Sentenza 9 agosto 2003
Massime • 1
Tra i lavoratori domestici (per i quali l'iscrizione al collocamento non è esclusa ma neanche obbligatoria), che possono dimostrare il loro stato di incollocazione al lavoro, richiesto ai fini del diritto all'assegno di invalidità civile e da intendersi quale stato di non occupazione e di mancata attività lavorativa, con gli ordinari mezzi di prova, non rientra chi svolga solo attività di casalinga, come tale non riconducibile tra i lavoratori subordinati addetti ai servizi familiari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/08/2003, n. 12036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12036 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - Consigliere -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA TO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SERRAPETRONA 13 0, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO LAZZARI, rappresentata e difesa dagli avvocati ELIO SPRO, PAOLA PERRONE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2861/00 del Tribunale di LECCE, depositata il 01/08/00 - R.G.N. 2185/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/05/03 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore di Lecce, con sentenza 2185/1997, ha respinto la domanda di IN ET volta ad ottenere la pensione di inabilità o, in subordine, l'assegno di invalidità, perché la consulenza tecnica d'ufficio espletata aveva valutato che il complesso morboso comportava un grado di inabilità inferiore al limite legale. Con sentenza 8 giugno/1 agosto 2000 n. 2861 il Tribunale di Lecce ha respinto l'appello della IN ET confermando la sentenza pretorile, con diversa motivazione. Il Tribunale, pur condividendo il giudizio della ctu rinnovata in grado di appello, la quale aveva accertato una riduzione della capacità di lavoro generica del 75% a decorrere dal giugno 1999, a causa dell'epilessia da cui l'appellante era affetta, ha tuttavia respinto la domanda per mancata prova dei requisiti socio-economici ed in particolare, di essere iscritta, o almeno avere presentato domanda di iscrizione, al collocamento obbligatorio. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la IN, con due motivi.
Il Ministero dell'Interno intimato si è costituito con controricorso, resistendo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 13 Legge 30 marzo 1971, n. 118;
insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto necessaria la prova di essere iscritta, o almeno avere presentato domanda di iscrizione, al collocamento obbligatorio.
Sostiene che ella, in quanto casalinga, va inserita tra i soggetti con qualifica lavorativa di domestici o di addetti ai servizi familiari, per i quali la Legge 2 aprile 1968 n. 482 non consente l'iscrizione agli elenchi del collocamento obbligatorio. Il motivo è infondato.
È ben vero che questa Corte ha affermato che i lavoratori addetti ai servizi familiari (lavoratori domestici), per i quali l'iscrizione al collocamento non è esclusa ma neanche è obbligatoria, possono dimostrare il loro stato di incollocazione al lavoro con gli ordinari mezzi di prova, comprese le presunzioni, dato che per detti lavoratori l'iscrizione al collocamento obbligatorio (o la relativa richiesta) sarebbe diretta al solo scopo estraneo alla "ratio" della legge n. 482 del 1968 - di precostituire la prova formale del requisito della incollocabilità (Cass. 13.10.1999 n. 11487), ma tale giurisprudenza si riferisce, come risulta testualmente dalla massima riportata, ai lavoratori domestici, e cioè ai lavoratori subordinati addetti ai servizi familiari, mentre la ricorrente tale non è, bensì casalinga.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 13 Legge 30 marzo 1971, n. 118;
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata per non avere considerato che la grave epilessia accertata dal ctu può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti, e quindi integrare una situazione per la quale il requisito della incollocabilità non è richiesto.
Anche questo motivo non è fondato.
Sulla problematica oggetto del secondo motivo di impugnazione la giurisprudenza di questa Corte ha raggiunto i seguenti punti fermi:
1. lo stato d'incollocazione al lavoro dell'invalido civile, previsto dall'art. 13 legge 30 marzo 1971 n. 118 rappresenta - al pari della capacità lavorativa e del requisito economico e reddituale (artt. 13 e 12 della legge citata) - un elemento costitutivo del diritto alla prestazione (la cui prova è a carico del soggetto richiedente l'assegno) e non già una mera condizione di erogazione del beneficio che- possa essere accertata in sede extra-giudiziaria (ex plurimis:
Cass. 16 marzo 1988 n. 2467; Cass. sez. unite 10 gennaio 1992 n. 203;
Cass. 5 marzo 1994 n. 2159; Cass. 6 ottobre 1996 n. 8787; Cass. 10 agosto 1998 n. 7560; Cass. 10 aprile 1999 n. 3556; Cass. 2000 n. 10765).
2. la locuzione legislativa "incollocato al lavoro" identifica colui che ha adempiuto l'onere di un comportamento teso al fine del "collocamento" e, ciò nonostante, sia rimasto inoccupato. Questo comportamento - attese le specifiche provvidenze predisposte dal legislatore con la Legge 2 aprile 1968, n. 482 sul collocamento obbligatorio degli invalidi - si sostanzia nell'attivazione dei meccanismi in tale legge previsti, e quindi nell'iscrizione (o nella domanda d'iscrizione) nelle liste speciali di collocamento degli invalidi (S.U. 203/1992 cit.).
3. Tale principio non può trovare applicazione in due ipotesi:
3.1. nei confronti degli invalidi ultracinquantacinquenni (ma infrasessantacinquenni) non aventi diritto, ai sensi dell'art. 1, 2^ comma, della legge n. 482 del 1968, all'iscrizione nelle liste predette (cfr. tra le varie conformi: Cass. 1^ ottobre 1997 n. 9604;
Cass. 4 maggio 1998 n. 4467; Cass. 1 agosto 1998 n. 7552; Cass. 22 ottobre 1998 n. 10513; Cass. 15 marzo 1999 n. 2310; Cass. 28 marzo 2002 n. 4555), essendosi osservato che il principio affermato dalle Sezioni Unite, presupponendo la giuridica possibilità di iscrizione negli elenchi dell'art. 19 della legge n. 482 del 1968, non è utilizzabile con riguardo ai soggetti per i quali tale iscrizione è preclusa, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della stessa legge, per il superamento del cinquantacinquesimo anno di età;
3.2. a tale ipotesi l'art. 1, comma, 2, Legge 2 aprile 1968 n. 482, equipara quella degli invalidi totali e quelli che, per la natura ed il grado della loro invalidità, possono riuscire di danno alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza dei compagni (Cass. 21.2.2001 n. 2564; Cass. 12.8.2000 n. 10765; Cass. nei confronti.
4. Nel caso di impossibilità di iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio, poi, non può pretendersi una specie di onere alternativo o sussidiario, l'iscrizione o la domanda d'iscrizione nelle liste di collocamento ordinario, in quanto l'obbligo di iscrizione nelle liste di collocamento di cui all'art. 19 legge citata trova fondamento nell'aspirazione del lavoratore invalido ad essere avviato al lavoro sulla base di un canale privilegiato, e ad essere destinato ad una attività lavorativa compatibile con le sue ridotte condizioni fisiche (cfr. tra le più recenti: Cass. 19 gennaio 1999 n. 473).
5. Occorre tuttavia che il ricorrente provi il suo stato di non occupazione, in relazione alle sue ridotte capacità lavorative, all'età, ed alla ratio del limite di età per la iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio, con gli ordinari mezzi di prova, e quindi anche con presunzioni (Cass. 16-9-2002 n. 13521; Cass. 20-5- 2002 n. 7315; Cass. 2-1-2001 n. 4; Cass. 13-10-1999 n. 11487; Cass. 7552/1998 cit.; Cass. 9604/1997 cit.).
Come è ben noto, la prova per presunzione semplice, che può anche costituire l'unica fonte del convincimento del giudice, integra un apprezzamento di fatto che, se correttamente motivato, non è censurabile in sede di legittimità (ex plurimis Cass. 6-7-2002 n. 9834). Nella specie la sentenza impugnata ha fissato apposita udienza per consentire alla parte, di anni 52, di provare il possesso dei requisiti socio-econonomici fissati dalla legge, ed in particolare l'iscrizione o la domanda al collocamento obbligatorio, onere che la parte non ha assolto.
Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta dunque che l'onere probatorio posto a carico della ricorrente non era limitato all'iscrizione al collocamento obbligatorio ("in particolare"), e pertanto non c'è violazione di legge, essendo la statuizione relativa all'onere della prova della ricorrente conforme all'art. 1, comma 2, Legge 2 aprile 1968 n. 482, come interpretato da questa
Corte.
Nè la ricorrente si può dolere del mancato uso del ragionamento presuntivo, perché, posto il principio di diritto sopra ricordato (Cass. 6-7-2002 n. 9834), non indica: a) qual è il fatto noto (art. 2727 e 2729 cod. civ.) dal quale sarebbe dovuto partire il ragionamento presuntivo del giudice del merito, perché il pericolo per la incolumità per i compagni non risulta dalla sentenza impugnata, ne' la ricorrente indica altra fonte di conoscenza;
b) dove e quando abbia offerto al giudice del merito elementi o sollecitazioni per la prova presuntiva, benché invitata con la fissazione, di per sè irrituale, di apposita udienza. Il ricorso deve essere pertanto respinto.
Nulla per le spese, a norma dell'art. 152 d.a.c.p.c..
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 8 maggio 2003. Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2003