Sentenza 23 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/07/2001, n. 10010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10010 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 100 10 0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 1174/99 Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Cron 22614 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Giuseppe CELLERINO Rel. Consigliere Ud. 16/05/01 Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, e difeso dagli avvocati PONTUROrappresentato DOMENICO, DE ANGELIS CARLO, FONZO FABIO, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
AL FE;
2001 - intimato 2382 avversO la sentenza n. 113/98 del Tribunale di PARMA, -1- depositata il 27/11/98 R.G.N. 77/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/05/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito l'Avvocato PONTURO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.G. n. 1174/99 Svolgimento del processo Il sig. AN EM ricorreva al Pretore - giudice del lavoro di Parma, chiedendo che l'Istituto nazionale della previdenza sociale, fosse condannato a restituirgli la somma di L. 3.975.950, oltre interessi, pretesa dall'Inps a titolo di rivalsa ex art. 24, secondo comma, della 1. 17 ottobre 1967, n. 977, in tema di tutela dei fanciulli, che aveva dovuto versare a detto Istituto, quale successore a titolo universale del suo datore di lavoro, capofamiglia in agricoltura, che non vi aveva provveduto, essendogli stata attribuita la pensione considerando la contribuzione relativa al periodo lavorato prima del compimento di quattordici anni. Instaurato il contraddittorio, la domanda del EM, avversata dall'Istituto, era accolta dal Pretore. Il Tribunale di Parma ha confermato la sentenza del Pretore osservando che, seppure, in linea generale, i fanciulli impiegati in età inferiore a quattordici an- ni, e quindi illecitamente, hanno diritto, in base all'art. 24, cit., alla prestazione previdenziale, di cui l'Istituto conserva il diritto di rivalsa nei confronti del da- tore di lavoro per omessa contribuzione, tuttavia nel caso di specie il rapporto di lavoro e quello contributivo relativo agli anni 57/61 erano pienamente legit- timi, ex art. 5, comma 5, 1. 26 ottobre 1957, n. 1047, posto che "gli accerta- menti ai fini delle contribuzioni dovevano essere fatti sulla base della compo- sizione della famiglia alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferivano", sic- chè il minore che compiva quattordici anni nel corso dell'anno di riferimento era iscritto legittimamente negli elenchi e a suo nome era corrisposta la prevista contribuzione, tenuto conto della natura autonoma, riferita dall'Inps, del lavoro in argomento e considerato che "la contribuzione risulta esservi stata in quanto la predetta I. n. 1047/1957, all'epoca dei fatti e quindi ben prima dell'entrata in M vigore della 1. n. 977/1967, consentiva l'iscrizione degli infraquattordicenni allo SCAU e l'accredito della contribuzione. Contro questa sentenza l'Inps illustra un motivo di ricorso per cassazione. Il EM non s'è costituito. Motivi della decisione L'Istituto nazionale della previdenza sociale adduce la violazione e falsa appli- cazione della 1. 4.4.52, n. 218; della 1. 28.10.57, n. 1047; della 1. n. 22.7.66, n. 613; art 1 e 24, 2° comma l.n. 10.10.67, n. 977, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.pc.. La difesa dell'Ente, premesso che la questione da decidere riguarda la legittima iscrizione del ricorrente negli elenchi dei coltivatori diretti prima del compi- mento del quattordicesimo anno d'età e il legittimo versamento dei contributi, evidenzia che prima di tale compleanno, ex artt. 2 della 1. 4 aprile 1952, n. 218, richiamato dagli artt. 4, 1. 26 ottobre 1957 e 5, 1. 9 gennaio 1963, n. 9, nɔn può essere ritenuta valida tale iscrizione, nè il relativo pagamento dei contributi. Aggiunge la difesa dell'Ente che questa impostazione é suffragata dall'art. 12 della 1. 22 luglio 1966, n. 613, secondo il quale i contributi indebitamente ver- sati non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della loro mi- sura, per cui, oltre a trovare "applicazione gli artt. 1 e 24 della 1. 17 ottobre 1967, n. 977, agli effetti della quale é incontestabile il diritto di rivalsa dell'Inps sugli emolumenti pensionistici indebitamente percetti", il successore a titolo universale risponde delle obbligazioni del dante causa. Il ricorso non merita di essere accolto. Invero, trattandosi di vicende risalenti agli anni 1957/1961, secondo quan- t'emerge dalla sentenza impugnata, la disciplina precedente alla legge 17 otto- bre 1967, n. 977, che ha tra l'altro fissato, all'art. 3, secondo comma, il limite minimo di età per lo svolgimento di attività agricole nel compimento del quat- 4 tordicesimo anno, consentiva la legittima ammissione degli infraquattordicenni al lavoro in agricoltura nell'ambito della partecipazione alla famiglia colonica, secondo il disposto dell'art. 1, lettera b, del d. lgs. luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, che stabiliva la contribuzione per i coloni ed i mezzadri di età superiore a dodici anni. Di conseguenza, ratione temporis, sono computabili, ai fini previdenziali, i contributi versati per il periodo precedente il compimento di quattordici anni e deve essere escluso il diritto di rivalsa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per il recupero delle prestazioni erogate computando anche i contributi suddetti. (v. Cass., 3 novembre 1999, n. 12247 e, più recentemente, 29 marzo 2001, n. 4650) Nulla per le spese di questo giudizio di legittimità, non essendo costituita la parte privata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese di questo giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 16 maggio 2001 Il Consiglierelest. Il Presidente Guy IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria IL CANCELLIERE Shi 23 LUG. 2001 A oggi, M E R P T C A D F S H O , E C T I O N C T E T S E S T I I L E G R E I A R D L L O 5 E D