Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/04/2001, n. 5025
CASS
Sentenza 4 aprile 2001

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Ai sensi dell'art. 2112 cod. civ. (nel testo modificato dall'art. 47 della legge n. 428 del 1990) per la configurabilità del trasferimento di azienda - il cui accertamento compete al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità se fondato su una motivazione adeguata e immune da errori - è necessario il concorso di due requisiti: uno, obiettivo, rappresentato dalla continuità dell'azienda come entità economica organizzata dall'imprenditore e uno, soggettivo, consistente nella sostituzione dell'imprenditore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/04/2001, n. 5025
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5025
    Data del deposito : 4 aprile 2001

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