Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/01/2002, n. 325
CASS
Sentenza 12 gennaio 2002

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Massime1

La prescrizione dei crediti del lavoratore non decorre in costanza di un rapporto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia stata successivamente riconosciuta la natura subordinata con garanzia di stabilità reale in relazione alle caratteristiche del datore di lavoro, giacché, in tal caso, il rapporto è, nel suo concreto atteggiarsi, di natura subordinata e, cionondimeno, restando formalmente autonomo, non è immediatamente garantito, non essendo possibile, in caso di recesso datoriale, la diretta applicabilità della disciplina garantista, che potrebbe derivare solo dal futuro (ed eventuale) riconoscimento della natura subordinata del rapporto - (Fattispecie relativa a lavori affidati in regime convenzionale dalle Ferrovie dello Stato).

Commentario1

  • 1La decorrenza prescrizionale dei crediti retributivi
    Livia Cherubino · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

    Ai sensi dell'articolo 2948, n. 4, c.c., sono assoggettati al termine di prescrizione quinquennale “gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, ivi compresi i crediti di retribuzione. L'art. 2935 c.c. detta la regola generale in base alla quale “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, ossia dal giorno in cui lo stesso sorga in corso di rapporto. Tale principio, tuttavia, ha subìto una deroga in virtù di alcuni interventi giurisprudenziali che – in ipotesi in cui si impongono ragioni di tutela della “parte debole” del rapporto lavorativo – hanno inteso operare una sospensione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/01/2002, n. 325
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 325
Data del deposito : 12 gennaio 2002

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