Ordinanza cautelare 14 aprile 2022
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 04/06/2025, n. 4271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4271 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 04271/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01618/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1618 del 2022, proposto da
Gianluca Lo Giudice, rappresentato e difeso dall'avvocata Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della difesa – Comando generale Arma dei Carabinieri, non costituito in giudizio;
Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, ex lege , dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
- del provvedimento n. 369385/C1 – T – 5 di prot. del 10.12.2021, a mezzo del quale il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – I Reparto – SM – Ufficio Personale Marescialli, ha nuovamente rigettato, dopo il riesame, l'istanza di trasferimento presentata in data 17.03.2021 dal ricorrente;
- nonché di ogni atto presupposto, conseguenziale e successivo comunque lesivo dei diritti del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Vista la memoria del 14 marzo 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 -bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 maggio 2025 il dott. Nicola Ciconte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che parte ricorrente, con memoria depositata il 14 marzo 2025, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al giudizio;
Ritenuto che, in caso di espressa dichiarazione di parte ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi nella valutazione dell’interesse ad agire, ma può solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e di diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso, cioè, che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione medesima, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, che può solo dichiarare l’improcedibilità del ricorso ( ex plurimis , Cons. Stato, VI, 5 giugno 2023, n. 5503; Cons. Stato, VII, 23 maggio 2023, n. 5159; Cons. Stato, V, 15 febbraio 2023, n. 1599; Cons. Stato, II, 4 gennaio 2023, n. 120; Cons. Stato, III, 21 maggio 2021, n. 3981; Cons. Stato, VI, 6 marzo 2018, n. 1446);
Ritenuto, pertanto, che:
- il Collegio, per le superiori ragioni, debba prendere atto della dichiarazione di parte ricorrente e pronunciarsi in rito ai sensi dell’art. 35, comma1, lett. c), c.p.a.;
- le spese di giudizio possano trovare compensazione tra le parti costituite, in ragione del generale assetto degli interessi coinvolti e dello sviluppo della vicenda amministrativa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rita Luce, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
Nicola Ciconte, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Ciconte | Rita Luce |
IL SEGRETARIO