Sentenza 20 settembre 2005
Massime • 1
In tema di appello, contro la sentenza emessa all'udienza dibattimentale a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., all'esito dell'esame della concorde richiesta delle parti di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è esperibile l'appello da parte del P.M..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/09/2005, n. 39840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39840 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 20/09/2005
Dott. DERIU Luciano - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - N. 1101
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 30033/2004
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo;
nei confronti di:
BO IU, n. a Dusseldorf il 31/05/1972;
CI RD, n. a Termini Imerese il 26/07/1969;
avverso la sentenza in data 30 aprile 2002 del Tribunale di Termini Imprese;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IACOVIELLO Francesco M., che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione. FATTO E DIRITTO
Con sentenza pronunciata alla udienza dibattimentale in data 30 aprile 2002, il giudice monocratico del Tribunale di Termini Imerese, sulla richiesta di applicazione della pena concordata formulata dagli imputati BO IU e CI RD, in applicazione dell'art. 129 c.p.p. assolveva i medesimi dal reato di cui all'art. 367 c.p. (accertato in Termini Imerese il 23 gennaio 1997) loro ascritto in concorso perché il "fatto non è previsto come reato", ritenendo che non era configurabile una ipotesi di simulazione di reato "reale" e cioè in mancanza di una falsa denuncia di reato. Proponeva appello il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo, rilevando che l'art. 367 c.p. sussiste non solo quando con denuncia, querela, richiesta o istanza si affermi falsamente essere avvenuto un reato (cd. simulazione formale) ma anche quando siano simulate, come nella specie, tracce di un reato (cd. simulazione materiale).
Con sentenza in data 26 maggio 2004, la Corte di appello di Palermo dichiarava l'inammissibilità dell'appello e contestualmente trasmetteva gli atti a questa Suprema Corte, a norma dell'art. 568 c.p.p., comma 2, ritenendo che l'unico mezzo di impugnazione esperibile era nella specie il ricorso per cassazione, trattandosi di una sentenza emessa ai sensi dell'art. 129 c.p.p. a seguito del rigetto della concorde richiesta delle parti di applicazione di pena concordata ex art. 444 c.p.p.. Osserva il Collegio che, contrariamente a quanto ritenuto la Corte di appello, ritualmente il Procuratore generale di Palermo aveva proposto appello contro la sentenza assolutoria del Tribunale di Termini Imerese.
A norma dell'art. 593 c.p.p. sono infatti appellabili dal pubblico ministero (oltre che dall'imputato) "le sentenze di condanna o di proscioglimento".
Per il solo caso di sentenza di proscioglimento predibattimentale, che qui non ricorre, è prevista dall'art. 469 c.p.p. l'inappellabilità della pronuncia.
Nella specie il provvedimento impugnato è appunto una sentenza di proscioglimento, e non rileva affatto che essa sia stata pronunciata a norma dell'art. 129 c.p.p. all'esito dell'esame di una richiesta di applicazione della pena concordata ex art. 444 c.p.p.. È appena il caso di osservare che non si attaglia alla fattispecie processuale in esame la giurisprudenza richiamata dalla Corte di merito relativamente alla ipotesi in cui la sentenza di merito da un lato applichi la pena concordata per taluni reati e dall'altra prosciolga l'imputato per altro addebito, evenienza in relazione alla quale, dato il carattere unitario della pronuncia e l'appartenenza al patto della istanza di proscioglimento parziale, è stato ritenuto che l'eventuale illegittimità del proscioglimento produce effetti sulla intera decisione, sicché il mezzo di impugnazione esperibile è esclusivamente il ricorso per Cassazione, a norma dell'art. 448 c.p.p., comma 2, (Cass., sez. 5^, c.c. 8 maggio 1998, Ndrelalay;
Cass., sez. 6^, u.p. 28 giugno 1994, Mascitti).
Va peraltro rilevato che il reato è prescritto, essendo trascorsi dal fatto, avvenuto il 23 gennaio 1997, oltre sette anni e sei mesi, termine massimo previsto, in ragione della pena stabilita per il reato di cui all'art. 367 c.p., dagli artt. 157, comma 1, n.
4. e 160 comma 3 c.p.. Consegue che, nonostante l'accennato errore procedurale, in applicazione dell'art. 129 c.p.p., comma 1 la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio non potendosi procedere nei confronti dell'imputato per la suddetta causa di estinzione del reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2005