Art. 3.
L'area ed i fabbricati di cui al precedente articolo 1 dovranno essere destinati dall'acquirente, per un periodo non inferiore a venti anni decorrenti dal momento della approvazione del contratto, ad attivita' educative, assistenziali e religiose, indipendentemente da qualsiasi vincolo di destinazione che l'immobile potra' avere sia dall'attuale che dai futuri piani regolatori e loro eventuali modifiche.
L'area ed i fabbricati di cui al precedente articolo 1 dovranno essere destinati dall'acquirente, per un periodo non inferiore a venti anni decorrenti dal momento della approvazione del contratto, ad attivita' educative, assistenziali e religiose, indipendentemente da qualsiasi vincolo di destinazione che l'immobile potra' avere sia dall'attuale che dai futuri piani regolatori e loro eventuali modifiche.