Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/08/2003, n. 12036
CASS
Sentenza 9 agosto 2003

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Tra i lavoratori domestici (per i quali l'iscrizione al collocamento non è esclusa ma neanche obbligatoria), che possono dimostrare il loro stato di incollocazione al lavoro, richiesto ai fini del diritto all'assegno di invalidità civile e da intendersi quale stato di non occupazione e di mancata attività lavorativa, con gli ordinari mezzi di prova, non rientra chi svolga solo attività di casalinga, come tale non riconducibile tra i lavoratori subordinati addetti ai servizi familiari.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/08/2003, n. 12036
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12036
    Data del deposito : 9 agosto 2003

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