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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Grosseto, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Grosseto |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 10/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GROSSETO Sezione 2, riunita in udienza il 29/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PIERUCCI FERDINANDO, Giudice monocratico in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 158/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Grosseto
Difeso da
Difensore 2 - CF Difensore 2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05180202500000095000 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05180202500000095000 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05180202500000095000 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05180202500000095000 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05180202500000095000 IRPEF-ALTRO 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05180202500000095000 IRPEF-ALTRO 2019 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05180202500000095000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05180202500000095000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05180202500000095000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05180202500000095000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05120180000593108000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05120190003038781000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05120230000389122000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05120230000389122000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05120230000389122000 IRPEF-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05120230001149500000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05120230001149500000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05120230001149500000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05120230005819817000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05120240003532606000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 198/2025 depositato il
03/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, ha depositato -il 19 marzo 2025- un ricorso avverso una comunicazione preventiva di fermo amministrativo, convenendo l'Agenzia delle Entrate - Riscossione presso la Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Grosseto, contestando avanti a questa Corte le sole pretese tributarie derivanti da cartelle di pagamento.
Assume la ricorrente l'omessa o viziata notifica delle cartelle, da tale vizio deducendo anche la decadenza dell'azione di recupero e/o la prescrizione dei crediti tributari.
Si assume inoltre vizio dell'atto impugnato per l'assenza dell'indicazione dei criteri di calcolo degli interessi pretesi.
L'ADER si è costituito deducendo la regolarità delle notifiche delle cartelle -l'ultima delle quali era stata notificata il 22.3.2024- e di aver comunque provveduto -per ciascuna delle cartelle precedenti- alla notifica di intimazioni di pagamento avvenuta nell'anno 2024 e precedute da altre intimazioni notificate negli anni
2022 e 2023.
La ricorrente ha depositato memoria con la quale contesta la regolarità delle notifiche delle intimazioni, poiché provenienti da un indirizzo PEC non indicato nei registri PEC-INI; deduce inoltre che la documentazione depositata dall'ADER non possa essere presa in considerazione -salvo che l'estratto di ruolo- poiché la sua genuinità non è asseverata dal funzionario difensore dell'ADER.
In esito all'odierna udienza la Corte ha deliberato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che il contribuente nella memoria da ultimo depositata (richiamando una pronuncia della
Corte di Cassazione afferente il diverso -e diversamente regolato- caso di notifiche provenienti da un avvocato) lamenta che il mittente delle PEC figurasse come Email_2 e che per giurisprudenza ormai costante della Corte di Cassazione “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro”(così Cass. 18684/2023 tra le altre); va quindi osservato che l'indirizzo PEC del mittente indicava chiaramente la provenienza dell'atto dall'Agenzia della riscossione (per caso in tutto analogo si veda Cass. 982/2023, risolto favorevolmente all'Agenzia, in cui si discuteva della regolarità della notifica proveniente dall'indirizzo notifica.acc. Email 3 non inserito nei registri INI pec). Si osserva quindi che non solo il ricorrente non deduce quale danno gli sia derivato dall'irregolarità da lui denunciata ma che tale danno non sia neppur ipotizzabile.
Quanto alla regolarità del deposto delle notifiche, si rileva che l'asseverazione da parte del difensore che provvede al deposito è necessaria solo quando riguardi documenti analogici la cui copia sia depositata in forma telematica, mentre l'ADER ha provveduto a provare le notifiche depositando le ricevute delle notifiche PEC ricevute in formato telematico.
Valide quindi le notifiche ed il loro deposito, cristallizzati i crediti a seguito delle non impugnate intimazioni di pagamento (su ciò la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che equipara le intimazioni all'avviso di mora, è ormai costante), escluse la decadenza dalla potestà esattoriale e/o la prescrizione dei crediti, le intimazioni essendo state notificate negli anni 2023-2024 al pari dell'unica cartella non oggetto di successiva intimazione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente liquidate in euro 700 in favore dell'Agenzia resistente.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GROSSETO Sezione 2, riunita in udienza il 29/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PIERUCCI FERDINANDO, Giudice monocratico in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 158/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Grosseto
Difeso da
Difensore 2 - CF Difensore 2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05180202500000095000 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05180202500000095000 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05180202500000095000 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05180202500000095000 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05180202500000095000 IRPEF-ALTRO 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05180202500000095000 IRPEF-ALTRO 2019 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05180202500000095000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05180202500000095000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05180202500000095000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05180202500000095000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05120180000593108000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05120190003038781000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05120230000389122000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05120230000389122000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05120230000389122000 IRPEF-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05120230001149500000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05120230001149500000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05120230001149500000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05120230005819817000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05120240003532606000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 198/2025 depositato il
03/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, ha depositato -il 19 marzo 2025- un ricorso avverso una comunicazione preventiva di fermo amministrativo, convenendo l'Agenzia delle Entrate - Riscossione presso la Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Grosseto, contestando avanti a questa Corte le sole pretese tributarie derivanti da cartelle di pagamento.
Assume la ricorrente l'omessa o viziata notifica delle cartelle, da tale vizio deducendo anche la decadenza dell'azione di recupero e/o la prescrizione dei crediti tributari.
Si assume inoltre vizio dell'atto impugnato per l'assenza dell'indicazione dei criteri di calcolo degli interessi pretesi.
L'ADER si è costituito deducendo la regolarità delle notifiche delle cartelle -l'ultima delle quali era stata notificata il 22.3.2024- e di aver comunque provveduto -per ciascuna delle cartelle precedenti- alla notifica di intimazioni di pagamento avvenuta nell'anno 2024 e precedute da altre intimazioni notificate negli anni
2022 e 2023.
La ricorrente ha depositato memoria con la quale contesta la regolarità delle notifiche delle intimazioni, poiché provenienti da un indirizzo PEC non indicato nei registri PEC-INI; deduce inoltre che la documentazione depositata dall'ADER non possa essere presa in considerazione -salvo che l'estratto di ruolo- poiché la sua genuinità non è asseverata dal funzionario difensore dell'ADER.
In esito all'odierna udienza la Corte ha deliberato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che il contribuente nella memoria da ultimo depositata (richiamando una pronuncia della
Corte di Cassazione afferente il diverso -e diversamente regolato- caso di notifiche provenienti da un avvocato) lamenta che il mittente delle PEC figurasse come Email_2 e che per giurisprudenza ormai costante della Corte di Cassazione “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro”(così Cass. 18684/2023 tra le altre); va quindi osservato che l'indirizzo PEC del mittente indicava chiaramente la provenienza dell'atto dall'Agenzia della riscossione (per caso in tutto analogo si veda Cass. 982/2023, risolto favorevolmente all'Agenzia, in cui si discuteva della regolarità della notifica proveniente dall'indirizzo notifica.acc. Email 3 non inserito nei registri INI pec). Si osserva quindi che non solo il ricorrente non deduce quale danno gli sia derivato dall'irregolarità da lui denunciata ma che tale danno non sia neppur ipotizzabile.
Quanto alla regolarità del deposto delle notifiche, si rileva che l'asseverazione da parte del difensore che provvede al deposito è necessaria solo quando riguardi documenti analogici la cui copia sia depositata in forma telematica, mentre l'ADER ha provveduto a provare le notifiche depositando le ricevute delle notifiche PEC ricevute in formato telematico.
Valide quindi le notifiche ed il loro deposito, cristallizzati i crediti a seguito delle non impugnate intimazioni di pagamento (su ciò la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che equipara le intimazioni all'avviso di mora, è ormai costante), escluse la decadenza dalla potestà esattoriale e/o la prescrizione dei crediti, le intimazioni essendo state notificate negli anni 2023-2024 al pari dell'unica cartella non oggetto di successiva intimazione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente liquidate in euro 700 in favore dell'Agenzia resistente.