Sentenza 20 maggio 2002
Massime • 1
Ai fini del riconoscimento dell'assegno di invalidità civile, il requisito dello stato di "incollocazione al lavoro" va inteso come stato di disoccupazione di cui l'assistito ultracinquantacinquenne (ma di età inferiore ai sessantacinque anni) deve dare la prova, eventualmente anche per presunzioni, escluse, peraltro, quelle fondate su mere asserzioni collegate all'età, alle difficoltà occupazionali per gli invalidi e alla notoria difficoltà di trovare occupazione anche per soggetti giovani e validi, posto che l'art. 1 legge n. 482 del 1968 esclude dall'iscrizione in tali liste , o nella lista di collocamento ordinario, coloro che abbiano superato i cinquantacinque anni, atteso che il lavoratore invalido ha diritto di essere avviato al lavoro secondo un meccanismo che tenga conto della sua menomazione. Peraltro il requisito dell'incollocabilità al lavoro deve essere accertato con riferimento al momento della decisione giudiziale e non a quello della domanda amministrativa, in quanto, essendo connaturale al suddetto requisito una possibile alternanza di momenti di iscrizione e momenti di mancata iscrizione nelle liste speciali di collocamento, non avrebbe alcun rilievo effettuare il relativo accertamento con riguardo al momento della domanda amministrativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/05/2002, n. 7315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7315 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALBERTO SPANÒ - Presidente -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE CELLERINO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
ES CO, ES NA, ES IA, ES OB quali eredi di RA RO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA VALADIER 53, presso lo studio dell'avvocato OB ALLEGRA, rappresentati e difesi dall'avvocato ANTONIO ANGELINI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1824/99 del Tribunale di LECCE, depositata il 19/08/99 - R.G.N. 2626/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Il Ministero dell'Interno, prospettando vizi di motivazione e violazione di legge, ricorre per cassazione, per ottenere l'annullamento della sentenza descritta in epigrafe del Tribunale di Lecce (non Taranto, come erroneamente indicato), con cui, in parziale riforma della sentenza del Pretore di Taranto, è stato condannato ad attribuire l'assegno d'invalidità a decorrere dal 1^ febbraio 1994 alla sig.ra RO AT, poi deceduta il 10 febbraio 1996, e per lei ai suoi eredi CO, DI, AR e BE RE, che resistono con controricorso.
La sentenza impugnata ha argomentato che, a fronte dell'originario riconoscimento pretorile dell'assegno d'invalidità decorrente dal luglio 1992, tale provvidenza, tenuto conto dell'appello dell'Amministrazione, andava riconosciuta solo dal 1^ febbraio '94 perche', avendo l'AT compiuto il 55^ anno il 26 gennaio '94, da tale data non era piu' necessario che l'assistita fornisse la prova, com'evidenziato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 203P92, d'essere iscritta o di aver presentato domanda d'iscrizione nelle speciali liste degli aventi diritto al collocamento obbligatorio e di non aver conseguito un'occupazione compatibile.
Motivi della decisione
Con unico, articolato motivo di ricorso l'Amministrazione dell'Interno sostiene la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13 della l. n. 118/1971 e l'omessa e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, primo comma, n. 3 e 5, c.p.c.), per avere il Tribunale omesso di motivare sulla sussistenza del requisito reddituale e su quello di compatibilità occupazionale (artt. 2 e 13, l. n. 118/1971 e 1, l. n. 54/82), la cui prova fa carico alla parte (art. 2967 cod.civ.), avendo il Pretore riconosciuto il beneficio sul presupposto del solo accertamento del requisito sanitario.
In particolare, con riferimento al requisito dell'incollocazione al lavoro, contesta la tesi del Tribunale della superfluità della prova di quest'elemento (per essere venuta meno la possibilità di richiedere l'iscrizione nelle speciali liste di collocamento: artt. 1 e 2, l. n. 482/'68), avendo l'assistita compiuto il 55^ anno di età il 26 gennaio '94, perche', obietta l'Avvocatura, incombe alla parte privata, (art. 13 l. n. 118/71), "anche successivamente al compimento del 55^ anno di età... l'onere della prova circa la sussistenza e/o la persistenza del requisito suddetto, mediante esibizione di certificazione attestante l'intervenuta iscrizione nelle liste di collocamento ordinario", o l'attestazione del mancato svolgimento di attività lavorativa, sostituibile dalla prova alternativa, pur sempre a cura dell'invalido, ivi comprese le presunzioni (Cass. n. 9604 dell'1.10.97), dello stato di disoccupazione e/o non occupazione.
In questo contesto, aggiunge il Patrocinio erariale (che richiama anche l'art. 3, sesto comma, della legge 15 maggio '97 n. 127, sull'abolizione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi nelle Pubbliche Amministrazioni, per cui gli invalidi civili parziali debbono continuare ad essere iscritti nelle liste speciali di collocamento obbligatorio anche dopo il compimento del cinquantacinquesimo anno di età (secondo il parere 15.3.99 del Consiglio di Stato e le circolari n. 15 del 29.4.99 e n. 18 dell'8.6.99 del Ministero dell'Interno), avendo il Tribunale riconosciuto all'incollocazione natura di elemento costitutivo del diritto, la domanda dell'assistita avrebbe dovuto essere rigettata, non essendo stata offerta la prova del requisito dell'incollocazione al momento della proposizione del ricorso introduttivo del giudizio. A prescindere da quest'ultima notazione, che evidenzia un profilo di contestazione della pretesa fatta valere in giudizio del tutto nuovo, come tale improponibile, oltretutto non cogliendosi il collegamento del citato jus superveniens, in tema di pubblici concorsi, con la situazione versata in giudizio, e dall'eccezione di decadenza dall'impugnazione ipotizzata nel controricorso, per essere decorso il termine breve per proporre ricorso, essendo stato notificato, in tesi, alle controparti il 21 dicembre 1999, risultando invece notificato l'11 dicembre 1999 presso la Cancelleria del Tribunale di Lecce, a causa della mancata elezione di domicilio della parte privata in quella circoscrizione, sede dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, come si argomenta dall'intestazione della sentenza, quanto al profilo reddituale si osserva quanto segue. Sebbene il cosiddetto requisito economico integri (diversamente dal requisito reddituale in relazione alle prestazionì pensionistiche dell'INPS) non una mera condizione di erogabilità della prestazione, ma, al pari del cosiddetto requisito sanitario, un elemento costitutivo della pretesa, la cui mancanza è pertanto deducibile o rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, nella fattispecie in esame si è formato il giudicato interno sul punto, avendo il giudice di primo grado accolto la domanda sulla base della sola verifica del requisito sanitario, ma non essendo stata detta decisione appellata riguardo al mancato accertamento della sussistenza del requisito economico, implicito nella pronuncia di accoglimento: v. Cass. 13 novembre 1999, n. 12607. Quanto, invece al requisito c.d. sociale, su cui la difesa Erariale aveva già concentrato l'appello, la sentenza del Tribunale ha omesso di considerare che, ai fini del riconoscimento della pretesa, per gli invalidi ultracinquantacinquenni (ma d'età inferiore ai sessantacinque anni) il requisito dell'incollocazione va inteso come stato di disoccupazione, di cui l'assistito ultracinquantacinquenne deve dare la prova, eventualmente anche per presunzioni, escluse, peraltro, quelle fondate su mere asserzioni collegate all'età, alle difficoltà occupazionali per gli invalidi e alla notoria difficoltà di trovare occupazione anche per soggetti giovani e validi (Cass. 3 agosto 2000, n. 10205; 2 febbraio 2001, n. 4), posto che l'art. 1, legge n. 482 del 1968, esclude dall'iscrizione in tali liste, o nella lista di collocamento ordinario, coloro che abbiano superato i cinquantacinque anni, atteso che il lavoratore invalido ha il diritto di essere avviato al lavoro secondo un meccanismo che tenga conto della sua menomazione. Infatti, come già osservato dalle sentenze n. 9604 del 1^ ottobre '97 e n. 4467 del 4 maggio '98, l'espressione "incollocato al lavoro" implica la situazione di disoccupazione (art. 13 della legge n. 118 del 1971) sicche' prescindere "dal requisito della disoccupazione comporterebbe la possibilita' di riconoscere l'assegno in questione nonostante l'eventuale occupazione di fatto dell'invalido; in contrasto con le finalità della legge, che concepisce tale assegno come prestazione assistenziale presupponente uno stato di non totale capacità lavorativa che sia causa di effettiva disoccupazione" (v. Cass. 1^ agosto '98, n. 7552, in motivazione.).
Peraltro questa valutazione implica che il requisito dell'incollocabilita' al lavoro deve essere accertato con riferimento al momento della decisione giudiziale e non a quello della domanda amministrativa, perché, essendo connaturale al suddetto requisito una possibile alternanza di momenti d'iscrizione e momenti di mancata iscrizione nelle liste speciali di collocamento, non avrebbe senso effettuare il relativo accertamento con riguardo al momento della domanda amministrativa (Cass. 26 luglio 2001, n. 10263). Il ricorso deve essere, pertanto, accolto per quanto di ragione e rimesso, per un nuovo giudizio, alla Corte d'appello di Bari perché provveda anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata nei limiti di quanto accolto e rinvia anche per le spese di questo giudizio di legittimità alla Corte d'appello di Bari. Così deciso in Roma, il 20 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2002