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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Umbria, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 34/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' UMBRIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
NI CE, Presidente e Relatore AMOVILLI PAOLO, Giudice PISCITELLI MARIO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 30/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Terni - Via Bramante, 43 05100 Terni TR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Legale_rappr_1 Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 143/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TERNI sez. 2 e pubblicata il 05/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3Q0301003662023 IRES-ALTRO 2017 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3Q0301003662023 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3Q0301003662023 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 275/2025 depositato il 17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
Le parti insistono sulle proprie tesi e concludono come in atti.
La Corte trattiene la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 società esercente l'attività di organizzazione di eventi, ha proposto ricorso avverso l'avviso d'accertamento mediante il quale l'Agenzia-Entrate, con riferimento all'anno 2017, ha contestato maggiori ricavi ai fini IRES, IVA ed IRAP per il complessivo importo di euro 79.376,81. A sostegno del ricorso la società ha eccepito l'illegittimità dell'accertamento per carenza di motivazione nonché, nel merito, per infondatezza dei vari rilievi. L'Agenzia si è costituita in giudizio concludendo per la conferma della legittimità del proprio operato. Con sentenza n.143/24 la Corte di giustizia di primo grado di Terni ha sostanzialmente accolto il ricorso, fatta eccezione per il rilievo n. 1 non contestato dalla società. Propone appello l'Agenzia-Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia censura la sentenza deducendone l'erroneità per contraddittorietà della motivazione, riproponendo sostanzialmente le argomentazioni svolte nel precedente grado. La Corte osserva quanto segue. L'accertamento, di tipo induttivo, consegue ad una attività di controllo scaturita da una situazione di perdurante incongruità della società allo studio di settore. L'Agenzia ha contestato:
- maggiori ricavi per euro 17.776,97 ricostruiti sulla base delle fatture di acquisto di torte in date in cui non risultano eventi fatturati
- maggiori ricavi per euro 14.572,33 ricostruiti sulla base dell'utilizzo di lavoratori a chiamata in giornate in cui non risultano eventi registrati
- maggiori ricavi per euro 10.062,96 conseguenti all'incrocio dei dati emersi dalla documentazione bancaria e le prestazioni descritte in fattura per i servizi extra - maggiori ricavi per euro 35.210 per la mancata contabilizzazione del riaddebito dei costi d'affitto nelle fatture relative ai ricevimenti. Le prime due contestazioni sono fondate. L'acquisto di torte e l'impiego di manodopera in date in cui non risultano eventi rappresentano, infatti, circostanze oggettivamente non credibili, né peraltro la società ha offerto idonea prova contraria, limitando le proprie difese a contestazioni generiche prive di riscontri. Il rilievo relativo ai c.d. servizi extra time è infondato. Tale servizio consiste in un incremento del costo della cerimonia conseguente al prolungamento della stessa rispetto all'orario originariamente programmato. Premesso che non è dato comprendere con chiarezza come l'agenzia abbia quantificato l' importo contestato, si ritiene plausibile quanto sul punto prospettato dal contribuente, anche sulla base della documentazione prodotta nel precedente grado di giudizio, ovverosia che l'incremento del costo del servizio extratime sia stato portato in detrazione dal costo complessivo della prestazione a titolo di sconto. Infine, è fondato anche il rilievo dell'Agenzia per il riaddebito dei costi d'affitto, conseguente alla mancata contabilizzazione di tale voce accertata tramite il raffronto tra le fatture ed i relativi contratti stipulati con il vari clienti. Anche a tale riguardo la società non offerto alcun elemento di prova contraria, riservandosi semplicemente nell'originario ricorso introduttivo “..di reperire la documentazione idonea presso le strutture interessate..” senza tuttavia produrre successivamente alcunchè nel corso del giudizio né svolgendo alcuna argomentazione sul punto nelle controdeduzioni in appello. Considerato il parziale accoglimento dell'appello, si ritengono sussistenti le condizioni per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell'Umbria accoglie parzialmente l'appello dell'Ufficio nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' UMBRIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
NI CE, Presidente e Relatore AMOVILLI PAOLO, Giudice PISCITELLI MARIO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 30/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Terni - Via Bramante, 43 05100 Terni TR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Legale_rappr_1 Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 143/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TERNI sez. 2 e pubblicata il 05/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3Q0301003662023 IRES-ALTRO 2017 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3Q0301003662023 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3Q0301003662023 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 275/2025 depositato il 17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
Le parti insistono sulle proprie tesi e concludono come in atti.
La Corte trattiene la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 società esercente l'attività di organizzazione di eventi, ha proposto ricorso avverso l'avviso d'accertamento mediante il quale l'Agenzia-Entrate, con riferimento all'anno 2017, ha contestato maggiori ricavi ai fini IRES, IVA ed IRAP per il complessivo importo di euro 79.376,81. A sostegno del ricorso la società ha eccepito l'illegittimità dell'accertamento per carenza di motivazione nonché, nel merito, per infondatezza dei vari rilievi. L'Agenzia si è costituita in giudizio concludendo per la conferma della legittimità del proprio operato. Con sentenza n.143/24 la Corte di giustizia di primo grado di Terni ha sostanzialmente accolto il ricorso, fatta eccezione per il rilievo n. 1 non contestato dalla società. Propone appello l'Agenzia-Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia censura la sentenza deducendone l'erroneità per contraddittorietà della motivazione, riproponendo sostanzialmente le argomentazioni svolte nel precedente grado. La Corte osserva quanto segue. L'accertamento, di tipo induttivo, consegue ad una attività di controllo scaturita da una situazione di perdurante incongruità della società allo studio di settore. L'Agenzia ha contestato:
- maggiori ricavi per euro 17.776,97 ricostruiti sulla base delle fatture di acquisto di torte in date in cui non risultano eventi fatturati
- maggiori ricavi per euro 14.572,33 ricostruiti sulla base dell'utilizzo di lavoratori a chiamata in giornate in cui non risultano eventi registrati
- maggiori ricavi per euro 10.062,96 conseguenti all'incrocio dei dati emersi dalla documentazione bancaria e le prestazioni descritte in fattura per i servizi extra - maggiori ricavi per euro 35.210 per la mancata contabilizzazione del riaddebito dei costi d'affitto nelle fatture relative ai ricevimenti. Le prime due contestazioni sono fondate. L'acquisto di torte e l'impiego di manodopera in date in cui non risultano eventi rappresentano, infatti, circostanze oggettivamente non credibili, né peraltro la società ha offerto idonea prova contraria, limitando le proprie difese a contestazioni generiche prive di riscontri. Il rilievo relativo ai c.d. servizi extra time è infondato. Tale servizio consiste in un incremento del costo della cerimonia conseguente al prolungamento della stessa rispetto all'orario originariamente programmato. Premesso che non è dato comprendere con chiarezza come l'agenzia abbia quantificato l' importo contestato, si ritiene plausibile quanto sul punto prospettato dal contribuente, anche sulla base della documentazione prodotta nel precedente grado di giudizio, ovverosia che l'incremento del costo del servizio extratime sia stato portato in detrazione dal costo complessivo della prestazione a titolo di sconto. Infine, è fondato anche il rilievo dell'Agenzia per il riaddebito dei costi d'affitto, conseguente alla mancata contabilizzazione di tale voce accertata tramite il raffronto tra le fatture ed i relativi contratti stipulati con il vari clienti. Anche a tale riguardo la società non offerto alcun elemento di prova contraria, riservandosi semplicemente nell'originario ricorso introduttivo “..di reperire la documentazione idonea presso le strutture interessate..” senza tuttavia produrre successivamente alcunchè nel corso del giudizio né svolgendo alcuna argomentazione sul punto nelle controdeduzioni in appello. Considerato il parziale accoglimento dell'appello, si ritengono sussistenti le condizioni per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell'Umbria accoglie parzialmente l'appello dell'Ufficio nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate.