Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/02/2001, n. 2564
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Sentenza 21 febbraio 2001

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In materia di diritto all'assegno di invalidità civile, poiché, a norma dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 482 del 1968, non sono ammessi al collocamento obbligatorio i soggetti che, a causa della loro invalidità, possano riuscire di danno alla salute e all'incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti, nei confronti del soggetto affetto da minorazione psichica di grado e natura tale da precludere, in base a tale criterio, l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio, lo stato di incollocamento al lavoro deve intendersi come stato di disoccupazione o di non occupazione; stato che - al pari del requisito economico richiesto dalla legge n. 118 del 1971, anch'esso elemento costitutivo del diritto - deve essere provato dall'invalido attore in giudizio con gli ordinari mezzi di prova, comprese le presunzioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/02/2001, n. 2564
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2564
    Data del deposito : 21 febbraio 2001

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