Sentenza 25 marzo 1998
Massime • 2
Il direttore di azienda municipalizzata, pur non avendo poteri autoritativi, concorre, anche se per mandato della commissione amministrativa, a formare la volontà dell'ente e, inoltre, ha poteri certificativi sulle spese, atteso che secondo la legge 8 giugno 1990, n. 142 (artt. 22 e 23) è sottoposto alla vigilanza dell'ente territoriale locale, che deve percepire gli eventuali utili e reintegrare le eventuali perdite dell'azienda. Correttamente, quindi, il direttore dell'azienda municipalizzata deve ritenersi pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 c.p.
Il reato di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) non richiede una condotta implicante artifici o raggiri, propri del reato di truffa, ne' un evento di danno per la parte offesa, coincidente con il profitto dell'agente, essendo sufficiente la dolosa inesecuzione del contratto pubblico di fornitura di cose o servizi: nel caso in cui ricorrano anche i suddetti elementi caratterizzanti la truffa, sarebbe, infatti, ipotizzabile il concorso tra i due delitti.
Commentario • 1
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 12 febbraio 2020, il Tribunale di Cagliari ha confermato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Oristano ha rigettato la richiesta di revoca del divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriali applicato a C. Agnese Gavina in relazione al delitto ex artt. 110 e 356 c.p., per avere commesso frode - somministrando manodopera interinale senza osservare le clausole contrattuali finalizzate a selezionare il personale in modo oggettivo - nell'esecuzione del contratto di appalto n. 1385 del 28 marzo 2013 stipulato fra la unità operativa dell'agenzia interinale E-Work s.p.a. di Sassari, della quale è …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/03/1998, n. 5102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5102 |
| Data del deposito : | 25 marzo 1998 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Signori: Udienza pubblica
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 25.3.1998
1 - Dott. SC Romano Consigliere SENTENZA
2 - Dott. Ugo Candela Consigliere N.448
3 - Dott. Ugo Scelfo Consigliere REGISTRO GENERALE
4 - Dott. Giuliana Ferrua Consigliere N. 38200/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1) MI SC, nato a [...] il [...];
2) NA OR, nato a [...] il [...];
3) RE GA, nato a [...] l'[...];
4) CE GI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa in data 12 marzo 1997 dalla Corte d'Appello di Bari. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere dott. Ugo Candela;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio Uccella, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per quanto riguarda i reati E), K), contestati al TO e C), K1) contestati al TT per prescrizione;
l'annullamento con rinvio per quanto riguarda la determinazione della pena riferita ai reati di cui ai capi Y2), Y1), M) e P) e rigetto nel resto dei ricorsi. Rigetto del ricorso di VI e CE;
udito l'Avvocato dello Stato Maurizio Greco per la parte civile;
udito l'Avvocato Carlo Taormina.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda giudiziaria riguardante l'Azienda Municipale Trasporti di Bari (AMTAB) prende le mosse dalla esigenza di assicurare l'attività di manutenzione degli impianti, concretatasi alla scadenza del contratto stipulato con la ditta IO, che aveva a suo tempo costruito l'impianto ed aveva poi provveduto alla manutenzione con una squadra di 10 operai dell'AMTAB (capeggiata da tal MAURO) seguendo un manuale operativo con annesso scadenzario all'uopo approntato dalla stessa IO in ordine alle varie operazioni di manutenzione del complesso tecnologico. Si era nell'estate del 1987 e la COMMISSIONE ESAMINATRICE dell'AMTAB (organo privo di competenza tecnica), con delibera n. 13 del 20.7.1987, dava incarico al direttore OR NA di procedere alla stipula del nuovo contratto di manutenzione.
Aggiudicataria dell'appalto risultò l'impresa LT di GA FE.
Varie le circostanze ritenute anomale di tale conferimento. Alla gara non risultarono invitate le imprese qualificate come la IO, la EP e la CENTRO SERVIZI;
l'impresa LT era assolutamente sconosciuta sul mercato delle imprese (la stessa si era costituita soltanto il 27.2.1987, non aveva mai lavorato;
aveva assunto i primi dipendenti, peraltro nel ruolo impiegatizio, soltanto il 4.12.1989; non aveva nemmeno una sede propria se non l'ufficio messo a sua disposizione presso l'AMTAB); l'appalto era seguito ad una favorevole relazione tecnica a firma del NA sulle capacità tecnico-operative della LT;
quest'ultima, ancor prima che le venisse affidato l'appalto, risultò in possesso della documentazione interna dell'AMTAB come il capitolato AMTAB/IO; l'offerta della IO inviata il 2.3.87 di affiancare propri tecnici specialisti ed un coordinatore all predetta squadra interna di operai manutentori;
un rapporto di un capo tecnico del 2.4.1986 avente ad oggetto lo scadenzario del servizio di lavaggio del parco autobus;
l'offerta della EP relativa all'impianto di depurazione degli scarichi di lavaggio degli autobus e dell'officina motori;
l'offerta della CENTRO SERVIZI avente ad oggetto la pulizia del parco autobus. Inoltre alla LT non venne imposta alcuna cauzione, che invece era stata richiesta precedentemente alla DIOGAUARDI;
con il contratto di appalto, stipulato dal direttore, la LT veniva ad assumere la posizione di "ditta convenzionata" con enormi aggravi di spesa per l'AMTAB per i sostanziosi ricarichi richiesti sulle forniture di materiali da contabilizzare con spesa a parte, compresi i materiali d'uso in sostituzione del magazzino AMTAB e che esulavano dall'oggetto proprio dell'appalto consistente nella manutenzione degli impianti.
Anche il comportamento successivo alla stipula del contratto era sembrato non rientrasse nella norma. Infatti la pulizia dei pezzi meccanici, il graffitaggio dei motori, la pulizia delle 5 cabine capolinea, il lavoro di manovalaggio per il prelievo e la consegna di materiali presso il magazzino AMTAB, i lavori di manutenzione delle paline e delle pensiline, che non erano oggetto del contratto vennero affidati senza alcun atto deliberativo della commissione Amministratrice ed in violazione dell'art. 59 del d.P.R. 902 del 1986 alla LT in via breve dal NA. Ulteriori anomalie erano configurate nella stipula di un subappalto tra la LT ed il CENTRO SERVIZI avvenuta ancor prima che l'AMTAB incaricasse il FE;
un preventivo era stato inviato dalla CENTRO SERVIZI senza determinazione di prezzo lo stesso giorno in cui le opere di manutenzione erano state richieste da un capotecnico dell'AMTAB. Le anomalie non si limitarono soltanto alla fase di affidamento dei lavori, ma proseguirono anche in quella successiva della liquidazione dei compensi, nella quale furono emesse fatture fittizie, sia in ordine alle prestazioni nelle stesse indicate, sia per gli importi relativi, gonfiati a dismisura e senza alcuna possibilità di confrontare la spesa richiesta e fatturata con costi di riferimento, in quanto i contratti, quando c'erano, erano stipulati dal NA senza alcuna specificazione di costi (attività di manutenzione straordinaria sono state fatturate come eseguite con continuità, tutti i mesi, con cadenza giornaliera, con costi esorbitanti ed in continua lievitazione, sia per il personale che per il materiale di consumo;
vennero fatturate prestazioni d'opera da parte della LT che non aveva personale dipendente, ne' era stato in grado di indicare chi sarebbero stati gli operai che si pretendeva assunti "in nero"; abnormi e sempre crescenti nel tempo le spese di manodopera (per i lavori di controllo e verifica dell'impianto di depurazione, il costo giornaliero era di lire 480.000 per un operaio e di lire 1.600.000 per un tecnico). Vennero inoltre emesse fatture da società che non avevano mai presentato alcuna dichiarazione IVA od IRPEG come quelle emesse dalla IF società costituita dal FE. Dette fatture, dell'importo anche notevole, emesse dalla IF nei confronti dell'LT, risultavano pagate in contanti per "studio dei dati di manutenzione dell'AMTAB". Altre fatture risultano emesse dalla società EDILKILOIRO, di cui il FE era amministratore unico e riguardano uno studio di fattibilità e programma di manutenzione straordinaria dello stabilimento dell'AMTAB, mentre alcuna traccia di tali studi o programmi od effettuazione di pagamenti per le stesse risultavano dalle scritture contabili della LT.
Vennero inoltre trovati alcuni assegni bancari emessi dal TT negli anni riguardanti le vicende di cui sopra a favore di persone diverse, mentre sulle matrici ancora in possesso del TT risultava annotato il cognome AT. Alcune di dette persone non hanno saputo dare alcuna spiegazione dei titoli, altri sono risultati creditori del NA.
Emerse anche che il NA, a causa di rovinose speculazioni immobiliari, era all'epoca in notevole difficoltà finanziarie ed inoltre che la famiglia FE era debitrice di OR NA per prestazioni professionali e di suo fratello RO NA per prestiti concessi al padre del TT.
All'esito del giudizio di primo grado, con sentenza emessa in data 11 novembre 1995, il Tribunale di Bari condannava OR NA, direttore generale dell'AMTAB, GA FE legale rappresentante dell'LT, SC IO MB, legale rappresentate della CENTRO SERVIZI e GI CE gestore della COOPERATIVA BARESE per i seguenti reati, avvinti tutti dal vincolo della continuazione.
1) OR NA, per corruzione (art. 319 c.p.) (di cui al capo "K" della rubrica, in essa assorbiti i reati di cui ai reati "A", "B" ed "E"). Con tale imputazione il NA rispondeva di aver ricevuto denaro da GA FE, avendo nella sua qualità di direttore dell'AMTAB, ed al fine di procurare al FE un ingiusto vantaggio patrimoniale, abusato del proprio ufficio dapprima facendo conoscere atti e documenti di pertinenza dell'AMTAB, quindi non invitando le ditte EP, IO e VI alla gara di manutenzione del complesso AMTAB e di pulizie del parco autofiloviario, adottando la delibera n. 90/1988, con la quale tali lavori venivano affidati alla società LT, quantunque questa non disponesse dei necessari mezzi finanziari, delle strutture operative, della forza lavoro di alta competenza tecnica e scientifica;
ancora affidando a mezzo trattativa privata alla stessa LT la esecuzione di altri lavori, senza l'applicazione delle procedure di legge e senza l'adozione di idonei provvedimenti amministrativi, infine consentendo la contabilizzazione e la liquidazione di numerose fatture per operazioni in tutto od in parte inesistenti, al fine di procurare un vantaggio patrimoniale alla stessa LT ed alla VI.
2) GA FE per il reato di cui agli artt. 81 e 321 c.p., contestatogli al capo "K1" della rubrica, in esso assorbiti i reati di cui ai capi "G", "H" ed "I" per concorso nei sopraddetti reati contestati al NA nonché per i reati di cui all'art. 4 Legge 516/82 ascrittogli ai capi "M" e "P" rispettivamente per avere quale responsabile dell'LT, utilizzato fatture di operazioni in tutto od in parte inesistenti emesse dalle società IL e IF e per aver emesso ed utilizzato fatture per operazioni inesistenti, quali amministratori di tali ultime società. Il FE veniva inoltre condannato per il reato di cui all'art. 640 c.p., consumato e tentato di cui ai capi "G" ed "Y1", per avere nel primo caso tratto in inganno l'AMTAB in ordine alla effettiva fornitura di materiali, maggiorandone i costi ed i quantitativi e per avere nell'atro caso tentato di frodare l'AMTAB inviando le fatture per lavori che non aveva mai eseguito onde ottenere il pagamento contestato dall'AMTAB.
3) Il NA, il FE, il MB ed il CE, infine, venivano condannati, gli ultimi due rispettivamente quali rappresentante della società VI e quale gestore di fatto della COOPERATIVA BARESE, per il reato di cui agli artt. 110 e 640 commi 1^,2^ n.1, 61 n.7^ e 9^ C.P. loro ascritto al capo "Y2" perché in concorso tra loro, mediante l'artificiosa contabilizzazione (il NA in violazione anche dei suoi doveri di direttore dell'AMTAB) e la formazione (quanto al CE ed al FE) e l'utilizzazione (il FE) delle fatture relative a prestazioni inesistenti specificate ai capi "F" ed "S", traevano in errore l'AMTAB circa le forniture e le prestazioni effettuate dall'LT e, per conto della stessa, della COOPERATIVA BARESE e della VI, come già contestato al RD sub capo "R", con rilevante danno economico per l'AMTAB ed ingiusto profitto per le imprese gestite dagli altri tre. In tale imputazione restavano assorbiti i reati sub "S" ed "R" rispettivamente il primo d cui agli artt. 81 e 640 c.p. ascritto al MB che addebitava all'AMTAB con fatture oneri inesistenti relativi all'impiego di materiali di consumo;
il secondo di cui agli artt. 110 c.p. e 4 e 5 Legge 516/82 per aver emesso a favore dell'LT una serie di fatture relative ad inesistenti prestazioni presso il complesso AMTAB al fine di consentire alla predetta S.r.l. di precostituirsi supporto documentale per le successive fatturazioni all'AMTAB di maggiori oneri da parte dell'LT.
Con la stessa sentenza il Tribunale proscioglieva alcuni componenti la commissione Amministratrice dell'AMTAB, tra cui SC MI, perché il fatto non costituisce reato e gli stessi imputati sopra menzionati ed altri ancora da numerose altre imputazioni, con formule diverse.
Secondo i primi giudici si trattò di un'azione condotta dal NA al fine precipuo di rendere la LT affidataria dell'appalto, società che fu costituita ad hoc per "vincere" la gara aggiudicata a seguito di una relazione sulle capacità tecnico operative di detta ditta, fatta dal direttore NA, il quale con ciò trasse in inganno la Commissione Amministrativa, attestando falsamente per la LT gli indispensabili requisiti di competenza professionale e scientifica. Il comportamento di favore nei confronti della ditta del FE non si limitò soltanto all'attribuzione dei lavori di manutenzione, ma perdurò ed anzi si accentuò nella fase susseguente, con illegittimo affidamento di altri lavori, senza la predisposizione di alcuna gara e senza alcun atto deliberativo della Commissione amministrativa, consentendo la contabilizzazione e la liquidazione di fatture in tutto od in parte inesistenti e per importi sempre maggiorati in modo esorbitante. Tutto ciò in esecuzione di un accordo tra il NA ed il FE, provato dalla esistenza di alcuni assegni sulle cui matrici era segnato il nome del primo.
Con sentenza in data 12 marzo 1997 la Corte d'Appello di Bari riformava parzialmente la prima decisione per concedere al NA ed al FE le attenuanti generiche anche per il reato di corruzione, con conseguente riduzione della pena ai predetti, confermando nel resto la sentenza impugnata anche da altri appellanti. Avverso detta ultima sentenza hanno proposto ricorso per cassazione SC MI, OR NA, GA FE e GI CE.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo SC MI lamenta violazione dell'art. 606 in relazione all'art. 530, 1^ comma c.p.p. per il solo capo "A", dal quale venne assolto con la formula "perché il fatto non costituisce reato".
Il ricorrente deduce che doveva essere assolto con formula piena, in quanto non era stato lui a far conoscere la documentazione interna dell'AMTAB al FE ed a stilare gli inviti da inviare alle ditte per la partecipazione alla gara di appalto e perché aveva partecipato alla delibera 90/88 limitata alla pulizia degli autobus ed alla manutenzione degli impianti e per soli 4 mesi non rinnovabili in attesa della gara di appalto. Deduce che resta incomprensibile l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui "l'abuso è un dato oggettivo che prescinde dalla consapevolezza, la quale attiene al dolo".
GI CE, con un unico motivo lamenta violazione dell'art. 521 c.p.p. in relazione agli artt. 640 commi 1^ e 2^ e 61 n. 7 e 9 C.P. ,
oltre che mancanza ed illogicità della motivazione. Deduce che anomala doveva considerarsi l'operata trasformazione della frode fiscale (capo "S" nei reati di truffa (capo "Y2"); che non era detto come esso CE, gestore di fatto della VI avesse potuto compiere artifici o raggiri in danno dell'AMTAB; che in particolare nessuna fattura era stata emessa dalla COOPERATIVA BARESE di esso CE e tutte quelle indicate erano state pagate per importi realmente dovuti;
che non vi era stata alcuna operazione fittizia in quanto egli fatturava in relazione alle somme che il FE gli versava;
che difettava nella sentenza impugnata la prova del dolo e dell'accordo a danno dell'AMTAB.
Il ricorso di OR NA si articola in 7 motivi.
Col primo motivo il ricorrente lamenta violazione dell'art. 603 comma 1^ in relazione all'art. 507 c.p.p., non essendo stata disposta la rinnovazione parziale del dibattimento per sentire l'ing. GE, responsabile della IO sul disinteresse di questa ditta a continuare la manutenzione dell'impianto oggetto della delibera n. 90/88 di affidamento del servizio alla LT. Secondo il ricorrente erra la sentenza quando afferma che in primo grado doveva essere offerta la prova del disinteresse della IO a continuare la manutenzione, perché non solo la richiesta può essere fatta con motivi nuovi (art. 585, comma 4^ c.p.p.), come avvenuto in base al comma 1^ dell'art. 603 c.p.p., ma l'istruzione suppletoria può integrativamente essere disposta dalla stessa corte di appello ex art. 603 c.p.p.). Secondo il ricorrente la rinnovazione del dibattimento si appalesava necessaria in quanto la pretesa illegittimità della citata delibera, si fondava, secondo l'accusa, recepita dai giudici del merito, sull'erroneo presupposto che i componenti della Commissione Amministrativa vennero indotti dal NA a credere che la IO non era più interessata a riassumere la manutenzione dell'impianto dell'AMTAB, mentre l'assunzione dell'ing. GE avrebbe consentito di fare chiarezza sul punto, potendo questi testimoniare sull'effettivo totale disinteresse della IO a continuare il rapporto con l'AMTAB.
Col secondo motivo il NA lamenta violazione dell'art. 606,1^,lettera b) ed e) in relazione all'art. 319 c.p. per la parte in cui ritiene il concorso nel reato di corruzione: a) perché la sentenza di secondo grado prende a base come contropartita documenti trovati in possesso della LT protocollati un anno prima della delibera del 26.2.1988 n.90, senza considerare che tale documentazione poteva essere stata consegnata da persone diverse dal NA e precisamente dal ZO, capo tecnico dell'AMTAB, il quale era nel contempo anche socio della VI, resasi poi subappaltatrice di molti lavori e che quindi aveva un proprio interesse personale a che la LT divenisse aggiudicataria dell'appalto; b) contraddittoria deve considerarsi la motivazione sul preteso "autentico colpo di mano" addebitato al NA per aver ideato una gara strumentale al conferimento dell'appalto all'LT, tanto che la stessa sentenza ricorda come il NA il 12.5.87 aveva invitato MO ed il ON a sollecitare la IO a riprendere l'attività di manutenzione;
c) ulteriore contraddittorietà si coglie allorché aprioristicamente si esclude la destinazione degli assegni al fratello di esso NA, (RO), creditore del FE per diversi milioni e quando si nega la prova a discarico della testimonianza di RO NA perché ritenuto inattendibile (prima di acquisirla) e quando si nega che l'assegno di 35 milioni fosse oggetto di leciti passaggi in contrasto con la testimonianza GRAVINA;
d) errata in diritto era poi la configurazione dell'elemento materiale della corruzione, ravvisato nel fine del NA di soddisfarsi di crediti verso il FE, non considerando che in tal modo veniva meno il rapporto sinallagmatico tra atto di ufficio e retribuzione.
Col terzo motivo il NA lamenta violazione dell'art. 319 c.p. in relazione agli artt. 357 e 358 c.p. non essendosi considerato che egli non era pubblico ufficiale;
che non poteva valere il richiamo alla figura dell'incaricato di pubblico servizio di cui all'art. 320 c.p. non solo per questioni di pena, ma perché sull'originaria contestazione dell'art. 323 c.p. in riferimento al pubblico ufficiale non potevano operarsi le qualificazioni successive e suppletive riconducibili alla figura dell'incaricato di pubblico servizio;
che per l'art. 357 c.p. occorre guardare alla funzione autoritativa secondo il criterio oggettivo ed in concreto il direttore dell'Azienda municipale non è destinatario di poteri decisori ed autoritativi, questi spettando solo alla Commissione Amministrativa ed essendo il direttore solo organo esecutivo dei deliberati della detta Commissione.
Col quarto motivo il NA lamenta violazione dell'art. 606, comma 1^, lettera b) c.p.p. in relazione agli artt.1 e segg. della
Legge 394/90 sull'indulto operante fino al 24 ottobre 1989, perché è errato far risalire la consumazione all'ultimo versamento del 25 gennaio 1990 e perché emerge dagli atti che le parti si sarebbero accordate prima della delibera 26.2.1988 n. 90, per cui il reato si era consumato prima del 24.10.1989, riguardando i versamenti ulteriori un "post factum" irrilevante e non punibile. Col quinto motivo il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606 comma 1^ lett. b) ed e) in relazione all'art. 640 C.P., in quanto la responsabilità è stata affermata: a) senza dar corso alla perizia contabile per accertare quantità e qualità delle opere fornite;
b)senza fornire prove dell'emissione dei mandati di pagamento per lavori non espletati od eseguiti in misura diversa ed inferiore;
c) senza tenere conto che vi erano controlli contabili, tanto che le persone a ciò preposte (MO e ON) sono state assolte;
d) senza dare elementi in ordine al doloso coinvolgimento o concorso nel reato, pur riconoscendo che esso ricorrente si atteneva alle segnalazioni del MO e della ER e che non aveva esitato in tali casi a predisporre note di accredito quando ne aveva avuto occasione.
Col sesto motivo il ricorrente lamenta violazione dell'art. 81 c.p. agli effetti della prescrizione. Deduce che, anche voler aderire alla fissazione del momento finale dell'ultimo versamento (25 gennaio 1990) tutti i reati per effetto delle attenuanti generiche erano prescritti e si erano prescritti tutti quelli anteriori al 25.1.1990 non essendo stata fornita la prova del disegno criminoso. Col settimo motivo il NA lamenta violazione dell'art. 133 c.p. in ordine al trattamento sanzionatorio.
Il ricorso di GA FE si articola in nove motivi. Col primo motivo il FE lamenta violazione dell'art. 178 in relazione all'art. 521 c.p.p. per mancata correlazione tra condotta contestata in imputazione e quella ritenuta in sentenza, nel senso che prima esso FE figurava come istigatore di tutta la vicenda corruttiva, poi al NA è stato assegnato il ruolo di "dominus" e ad esso FE quello di "gregario". Ciò ha comportato una "immutatio" del fatto, che ha inciso sul diritto di difesa. Col secondo motivo si lamenta violazione dell'art. 606, 1^ comma, lett. e), in relazione agli artt. 190 e 220 c.p.p. e 640 c.p., perché apodittico è il giudizio di lievitazione artificiale dei prezzi senza procedere all'assunzione della chiesta perizia tecnico contabile e senza neppure procedere all'esame delle singole fatture in relazione alla molteplicità e diversità tipologica della prestazioni fornite.
Col terzo motivo si lamenta violazione dell'art. 606, comma 1^, lett. c) in relazione all'art. 546 lettera e), 430 c.p.p. e 319 c.p., essendo stata operata illegalmente la contestazione integrativa del reato di corruzione sulla base di indagine integrativa del P.M., ignorando che tale potere derivante dall'art. 430 c.p.p. è previsto in via eccezionale come dimostra lo sbarramento della durata alla fase delle indagini preliminari (art. 407 ult. comma c.p.p.). Il TT lamenta inoltre violazione dell'art. 606, 1^ comma lett. b) c.p.p. in relazione agli artt. 640, 355 e 356 c. p. perché
risultano frazionati in tante truffe i rapporti di gestione dell'esecuzione dell'appalto, mentre essi avrebbero dovuto costituire violazioni qualificabili come inadempimento (ex art. 355 c.p.) o frode (ex art. 356 c.p.) in contratti di pubbliche forniture. Con altro motivo il FE lamenta violazione dell'art. 606 in relazione agli artt. 640 e 319 c.p., assumendo innanzitutto che è incompatibile con riferimento al medesimo rapporto di appalto il concorso tra i reati di corruzione (che postula l'accordo con il pubblico ufficiale) e la truffa (che postula l'inganno a danno dello steso pubblico ufficiale), e poi che la truffa non risultava provata, siccome l'assoluzione del MO, imputato quale concorrente provava la fedeltà delle bolle di consegna dei materiali, l'assenza di rigonfiamento delle fatture e siccome non erano stati individuati con le fatture alterate o gonfiate, i ricarichi e gli incrementi nel cui computo andavano considerati anche gli interessi passivi per i versamenti anticipati ed il corrispettivo non chiesto da esso ricorrente per l'apporto organizzativo e di coordinamento e la necessità di acquistare subito merci in nero.
Col sesto motivo il FE lamenta violazione dell'art. 606 comma 1^ lettere b) ed e) in relazione agli artt. 319 e 321 c.p., per supina adesione per relationem dei giudici di appello alla sentenza di primo grado, senza che siano stati esaminati i motivi di appello. In particolare si assume che non risulta provata l'attività istigatrice di esso FE e il potere dello stesso di incidere sulla politica aziendale perseguita dal NA;
non provato l'accordo corruttivo preventivo;
ne' data logica spiegazione del perché gli assegni non potessero costituire un debito effettivo di esso FE verso il fratello di OR AT (RO); che il sinallagma corruttivo resta escluso: 1) dalla risibilità della retribuzione (75 milioni) rispetto al valore dell'appalto (diversa centinaia di milioni); 2) dal rapporto tra date e somme degli assegni e date e somme dell'aggiudicazione ed esecuzione dei servizi;
3) dal versamento della pretesa retribuzione corruttiva a mezzo di assegni anziché per contanti e con le opportune cautele;
4) dalla testimonianza dei beneficiari o prenditori dei titoli sulla effettività dei loro crediti verso il NA o verso il FE, testimonianze svalutate a priori benché senza incriminazioni ex art. 371 bis come è dimostrato dall'episodio GRAVINA, reale finanziatore di esso FE, dall'episodio dell'assegno versato alla concessionaria "Autogestione" per l'acquisto di un'auto (teste De Stasio) , dalla incontestabilità dei debiti FE verso RO NA (teste avv. Caputi, procedimento esecutivo pendente, rateizzazione del debito e scadenze successive). Il TT, inoltre, deduce che sono solo congetture le affermazioni della sentenza impugnata circa la irregolarità della gara d'appalto, la manipolazione delle buste, la pretermissione fraudolenta dalla gara della ditta IO, senza considerare che la stessa aveva fatto in precedenza proposta non coincidente con le aspettative dell'AMTAB, forse perché voleva sciogliersi da un rapporto che ormai non era più remunerativo. circa poi le opere di manutenzione straordinaria, la scelta operata dal solo AT appare conforme alle esigenze di immediatezza dell'Ente, le fatture sono aderenti alle prestazioni effettuate e d'altra parte anche ad ammettere l'illegittimità dell'atto non per questo sussiste l'abuso ex art. 323 c.p., atteso che l'attività fu proficua ed utile al committente come ad es. appare dai lavori alle paline e pensiline.
Con i restanti motivi, che possono essere unificati, il FE lamenta violazione dell'art. 606 in relazione agli art. 318, 56 e 640, 81 cpv, 61 n.7, 157 in relazione al d.P.R. 394/90, 133, 163 c.p., assumendo che siccome gli atti di aggiudicazione sono legittimi, sarebbe in subordine configurabile l'ipotesi di cui all'art. 318 c.p.; che non vi è prova di un accordo illecito onnicomprensivo di tutte le dazioni succedutesi nel tempo per cui trattandosi di atti unificabili ex art. 81 c.p. il più grave dei quali è consistita nella dazione di lire 30 milioni, ne discende l'applicabilità del condono, l'esclusione dell'aggravante dell'art. 61 n.7 per le truffe e l'eccessività della pena e la diminuzione della stessa nei limiti del beneficio di cui all'art. 163 c.p.- La Corte ritiene che il ricorso del MI vada accolto. La sentenza di primo grado afferma chiaramente che la delibera de qua fu adottata dalla Commissione Amministrativa, della quale era componente il MI, perché tratto in inganno dal NA che si inventò una gara per includere nella procedura la LT cui aggiudicare il servizio. Correttamente la sentenza ha escluso il dolo, ma la formula doveva essere diversa e precisamente quella prevista dall'art. 48 c.p. della non punibilità per errore determinato dall'altrui inganno. In tali sensi va sostituita la formula assolutoria a rettifica della sentenza impugnata.
La Corte ritiene che gli altri ricorsi vadano rigettati in quanto infondati.
Per quanto riguarda il CE va rilevato che lo stesso era stato prosciolto dal capo "S" per mancanza del dolo specifico di frode fiscale e correttamente la condotta artificiosa si è fatta confluire nel reato di truffa di cui al capo "Y2" della imputazione, e pertanto non sussiste la lamentata mancanza di correlazione tra imputazione contestata, diversamente qualificata e la sentenza. Per quanto riguarda le false fatturazioni, la corte di merito ha correttamente ricordato come è stato lo stesso CE, la cui ditta non era neanche fornita di autospurgo, ad ammettere sostanzialmente le proprie responsabilità in relazione a prestazioni inesistenti e che la pulizia del parco autobus e dei pezzi meccanici sciolti specificati nel capo "E", richiamati nel capo "Y2" avveniva con l'impiego di un solo operaio che azionava una idropulitrice a vapore, senza consumo di quei materiali specifici che risultavano quindi falsamente fatturati ed anche per notevoli importi. Le ammissioni dell'imputato hanno riguardato il fatto reato nel suo complesso e quindi anche per quanto riguarda la consapevolezza e la volontà di procurare al TT il supporto cartaceo per truffare in definitiva l'AMTAB.
Per quanto riguarda il NA è vero che la sentenza di secondo grado erra sul potere di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale quando addebita all'imputato l'onere di assumere la prova richiesta (testimone Mongelli della IO); però la mancata rinnovazione del dibattimento trova giustificazione corretta nella motivazione della sentenza impugnata allorché il giudice di appello sottolinea la non necessarietà dell'istruzione suppletoria ai fini del decidere perché per tabulas era provato che la IO aveva interesse a continuare la manutenzione degli impianti dell'AMTAB, tant'è che prima di essere scalzata dal NA aveva fatto offerta ad hoc il 26.2.1987.
Correttamente e diffusamente la corte di merito ha motivato in ordine all'affidamento dell'appalto al FE con delibera 26.2.1998 quale naturale, logico e documentato sbocco di condotte intraprese dal NA da epoca precedente alla delibera 20.7.1987 sul mandato alla IO, condotte che non si limitarono soltanto alla fornitura al FE di documentazione interna dell'AMTAB ancor prima che venisse deliberata la contrattazione (significativa la disponibilità del FE delle offerte di subappalto del 6 maggio 1987 e del 12 maggio 1987 tutte antecedenti all'aggiudicazione dell'appalto che è del 26.2.1988). Il convincimento della preordinazione è derivato ai giudici di merito anche , da altri comportamenti dei protagonisti della vicenda, come la spedizione degli inviti alla gara da parte del NA ad imprese scelte con assoluta sua discrezione, con esclusione di quelle imprese qualificate come la IO, che pure aveva fatto una proposta scritta e quindi mostrava interesse all'affidamento del servizio di manutenzione, la EP e la VI;
il fatto che la LT era sorta solo ed esclusivamente per l'aggiudicazione dell'appalto, siccome costituita di recente (subito dopo la scadenza del contratto di manutenzione tra AMTAB e la IO) non era operativa, non aveva sede se non l'ufficio costituito nei locali dell'AMTAB; il comportamento successivo del NA nei confronti dell'LT e del FE.
Congrua, diffusa ed adeguata è la motivazione riguardante la destinazione degli assegni emessi dal FE e sulle cui matrici, acquisite nella perquisizione domiciliare a carico dello stesso, venne rinvenuto il nome NA o la lettera "B". Correttamente la corte di merito ha risposto alle deduzioni fatte dal NA e dirette a riferire tali annotazioni al proprio fratello RO, che pure era creditore nei confronti del FE. Ha ricordato la sentenza impugnata come tutti gli assegni cui si riferivano le suddette matrici risultavano consegnate a persone che erano in rapporti economici con OR NA, in un periodo nel quale quest'ultimo nella qualità di direttore dell'AMTAB agevolava in modo vistoso il FE;
come non poteva ritenersi plausibile che il NA avesse rinunciato ai suoi crediti nei confronti del FE nello stato , accertato a mezzo di testimoni, di gravi difficoltà economiche in cui versava e del ricorso al credito privato di usurai;
come il credito vantato da OR NA fosse irrecuperabile se non con il ricorso a rimedio corruttivo;
come infine la prova di tale rimedio non è data soltanto dalle annotazioni sulle matrici degli assegni in parola per la sussistenza di numerosi riscontri che hanno suffragato quel dato di partenza delle matrici marcate dal FE. Correttamente è stato espresso il rapporto di corrispondenza (sinallagmatico) tra i favori man mano concessi al FE ed il pagamento dei debiti NA. In materia di corruzione la sinallagmaticità non significa necessariamente proporzione del "do ut des", ma interdipendenza delle prestazioni reciproche. Anche il terzo motivo del NA non è fondato. È vero che le aziende municipalizzate svolgono un servizio e che il direttore non ha poteri autoritativi. Questi però certamente concorre, sia pure per mandato della Commissione Amministrativa, a formare la volontà dell'Ente ed inoltre ha poteri certificativi sulle spese che affronta atteso che per la legge 8 giugno 1990 n. 142 (artt. 22 e 23) è sottoposto a vigilanza dell'ente territoriale locale che deve percepire gli eventuali utili e reintegrare le eventuali perdite. Correttamente quindi il direttore è stato considerato pubblico ufficiale per gli artt. 357 e 319, vecchia e nuova formulazione, ne' occorre ripiegare sul disposto dell'art. 320 riguardante l'incaricato di pubblico servizio.
Infondato deve ritenersi il quarto motivo di ricorso. Può dirsi consolidata la giurisprudenza di questa Corte in base alla quale il delitto di corruzione si configura come reato a duplice schema, ordinario o principale ( accettazione della promessa con conseguente ricevimento dell'utilità) e sussidiario o contratto (accettazione della promessa non seguita dal ricevimento di quanto pattuito). Nel primo caso il reato viene consumato con due attività, entrambe essenziali per la configurazione e consumazione del reato:
l'accettazione della promessa ed il ricevimento del denaro o di altra utilità, con il quale coincide il momento consumativo. Il pagamento del denaro od il conseguimento dell'utilità promessa, dunque, contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, non possono considerarsi un "post factum" come tale non rilevante e non punibile ed allorché vi siano più pagamenti (in esecuzione dell'originaria promessa), ogni remunerazione integra un movimento dell'illecito legato per l'esecuzione all'unico atto volutivo senza vincolo della continuazione. (Cfr. Cass. Sez. VI 8.11.96 n. 1500 Malossini ed altri;
Sez. VI 28,5,96 SPORTELLI RV. 205073; Sez. VI 9.5.97 CARABBA RV.208886).
Correttamente la Corte di merito ha ritenuto ultronea la perizia contabile sulla quantità e qualità delle opere fornite dall'LT all'AMTAB, in base alla esatta considerazione che il tempo trascorso rendeva del tutto inutile ogni accertamento sui servizi manutentivi dell'epoca.
Per quanto riguarda poi i controlli sulla contabilità (V motivo di ricorso), i giudici del merito hanno ampiamente e correttamente motivato come era risultato in fatto la frammentazione dei centri di controllo e di decisione dell'AMTAB, oltre la superficialità dei controlli stessi, e come ciò fosse a perfetta conoscenza sia del FE che del NA, i quali avevano conseguentemente approfittato di tale situazione per continuare sulla perpetrazione dell'inganno, costituito dalle soprafatturazioni per abnorme lievitazione dei prezzi o dalle fatturazioni per servizi o materiali non eseguiti o forniti. Significativo l'episodio riportato in sentenza, della richiesta rivolta al FE da parte del ON di una maggiore specificazione dei preventivi in termini non solo di quantità di materiali impiegati, ma anche delle unità di manodopera impiegata e dei prezzi sia unitari che complessivi, episodio che di per sè denunciava indirettamente le gravi irregolarità gestionali e la impossibilità di eseguire utili controlli. Altrettanto significativa, come correttamente rilevano i giudici del merito, la risposta data al ON dal FE, che avrebbe per il futuro trattato esclusivamente col NA. In tal modo il FE avrebbe saltato i centri di controllo dell'ente, trattando così direttamente con chi (il NA) per la sua complicità non frapponeva alcun ostacolo.
Quanto alle note di accredito ordinate dal NA a sfavore della LT, la sentenza ha posto correttamente in risalto come furono necessitati da parte del direttore perché sollecitato da altri (dal MAURO e dalla ER dell'ente).
Infondato ed in parte inammissibile il sesto motivo. Allorché tutti i reati contestati e per i quali l'imputato ha riportato condanna sono considerati avvinti dal vincolo della continuazione c.d. esterna, per l'unicità del disegno criminoso che li unisce (come nel caso di specie), la prescrizione non opera, ai sensi dell'art. 158 c.p. se non dal giorno in cui è cessata la continuazione stessa e quindi dall'ultimo episodio (le ultime fatturazioni false risalgono fino al 1991) per il quale l'imputato è rimasto condannato. In ordine alla prova dell'unicità del disegno criminoso, il motivo è inammissibile perché nuovo e non dedotto in sede di appello.
L'ultimo motivo è manifestamente infondato in quanto la corte di merito ha sufficientemente motivato in proposito avendo preso in considerazione, nella determinazione della pena tutti i parametri, oggettivi e soggettivi, di cui all'art. 133 c.p.- Anche il ricorso del FE è infondato e va rigettato. Il primo motivo è generico in quanto manca qualsiasi riferimento ai reati contestati e poi ritenuti. comunque il fatto è sempre lo stesso e non varia per essere stato il FE considerato dapprima come istigatore e poi un passivo profittatore. Correttamente quindi la corte di merito ha ritenuto tale minima diversa partecipazione non rende nuovo il fatto nelle varie imputazioni. Per quanto riguarda la perizia tecnica, già si è detto a proposito del ricorso del NA. Gli accertamenti tecnici e contabili su opere e servizi manutentivi dell'epoca, dato il decorso del tempo, non rendeva praticabile l'accertamento tecnico contabile richiesto e conseguentemente non poteva sortire effetti utili ai fini del giudizio, che però si è correttamente basato sull'incontestato fatto che venivano fatturate attività di manutenzione straordinaria come eseguite in continuità a cadenze anche giornaliere;
che i prezzi a loro volta erano incredibilmente crescenti in modo vertiginoso sia in relazione al personale sia ai materiali di consumo;
che erano sicuramente fittizie le fatturazioni relative alla manodopera impiegata, dato che la LT non aveva dipendenti e data la mancanza assoluta della prova dell'assunzione in nero di personale, così come assunto. I giudici del merito hanno quindi ampiamente motivato sulla inesistenza, per gran parte dei contratti, delle prestazioni fatturate e dei materiali di consumo indicati. Quanto al riferimento alle indagini integrative svolte dal P.M., a parte la considerazione che il reato di corruzione era già contestato in partenza, il motivo di ricorso non chiarisce quale elemento di indagine suppletiva e parallela del P.M. si sarebbe sovrapposta alla istruzione dibattimentale: La corte di appello ha in fatto escluso che il P.M. ebbe a violare le prescrizioni previste dall'art. 430 c.p.p. per cui legittima doveva considerarsi l'inserimento nel fascicolo del P.M. dei verbali di attività compiuta ex art. 430, 1^ comma c.p.p. e le contestazioni operate con il loro contenuto.
Per quanto riguarda il IV motivo di ricorso del FE, va rilevato come l'inadempimento non rileva in quanto il contratto di appalto è stato adempiuto. In riferimento poi alla ipotizzata frode continuata ex art. 356 c.p., va precisato che detta norma non richiede necessariamente gli artifici o raggiri della truffa e principalmente il danno della parte offesa coincidente con il profitto dell'agente, bastando la dolosa inesecuzione del contratto pubblico di fornitura di cose e servizi, elemento quest'ultimo che, se sussistente, giustificherebbe il concorso formale dei due reati (cfr. Cass. Pen. sez. VI 5 luglio 1985 SCALABRINI RV. 170025). Per quanto poi riguarda il concorso tra corruzione e truffa, va chiarito che trattasi di condotte compatibili in quanto nella corruzione la parte offesa non è il pubblico ufficiale ma la P.A. ed è ben possibile che l'extraneus, dopo essersi accordato con il pubblico ufficiale corrotto per avere l'aggiudicazione dell'appalto, truffi o tenti di truffare poi la P.A., rappresentata da altri soggetti, nell'esecuzione dell'appalto dei servizi. In ordine alla sussistenza delle alterazioni ed ai rigonfiamenti delle fatture in termini di materiali forniti, di manodopera e di costi si è già in precedenza detto come la sentenza impugnata contenga diffusa e corretta motivazione. va qui aggiunto che i giudici di merito hanno accertato in fatto, con motivazione logica, che la notevole misura dei ricarichi e l'enorme lievitazione dei prezzi (a volte decuplicati ed altre addirittura quarantaplicati) non trovavano giustificazione o proporzione adeguata a fronte delle poste allegate dal FE quali il dispendio delle proprie energie, gli sconti da lui ottenuti, gli interessi maturati fino al momento del pagamento da parte dell'AMTAB (a volte fatturati separatamente) ed il reperimento di materiale "in nero" (risultato in una sola circostanza).
Della c.d. attività istigatrice del FE già si è detto, come il diverso ruolo tenuto nel reato corruttivo non rileva rispetto al fatto contestato, che rimane lo stesso.
Correttamente la corte di merito ha risposto ai motivi di appello per quanto riguarda l'accordo corruttivo iniziale, desunto da una serie di indizi, seri, gravi e concordanti ne' una diversa valutazione di tali indizi può essere rifatta in questa sede di legittimità senza sconfinare in questioni di puro merito. Anche per quanto riguarda la vicenda degli assegni, il. presunto riferimento dell'annotazione sulle matrici degli assegni al fratello di OR NA, alle modalità di pagamento della corruttela, alla ritenuta inattendibilità di alcun testimoni, valgono le stesse argomentazioni.
Per quanto riguarda le opere di manutenzione straordinaria non può parlarsi di abuso siccome il fatto è refluito nei reati ex art. 319 e 321 c.p.- Infondati sono pure i restanti motivi dedotti dal FE. Correttamente è stata ritenuta l'ipotesi più grave della corruzione per le ragioni sopra esposte in ordine alla esatta qualificazione di detto reato in relazione ai fatti contestati e ritenuti provati. Lo stesso dicasi per quanto riguarda l'entità dei singoli mandati di pagamento, la cui riscossione integrava la consumazione di ciascun reato di truffa, ed in rapporto ai quali proprio per la loro entità è stato correttamente ritenuta la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n.7 c.p.- Risulta infine dalla motivazione della sentenza impugnata che, per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio, correttamente la corte di appello ha tenuto in considerazioni tutti i parametri, oggettivi e soggettivi di cui all'art. 133 c.p.- Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti OR TO, GA TT e GI CE, al pagamento in solido delle spese del procedimento e del solo TT alla rifusione alla parte civile delle spese di costituzione e difesa.
P. Q. M.
La Corte rettifica la impugnata sentenza nei confronti di SC VI, sostituendo alla formula assolutoria "perché il fatto non costituisce reato" l'assoluzione "perché trattasi di persona non punibile per errore determinato dall'inganno altrui". Rigetta i ricorso di TO OR, TT GA e CE GI, che condanna in solido al pagamento delle spese processuali ed il solo TT a rifondere alla parte civile Amministrazione Finanziaria dello Stato le spese sostenute per il presente giudizio che si liquidano complessivamente e in lire 2.000.000. Così deciso in Roma, il 25 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 1999