Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/05/2001, n. 6322
CASS
Sentenza 5 maggio 2001

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L'art. 5 del D.L. n. 510 del 1996, convertito nella legge n. 608 del 1996, concernente i contratti di riallineamento retributivo, nel prevedere - "al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di consentire la regolarizzazione retributiva e contributiva delle imprese industriali e artigiane operanti" nelle aree del Mezzogiorno - la sospensione, alla condizione della corresponsione dell'ammontare retributivo di cui all'art. 6, comma nono, lettera c), del D.L. n. 338 del 1989 (convertito nella legge n. 389 del 1989) per poter beneficiare della sanatoria, anche per i periodi pregressi, delle pendenze contributive (a titolo di fiscalizzazione o di sgravi contributivi) ha subordinato la fruibilità delle suddette agevolazioni al rispetto di una procedura complessa e alla ricorrenza di una serie di condizioni. Ne consegue che il riconoscimento del diritto di una delle suddette imprese a giovarsi delle agevolazioni contributive in argomento presuppone l'accertamento - di competenza del giudice del merito - dell'osservanza della prescritta procedura e della sussistenza delle previste condizioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/05/2001, n. 6322
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6322
    Data del deposito : 5 maggio 2001

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