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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/11/2025, n. 12173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12173 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Paola Giovene di Girasole, presso il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del
Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza all'esito dell'udienza di discussione del 26 novembre
2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n. 329/2025
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
OS IA ricorrente
E in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
DA RI, per procura generale alle liti in atti;
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'11.4.24 in contraddittorio con l' , Parte_1 CP_1 proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa all'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 l.
18/80 e successive modifiche ed integrazioni.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo l'insussistenza del suddetto requisito sanitario.
Il che aveva dichiarato di contestare le suddette conclusioni del c.t.u. ai sensi Parte_1 dell'art. 445 bis, comma 4 c.p.c., proponeva rituale opposizione con ricorso depositato il 03/01/2025, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, deducendo la sussistenza sia del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-economici.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l' , chiedendo confermarsi CP_1 le conclusioni formulate dal c.t.u.
Ammessa ed espletata consulenza tecnica, all'esito dell'udienza del 26.11.25, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo e contestuale motivazione.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione, ha ritenuto che sia Parte_1 affetto dalle patologie esaurientemente descritte nella relazione di consulenza tecnica, da intendersi richiamata. Tali stati patologici, valutati alla luce delle tabelle di cui al D.M. 5\2\92, dalla data della domanda non determinano l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore nè
l'incapacità di attendere agli atti quotidiani della vita senza il bisogno di una assistenza continua.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise. Non sono soddisfatti, pertanto i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ai sensi dell'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del c.p.c. (così come modificato dall'articolo 42, comma 11, della Legge 24 novembre 2003 n. 326 di conversione del D.L. 30 settembre 2003 n. 269), atteso che il ricorrente ha dichiarato, nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio, di aver percepito nell'anno precedente all'instaurazione del giudizio un reddito familiare inferiore ai limiti di legge. Spese di CTU a carico CP_ dell'
P.Q.M.
Rigetta la domanda e dichiara irripetibili le spese di lite. Spese di c.t.u. a carico dell' . CP_1
Roma, 27/11/2025.
Il giudice
I sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Paola Giovene di Girasole, presso il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del
Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza all'esito dell'udienza di discussione del 26 novembre
2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n. 329/2025
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
OS IA ricorrente
E in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
DA RI, per procura generale alle liti in atti;
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'11.4.24 in contraddittorio con l' , Parte_1 CP_1 proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa all'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 l.
18/80 e successive modifiche ed integrazioni.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo l'insussistenza del suddetto requisito sanitario.
Il che aveva dichiarato di contestare le suddette conclusioni del c.t.u. ai sensi Parte_1 dell'art. 445 bis, comma 4 c.p.c., proponeva rituale opposizione con ricorso depositato il 03/01/2025, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, deducendo la sussistenza sia del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-economici.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l' , chiedendo confermarsi CP_1 le conclusioni formulate dal c.t.u.
Ammessa ed espletata consulenza tecnica, all'esito dell'udienza del 26.11.25, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo e contestuale motivazione.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione, ha ritenuto che sia Parte_1 affetto dalle patologie esaurientemente descritte nella relazione di consulenza tecnica, da intendersi richiamata. Tali stati patologici, valutati alla luce delle tabelle di cui al D.M. 5\2\92, dalla data della domanda non determinano l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore nè
l'incapacità di attendere agli atti quotidiani della vita senza il bisogno di una assistenza continua.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise. Non sono soddisfatti, pertanto i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ai sensi dell'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del c.p.c. (così come modificato dall'articolo 42, comma 11, della Legge 24 novembre 2003 n. 326 di conversione del D.L. 30 settembre 2003 n. 269), atteso che il ricorrente ha dichiarato, nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio, di aver percepito nell'anno precedente all'instaurazione del giudizio un reddito familiare inferiore ai limiti di legge. Spese di CTU a carico CP_ dell'
P.Q.M.
Rigetta la domanda e dichiara irripetibili le spese di lite. Spese di c.t.u. a carico dell' . CP_1
Roma, 27/11/2025.
Il giudice