Sentenza 21 febbraio 2001
Massime • 1
In materia di diritto all'assegno di invalidità civile, poiché, a norma dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 482 del 1968, non sono ammessi al collocamento obbligatorio i soggetti che, a causa della loro invalidità, possano riuscire di danno alla salute e all'incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti, nei confronti del soggetto affetto da minorazione psichica di grado e natura tale da precludere, in base a tale criterio, l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio, lo stato di incollocamento al lavoro deve intendersi come stato di disoccupazione o di non occupazione; stato che - al pari del requisito economico richiesto dalla legge n. 118 del 1971, anch'esso elemento costitutivo del diritto - deve essere provato dall'invalido attore in giudizio con gli ordinari mezzi di prova, comprese le presunzioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/02/2001, n. 2564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2564 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MASSIMO GENGHINI - Presidente -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. FRANCESCO MAIORANO - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
TREMATERRA MARIA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 5203/97 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 24/10/97 R.G.N. 41050/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/00 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso depositato in data 19 settembre 1994, MA TR, premesso che in data 23 settembre 1985 aveva presentato alla Commissione sanitaria domanda di pensione di invalidità per essersi ridotta la sua capacità di guadagno in misura eccedente i due terzi di quella normale, chiedeva al Pretore di Napoli, in ragione di un quadro di infermità non emendabili, la condanna del Ministero al pagamento delle provvidenze di cui alla legge n. 118 del 1971. Il Pretore di Napoli con sentenza del 29 novembre 1995, dopo aver fatto espletare perizia medico-legale, accoglieva la domanda attrice con decorrenza dal 1 ottobre 1995.
A seguito di gravame del Ministero, il Tribunale di Napoli con sentenza del 24 ottobre 1997 rigettava l'appello e compensava le spese del giudizio. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale osservava - in base alla documentazione in atti (certificazione del Distretto Sanitario dell'A.S.L. Napoli) - che l'assicurata era incollocabile al lavoro in quanto, per la patologia da cui era affetta (psicosi ciclica cronica;
steatosi epatica con markers per l'epatite C positiva;
remota splectomia da trauma della milza), avrebbe potuto essere "di pregiudizio per la sicurezza degli impianti e dei colleghi". In relazione al requisito sanitario il Tribunale affermava poi che il primo giudice aveva attribuito alla TR MA il diritto all'assegno di invalidità sulla base di una motivata ed esauriente consulenza tecnica di ufficio. Avverso tale sentenza il Ministero dell'Interno propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi. TR MA non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso il Ministero deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 13 della legge n. 118/1971 in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. e motivazione omessa ed insufficiente e/o contraddittoria su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 e 5 c.p.c. In particolare sostiene che non era dato evincere sulla base di quali criteri si era giunti ad una valutazione di inabilità parziale in misura superiore ai due terzi quantunque il quadro clinico fosse relativo ad una serie di affezioni a carattere coesistente. Ugualmente non era possibile capire sulla base di quali ragioni si era proceduto ad una retrodatazione tanto risalente nel tempo. Con il secondo motivo di ricorso il Ministero deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 13 della legge n. 118/1971 in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. nonché motivazione omessa e/o contraddittoria su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.. In particolare deduce che la residua capacità lavorativa, pur in presenza di incompatibilità con mansioni comportanti l'utilizzo di macchinari, consentiva però alla TR lo svolgimento di altre mansioni, quali quelli non comportanti alcuna fonte di rischio, sicché doveva ritenersi superato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale gli invalidi psichici dovevano ritenersi esclusi dalle categorie degli aventi diritto all'avviamento obbligatorio.
2. Per evidenti motivi di antecedenza logica va esaminato il secondo motivo del ricorso.
L'esigenza di un ordinato iter motivazionale impone l'individuazione dei limiti dell'operatività del requisito dell'incollocazione e del requisito reddituale richiesti per l'attribuzione agli invalidi civili, affetti dalla minorazione psichica di cui all'ultima parte dell'art. 1 comma 2, l. n. 482/1968 prestazione ex art. 13 della legge n. 118 del 1971. L'incollocazione al lavoro prevista dall'art. 13 l. 30 marzo 1971 n. 118 rappresenta - al pari della capacità lavorativa e del requisito economico e reddituale (art. 13 e 12 della legge citata) - un elemento costitutivo del diritto alla prestazione (la cui prova è a carico del soggetto richiedente l'assegno) e non già una mera condizione di erogazione del beneficio che possa essere accertata in sede extra - giudiziale.
In tale senso si è più volte espressa questa Corte cfr. ex plurimis: Cass. 16 marzo 1988 n. 2467; Cass. 10 gennaio 1992 n. 203;
Cass. 5 maggio 1994 n. 2159; Cass. 6 ottobre 1996 n. 8787; Cass. 1 agosto 1998 n. 7560; Cass. 10 aprile 1999 n. 3556), la quale, a seguito dell'intervento delle Sezioni unite (Cass. 10 gennaio 1992 n. 203), ha affermato che, ai fini del diritto all'assegno di invalidità previsto dall'art. 13 della legge n. 118 del 1971, l'invalido è da ritenersi incollocato al lavoro non per effetto del mero stato di disoccupazione o non occupazione, nel quale versi ma, solo quando - essendo iscritto (o avendo presentato domanda d'iscrizione) nelle speciali liste di collocamento obbligatorio - non abbia conseguito una occupazione in mansioni compatibili. Orbene, per una corretta impostazione dei termini del problema da affrontare nel presente giudizio, è opportuno richiamare alcuni passaggi logici contenuti nella citata decisione delle Sezioni Unite, chiamata a risolvere - è opportuno ricordarlo - il contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimità, dato che in alcune sentenze si era ritenuto che la incollocabilità andava dimostrata attraverso una qualificata prova costituita dalla certificazione degli organi pubblici competenti, mentre in altre si era affermato che siffatta prova potesse essere fornita con qualsiasi mezzo istruttorio. Nell'affrontare il problema le Sezioni Unite, dopo avere operato un raccordo tra le leggi 2 aprile 1968 n. 482 e 30 marzo 1971 n. 118, hanno in particolare ritenuto che:
a) incollocato - secondo la dizione dell'art. 13 della legge 118 - non è il "disoccupato" o "non occupato", bensì colui che, essendo stati attivati i meccanismi previsti dalla legge 482 del 1968, non abbia rinvenuto un'occupazione compatibile con le sue condizioni psico-fisiche;
b) tale situazione integra uno dei requisiti previsti dalla disciplina del settore, donde la conseguenza che la mancata iscrizione non dà luogo ad una mancanza di prova, ma di un elemento costitutivo della fattispecie;
c) posto che l'iscrizione nelle liste speciali presuppone un accertamento della riduzione della capacità lavorativa da parte delle competenti commissioni e che, quindi, la tutela potrebbe venir meno per il periodo intercorrente dalla domanda di accertamento di quella situazione medico legale a quella della effettiva iscrizione nelle predette liste, è sufficiente che l'interessato presenti la domanda di iscrizione.
2.1. La rigorosità di tali principi - la cui ratio va individuata nell'esigenza del riconoscimento dell'assegno come prestazione sociale attribuibile solo allorquando l'interessato dimostri di avere fatto ricorso agli organismi pubblici diretti ad agevolarne - la - collocazione nel mondo lavorativo - non poteva che essere attenuata in più recenti pronunzie di questa Corte con riguardo agli invalidi ultra cinquantacinquenni (ma infrasessantacinquenni) non aventi diritto, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 482 del 1968, all'iscrizione nelle liste predette (cfr. tra le varie conformi:
Cass. 1 ottobre 1997 n. 9604; Cass. 4 maggio 1998 n. 4467; Cass. 1 agosto 1998 n. 7552; Cass. 22 ottobre 1998 n. 10513; Cass. 15 marzo 1999 n. 2310), essendosi osservato che il principio affermato dalle Sezioni Unite, presupponendo la giuridica possibilità di iscrizione negli elenchi dell'art. 19 della legge n. 482 del 1968, non è utilizzabile con riguardo ai soggetti per i quali tale iscrizione è preclusa, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della stessa legge, per il superamento del cinquantacinquesimo anno di età (ipotesi alla quale detto comma assimila quella del soggetto che, a causa della sua invalidità, possa "riuscire di danno alla salute e all'incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti") (sul punto cfr. Cass. 1 agosto 1998 n. 7552). Ciò premesso, è evidente che nell'ipotesi di invalido che abbia superato i cinquantacinque anni di età ma non i sessantacinque - limite preclusivo per l'attribuzione del beneficio previsto dall'art. 13 della legge n. 118 del 1971) - a detto invalido non può essere disconosciuto l'assegno mensile di invalidità per il solo fatto che lo stesso non possa iscriversi alle liste di collocamento obbligatorio alla stregua dell'art. 19 della legge n. 482 del 1982. In questa ipotesi, relativa - si ripete ancora una volta - alla richiesta di assegno da parte dell'invalido ultra cinquantacinquenne, all'espressione "incollocato al lavoro" di cui all'art. 13 della legge n. 118 del 1971 non può attribuirsi lo stesso significato ad essa assegnato - come si e visto - dalla citata decisione delle Sezioni unite con la sentenza n. 203 del 1992, ma un significato diverso, quale cioè stato di effettiva disoccupazione ricollegato ad una riduzione di capacità di lavoro che di detto stato è causa e che non consente il reperimento di una occupazione adatta alla ridotta capacità lavorativa dell'invalido.
Nel caso di impossibilità di iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio non può, dunque, pretendersi, come una specie di onere alternativo o sussidiario, l'iscrizione o la domanda d'iscrizione nelle liste di collocamento ordinario, che trova fondamento nell'aspirazione del lavoratore invalido ad essere avviato, sulla base di un canale privilegiato, ed ad essere destinato ad una attività lavorativa compatibile con le sue ridotte condizioni fisiche (cfr. tra le più recenti: Cass. 19 gennaio 1993 n. 473).
3. Le argomentazioni sinora svolte in relazione agli invalidi ultra cinquantacinquenni non ammessi al collocamento obbligatorio alla stregua della legge n. 482 del 1968 devono valere anche per quanti - ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della stessa legge - in ragione della propria invalidità (anche psichica) non sono parimenti iscrivibili nelle liste del collocamento perché possano riuscire di danno alla salute e all'incolumità dei colleghi di lavoro o alla sicurezza degli impianti.
Anche per questi invalidi, dunque, lo stato di incollocamento deve intendersi come stato di non occupazione e di mancata attività lavorativa e deve essere dall'invalido, attore in giudizio, provato con gli ordinari mezzi di prova, comprese le presunzioni (ex art. 2729 c.c.), non potendo escludersi che l'invalido stesso possa spiegare attività lavorative, che risultino compatibili con le sue pur precarie condizioni di salute e non risultino pericolosi per se e per i colleghi di lavoro e per la sicurezza degli impianti (cfr. al riguardo per gli ultra cinquantacinquenni: Cass. 1 ottobre 1997 n. 9604,cui adde, in relazione ai soggetti invalidi per minorazione psichica Cass. 12 agosto 2000 n. 10765).
4. Ulteriore corollario di quanto sinora esposto è che, oltre lo stato di non occupazione, anche il requisito economico (consistente in pensioni, assegni e rendite eventualmente goduti dall'invalido ed incompatibili con l'attribuzione delle prestazioni di cui agli artt. 12 e 13 della l. n. 118 del 1971), elemento costitutivo del diritto alla pensione di inabilità o all'assegno di invalidità, va provato alla stregua dei principi enunciati dall'art. 2967 C.C. anche dagli invalidi psichici non iscrivibili alle liste di collocamento obbligatorio in ragione della natura della loro infermità.
5. L'accoglimento del ricorso nei sensi ora indicati importa l'assorbimento della censura attinente alla valutazione del requisito sanitario da parte della sentenza impugnata nonché alla retrodatazione dello stato di invalidità.
6. Per i motivi esposti il ricorso va accolto per quanto di ragione e la sentenza impugnata va, per l'effetto, cassata. Alla stregua dell'art. 384 c.p.c., risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va rimessa ad un diverso giudice d'appello, che si designa nella Corte d'appello di Napoli, la quale procederà ad un nuovo esame della controversia tenendo presenti i principi innanzi enunciati.
7. Al giudice di rinvio va rimessa anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio di cassazione alla Corte d'appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2001