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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VII, sentenza 12/02/2026, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 600/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 7, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CI EUGENIO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3488/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di AS Volturno - Piazza Annunziata 1 81030 AS Volturno CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6312 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 94/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: conformi a quelle del ricorso introduttivo.
Resistente: conformi a quelle delle deduzioni depositate il 5 novembre 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso asseritamente notificato il 30 luglio 2025 al comune di AS Volturno (d'ora in poi: il Comune), nonché depositato presso questa Corte quello stesso giorno, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n° 6312, notificatole il 17 giugno 2025 ed avente ad oggetto l'IMU per l'annualità 2020. A detrimento di quell'avviso, recante un ammontare dovuto di 1.077 euro, l'odierna ricorrente ha evidenziato che l'immobile assoggettato a tassazione, ubicato in Indirizzo_1, coincideva con la propria residenza e dimora abituale.
Perciò la Ricorrente_1 ha domandato l'annullamento dell'accertamento impugnato, previa sospensione della sua esecutività.
2. Con deduzioni depositate il 5 novembre 2025 si è costituito il Comune, evidenziando che i consumi idrici ed elettrici riguardanti l'immobile oggetto del contendere apparivano incompatibili con la sua destinazione a dimora abituale della TI.
3. All'udienza pubblica del 14 gennaio 2026 nessuno è comparso, venendo comunque trattenuta in decisione la causa stessa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Preliminarmente va osservato come nessuna prova sia stata offerta dalla Ricorrente_1 riguardo alla tempestiva notificazione del ricorso al Comune. Né le giova l'essersi costituita in giudizio il 30 luglio 2025, dopo aver impugnato un atto emesso il 17 giugno di quello stesso anno, ossia meno di sessanta giorni prima: perché ciò non è sufficiente a dimostrare che lei abbia previamente notificato il ricorso stesso, anziché p.es. essersi direttamente costituita senza alcuna previa notificazione. E neppure rileva l'assenza di un'eccezione proposta dal Comune: non applicandosi il principio di non contestazione, quanto ai presupposti di ammissibilità del ricorso.
5. Comunque, rilevato come nell'accertamento impugnato risultino contemplati un'unità immobiliare ad uso abitativo e due di categoria C/6, l'adibizione ad abitazione principale riguardo alla prima di tali unità immobiliari appare smentita dall'assenza di un'utenza idrica nel 2020. Né, in proposito, è stata offerta dall'odierna ricorrente alcuna prova positiva.
6. La fin qui evidenziata inammissibilità del ricorso e, comunque, la sua infondatezza nel merito traggono con sé la condanna della TI a pagare al Comune le spese di lite: le quali, alla luce del moderato ammontare dell'avviso di accertamento impugnato, vanno liquidate nella misura di 200 euro.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio in epigrafe:
- dichiara inammissibile il ricorso proposto da Ricorrente_1;
- condanna la Ricorrente_1 a pagare al comune di AS Volturno le spese di lite, liquidate in 200 euro.
Così deciso a Caserta nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026.
il giudice monocratico
(EU CI)
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 7, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CI EUGENIO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3488/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di AS Volturno - Piazza Annunziata 1 81030 AS Volturno CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6312 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 94/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: conformi a quelle del ricorso introduttivo.
Resistente: conformi a quelle delle deduzioni depositate il 5 novembre 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso asseritamente notificato il 30 luglio 2025 al comune di AS Volturno (d'ora in poi: il Comune), nonché depositato presso questa Corte quello stesso giorno, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n° 6312, notificatole il 17 giugno 2025 ed avente ad oggetto l'IMU per l'annualità 2020. A detrimento di quell'avviso, recante un ammontare dovuto di 1.077 euro, l'odierna ricorrente ha evidenziato che l'immobile assoggettato a tassazione, ubicato in Indirizzo_1, coincideva con la propria residenza e dimora abituale.
Perciò la Ricorrente_1 ha domandato l'annullamento dell'accertamento impugnato, previa sospensione della sua esecutività.
2. Con deduzioni depositate il 5 novembre 2025 si è costituito il Comune, evidenziando che i consumi idrici ed elettrici riguardanti l'immobile oggetto del contendere apparivano incompatibili con la sua destinazione a dimora abituale della TI.
3. All'udienza pubblica del 14 gennaio 2026 nessuno è comparso, venendo comunque trattenuta in decisione la causa stessa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Preliminarmente va osservato come nessuna prova sia stata offerta dalla Ricorrente_1 riguardo alla tempestiva notificazione del ricorso al Comune. Né le giova l'essersi costituita in giudizio il 30 luglio 2025, dopo aver impugnato un atto emesso il 17 giugno di quello stesso anno, ossia meno di sessanta giorni prima: perché ciò non è sufficiente a dimostrare che lei abbia previamente notificato il ricorso stesso, anziché p.es. essersi direttamente costituita senza alcuna previa notificazione. E neppure rileva l'assenza di un'eccezione proposta dal Comune: non applicandosi il principio di non contestazione, quanto ai presupposti di ammissibilità del ricorso.
5. Comunque, rilevato come nell'accertamento impugnato risultino contemplati un'unità immobiliare ad uso abitativo e due di categoria C/6, l'adibizione ad abitazione principale riguardo alla prima di tali unità immobiliari appare smentita dall'assenza di un'utenza idrica nel 2020. Né, in proposito, è stata offerta dall'odierna ricorrente alcuna prova positiva.
6. La fin qui evidenziata inammissibilità del ricorso e, comunque, la sua infondatezza nel merito traggono con sé la condanna della TI a pagare al Comune le spese di lite: le quali, alla luce del moderato ammontare dell'avviso di accertamento impugnato, vanno liquidate nella misura di 200 euro.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio in epigrafe:
- dichiara inammissibile il ricorso proposto da Ricorrente_1;
- condanna la Ricorrente_1 a pagare al comune di AS Volturno le spese di lite, liquidate in 200 euro.
Così deciso a Caserta nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026.
il giudice monocratico
(EU CI)