroattiva della citata norma.
Anche il secondo motivo merita accoglimento in quanto la sentenza impugnata, rispondendo alla richiesta formulata dall'Inps nell'atto di appello, di sospensione del giudizio sino alla scadenza del periodo previsto dall'accordo provinciale di riallineamento stipulato, nelle more del giudizio, dalla società opponente con le rappresentanze sindacali, e ciò al fine di verificare il rispetto del medesimo periodo, si è limitata ad affermare che quell'accordo è "irrilevante ai fine della decisione della presente controversia avendo questa ad oggetto il periodo contributivo intercorso tra il 1.1.1986 e il 30.6.1991".
In tal modo, la sentenza di appello non ha tenuto conto correttamente dell'art. 5 del d. l. n. 510 del 1996 convertito nella legge n. 608 del 1996 concernente i contratti di riallineamento retributivo. Tale
norma, dettata precipuamente al fine non solo di salvaguardare i livelli occupazionali, ma anche di consentire la regolarizzazione retributiva e contributiva per le imprese industriali ed artigiane operanti nelle aree del Mezzogiorno, prevede, al primo comma, che per le imprese le quali recepiscano il programma graduale di riallineamento dei trattamenti economici contenuti negli accordi provinciali è sospesa la condizione di corresponsione dell'ammontare retributivo di cui all'art. 6, c. 9, della legge n. 389 del 1989 (sulla cui base l'Inps aveva escluso la società resistente dagli sgravi in questione).
Quest'ultima norma, dopo aver disposto, al primo comma, che "a decorrere dal periodo di paga in corso al 1^ dicembre 1988 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30.11.1989 è concessa una riduzione, per ogni mensilità sino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'art. 10, c. 1, della legge 11.3.1988, n. 67" (contributo per le prestazioni del
Servizio Sanitario Nazionale), aveva precisato, al nono comma, che tali benefici "non spettano per i lavoratori che ... c) siano stati retribuiti con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'art. 1, c. 1^" della medesima legge, e cioè quelle stabilite da "leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo. Orbene, con l'intervento dell'art.5 del citato d.l. n. 510 del 1996, questa condizione è stata "sospesa" a favore delle imprese che abbiano recepito o recepiscano gli accordi provinciali di riallineamento retributivo nel rispetto di alcune circostanze ben precise: è necessario, anzitutto che l'accordo di riallineamento sia stipulato dalle organizzazioni sindacali aderenti o comunque organizzativamente collegate con le associazioni ed organizzazioni nazionali di categoria firmatarie del contratto collettivo nazionale di riferimento (art. 5, comma 1, secondo periodo). Si vuole evitare che il contratto di riallineamento possa essere stipulato da associazioni sindacali le quali, in quanto "non collegato" con quelle firmatarie del contratto collettivo nazionale di categoria, potrebbero risultare costituite o finanziate dalla impresa proprio per farle fruire dei benefici in questione (sindacato c.d. "di comodo").
L'accordo o contratto di riallineamento deve prevedere, in tempi certi e prestabiliti, programmi di graduale riallineamento agli "standars" retributivi fissati dal contratto nazionale (art. 5, comma 3) e al primo viene riconosciuta validità pari a quella attribuita a quest'ultimo per l'applicazione a favore delle imprese di tutte le normative nazionali e comunitarie (art. 5, comma 1, quarto periodo). Per la corresponsione delle agevolazioni contributive è necessario che l'impresa sottoscriva un apposito verbale aziendale di recepimento con le stesse organizzazioni sindacali che hanno stipulato il contratto provinciale di riallineamento (art. 5, comma 1, ultimo periodo).
La legge del 1996 concede 12 mesi di tempo per stipulare i contratti territoriali e quelli aziendali di recepimento, da depositare, entro trenta giorni, rispettivamente, presso gli Uffici provinciali del lavoro e le sedi provinciali dell'Inps (art. 5, comma 2). Con la sottoscrizione del verbale aziendale di recepimento l'impresa puo beneficiare della sanatoria, anche per i periodi pregressi, per le pendenze contributive, a titolo di fiscalizzazione o di sgravi contributivi (art. 5, comma 3, secondo periodo).
Il mancato rispetto del programma graduale di riallineamento, accertato anche tramite l'azione degli organi ispettivi dell'Inps, comporta la sospensione immediata delle agevolazioni (art. 5, comma 3, primo periodo)
Si tratta, come si vede, di una procedura complessa e di una serie di condizioni il cui rispetto, nella fattispecie, va accertata dal giudice di merito per stabilire se e in che misura esse possano influire sulla persistenza delle omissioni contributive, e relative sanzioni, per il periodo cui si riferiscono il decreto ingiuntivo e l'ordinanza-ingiunzione da cui trae origine il presente giudizio. Nei termini che precedono, il ricorso va dunque accolto, e la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa alla Corte di appello di L'Aquila, la quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di L'Aquila.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2001