Cass. pen., sez. III, sentenza 27/02/2002, n. 15509
CASS
Sentenza 27 febbraio 2002

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

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La fattispecie di duplicazione abusiva di programmi per elaboratore comprende non soltanto la produzione non autorizzata di copie perfette del programma interessato, ma anche la realizzazione di programmi ricavati dallo sviluppo o da modifiche del prodotto originale, quando di quest'ultimo sia replicata una parte funzionalmente autonoma e costituente, comunque, il nucleo centrale dell'opera protetta.

Commentario1

  • 1Il software nella proprietà intellettuale tra copyright e brevetto
    Edoardo Badiali · https://www.iusinitinere.it/

    INTRODUZIONE Tra le tecnologie digitali maggiormente diffuse ed utilizzate nella nostra società, in un pubblico che spazia dalle imprese private fino agli uffici dell'amministrazione statale, ma che include naturalmente anche i singoli cittadini, possono essere annoverati i software. Per software, o programma per elaboratore, si intende “un insieme organizzato e strutturato di istruzioni contenute in qualsiasi forma o supporto capace direttamente o indirettamente di fare eseguire o ottenere una funzione, un compito, un risultato particolare per mezzo di elaborazione elettronica dell'informazione”[1]. Al fine di meglio comprendere il suo significato, il termine software può essere …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 27/02/2002, n. 15509
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15509
Data del deposito : 27 febbraio 2002

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