Sentenza 12 giugno 2017
Massime • 1
L'omessa notifica alla persona offesa della richiesta di revoca o sostituzione delle misure cautelari coercitive applicate nei procedimenti per reati commessi con violenza alle persone, in violazione dell'obbligo previsto dall'art. 299, comma 3, cod. proc. pen., determina la nullità del provvedimento di modifica ai sensi dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen., rilevabile in ogni stato e grado del giudizio cautelare.
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1. Premessa La sentenza della Corte di cassazione penale, Sez. VI, n. 18979 del 2025, interviene sul delicato tema dell'effettività della tutela della persona offesa nei procedimenti per reati di violenza alla persona, con specifico riferimento agli obblighi di notifica ex art. 299, comma 3, c.p.p. in caso di istanza di revoca o modifica della misura cautelare. La vicenda prende le mosse da un procedimento per atti persecutori, in cui l'indagato aveva ottenuto, con provvedimento del GIP, la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con l'obbligo di dimora e il divieto di avvicinamento. A seguito dell'appello del pubblico ministero, il Tribunale di Roma ha annullato il …
Leggi di più… - 2. Sui reati commessi con violenza alla persona offesa e sugli strumenti di tutela. Tra intendimenti legislativi e inadeguatezza della tecnica normativa.Redazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 15 marzo 2023
Abstract – Il presente contributo, esaminando il caso risolto dalle Sezioni Unite della Cassazione con la pronuncia 36754 del 2022, si prefigge di approfondire l'effettività degli interventi normativi che hanno interessato il diritto penale in ordine ai reati commessi con violenza alla persona, nell'ultimo decennio. L'accresciuta sensibilità sociale intorno ai fenomeni della violenza domestica e di genere, ha moltiplicato gli strumenti di prevenzione e repressione. Pur avendo l'indubbio merito di aver rafforzato l'armamentario di tutele a favore delle vittime di reati violenti, le regole di protezione non sempre sono state adeguatamente calibrate alle innovazioni introdotte. Nella …
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A chi deve essere notificata, nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare, con particolare riguardo al caso di decesso della persona offesa in conseguenza del reato. Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione La posizione assunta dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni 1. Il fatto Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice distrettuale del riesame, aveva dichiarato inammissibile un appello proposto, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., avverso una …
Leggi di più… - 4. Istanza di modifica della cautela e notifica alla persona offesa: la questione alle Sezioni uniteGuido Colaiacovo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 11 giugno 2021
Cass., sez. I, 4 maggio 2021 (dep. 8 giugno 2021), n. 22444, Boni, Presidente, Cappuccio, Relatore, Picardi, P.m. (concl. parz. diff.). 1. La Prima sezione penale investe le Sezioni unite di due questioni tese a individuare la corretta interpretazione dell'art. 299, comma 4-bis, c.p.p. La norma – interpolata per quanto di interesse dall'art. 2, comma 2. lett. b), n. 3 del d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv. con modif. dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119 – prevede, analogamente a quanto dispone il precedente comma 3 per la fase delle indagini preliminari, che l'istanza dell'imputato tesa a ottenere la revoca o la sostituzione di alcune misure cautelari personali (segnatamente quelle regolate …
Leggi di più… - 5. Sentenze violenza sulle donneValeria Zeppilli · https://www.studiocataldi.it/ · 28 luglio 2019
di Valeria Zeppilli - La violenza sulle donne è un fenomeno che, purtroppo, è ancora oggi troppo diffuso e che, pertanto, finisce spesso nelle aule di tribunale. Facciamo quindi una carrellata di alcune sentenze significative che si sono confrontate con la questione, precisando preliminarmente cosa si intende per violenza sulle donne. Cos'è la violenza sulle donne Delitti commessi con violenza alla persona Violenza sulle donne: le attenuanti criticate Violenza sulle donne: no se la vittima è brutta Cos'è la violenza sulle donne [Torna su] Una definizione esaustiva di violenza sulle donne è data dalla Convenzione di Istanbul, resa esecutiva in Italia con la legge numero 77/2013. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/06/2017, n. 43103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43103 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2017 |
Testo completo
43 103-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 12/06/2017 STEFANO PALLA Presidente - Sent. n. sez. - 839/2017 ANTONIO SETTEMBRE Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE ALFREDO GUARDIANO - N. 19005/2017 PAOLO MICHELI ANDREA FIDANZIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UR NC nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 04/04/2017 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO sentita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
lette/sentite le conclusioni del PG MARIA FRANCESCA LOY Il Proc. Gen. conclude per il rigetto Udito il difensore Il difensore presente illustra alla Corte il contenuto dell'impugnazione e chiede la cassazione del provvedimento impugnato;
in subordine la rimessione alle SS.UU. A questo punto si procede a raccogliere le richieste del PG in relazione ai ricorsi per i quali non risulta la presenza dei difensori. FATTO E DIRITTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il tribunale di Palermo, adito ex art. 310, c.p.p., dal pubblico ministero presso il tribunale di Palermo, annullava l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il medesimo tribunale, in data 15.2.2017, aveva sostituito la misura cautelare della custodia in carcere, originariamente applicata nei confronti di SO ES, in relazione ai reati a lui ascritti nell'imputazione provvisoria (lesioni personali aggravate e porto illegale di armi) con quella meno grave degli arresti domiciliari, ripristinando l'originario titolo cautelare. In motivazione il tribunale rilevava che il giudice per le indagini preliminari, il cui intervento era stato sollecitato dall'SO, non aveva il potere di procedere alla sostituzione della misura in esecuzione, posto che la relativa istanza de libertate, proposta nell'interesse del ricorrente, era da considerarsi inammissibile, in quanto non preceduta dalla notifica alla persona offesa, prevista dall'art. 299, co. 3, c.p.p.
2. Avverso la menzionata ordinanza del tribunale del riesame ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'SO, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto il giudice di merito, da un lato ha ignorato un elemento processuale decisivo, rappresentato dalla circostanza che, nel caso in esame, la persona offesa non si è costituita parte civile;
dall'altro ha omesso di considerare che la previsione di cui all'art. 299, co. 3, c.p.p., non riguarda tutti i reati commessi con violenza (fisica o morale), ma solo quelli rientranti nell'ambito dei reati definibili come atti di violenza di genere, senza tacere che l'ordinanza risulta del tutto immotivata sotto il profilo di una nuova valutazione delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura imposta. Con motivi nuovi depositati il 5.6.2017, il ricorrente reitera le proprie doglianze, rilevando come nel caso in esame, proprio in conseguenza del fatto che il NA (persona offesa dal reato) non si era costituito parte civile, non vi erano indicazioni certe, che consentissero alla difesa di procedere alla notifica dell'istanza de libertate, essendovi incertezza nel qualificare la posizione giuridica assunta dal NA.
3. Il ricorso non può essere accolto, perché sorretto da motivi infondati.
4. L'art. 299, co. 3, c.p.p., recita testualmente "Il pubblico ministero e l'imputato richiedono la revoca o la sostituzione delle misure al giudice, il quale provvede con ordinanza entro cinque giorni dal deposito della richiesta. La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio. Il difensore e la persona offesa possono, nei due giorni successivi alla notifica, presentare memorie ai sensi dell'art. 121". A sua volta l'art. 299, co.
2-bis, del medesimo art. 299, c.p.p., statuisce che "I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 relativi alle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali e al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa". Appare, pertanto, evidente, ad una prima lettura del combinato disposto delle menzionate disposizioni normative, che, con riferimento precipuo al caso concreto portato all'attenzione di questo Collegio, la richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare in carcere proposta nell'interesse dell'imputato dell'indagato, nell'ambito di un procedimento instaurato per delitti "commessi con violenza alla persona", deve essere preceduta dalla notifica della richiesta stessa alla persona offesa dal reato, pena l'inammissibilità dell'istanza de libertate, proprio per consentire a quest'ultima di interloquire, attraverso la 2 presentazione di una memoria, in ordine alla decisione sullo stato cautelare dell'imputato. Si tratta di una previsione che rafforza la posizione della persona offesa dal reato (e, quindi, del bene giuridico protetto dalla norma violata), riconoscendole un diritto ad essere informata, funzionale all'esercizio di una facoltà, che prescindono (diritto e facoltà) dalla costituzione di parte civile, essendo riconosciuti alla persona offesa in quanto tale, conformemente alla previsione generale di cui all'art. 90, c.p.p., che configura la persona offesa dal reato come centro di imputazione di autonomi diritti e facoltà all'interno del processo penale. Tanto premesso, la tesi difensiva che vorrebbe circoscrivere la portata della previsione legale, ai soli delitti caratterizzati dalla cd. violenza di genere, appare fallace, non autorizzando il dettato normativo un tale restringimento della sua sfera di operatività. Sul punto, del resto, la giurisprudenza di legittimità si è già espressa, con una serie di arresti, condivisi dal Collegio, secondo cui la nozione di "delitti commessi con violenza alla persona", utilizzata dal legislatore nel comma secondo bis dell'art. 299, c.p.p., al fine di individuare l'ambito di applicabilità dell'obbligo di notifica alla persona offesa della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare, ai sensi del successivo comma terzo, evoca non già una categoria di reati le cui fattispecie astratte siano connotate dall'elemento della violenza (sia essa fisica, psicologica o morale) alla persona, bensì tutti quei delitti, consumati o tentati, che, in concreto, si sono manifestati con atti di violenza in danno della persona offesa (cfr. Cass., sez. I, 29.10.2015, n. 49339, rv. 265732; Cass., sez. II, 24.6.2016, n. 30303, rv. 267718). E non appare revocabile in dubbio, come rilevato dal tribunale del riesame, che, nel caso in esame, si proceda proprio per un delitto manifestatosi con un atto di violenza fisica, posto che il fatto in contestazione, per cui l'SO è stato condannato in primo grado, risulta commesso, attraverso l'esplosione di diversi colpi di arma da fuoco, che hanno raggiunto la vittima al piede ed alla gamba destra. 3 Improprio appare il riferimento, operato dal ricorrente, ai principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui la disposizione dell'art. 408, comma 3-bis, c.p.p., che stabilisce l'obbligo di dare avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa dei delitti commessi con "violenza alla persona", è riferibile anche ai reati di atti persecutori e di maltrattamenti contro familiari e conviventi, previsti rispettivamente dagli artt. 612-bis e 572 c.p., in quanto l'espressione "violenza alla persona" deve essere intesa alla luce del concetto di "violenza di genere", risultante dalle pertinenti disposizioni di diritto internazionale recepite e di diritto comunitario (cfr. Cass., sez. un., 29/01/2016, n. 10959, rv. 265893). L'intervento della Corte, infatti, va letto nel senso di ampliare, e non (come pretenderebbe il ricorrente) di ridurre, la portata applicativa della locuzione "delitti commessi con violenza alla persona", inserita dal d.l. 14 agosto 2013, n. 93, nel testo degli articoli 299, co.
2-bis, e 408, co.
3-bis, c.p.p., facendovi, per l'appunto rientrare, anche i delitti come gli atti persecutori ed i maltrattamenti contro familiari e conviventi, in cui la previsione normativa non contiene un esplicito richiamo alla "violenza" come modalità tipica della condotta, ma che, tuttavia, sono riconducibili al concetto di "violenza di genere", essendo lo scopo del testo normativo in cui è contenuta la relativa previsione, come chiarito dalle Sezioni Unite, quello di dare specifica protezione alle vittime della violenza di genere, specie ove si estrinsechi contro le donne o nell'ambito della violenza domestica. Trova, dunque, ulteriore conferma il menzionato approdo interpretativo che collega la nozione di "delitti commessi con violenza alla persona", non all'astratta previsione normativa, ma al concreto dispiegarsi di atti di violenza (fisica, morale o psicologica) in danno della persona offesa, ricomprendendovi anche (e non solo) i delitti contraddistinti da atti qualificabili come espressione di una "violenza di genere". Ovviamente, affinché possa pretendersi l'adempimento dell'obbligo sancito dall'art. 299, co. 3, c.p.p., la persona offesa deve essere identificata o identificabile con l'ordinaria diligenza, in modo da rendere 4 esigibile l'adempimento dell'obbligo di procedere alla notifica della richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare ovvero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, non deve trattarsi di vittima soltanto occasionale del reato, poiché, in quest'ultimo caso, la persona offesa difetta di un interesse concreto alla conoscenza della vicenda cautelare inerente all'autore del reato, che possa giustificare il formarsi di un contraddittorio sul punto (cfr., ex plurimis, Cass., sez. II, 25.5.2016, n. 25135, rv. 267236). Orbene, i rilievi svolti dal difensore dell'imputato al riguardo appaiono del tutto generici, avendo egli affermato tautologicamente nei motivi nuovi che il NA non fosse identificabile ovvero fosse vittima occasionale del reato (dimostrando, in tal modo, di non avere chiara nozione della distinzione tra i due profili), laddove, come si evince dall'atto di appello del pubblico ministero (cfr. p. 3), consultabile in questa sede, essendo stato dedotto un error in procedendo, la persona offesa era compiutamente identificata negli atti processuali, ragione per la quale l'istante era nella condizione di adempiere all'obbligo informativo, previsto dall'art. 299, co. 3, c.p.p. Va, infine, rilevata la manifesta infondatezza delle ulteriori censure difensive: l'originaria inammissibilità della richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare presentata nell'interesse dell'SO, derivante dalla mancata contestuale notifica della richiesta stessa alla persona offesa dal reato, secondo le modalità fissate nell'art. 299, co. 3, c.p.p. (deducibile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio cautelare: cfr. Cass., sez. II, 14.7.2016, n. 33576, rv. 267500), non consentiva al giudice per le indagini preliminari, stante l'evidente violazione del principio del contraddittorio, di esercitare il potere di decidere sull'istanza cautelare, dovendosi, di conseguenza, ritenere affetto da nullità, ai sensi dell'art. 178, lett. c), c.p.p., l'adottato provvedimento di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere. Ne discende che provvedimento del tribunale del riesame, correttamentenell'accogliere l'appello del pubblico ministero, ha 5 ! sanzionato un evidente errore di diritto, commesso in danno della persona offesa, che può essere sanato solo attraverso un ripristino dell'originario titolo restrittivo, in relazione al quale, previa notifica della richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere alla persona offesa, quest'ultima sia per la prima volta messa in condizione di interloquire. Sicché del tutto incongrua appare la pretesa del ricorrente, secondo cui, ai fini del ripristino della custodia cautelare in carcere, il tribunale del riesame avrebbe dovuto procedere ad una nuova valutazione delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura, perché, se così avesse proceduto, il tribunale del riesame avrebbe reiterato la lesione del principio del contraddittorio già verificatasi innanzi al giudice pe le indagini preliminari.
5. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di cui in premessa va, dunque, rigettato, con condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, co. 1 ter, disp. att., c.p.p. Così deciso in Roma il 12.6.2017. Il Consigliere Estensore Il Presidente а тяп DEPOCITATAN CA addi 20 SET 2017 IL FUNZIONARIO C O RIO Garme Jun 6