Sentenza 12 gennaio 2002
Massime • 1
La prescrizione dei crediti del lavoratore non decorre in costanza di un rapporto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia stata successivamente riconosciuta la natura subordinata con garanzia di stabilità reale in relazione alle caratteristiche del datore di lavoro, giacché, in tal caso, il rapporto è, nel suo concreto atteggiarsi, di natura subordinata e, cionondimeno, restando formalmente autonomo, non è immediatamente garantito, non essendo possibile, in caso di recesso datoriale, la diretta applicabilità della disciplina garantista, che potrebbe derivare solo dal futuro (ed eventuale) riconoscimento della natura subordinata del rapporto - (Fattispecie relativa a lavori affidati in regime convenzionale dalle Ferrovie dello Stato).
Commentario • 1
- 1. La decorrenza prescrizionale dei crediti retributiviLivia Cherubino · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Ai sensi dell'articolo 2948, n. 4, c.c., sono assoggettati al termine di prescrizione quinquennale “gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, ivi compresi i crediti di retribuzione. L'art. 2935 c.c. detta la regola generale in base alla quale “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, ossia dal giorno in cui lo stesso sorga in corso di rapporto. Tale principio, tuttavia, ha subìto una deroga in virtù di alcuni interventi giurisprudenziali che – in ipotesi in cui si impongono ragioni di tutela della “parte debole” del rapporto lavorativo – hanno inteso operare una sospensione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/01/2002, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo MILEO - Presidente -
Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere -
Dott. Paolo STILE - Consigliere -
Dott. Saverio TOFFOLI - Consigliere -
Dott. Camilla DI IASI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FFSS - FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ES RI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANDREA MANTEGNA 121, presso lo studio dell'avvocato LUIGI TERRINONI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 17328/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 01/10/98 R.G.N. 28834/92;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/07/01 dal Consigliere Dott. Camilla DI IASI;
udito l'Avvocato TERRINONI;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Roma ha rigettato l'appello proposto dall'Ente Ferrovie dello Stato avverso la sentenza pretorile che lo aveva condannato al pagamento di somme a titolo di differenze retributive in favore del lavoratore IZ RE che, già incaricato dell'espletamento di servizi di pulizia in regime convenzionale, aveva in precedenza ottenuto in via giudiziale il riconoscimento della natura subordinata del proprio rapporto di lavoro con le Ferrovie a decorrere dalla prima convenzione.
In particolare, il Tribunale, nel confermare la sentenza pretorile, ha disatteso l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall'ente appellante, affermando che l'assoggettamento al regime cd. di stabilità reale, che consente il decorso della prescrizione in costanza di rapporto, va verificato alla stregua del concreto atteggiarsi del rapporto medesimo e della configurazione che di esso danno le parti nell'attualità del suo svolgimento, non alla luce della diversa normativa garantistica che, con un giudizio ex post, il giudice abbia eventualmente riconosciuto applicabile. Avverso la sentenza del Tribunale la S.p.A. Ferrovie dello Stato, succeduta all'omonimo Ente, ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, successivamente illustrato da memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c.; ha resistito con controricorso il RE.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di ricorso la società Ferrovie dello Stato censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 2948 n. 4 c.c., sostenendo che erroneamente il tribunale avrebbe escluso la decorrenza della prescrizione durante lo svolgimento del rapporto dedotto in giudizio.
In particolare, la società ricorrente sostiene che il principio secondo il quale il diritto rivendicato non può prescriversi in costanza di rapporto quando l'assoggettamento al regime cd. di stabilità reale risulti soltanto all'esito di un accertamento ex post sarebbe riferibile esclusivamente alle ipotesi in cui, sussistendo, anche formalmente, un rapporto di lavoro subordinato, venga successivamente accertata solo l'esistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 18 L. n. 300 del 1970, non già alle ipotesi in cui il lavoratore, essendo solo di fatto, ma non formalmente, subordinato (e tale venendo riconosciuto solo successivamente), non è collocato all'interno della struttura gerarchica aziendale e non può pertanto subire alcun condizionamento psicologico, restando del tutto libero di agire in ogni momento per il riconoscimento dei propri diritti.
La censura è infondata.
È innanzitutto da rilevare che questa Corte ha più volte affermato la non decorrenza della prescrizione non solo con riguardo a rapporti di lavoro subordinato anche dal punto di vista formale, dei quali sia poi stato accertato l'assoggettamento al regime di stabilità reale, ma anche con riguardo a rapporti di lavoro autonomo dal punto di vista formale, dei quali sia stata successivamente riconosciuta la natura subordinata, con conseguente assoggettamento al regime di stabilità reale in relazione alle caratteristiche del datore di lavoro (v. Cass. Sez. L. sent. n. 9251 del 1991 RV 473696;
Sez. L. n. 3658 del 1992 RV 476424 e, da ultimo, proprio con riferimento ai lavori affidati in convenzione dalle Ferrovie dello Stato, Sez. L. n. 4520 del 2000 RV 535517). Questo collegio non ravvisa motivi per discostarsi dai precedenti giurisprudenziali sopramenzionati, tuttavia, anche alla luce delle considerazioni della ricorrente, reputa opportuno aggiungere le seguenti considerazioni.
Come già rilevato, secondo la giurisprudenza sopra citata (cui ha aderito anche il giudice di merito), la decorrenza (o meno) della prescrizione in costanza di rapporto andrebbe verificata non alla stregua della legislazione garantistica che il giudice abbia eventualmente, con un giudizio ex post, riconosciuto applicabile al rapporto, bensì alla stregua del concreto atteggiarsi di quest'ultimo e della configurazione che di esso danno le parti nel corso del suo svolgimento;
applicando sic et simpliciter tale principio alle ipotesi in cui, come nella specie, il rapporto sia formalmente autonomo e, di fatto, subordinato alle dipendenze di un datore di lavoro le cui caratteristiche comportino l'assoggettamento al regime di stabilità reale, sembrerebbe doversi giungere, in tema di decorrenza della prescrizione, a conclusioni opposte rispetto a quelle raggiunte dalla citata giurisprudenza.
Infatti, ove si consideri l'effettività del rapporto in relazione al suo concreto atteggiarsi, questo sarebbe da considerare di natura subordinata (come riconosciuto giudizialmente a posteriori), con conseguente assoggettamento al regime di stabilità reale in ragione delle caratteristiche del datore di lavoro e relativa decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto, mentre, ove si consideri la configurazione che le parti davano del rapporto nel corso del suo svolgimento (in relazione alla veste formale ad esso conferita), questo dovrebbe ritenersi autonomo, anche in tale caso con decorrenza della prescrizione, non essendo in nessuna delle due prospettive configurabile, ne' formalmente, ne' di fatto, un rapporto subordinato non assistito da garanzia di stabilità reale, unica ipotesi che consentirebbe la non decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto.
Ciò premesso, a parere di questo collegio la questione va affrontata avendo riguardo non tanto al concreto atteggiarsi del rapporto ed alla configurazione data ad esso dalle parti nel corso del suo svolgimento, quanto, e soprattutto, allo scarto esistente fra queste due realtà, ossia alla divergenza riscontrabile fra situazione reale e situazione formale del rapporto.
Non può infatti sfuggire che il lavoratore che ottenga solo successivamente il riconoscimento della natura subordinata del proprio rapporto è pur sempre, nel corso del suddetto rapporto, in concreto, un lavoratore subordinato, perciò, di fatto, privo di quella maggiore forza economica e "psicologica" che si attribuisce al lavoratore autonomo e consente di affermare, nei suoi confronti, la decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto. Non può, però, al contempo, sfuggire che il rapporto, ancorché di fatto subordinato alle dipendenze di un datore di lavoro le cui caratteristiche garantirebbero la stabilità reale, resta formalmente autonomo, onde, in questo caso, paradossalmente, non una stabilità "reale" potrebbe riconoscersi ad esso, bensì solo una stabilità "virtuale", non essendo possibile, in caso di recesso del datore di lavoro, l'immediata e diretta applicabilità dell'art. 18 L. n. 300 del 1970. La non immediata applicabilità della suddetta disciplina determina una duplice debolezza del lavoratore nel corso del rapporto medesimo, in quanto egli, per un verso, non ha alcuna certezza di tutela, potendo questa derivare solo dal futuro (ed eventuale) riconoscimento della natura subordinata del rapporto, e, per altro verso, resta maggiormente esposto al rischio di recesso datoriale, atteso che un datore di lavoro che si sappia non formalmente soggetto alla normativa garantistica potrebbe, verosimilmente, avere minori rende a recedere dal rapporto.
Nell'ipotesi considerata, dunque, la non decorrenza della prescrizione non va fatta discendere dall'oggettivo atteggiarsi del rapporto o dalla veste formale di quest'ultimo, bensì dalla dissociazione esistente fra questi due aspetti, dissociazione che, in costanza di rapporto, rende il lavoratore in concreto "debole", in quanto di fatto subordinato, e, al contempo, non (immediatamente) garantito, in quanto formalmente autonomo.
Dovendosi la decisione impugnata ritenersi corretta alla luce dei chiarimenti e delle considerazioni sopraesposte, il ricorso va rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Roma 5 luglio 2001.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2002