Sentenza 22 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/01/2004, n. 1121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1121 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. MERCURIO Ettore - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FERROVIE DELLO STATO S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Claudio Monteverdi 16, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Consolo, che la rappresenta e difende per mandato a margine del ricorso rilasciato dal dirigente Avv. Giancarlo Alvino, procuratore speciale per atto notaio Castellini di Roma 23.2.1999 rep. n. 56911;
- ricorrente -
contro
DI IO TE, elettivamente domiciliato in Roma, Via Seneca 10, presso lo studio dell'Avv. Roberto Danese, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Franceschelli del foro di Pescara come da procura a margine del ricorso.
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza n. 69/01 del Tribunale del Lavoro di Pescara del 19.4.2001/16.5.2001 nella causa iscritta a n. 168 del R.G. anno 1998.
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 19.9.2003 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis,
udito l'Avv. Gianfranco Ruggieri, per delega Avv. Giuseppe Consolo, per le Ferrovie dello Stato;
sentito il PM., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. NARDI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente depositato, AN Di AR, dipendente dell'Ente Ferrovie dello Stato, conveniva dinanzi al Pretore Giudice del Lavoro di Pescara tale Ente e, premesso di avere lavorato in giornate di domenica coincidenti con il settimo giorno, chiedeva la condanna del convenuto al pagamento di somme, costituenti compenso ed aventi natura indennitaria per la maggiore gravosità dell'opera prestata nella domenica successiva a sei giorni lavorativi. Il ricorrente precisava che il richiesto compenso spettava indipendentemente dall'indennità prevista dall'art. 47 del CCNL per il lavoro prestato di domenica, trattandosi di ulteriore ristoro economico per il mancato godimento del riposo dopo sei giorni consecutivi lavorativi.
All'esito l'adito Pretore con sentenza del 20.3.1998 respingeva la domanda rilevando che il ricorrente aveva richiesto l'indennità per il settimo giorno consecutivo in ragione della maggiore penosità del lavoro svolto di domenica ed in sostanza aveva contestato la congruità del soprassoldo, istituto previsto per compensare l'attività svolta di domenica dalla contrattazione collettiva, nei cui confronti la censura, secondo lo stesso giudice, era da ritenere inammissibile in quanto relativa alla valutazione espressa in tale sede dalle parti sociali.
Proposto appello da parte del Di AR, il Tribunale di Pescara con sentenza n. 69 del 16.5.2001, accoglieva il gravame per quanto di ragione (in termini quantitativi inferiori a quelli richiesti) e, in riforma della decisione di primo grado, condannava le Ferrovie dello Stato al pagamento della complessiva somma di L. 3.280.000, oltre accessori.
Il giudice di appello riconosceva il diritto del lavoratore al maggior ristoro economico derivante dal sacrificio subito per avere prestato l'attività lavorativa per sette giorni consecutivi, di cui l'ultimo ricadente nella domenica, e ciò in relazione all'accentuato logorio delle proprie energie psico-fisiche e alla perdita delle periodiche occasioni di impiego del tempo libero nelle fondamentali manifestazioni di arricchimento delle relazioni familiari, sociali e culturali.
Lo stesso Tribunale aggiungeva che l'indennizzo in questione non traeva ragione dalla maggiore penosità del lavoro prestato nella giornata usualmente dedicata al riposo, ma dalla specifica esigenza di riconoscere un ristoro economico direttamente correlato alla violazione del diritto perfetto ed irrinunciabile al riposo, come previsto dall'art. 36 della Costituzione. Nè, ad avviso del Tribunale, gli altri istituti, rinvenibili nella contrattazione collettiva (come il "soprassoldo" domenicale, l'indennità di turno, l'indennità per lo straordinario) potevano incidere sul richiesto ulteriore compenso, in quanto rispondevano ad esigenze particolari e non erano direttamente correlati alla o tutela del riposo settimanale in sè e per sè e al ristoro del lavoro svolto nella settima giornata consecutiva (ricadente nella domenica) con i conseguenti profili di carattere familiare, sociale e culturale.
Contro la sentenza di appello ricorre per Cassazione la S.p.A. Ferrovie dello Stato con quattro motivi.
Resiste con controricorso il Di AR.
Entrambe le parti hanno presentato rispettive memorie ex art. 378 C.P.C.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 36 Cost. e 2109 Cod. Civ., nonché vizio di motivazione su punto decisivo cella controversia (art. 360 n. 3 e n. 5 C.P.C.). Al riguardo osserva che il Tribunale, discostandosi dall'orientamento più volte espresso da questa Corte, ha erroneamente ritenuto che dalla disposizione di cui all'art. 36 Cost. discenda comunque un diritto del lavoratore all'indennizzo in questione, senza tener conto, invece, che tale diritto appare subordinato alla mancata previsione di adeguati parametri e criteri compensativi in sede di autonomia collettiva.
Con il secondo motivo la ricorrente, nel denunciare omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 C.P.C., rileva che il Tribunale ha esaminato in maniera superficiale le precise allegazioni svolte nell'atto di appello, in particolare non procedendo ad alcuna verifica degli istituti previsti dal CCNL e semplicemente richiamati (soprassoldo domenicale, straordinario festivo, indennità di turno) e non dando conto delle ragioni del mancato accoglimento delle argomentazioni svolte circa la natura degli stessi istituti, idonei a compensare equamente il sacrificio connesso alla penosità della prestazione del settimo giorno consecutivo.
Le esposte censure, contenute nei primi due motivi e che possono essere trattate congiuntamente per la loro intima connessione, sono infondate.
Secondo il costante indirizzo di questa Corte (ex plurimis Cass. sentenza n. 16097/2001; sentenza n. 16118/2001; sentenza n. 2555/1999) il riposo settimanale, necessario, dopo sei giorni consecutivi di lavoro, per il recupero delle energie psicofisiche, costituisce oggetto di un diritto garantito, oltre che dall'art. 2109 1^ comma - Cod. Civ., dall'art. 36-3^ comma - Cost., che ne ha sancito (come quello alle ferie annuali retribuite) l'irrinunciabilità.
Ciò posto, la mancata concessione del riposo settimanale, con definitiva perdita dello stesso (in quanto non recuperato dal lavoratore in tempo utile per il ripristino delle energie psicofisiche), è illecita, siccome in contrasto con il richiamato precetto costituzionale. In quanto tale, la mancata concessione non può essere validamente disciplinata ne' da clausole del contratto collettivo o individuale, che sarebbero nulle per contrarietà a norme imperative, o, più precisamente, per illiceità dell'oggetto (art. 1418 e art. 1346 Cod. Civ.), ne' dalla legge, che sarebbe fondatamente sospettabile di illegittimità costituzionale. L'attribuzione patrimoniale spettante al lavoratore per la definitiva perdita del riposo ha natura risarcitoria e non retributiva, essendo diretta non già a compensare le prestazioni lavorative eccedenti rispetto agli obblighi contrattuali, ma ad indennizzare il lavoratore per il titolo (autonomo e diverso alle prestazioni lavorative) rappresentato dalla perdita del riposo e dalla conseguente usura psicofisica. Tale danno (di natura contrattuale, perché correlato all'inadempimento del datore di lavoro, il quale compie una scelta organizzativa in contrasto con norme imperative) è oggetto, per quanto concerne l'an, di presunzione assoluta, posto che dall'art. 36 Cost. si desume che la mancata fruizione del riposo settimanale è
lesiva di un diritto fondamentale che deve essere rispettato per tutelare il benessere fisico e psichico dei lavoratori e che è irrinunciabile, sicché rispetto ad esso non è ipotizzabile l'applicazione dell'art. 1227 Cod. Civ., non potendosi attribuire alcun rilievo alla volontarietà del comportamento tenuto dal lavoratore. La determinazione dell'entità del danno non deve essere effettuata in astratto, ma deve essere stabilita (eventualmente in via equitativa) dal giudice di merito secondo una motivata valutazione che tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative e di eventuali strumenti ed istituti affini della disciplina collettiva, nonché di clausole collettive, che - a differenza di quelle (mille e perciò inutilizzabili) che direttamente regolamentano l'ipotesi illecita suindicata - si limitino - in relazione alla penosità del lavoro domenicale - a disciplinare il risarcimento riconosciuto al lavoratore nell'ipotesi medesima. Resta, quindi, fermo che il giudice deve astenersi dalla liquidazione del pregiudizio in oggetto soltanto nel caso in cui il contratto collettivo preveda un'indennità per mancato riposo e che la non acquiescenza del lavoratore a turni predisposti dal datore di lavoro non è sufficiente ad escludere l'anzidetto diritto. In definitiva è da ribadire che il lavoratore, il quale, pur prestando la propria opera di domenica, usufruisca del giorno di riposo non già dopo sei giorni, ma dopo sette o più giorni di lavoro continuo, ha diritto per il lavoro prestato il settimo giorno ad un ulteriore compenso, oltre quello percepito per il lavoro festivo, salvo che la disciplina contrattuale non preveda indennità o benefici destinati a compensare la maggiore penosità sia del lavoro domenicale che di quello prestato oltre il sesto giorno. Sotto questo aspetto, correttamente l'impugnata sentenza ha affermato che, ai fini della compensazione della prestazione resa continuativamente oltre il sesto giorno, non ha pregio il riferimento al soprassoldo domenicale, previsto dalla contrattazione di categoria al fine della riparazione della particolare penosità del lavoro domenicale, ossia a quello prestato di domenica, in quanto, stando all'indirizzo interpretativo in precedenza richiamato, rileva soltanto il fatto che la prestazione di lavoro sia stata svolta oltre il sesto giorno, indipendentemente dalla coincidenza temporale del settimo giorno lavorato con la giornata della domenica. Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 Cod. Civ., in relazione agli artt. 47 e seguenti CCNL 1990/1992, nonché vizio di motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3 e n. 5 C.P.C.). La censura, che si collega ai rilievi contenuti nei primi due motivi, investe l'impugnata sentenza, per non avere verificato se le previsioni - contenute nel contratto collettivo in ordine agli strumenti (in particolare la retribuzione straordinaria festiva, l'indennità di turno e il soprassoldo domenicale)- potessero essere sufficienti a riparare il pregiudizio subito dall'interessato per il mancato recupero delle proprie energie psicofisiche. Anche questo motivo è infondato e quindi è da disattendere. Sul punto va osservato che l'impugnata sentenza, con corretta applicazione dei canoni di ermeneutica contrattuale e con adeguata motivazione, ha affermato che, con riferimento ad altri eventuali istituti, non era dato rinvenire nel testo del contratto collettivo 1990/1992 la previsione di uno specifico compenso idoneo a ristorare le energie del lavoratore profuse nel lavoro protratto nel settimo giorno consecutivo.
In particolare la sentenza impugnata ha puntualizzato che tutte le indennità previste dalla disciplina di categoria, di cui agli artt. 43 e seguenti del CCNL, attengono a specifiche causali: così
l'indennità di turno è riferita alla turnazione in sè e per sè indipendentemente dalle prestazioni del lavoro nel settimo giorno consecutivo;
l'indennità per lo straordinario riguarda il lavoro svolto oltre l'orario ordinario.
La stessa sentenza ha inoltre osservato che la previsione della giornata di riposo successiva al settimo giorno lavorativo risponde all'esigenza di garantire l'ordinario riposo del lavoratore, ma non quella di ristorarlo del fatto di non avere goduto il riposo stesso nell'arco della settimana di lavoro. Da tali premesse il Tribunale trae la logica e coerente conclusione, secondo cui al lavoratore in questione spetta un ulteriore indennizzo volto a compensare il lavoro svolto nella settima giornata consecutiva, ricadente di domenica. Correttamente tale indennizzo è stato determinato in via equitativa, atteso che, come si è in precedenza osservato, le indennità di turno, il soprassoldo domenicale e il compenso per lavoro straordinario rispondono a finalità diverse e non si riferiscono al lavoro in sè e per sè prestato nella settima giornata. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 2946 Cod. Civ., nonché vizio di motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3 e n. 5 C.P.C.). In particolare la ricorrente sostiene che il Tribunale ha disatteso, senza alcuna motivazione, l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata da essa società in relazione alla natura retributiva delle somme pretese dal lavoratore.
La doglianza è priva di pregio e va disattesa.
Questa Corte ha più volte affermato (ex plurimis sentenza n. 12334 del 1997; sentenza n. 7677 del 1996, sentenza n. 6466 del 1994) che il diritto al risarcimento in questione, essendo relativo ad un danno patito per effetto di un inadempimento contrattuale del datore di lavoro, soggiace alla prescrizione decennale ordinaria, prevista dall'art. 2946 Cod. Civ. e non a quella quinquennale di cui all'art. 2947 Cod. Civ., concernente la prescrizione del diritto al risarcimento per responsabilità aquiliana.
Questa stessa Corte ha precisato (in particolare sentenza n. 6558 del 2001 e sentenza n. 5015 del 1992) che, nell'ipotesi in cui il lavoratore chieda in giudizio l'accertamento di un diritto avente ad oggetto non già una voce ordinaria o straordinaria della retribuzione, ma l'accertamento di un danno patito per effetto di una inadempienza contrattuale del datore di lavoro, come nel caso di danno da usura psico-fisica provocato dal mancato godimento del riposo settimanale, la tutela richiesta non riguarda prestazioni periodiche o aventi "causa debendi" continuativa, ma l'accertamento di un debito connesso e tuttavia di distinta natura, per il quale vale la regola della prescrizione nel termine ordinario (decennale) e non la disciplina della prescrizione (quinquennale) stabilita dall'art. 2948 Cod. Civ. A tale principio l'impugnata sentenza si è correttamente uniformata e merita quindi di essere condivisa.
In definitiva il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato. Le spese del giudizio di Cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico della ricorrente con distrazione a favore dell'Avv. Massimo Franceschelli antistatario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in E. 27,00=, oltre E. 1500/00 per onorari con distrazione a favore dell'Avv. Massimo Franceschelli antistatario. Così deciso in Roma, il 19 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2004