Sentenza 4 aprile 2001
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 2112 cod. civ. (nel testo modificato dall'art. 47 della legge n. 428 del 1990) per la configurabilità del trasferimento di azienda - il cui accertamento compete al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità se fondato su una motivazione adeguata e immune da errori - è necessario il concorso di due requisiti: uno, obiettivo, rappresentato dalla continuità dell'azienda come entità economica organizzata dall'imprenditore e uno, soggettivo, consistente nella sostituzione dell'imprenditore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/04/2001, n. 5025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5025 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. ETTORE RAFFAELE GIANNANTONIO - Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RE PA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell'avvocato BOER PAOLO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GORGA VINCENZA, FABIANI GIUSEPPE, PICCIOTTO UMBERTO LUIGI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 212/97 del Tribunale di VENEZIA, depositata il 23/12/97 R.G.N. 122/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/01 dal Consigliere Dott. Ettore Raffaele GIANNANTONIO;
udito l'Avvocato LI MARZI per delega BOER;
udito l'Avvocato GORGA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso e per l'accoglimento del secondo motivo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 6 luglio 1994, la signora AO AN conveniva in giudizio dinanzi al RE di Venezia, quale giudice del lavoro, l'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore. Esponeva di avere lavorato come aiutante cuoca presso la mensa Alutekna alle dipendenze della società LM dal 1 gennaio 1990 al 31 luglio 1992 e quindi, senza soluzione di continuità, come impiegata della YG ristorazione s.r.l. fino al giorno 8 aprile 1993, quando il rapporto si era sciolto a seguito di licenziamento collettivo per cessata attività. Assumeva che si era trattato di una successione nell'appalto del servizio mensa tra due imprese appartenenti allo stesso gruppo senza alcuna interruzione del rapporto di lavoro, ma con la piena assunzione da parte della YG dell'anzianità di servizio e degli obblighi inerenti ai trattamento di fine rapporto;
che tuttavia l'ente previdenziale le aveva rifiutato il trattamento di mobilità previsto dalla legge eccependo la mancanza del necessario requisito dei dodici mesi di anzianità aziendale;
e ciò nonostante che ella, all'atto della risoluzione, vantasse una anzianità aziendale di due anni, tre mesi e otto giorni, così come richiesto dall'art. 16 della legge n. 223 dell'anno 1991. Chiedeva, quindi, che fosse accertato il suo diritto a percepire l'indennità di mobilità in base alla legge n. 223 dell'anno 1991 e che, di conseguenza, fosse condannato l'istituto convenuto alla corresponsione della predetta indennità.
Costituitosi in giudizio, l'ente previdenziale si opponeva alla domanda assumendo che non vi era stato ne' trasferimento, ne' acquisto di azienda, ma solo un passaggio diretto di lavoratori non assistito dal requisito della continuità; che il pagamento da parte della YG del trattamento di fine rapporto e il riconoscimento dell'anzianità di servizio erano inopponibili all'ente sia perché si trattava di fatti compiuti tra le parti, senza l'intervento dell'ente, sia perché tendevano a vanificare la ratio dell'art. 16, creando una sorta di anzianità aziendale figurativa. Con sentenza in data 15 giugno 1997, il RE respingeva la domanda ritenendo che, in 6ase alla documentazione processuale, non si era verificato alcun trasferimento di azienda e che, dunque, non era applicabile l'art. 2112 del codice civile;
aggiungeva che l'appartenenza delle due società allo stesso gruppo economico non comportava, stante l'esistenza di soggetti giuridici distinti che si erano fusi solo in epoca successiva al licenziamento, alcuna continuità del rapporto, a meno che non fosse dimostrata la simulazione degli assetti societari.
La decisione del RE è stata confermata dal Tribunale di Venezia con sentenza depositata in cancelleria il 6 novembre 1997. In particolare il Tribunale ha ritenuto che l'accordo tra l'LM e la YG per il passaggio dei lavoratori dalla prima alla seconda società con il pieno riconoscimento dell'anzianità già maturata e degli obblighi relativi al trattamento di fine rapporto, non poteva essere fatto valere nei confronti dell'inps in quanto diretto a porre a carico di terzi estranei oneri non dovuti.
Avverso la decisione del Tribunale la signora AN propone ricorso articolato in due motivi e illustrato con memoria. L'istituto resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 16 della legge 23 luglio 1991 n. 223; degli artt. 1235, 2112, 1268 e 2558 del codice civile, nonché il vizio di motivazione inadeguata e di omesso esame di punti decisivi della controversia. Assume che il Tribunale avrebbe erroneamente disconosciuto una anzianità aziendale di almeno dodici mesi da parte dei lavoratori, senza tenere conto che tra la società LM e la società YG vi era stato un trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 del codice civile e che, comunque, la società YG aveva espressamente assunto tutti i lavoratori dipendenti della LM con il mantenimento dell'anzianità convenzionale acquisita e con l'assunzione di tutti gli oneri collegati alla cessazione del rapporto di lavoro e, in particolare, al trattamento di fine rapporto.
Il motivo è infondato.
L'art. 16 della legge 23 luglio 1991 n. 223 (intitolata Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro e altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) dispone che nel caso di disoccupazione derivante dal licenziamento per riduzione di personale il lavoratore ha diritto a una indennità, denominata indennità di mobilità e disciplinata dall'art. 7 della stessa legge, qualora possa far valere una anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato.
Nel caso in esame la signora AN non ha diritto all'indennità di mobilità, come hanno correttamente affermato i giudici di merito, in quanto non ha il necessario requisito dell'anzianità aziendale di almeno dodici mesi previsto dall'art. 16. Difatti ellà è stata dipendente della società YG per poco più di otto mesi e precisamente dal 31 luglio del 1992, giorno della sua assunzione, fino all'8 aprile 1993, quando il rapporto si è sciolto a seguito di licenziamento collettivo per cessata attività.
D'altra parte, come hanno correttamente affermato i giudici del merito, non può essere sommato, ai fini dell'anzianità convenzionale, il periodo passato alle dipendenze della società YG, con il periodo passato alle dipendenze della società LM (dal 1 gennaio 1990 al 31 luglio 1992); e ciò in quanto, non sussistono, nel caso in esame, i requisiti previsti dall'art. 2112 del cod. civ. in materia di trasferimento di azienda.
Difatti l'art. 2112 del cod. civ., così come è stato modificato, in adempimento degli obblighi comunitari derivanti dalla direttiva del consiglio CEE 14 febbraio 1977 n. 187, dall'art. 47 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, dispone che, in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro continua con l'acquirente e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che il trasferimento di azienda ricorre in ogni caso in cui, ferma restando l'organizzazione del complesso dei beni destinati all'esercizio dell'impresa, si abbia la sostituzione della persona del titolare (Cass. 5 aprile 1995 n. 3974). Due pertanto sono i requisiti necessari perché si abbia un trasferimento dell'azienda: uno, obiettivo, presuppone la continuità dell'azienda come entità economica organizzata, come complesso dei beni organizzati dall'imprenditore; l'altro, soggettivo, consiste nella sostituzione dell'imprenditore.
L'accertamento del giudice del merito circa l'effettiva sussistenza, nella fattispecie sottoposta al suo esame, di un trasferimento di azienda ai sensi dei principi sopra enunciati, si risolve in un apprezzamento di fatto che, se fondato su una motivazione adeguata e immune da errori, è incensurabile in sede di legittimità (Cass. 6 novembre 1983 n. 6608; Cass. 3 aprile 1987 n. 3257). Nel caso in esame i giudici del merito hanno ritenuto che al momento dell'assunzione della signora AN da parte della società YG non vi sia stato un trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 del codice civile tra la società LM e la società YG, in quanto i due complessi aziendali sono continuati a sussistere e si sono fusi solo dopo;
vi è stato, invece, solo un passaggio diretto della signora AN dalla società LM alle dipendenze della società YG con la risoluzione consensuale del primo rapporto e la creazione di un nuovo rapporto di lavoro indipendente e autonomo da quello cessato.
D'altra parte non può neppure dirsi che l'anzianità aziendale passata presso la società LM possa essere sommata all'anzianità aziendale presso la società YG a seguito dell'accollo da parte di quest'ultima degli obblighi relativi al trattamento di fine rapporto. Si tratta infatti di un accordo tra due società che non può influire sul rapporto previdenziale tra il lavoratore e l'istituto di previdenza e vanificare in tal modo il requisito espressamente previsto dall'art. 16 della legge 23 luglio 1991 n. 223. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, nonché il vizio di contraddittoria e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Lamenta che il Tribunale abbia erroneamente e immotivatamente posto a carico dell'assicurato gli oneri processuali del grado di appello. Il motivo è fondato.
Come è noto, in base all'art. 152 delle disposizioni di attuazione del cod. proc. civ. il lavoratore soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali non è assoggettato al pagamento di spese, competenze e onorari a favore degli Istituti di assistenza e di previdenza, ameno che la pretesa non sia manifestamente infondata e temeraria.
L'accertamento della manifesta infondatezza e della temerarietà della pretesa spetta al giudice del merito e non può essere sindacato dinanzi a questa Corte purché sia adeguatamente motivato. Nel caso in esame il Tribunale ha condannato il lavoratore soccombente al pagamento delle spese processuali, ma non ha in alcun modo accertato il carattere di manifesta infondatezza e di temerarietà della pretesa. Ha ritenuto in sostanza che la condanna alle spese fosse un effetto consequenziale del rigetto dell'appello. La sentenza del Tribunale deve dunque essere cassata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito in base alla nuova formulazione dell'art. 384 del cod. proc. civ., devono essere dichiarate non dovute dalla AN le spese dei giudizi di merito. Si ritiene equo dichiarare compensate tra le parti le spese di questo giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito in relazione alla censura, accolta, dichiara non dovute dalla signora AN le spese processuali dei giudizi di merito. Dichiara compensate tra le parti le spese di questo giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2001