Sentenza 23 maggio 2013
Massime • 1
L'art. 327 bis cod. proc. pen., nell'attribuire al difensore la facoltà di svolgere in ogni stato e grado del processo investigazioni in favore del proprio assistito, non può essere interpretato come una deroga ai principi generali del procedimento e del giudizio avanti la Corte di Cassazione, nel senso, cioè di consentire la produzione di nuovi documenti, anche diversi ed ulteriori da quelli che la parte non sia stata in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta di produzione dei risultati del "test" del "dna", eseguito nell'ambito di indagini difensive, dopo il giudizio di appello, su imputati che si erano rifiutati di sottoporsi al medesimo esame nei precedenti gradi di giudizio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/05/2013, n. 41127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41127 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Presidente - del 23/05/2013
Dott. GRILLO Renato - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 1599
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 46720/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
D.R. N. IL (omesso) ;
S.S. N. IL (omesso) ;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/05/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRILLO RENATO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. LETTIERI Nicola, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. IORIO Quirino di Avellino.
RITENUTO IN FATTO
1.1 Con sentenza del 16 novembre 2010 la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa il 23 gennaio 2006 dal Tribunale di Avellino nei confronti di D.R. e S.S. , imputati del delitto di violenza sessuale di gruppo (art. 81 cpv. c.p., artt. 110, 609 bis e 609 octies c.p. - fatto commesso il (omesso) ), riduceva l'originaria pena loro inflitta di anni quattro e mesi otto di reclusione oltre le pene accessorie di legge, nella misura di anni quattro di reclusione ciascuno, confermando nel resto.
1.2 A fondamento di detta decisione la Corte territoriale osservava che nessun dubbio potesse profilarsi in punto di conferma del giudizio di colpevolezza di entrambi gli imputati, ribadendo la piena attendibilità della persona offesa, messa in discussione dalle difese dei due appellanti per alcune contraddizioni e incongruità ravvisate nel racconto della vittima, ma che la Corte territoriale riteneva marginali e, comunque, irrilevanti. Quanto alla qualificazione della condotta, la Corte partenopea ribadiva la sussistenza del delitto originariamente contestato (violenza sessuale di gruppo), escludendo, quindi, la fondatezza della tesi difensiva basata su una asserita autonomia della condotta di ciascuno degli imputati. Veniva anche esclusa - sia in relazione alla natura del reato che in relazione alla oggettiva gravità delle condotte - la circostanza attenuante del fatto di minore gravità invocata dalle difese e disattesa, anche, l'eccezione di nullità delle dichiarazioni della p.o,. per violazione dell'art. 500 c.p.p., comma 4. Veniva, invece, accolto in parte il motivo afferente al trattamento sanzionatorio che il giudice distrettuale rideterminava in melius nei termini dianzi precisati.
1.3 Ricorrono avverso la detta sentenza entrambi gli imputati a mezzo del loro difensore fiduciario, deducendo due articolati motivi a sostegno che qui si espongono succintamente: con il primo viene dedotto vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità, oltre che per carenza in relazione alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa. Con il secondo motivo viene dedotto analogo vizio con riferimento alla ritenuta compatibilità delle lesioni fisiche accertate sulla persona offesa con la violenza sessuale denunciata ed anzi riscontro estrinseco rispetto alle dichiarazioni della vittima.
1.4 Con motivi aggiunti, tempestivamente depositati, la difesa dei ricorrenti rileva il vizio di motivazione - con riguardo alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni della vittima - evidenziando come dall'esame del D.N.A (cui inizialmente entrambi gli imputati avevano rifiutato di sottoporsi) effettuato in pendenza del ricorso sui due imputati e compendiato nella relazione medico-legale di parte allegata, abbia fornito la prova decisiva della estraneità di costoro in quanto le tracce del reperto biologico non femminile rinvenute negli slip della presunta vittima sono risultati appartenere a soggetto maschile diverso dai due imputati. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato.
2. Si ritiene di dover succintamente esporre la vicenda, stante la succinta ricostruzione dei fatti effettuata dalla Corte territoriale che richiama per intero la vicenda nei termini in cui è stata descritta nella sentenza del Tribunale;
2.1 Nel ricordare che la struttura motivazionale della sentenza di appello, laddove le pronunce di primo e di secondo grado risultino concordanti nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a base delle rispettive decisioni, si salda e si integra con quella precedente di primo grado così giustificando da parte del giudice di secondo grado una motivazione per relationem. (Cass. Sez. 2^, 10.1.2007 n. 5606 , Conversa e altri, Rv. 236181; Cass. Sez. 1^, 26.6.2000 n. 8868 , Sangiorgi, Rv. 216906; Cass. Sez. Un.
4.2.1992 n. 6682 , Pm., p.c, Musumeci ed altri, Rv. 191229), occorre evidenziare che nel caso di specie la Corte territoriale si è limitata ad un richiamo delle principali argomentazioni sviluppate dal Tribunale per riconfermare sia la colpevolezza dei due imputati che la piena attendibilità della persona offesa e la sussistenza di elementi di riscontro esterni a tali dichiarazioni.
2.2 Tuttavia non può dirsi che le risposte in proposito fornite dalla Corte alle censure difensive siano risultate generiche o approssimative, in quanto, sia pure per grandi linee, è stato ribadito dalla Corte partenopea: a) che le dichiarazioni della vittima, giudicate attendibili nel loro nucleo essenziale, hanno trovato riscontro sia negli accertamenti di P.G. che negli accertamenti medico-legali; b) che la p.o., sia pure tenendo conto di alcuni dati sottolineati dalla difesa dei due odierni ricorrenti (il pregresso rapporto di lavoro con la madre di uno degli imputati, risolto da costei in danno della ragazza e la ricerca da parte di quest'ultima di un nuovo posto di lavoro) non ha evidenziato nessuna contraddizione, tale non essendo la circostanza che la ragazza si sia recata dalla madre dell'imputato per chiarire la propria posizione in ordine al rapporto sentimentale che la aveva legato a costui;
C) che non era ravvisabile alcuna anomalia nel comportamento della ragazza, la quale, giunta sui luoghi in cui la violenza sarebbe stata commessa (luoghi a lei sconosciuti) non avrebbe chiesto aiuto, avendo la Corte ritenuto ragionevoli le spiegazioni offerte al riguardo dalla ragazza;
d) che alcuni elementi di contrasto - come lo stato, o meno, di erezione dei due imputati durante la presunta violenza - andavano considerati come del tutto marginali;
e) che il rifiuto di entrambi gli imputati a sottoporsi al test del DNA è stato considerato di rilevante significato nell'economia della vicenda ben più rilevante rispetto al rifiuto della p.o. di sottoporsi al test di gravidanza in occasione della visita ginecologica subita in coincidenza con la denuncia;
f) che alcune defaillances mnemoniche o imprecisioni sono state giudicate dalla Corte pienamente giustificate proprio in relazione alla gravità della vicenda accaduta alla giovane e comunque non decisive.
2.3 Si tratta di una motivazione che, nella sua estrema sinteticità, affronta e risolve le critiche mosse alla sentenza di primo grado pur richiamandone i contenuti per larghi tratti, sicché non può dirsi che le risposte offerte dalla Corte siano mancate ovvero si siano risolte in palesi illogicità.
2.4 Sempre in linea generale va segnalato, a proposito dello specifico vizio denunciato, che, per mancanza della motivazione, si deve trattare non solo di un percorso argomentativo del tutto assente, ma anche di una motivazione meramente apparente o priva di singoli momenti esplicativi in ordine ai temi sui quali deve vertere il giudizio. Può invece parlarsi di manifesta illogicità allorché l'incoerenza sia evidente, ovvero di livello tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità, al riguardo, essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi di diritto (cfr. Cass. Sez. Un. 21.9.2003 n. 47289 , Petrella, Rv. 226074; Sez. 3^ 12.10.2007 n. 40542 , Marrazzo e altro, Rv. 238016).
2.5 Nessuno di tali profili appare sussistere nel caso di specie. Valgano in proposito i seguenti elementi.
2.6 Sotto l'aspetto squisitamente fattuale, la vicenda ruota intorno ad una denuncia querela sporta da P.E.M. (una donna di origini polacche residente in Italia da alcuni anni) nella notte del (omesso) con la quale la donna denunciava di essere stata condotta a forza dai due imputati, che la avevano incontrata all'esterno di un Club Inter ove lei si trovava in compagnia di un connazionale a nome B. (M.B. ), nei locali di una ex pizzeria denominata "(omesso) " di proprietà D. (locale che la donna non aveva mai visto prima) dove, a turno, i due giovani, dopo averla fatta entrare in una sala del ristorante ed averla costretta a spogliarsi a suon di sberle, l'avevano più volte colpita in varie parti del corpo (tanto da causarle lesioni diffuse agli arti superiori ed inferiori e alla nuca) violentandola a turno, sia vaginalmente che analmente, ma senza raggiungere l'eiaculazione e proseguendo la violenza mediante l'introduzione in vagina di una bottiglia. Dopo circa un'ora e mezza l'avevano buttata fuori dal locale dopo averla fatta rivestire.
2.7 L'analisi scrupolosamente condotta dal Tribunale (e ripresa dalla Corte distrettuale) sull'intero compendio probatorio (compendio variegato e complesso costituito, oltre che dalle dichiarazioni della vittima, anche da numerosi atti di P.G. compiuti nella immediatezza dei fatti quali: 1) il sequestro di oggetti recanti tracce ematiche e biologiche appartenenti sia alla donna che ad elementi maschili;
2) le testimonianze sia dei verbalizzanti che di altri astanti che avevano notato la scienza dell'allontanamento della ragazza con lo S. e l'altro giovane da lei indicato con il solo patronimico "R. ";
3) i risultati degli accertamenti ginecologici condotti in Ospedale dalla D.ssa D.R. nella immediatezza dei fatti;
4) la consulenza ginecologica della D.ssa C. per conto del P.M.; 5) le dichiarazioni di alcuni testi addotti dalla difesa dei due imputati;
6) le dichiarazioni di costoro in sede di udienza di convalida del fermo;
7) l'esame dei due alibi), si accompagna all'altrettanto scrupolo con il quale sono state vagliate le numerose dichiarazioni nel tempo rilasciate dalla ragazza la quale, dopo l'iniziale denuncia e la sua integrazione con relativa conferma dell'aggressione sessuale, seguita dalla conferma in sede di incidente probatorio, aveva poi ritrattato le accuse a carico dei due giovani dichiarando di avere agito nei loro confronti in quanto mossa da gelosia verso lo S. con il quale ella si sarebbe voluta sposare ma dal quale era stata rifiutata. Identica versione edulcorata, ed anzi contrastante con quella enunciata nella querela e ribadita nell'incidente probatorio, veniva rilasciata dalla donna nel corso del dibattimento, in cui la persona offesa ribadiva di essersi inventata tutto solo per reazione verso lo S. del quale era innamorata (e con il quale, per incidens, aveva avuto in passato una relazione sessuale come ricordato dal Tribunale in costanza di un rapporto di lavoro svolto dalla donna come badante del nonno dello S. , rapporto di lavoro poi interrotto bruscamente dalla figlia dell'anziano che aveva sorpreso la donna polacca ed il figlio VA a letto in rapporti intimi).
Da qui la decisione assunta dal Tribunale di acquisire ex art. 500 c.p.p., comma 4, le varie dichiarazioni rese dalla ragazza durante la fase delle indagini preliminari ritenendo che la sua ritrattazione fosse stata determinata da pressioni e/o minacce subite da parte dello S. e da parenti del D. , (vds. le pagg. da 7 a 10 e da 16 a 18 della sentenza di primo grado, queste ultime testualmente richiamate dalla Corte di Appello).
2.8 La decisione del Tribunale - che in quest'opera di analisi del compendio dichiarativo della vittima - ha passato in rassegna tutti i dati disponibili ponendoli a confronto e traendo poi il convincimento della genuinità e veridicità delle prime dichiarazioni e il parallelo convincimento della falsità e/o inverosimiglianza delle testimonianze addotte dalla difesa (parte delle quali inviate al P.M. per competenza) appare sorretta da ferrea logica ed dal raro pregio della analiticità ed esaustività, sicché deve categoricamente escludersi sia il vizio di carenza di motivazione che quello di illogicità manifesta o contraddittorietà.
3. Ma giudizio simile ritiene di dover esprimere questo Collegio anche con riferimento alla pur sintetica motivazione della Corte partenopea che ha posto in evidenza i punti salienti oggetto delle censure difensive, fornendo risposte adeguate e plausibili sul piano della logica oltre che complete.
4. Le censure mosse dai ricorrenti nel primo motivo del ricorso principale fanno leva su quattro elementi che, nell'ordine, possono indicarsi: a) nella certificazione del posto di pronto soccorso dell'Ospedale "XXXXXXX" di (omesso) dove la donna era stata condotta dopo la denuncia orale sporta ai Carabinieri della Stazione di XXXXXX: evidenzia la difesa che nella certificazione rilasciata dal sanitario addetto viene rimarcata l'inesistenza di escoriazioni e tumefazioni;
l'integrità dello sfintere;
l'inesistenza di liquidi organici in vagina;
la negatività dell'esplorazione rettale in merito a pregresso sanguinamento;
b) nella relazione della consulenza ginecologica redatta dalla D.ssa C. , per conto del P.M., nella quale viene evidenziata una vecchia lacerazione imenale tra le ore 17 e le ore 18; l'assenza di traumatismi imeneali;
il colorito normale della vagina, l'assenza di traumi sui genitali esterni ed interni;
l'assenza di segni di discontinuità nella mucosa anale e il normale aspetto elastico dello sfintere, pur dandosi atto di probabili segni di microescoriazioni cutanee non sanguinanti nella zona perianale posteriormente rispetto allo sfintere, compatibili con un patita violenza sessuale;
c) nelle dichiarazioni rese dal detto consulente del P.M, in contraddittorio nel corso del dibattimento, dichiarazioni sostanzialmente omologhe rispetto ai contenuti della consulenza e indicanti l'assenza di segni riferibili ad un rapporto sessuale entro le quarantotto ore;
d) nella deposizione del teste della difesa dr. M. , medico consulente di parte, che ha ribadito l'assenza di segno dimostrativi di un congiungimento carnale e l'irrilevanza delle micro escoriazioni abrase constatate dalla d.ssa C. nella regione perianale del corpo della donna, (vds. le pagg. da 4 a 6 del ricorso). Da tali elementi, globalmente considerati emergerebbe, a detta della difesa, la totale inattendibilità delle dichiarazioni (almeno quelle iniziali) della donna indicanti una violenza anale e vaginale subita persino con introduzione di oggetti in vagina che - secondo la prospettazione difensiva - avrebbero dovuto lasciare dei segni, in realtà non riscontrati ne' nella immediatezza della prima visita ospedaliera ne' in occasione della visita ginecologica espletata dalla d.ssa C. .
5. Ancora una volta il riferimento alla dettagliata motivazione della sentenza di primo grado - richiamata in parte qua dalla sentenza impugnata - consente di superare agevolmente le censure difensive, togliendo consistenza soprattutto al rilievo di illogicità della motivazione in punto di dichiarata attendibilità delle dichiarazioni della vittima.
5.1 Il Tribunale, ben consapevole della insidiosità processuale del materiale probatorio dichiarativo proveniente dalla vittima (che costituisce il nucleo centrale della prova a carico di entrambi i ricorrenti), si era fatto carico (e con esso anche la Corte che ha richiamato il punto della decisione afferente al tema della attendibilità) di esaminare tutte le dichiarazioni e di confrontarle, come si è dianzi accennato, con altri dati disponibili che hanno costituito l'elemento decisivo per azzerare il problema della asserita inattendibilità. Vale per tutti il riferimento alle certificazioni mediche attestanti le lesioni corporee riscontrate sugli arti superiori ed inferiori della vittima e sulla nuca, che, a ragione, tanto il Tribunale quanto la Corte hanno considerato come sintomatici di una subita violenza sessuale e non certo quale prova del litigio di cui ha parlato la coinquilina della P. (tale L.K.B. ) asseritamente avvenuto nel pomeriggio del
(omesso) (il giorno precedente l'aggressione sessuale per cui è processo). Il Tribunale ha ritenuto la versione fornita dalla L. e dalla connazionale M.J. del tutto inverosimile soprattutto per la strana precisione con la quale entrambi i testi ricordavano litigio e le sue modalità e conseguenze, (v. pag. 22 della sentenza di primo grado).
E la Corte ha concordato pienamente su tale punto.
5.2 Ma più ancora che la decisione assunta su tale punto dal Tribunale, in sè logica e comunque incensurabile in sede di legittimità in quanto tendente a fornire una diversa cronologia e ricostruzione degli avvenimenti, è la stessa natura e collocazione delle lesioni (localizzate nella maggior parte, sugli avambracci e sulla zona mediana superiore delle cosce e molte ancora anche in zona glutea, frutto di digitopressione) che ha indotto anche la Corte territoriale a ritenere le lesioni come conseguenza di una violenza subita dalla donna per come da lei denunciato, piuttosto che di un litigio tra donne.
5.3 Ma anche altri elementi di particolare rilevanza come il rinvenimento di due bottiglie nel locale ristorante ove la violenza sarebbe avvenuta;
il rinvenimento di ciuffi di capelli appartenenti certamente alla vittima e trovati oltretutto, sulla poltrona in cui si sarebbe consumata la violenza sessuale;
le analisi condotte dal RIS sugli indumenti intimi indossati quella sera dalla donna;
il certo rinvenimento di genotipo maschile sugli slip della donna;
il contrasto tra le dichiarazioni dei due imputati;
la loro mancata sottoposizione all'esame del DIMA, sono risultati elementi di riscontro esterno che hanno fugato qualsiasi perplessità (che il Tribunale, come la Corte hanno però dimostrato di non nutrire) sulla veridicità del racconto della donna.
6. Sostiene la difesa che la prova della non attendibilità della donna scaturirebbe per tabulas dalla intervenuta assoluzione dei due imputati dal reato di sequestro di persona inizialmente contestato a seguito della denuncia originaria: la ragazza, in quella circostanza, aveva infatti dichiarato di essere stata condotta a forza nel locale "(omesso) " e di esservi fatta entrare con le cattive, mentre dalla compiuta istruzione è emersa la prova del contrario. Ne consegue, a giudizio dei ricorrenti, che essendo stato smentito seppure in parte il racconto della donna, questo dovrebbe nel suo complesso ritenersi inattendibile e quindi anche con riferimento alla descrizione della violenza sessuale.
7. Il tema proposto dalla difesa porta ad analizzare la ammissibilità della c.d. "attendibilità frazionata" da parte della persona offesa che anche la difesa dei ricorrenti ha affrontato, pervenendo, però, a conclusioni non condivisibili.
7.1 Il fatto che i due imputati siano stati assolti dalla imputazione di sequestro di persona non implica necessariamente ed automaticamente la inattendibilità del racconto anche per la parte del narrato riferentesi alla violenza sessuale.
7.2 Questa Corte ha ripetutamente ammesso, soprattutto nelle ipotesi di chiamata in correità, tale principio, segnalando quale elemento ostativo la eventuale interferenza fattuale e logica fra la parte del narrato ritenuta falsa o non credibile e le rimanenti parti che siano intrinsecamente attendibili ed adeguatamente riscontrate: solo quando fra la prima parte (ritenuta non vera) e le altre esista un rapporto di causalità necessaria ovvero quando l'una sia imprescindibile antecedente logico dell'altra il principio suddetto non trova attuazione, mentre vale come regola generale la "frazionabilità" delle dichiarazioni, con la conseguenza che l'attendibilità della dichiarazione accusatoria, anche se esclusa per una parte del racconto, non coinvolge necessariamente l'attendibilità del dichiarante con riferimento a quelle altre parti del racconto che reggono alla verifica del riscontro oggettivo esterno.
7.3 Ovvio, però, che laddove l'inattendibilità c.d. "parziale" sia di entità tale, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante, il principio suddetto non trova più applicazione (Sez. 6^ 20.12.2010 n. 3015 , Farruggio, Rv. 249200; Sez. 3^ 26.9.2006 n. 40170 , Gentile, Rv. 235575; Sez. 1^, 17.3.2006, n. 24466 , Morto, Rv. 234412; Sez. 6^ 20.4.2005, n. 6221 , Aglieri, Rv. 233095).
7.4 La decisione assunta al riguardo dal Tribunale consente di affermare che tale principio è stato correttamente osservato, contrariamento a quanto asserito dalla difesa dei ricorrenti. Invero la inattendibilità del racconto riguardante la violenza è stata esclusa in quanto, oltre alle ragioni che avevano fatto dubitare il Tribunale della sincerità della ritrattazione, erano tutti gli altri elementi di riscontro, comunque, a conferire veridicità e plausibilità al racconto della violenza: e non a caso la Corte territoriale ha sottolineato come ben difficilmente un eventuale rapporto sessuale consenziente (tesi timidamente adombrata dalla difesa degli imputati in via del tutto subordinata) sarebbe stato connotato da lesioni del genere di quelle riscontrate sul corpo della donna.
7.5 Peraltro la motivazione fornita dal Tribunale per giustificare l'assoluzione dal reato di sequestro di persona poggia su un dato oggettivo posto in evidenza a suo tempo dalla difesa relativamente alla presenza di una cicca di sigaretta fumata sicuramente dall'imputata, giudicata dalla difesa (così come dal Tribunale) poco compatibile con una eventuale violenza, ma ritenuta possibile se la sigaretta fosse stata fumata dalla donna all'atto di scendere dall'auto ed entrare nel ristorante (vds. pagg. 23-24 della sentenza di primo grado). Ne deriva la sostanziale autonomia di tale episodio rispetto a quello successivo della violenza sessuale anche perché non avvenuto in unico contesto.
Tanto il Tribunale che la Corte territoriale intendono fare riferimento, infatti, ad una azione svoltasi in due tempi: la prima, sostanzialmente pacifica o, comunque, neutra, in cui la ragazza discende dall'auto e poi si appresta ad entrare nel locale in compagnia dei due giovani e la seconda caratterizzata dalla violenza improvvisa all'interno di una parte "nascosta" del locale, culminata nella aggressione sessuale da parte dei due giovani.
7.6 A detta dei ricorrenti, anche a voler tenere distinti i due episodi e dunque insussistente la inscindibilità del racconto della vittima, la riconducibilità delle lesioni fisiche riscontrate sul corpo della P. al litigio occorso il pomeriggio precedente al fatto denunciato costituirebbe la riprova della inconsistenza della tesi della frazionabilità delle dichiarazioni: ma si è in precedenza visto come l'origine di tali lesioni sia stata individuata dalla Corte nell'episodio della violenza e non nel litigio tenuto conto della particolarità e sede delle lesioni (vds. pagg. 20 e 22 della sentenza di primo grado).
7.7 In conclusione, la Corte d'appello, sulla base della personalità della vittima considerata nella sua globalità, ha espresso un giudizio di piena attendibilità, intrinseca ed estrinseca, delle sue dichiarazioni, anche con riferimento ai riscontri rinvenibili sia nelle deposizioni dei testimoni, sia in risultanze oggettive. La motivazione della sentenza impugnata non può pertanto ritenersi manifestamente illogica mentre è plausibile la ricostruzione dei fatti operata dal giudice distrettuale.
8. Altro elemento che la difesa considera decisivo sarebbe rappresentato dai risultati del test del DNA eseguito sui due imputati.
8.1 Come in precedenza accennato, inizialmente gli odierni ricorrenti, per una precisa strategia processuale, avevano deciso di non sottoporsi a tale esame, tanto che la Corte ne ha tratto un elemento logico per ritenere ancora più fragile la posizione difensiva dei prevenuti soprattutto alla luce di altri elementi di riscontro che deponevano per la contestuale presenza del locale sia dello S. e del D. , sia della donna.
8.2 Ma i risultati forniti dall'esame effettuato dopo la proposizione del ricorso non possono essere veicolati all'interno del presente processo: si tratta di un elemento di novità che non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità.
8.3 Anche a voler superare l'ostacolo della novità del motivo, posto che si tratta di motivo non sviluppato nel ricorso originario e nemmeno di motivo costituente la prosecuzione o sviluppo di un punto precedentemente dedotto, in ogni caso si tratta di una produzione documentale inammissibile in questa sede.
8.4 Più volte la giurisprudenza di questa Corte è intervenuta sul punto affermando la regola della inammissibilità per la prima volta in sede di legittimità della produzione di documenti nuovi "diversi da quelli di natura tale da non costituire "nuova prova" e da non esigere alcuna attività di apprezzamento sulla loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte, perché tale attività è estranea ai compiti istituzionali della Corte di Cassazione" (in termini Sez. 2^ 11.10.2012 n. 1417 , P.C. in proc. Platamone e altro, Rv. 254301; in senso analogo Sez. 3^ 10.2.2011 n. 8996 , P., Rv. 249614).
8.5 È stato anche precisato che non è possibile in questa sede la produzione di nuovi documenti all'infuori di quelli che la parte non sia stata in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio (così Sez. 5^ 15.5.2009 n,. 25897, Milone, Rv. 243902).
8.6 Alla base di tali regole militano, oltre che considerazioni di ordine testuale (non essendo prevista nell'art. 613 c.p.p., simile possibilità), considerazioni di tipo sistematico-istituzionale in quanto il giudizio in cassazione è strutturato unicamente come sindacato di legittimità che non consente un esame degli atti, ma soltanto la valutazione dell'esistenza e della logicità della motivazione della sentenza oggetto di impugnazione.
8.7 Come già evidenziato da questa Corte Suprema, "non è ammissibile nel giudizio di legittimità, anche dopo l'entrata in vigore della L. 7 dicembre 2000, n. 397, la produzione di nuovi documenti attinenti al merito della contestazione ed all'applicazione degli istituti sostanziali, non potendo interpretarsi come una deroga ai principi generali del procedimento e del giudizio avanti la Corte di cassazione la lettera dell'art. 327 bis c.p.p., comma 2, nella parte in cui attribuisce al difensore la facoltà di svolgere "in ogni stato e grado del processo" investigazioni in favore del proprio assistito "nelle forme e per le finalità stabilite nel titolo 6 del presente libro", (v. Sez. 3^ 19.19.2001, n. 43307 , Bonaffini, Rv. 220601).
8.8 Peraltro da parte della difesa non viene nemmeno precisato di non averli potuti produrre nel corso dei vari gradi del giudizio di merito, proprio perché non solo si trattava di documenti nuovi ma attinenti ad una prova mai effettuata per una precisa scelta processuale degli imputati.
8.9 Senza dire che, anche a voler superare il concetto di novità del documento, in ogni caso la sua ammissibilità sarebbe comunque preclusa in quanto vertente su una prova documentale prodotta quando ormai i termini per la impugnazione in cassazione erano già preclusi.
9. Quanto, poi, al secondo motivo di ricorso riguardante la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alle lesioni fisiche accertate sulla perdona offesa al momento del suo ingresso nell'Ospedale "XXXXXXX" di (omesso) dopo la denuncia orale sporta ai Carabinieri, valgono le medesime considerazioni svolte in precedenza, non riscontrandosi ne' incompletezze ne' incongruenze logiche nel percorso argomentativo della Corte che ha ricondotto - anche sulla base della completa ricostruzione degli avvenimenti effettuata dal Tribunale e richiamata dal giudice distrettuale - le lesioni alle violenze sessuali con assoluto rigore scientifico e previa una valutazione non atomistica dei dati processuali acquisiti. Alla stregua di tali considerazioni il ricorso deve essere rigettato. Segue la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altrui dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2013