Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/01/2001, n. 4
CASS
Sentenza 2 gennaio 2001

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Ai fini del riconoscimento dell'assegno di invalidità civile, il requisito dello stato di "incollocazione al lavoro" di cui all'art. 13 legge n. 118 del 1971 va inteso non come il mero stato di disoccupazione o non occupazione, ma come la situazione di chi non abbia conseguito un'occupazione pur avendo adempiuto l'onere di porre in essere un comportamento tendente al "collocamento" previsto dalla legge n. 482 del 1968, e pertanto non può trovare applicazione allorché l'invalido non possa essere iscritto negli elenchi di cui all'art. 1 legge n. 482 del 1968 per aver superato i cinquantacinque anni di età. Tuttavia, nell'ipotesi di invalido che abbia superato i cinquantacinque anni (ai fini dell'applicazione dell'art. 1 legge n. 482 del 1968) ma non i sessantacinque anni (ai fini dell'applicazione dell'art. 13 legge n. 118 del 1971), pur non potendo essere richiesto l'elemento della "incollocazione" al lavoro nel significato sopra specificato, è pur sempre necessario uno stato di disoccupazione o di non occupazione, stato che deve essere provato dall'invalido, attore in giudizio, con gli ordinari mezzi di prova, comprese le presunzioni, escluso peraltro - anche per gli ultracinquantacinquenni - che l'incollocabilità sia insita "in re ipsa" nella sussistenza del grado di invalidità necessario ai fini del diritto al prestazione assistenziale.

Ai fini del riconoscimento dell'assegno di invalidità civile, il requisito dello stato di "incollocazione al lavoro" di cui all'art. 13 legge n. 118 del 1971 va inteso non come il mero stato di disoccupazione o non occupazione, ma come la situazione di chi non abbia conseguito un'occupazione pur avendo adempiuto l'onere di porre in essere un comportamento tendente al "collocamento" previsto dalla legge n. 482 del 1968, e pertanto non può trovare applicazione allorché l'invalido non possa essere iscritto negli elenchi di cui all'art. 1 legge n. 482 del 1968 per aver superato i cinquantacinque anni di età. Tuttavia, nell'ipotesi di invalido che abbia superato i cinquantacinque anni (ai fini dell'applicazione dell'art. 1 legge n. 482 del 1968) ma non i sessantacinque anni (ai fini dell'applicazione dell'art. 13 legge n. 118 del 1971), pur non potendo essere richiesto l'elemento della "incollocazione" al lavoro nel significato sopra specificato, è pur sempre necessario uno stato di disoccupazione o di non occupazione, stato che deve essere provato dall'invalido, attore in giudizio, con gli ordinari mezzi di prova, comprese le presunzioni, escluso peraltro - anche per gli ultracinquantacinquenni - che l'incollocabilità sia insita "in re ipsa" nella sussistenza del grado di invalidità necessario ai fini del diritto al prestazione assistenziale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/01/2001, n. 4
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4
    Data del deposito : 2 gennaio 2001

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