Sentenza 2 gennaio 2001
Massime • 2
Ai fini del riconoscimento dell'assegno di invalidità civile, il requisito dello stato di "incollocazione al lavoro" di cui all'art. 13 legge n. 118 del 1971 va inteso non come il mero stato di disoccupazione o non occupazione, ma come la situazione di chi non abbia conseguito un'occupazione pur avendo adempiuto l'onere di porre in essere un comportamento tendente al "collocamento" previsto dalla legge n. 482 del 1968, e pertanto non può trovare applicazione allorché l'invalido non possa essere iscritto negli elenchi di cui all'art. 1 legge n. 482 del 1968 per aver superato i cinquantacinque anni di età. Tuttavia, nell'ipotesi di invalido che abbia superato i cinquantacinque anni (ai fini dell'applicazione dell'art. 1 legge n. 482 del 1968) ma non i sessantacinque anni (ai fini dell'applicazione dell'art. 13 legge n. 118 del 1971), pur non potendo essere richiesto l'elemento della "incollocazione" al lavoro nel significato sopra specificato, è pur sempre necessario uno stato di disoccupazione o di non occupazione, stato che deve essere provato dall'invalido, attore in giudizio, con gli ordinari mezzi di prova, comprese le presunzioni, escluso peraltro - anche per gli ultracinquantacinquenni - che l'incollocabilità sia insita "in re ipsa" nella sussistenza del grado di invalidità necessario ai fini del diritto al prestazione assistenziale.
Ai fini del riconoscimento dell'assegno di invalidità civile, il requisito dello stato di "incollocazione al lavoro" di cui all'art. 13 legge n. 118 del 1971 va inteso non come il mero stato di disoccupazione o non occupazione, ma come la situazione di chi non abbia conseguito un'occupazione pur avendo adempiuto l'onere di porre in essere un comportamento tendente al "collocamento" previsto dalla legge n. 482 del 1968, e pertanto non può trovare applicazione allorché l'invalido non possa essere iscritto negli elenchi di cui all'art. 1 legge n. 482 del 1968 per aver superato i cinquantacinque anni di età. Tuttavia, nell'ipotesi di invalido che abbia superato i cinquantacinque anni (ai fini dell'applicazione dell'art. 1 legge n. 482 del 1968) ma non i sessantacinque anni (ai fini dell'applicazione dell'art. 13 legge n. 118 del 1971), pur non potendo essere richiesto l'elemento della "incollocazione" al lavoro nel significato sopra specificato, è pur sempre necessario uno stato di disoccupazione o di non occupazione, stato che deve essere provato dall'invalido, attore in giudizio, con gli ordinari mezzi di prova, comprese le presunzioni, escluso peraltro - anche per gli ultracinquantacinquenni - che l'incollocabilità sia insita "in re ipsa" nella sussistenza del grado di invalidità necessario ai fini del diritto al prestazione assistenziale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/01/2001, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO 0004 /01 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Presidente Dott. Marino Donato SANTOJA I - Lavoro Dott. Guglielmo Rel. Consigliere Dott. Guido Consigliere R.G.N. 23046/99 VIDIRI Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Cron. 206 Dott. Maura LA TERZA Consigliere Rep ha pronunciato la seguente Ud. 07/11/00 ORD I NANZA sul ricorso proposto da: BO OB, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA BALDUINA 120, presso lo studio dell'avvocato BENIAMINO D'ALOISIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ATI AEREO TRASPORTI ITALIANI SPA, (ora ALITALIA - LINEE AEREE ITALIANE S.P.A), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ROCCA PORENA 34, rappresentata e difesa dagli avvocati RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, CARLO BOURSIER NIUTTA, giusta delega in atti;
2000 controricorrente 145 avversO la sentenza n. 6953/99 del Tribunale di ROMA, -1- depositata il 19/04/99 R.G.N. 41037/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/00 dal Consigliere Dott. Guglielmo SCIARELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'estinzione per rinuncia. -2- 1 ORDINANZA RT DÌ, con atto depositato il 6 novembre 2000, ha effettuato regolare rinunzia al proprio ricorso per cassazione avverso la sentenza resa dal Tribunale di Roma n. 6953/99 nella causa tra esso ricorrente e l'Alitalia. La soc.intimata ha accettato la suddetta rinunzia. Ne consegue che questo giudizio di cassazione per il disposto degli artt.375 e 391 cpc, va dichiarato estinto, stante l'intervenuta rinunzia. Nulla va disposto in ordine alle spese di questa fase, ai sensi dell'ult.co. dell'art. 391 cpc, avendo l'intimata aderito alla rinuncia. G. I TH
PQM
Dichiara l'estinzione di questo giudizio di cassazione. Nulla perle spese diquesta fase. Раша7 novembre 2000 Il Presidente: мочно виборний Shillin IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 8 GEN. 2001 IL LABORATORE CASSA CANCELLERIA R P 1805 I O N E A Z