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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/03/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
R.G. 13401/2022
Il Giudice del Tribunale di Napoli nord, Terza sezione civile, dott. Antonio Cirma, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al numero 13401 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo, introdotta con atto di citazione da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
) rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giuseppe Corvino C.F._2
( ) e Saverio Ferraiuolo (C.F. ), con domicilio CodiceFiscale_3 C.F._4
eletto in Villa di Briano (CE) alla via Orazio n. 8 (domicilio digitale indicato in atti)
- Attori opponenti;
NEI CONFRONTI DI
(C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., in qualità di CP_1 P.IVA_1
mandataria di (C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_2 P.IVA_2
Alessandro Barbaro (C.F. e Andrea Aloi (C.F. ), C.F._5 C.F._6
con domicilio digitale indicato in atti;
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- Convenuta opposta;
CONCLUSIONI
Così come precisate dalla sola parte opponente all'udienza del 5 dicembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c. come novellato dall'art. 45 comma 17 della legge 69/2009 per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, per quanto non di seguito esposto si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.
Gli opponenti hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo n. 4142/22 (R.G.N. 9035/2022),
emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 16 ottobre 2022 su ricorso dell'odierna opposta,
e notificato in data 7 novembre 2022.
Il richiamato titolo monitorio intimava loro il pagamento della somma di euro 96.656,51 oltre interessi e spese della procedura, quale credito derivante dal saldo negativo del contratto di mutuo fondiario (Rep. n. 36589 – Racc. n. 7816) del 19 luglio 2007 a rogito del Notaio dott.
registrato presso la Conservatoria territorialmente competente il successivo Persona_1
24 luglio.
Il mutuo di cui supra veniva concluso con la finanziaria per complessivi euro CP_3
85.000,00 da restituirsi in n. 360 rate mensili dal 15.09.2007 al 15.09.2037, e garantito da ipoteca di secondo grado iscritta dal sig. su un immobile di sua proprietà sito nel Pt_1
comune di Reggio Emilia.
Nella ricostruzione offerta dal ricorso monitorio, i mutuatari si rendevano inadempienti nella restituzione degli importi finanziati, e pertanto la risolvendo unilateralmente il CP_3
contratto, interveniva in una procedura espropriativa immobiliare già avviata nei confronti del sig. presso il Tribunale di Reggio Emilia azionando il titolo ipotecario vantato, Pt_1
riuscendo a recuperare parte del credito, per complessivi euro 4.039,24.
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Il credito residuo, pari all'importo odiernamente azionato in sede monitoria, veniva poi ceduto alla odierna opposta mediante la conclusione con di un contratto di CP_3
cessione cd. in blocco di un portafoglio di crediti deteriorati relativa all'anno 2020.
A sostegno del proprio atto introduttivo, gli odierni opponenti eccepivano in primo luogo l'intervenuta prescrizione del credito azionato dall'opposta, in quanto la non avrebbe, CP_4
prima di dar corso alla domanda monitoria, effettuato alcun tentativo di recupero in via stragiudiziale del credito, e pertanto sarebbe spirato il termine ordinario di prescrizione del diritto per inerzia del suo titolare.
In secondo luogo, eccepivano il difetto di legittimazione attiva in senso sostanziale dell'odierna opposta in relazione al credito dedotto in lite, in quanto quest'ultima non avrebbe sufficientemente documentato agli atti del giudizio di essersi resa cessionaria della pretesa originariamente vantata da CP_3
Nel merito, invocavano la improcedibilità e l'inammissibilità della domanda monitoria, e dunque la nullità del decreto ingiuntivo opposto, in quanto la banca contraente non avrebbe mai comunicato ufficialmente agli istanti la revoca del mutuo concesso, e avrebbe dato corso all'iniziativa espropriativa summenzionata in assenza di qualsivoglia declaratoria di avvenuta decadenza dal beneficio del termine.
Ancora, secondo gli opponenti, le parti avevano concluso un contratto di conto corrente a valere sul quale i primi avrebbero provveduto a versare parzialmente le rate del mutuo e le competenze maturate dalla banca in relazione a tale rapporto, sino al peggioramento della situazione finanziaria del sig. che avrebbe poi cagionato il dedotto inadempimento. Pt_1
Sotto tale profilo, pertanto, invocano l'inidoneità dell'estratto conto certificato, ex art. 50 TUB,
prodotto dalla banca opposta, a costituire piena prova della consistenza del credito maturato,
e che pertanto, anche nel quantum della pretesa, il decreto ingiuntivo opposto sarebbe nullo o inefficace.
In accoglimento dei motivi esposti, i sig.ri e concludevano per la revoca del Pt_1 Pt_2
decreto ingiuntivo e per la condanna della società opposta al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
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Si costituiva in giudizio a mezzo della sua mandataria Controparte_2 CP_1
instando per la concessione di provvisoria esecutività del titolo monitorio opposto, e concludendo per il rigetto dell'opposizione con vittoria delle spese di lite.
Veniva infruttuosamente esperito in sede stragiudiziale il procedimento di mediazione,
previsto a pena di improcedibilità della domanda, come da verbale negativo presente in atti,
e all'esito dell'udienza cartolare del 15.06.2023 il precedente G.I. rigettava la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto avanzata da parte opposta.
Alla successiva udienza del 01 dicembre 2023 venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie.
Le parti depositavano le rispettive memorie istruttorie, e in data 14 giugno 2024, il G.I.,
rigettando la richiesta di espletamento di CTU contabile avanzata da parte opponente,
riteneva la causa matura per la decisione rinviando per l'udienza di precisazione delle conclusioni alla data del 19 settembre 2024.
In data 5 dicembre 2024, il processo perveniva innanzi allo scrivente Giudice, il quale preso atto delle conclusioni rassegnate in tal sede dalla sola parte opponente, tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali memorie di replica.
*****
1. Come è noto, l' opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione che impone alla parte opposta, nella sua qualità di attore sostanziale, di provare i fatti posti a fondamento della domanda, mentre spetta alla parte opponente, nella sua qualità
di convenuta sostanziale, fornire la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria.
In tema di inadempimento contrattuale, va poi specificamente richiamato ai fini dell'odierno processo l'indirizzo nomofilattico espresso dalle SS.UU. della Corte di Cassazione, secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione
contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione
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della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato
dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa” (Cfr. sentenza n. 13533/2001).
Ciò posto, va innanzitutto rilevato che parte opposta ha fornito sufficienti elementi atti a provare la sua pretesa creditoria.
Essa ha innanzitutto depositato in giudizio il contratto di mutuo fondiario (cfr. all. 4 al fascicolo monitorio in atti) sulla cui base ha ottenuto il decreto ingiuntivo: il rogito notarile concluso da on i sig.ri e prevedeva il finanziamento di complessivi CP_3 Pt_1 Pt_2
euro 85.000,00, dietro concessione di ipoteca di secondo grado da parte del sig. , Pt_1
sull'immobile di sua proprietà sito nel Comune di Reggio Emilia alla via Agostino Paradisi
n.16, da restituirsi in n. 360 rate mensili con cadenza dal 15 settembre 2007 e sino al 15
settembre 2037.
Ha in secondo luogo dedotto l'inadempimento dell'odierno opponente, depositando in giudizio copia dell'estratto conto certificato, ex art. 50 TUB, del rapporto (cfr. all. 7 al fascicolo monitorio), il quale mostra un'esposizione debitoria complessiva, alla data del 18
dicembre 2020, pari all'importo richiesto con la domanda monitoria.
Sul punto, va innanzitutto respinta l'eccezione di parte opponente relativa alla mancata prova del quantum della pretesa conseguente alla asserita inidoneità a tal fine dell'estratto conto certificato dal dirigente della banca finanziatrice.
Deve infatti rilevarsi che, in caso di crediti derivanti da rapporto di mutuo, caratterizzato dalla presenza di un piano di ammortamento del capitale prestabilito e pattuito tra le parti,
non è necessaria la produzione in giudizio degli estratti conto integrali del rapporto, in quanto il cliente – soggetto finanziato – viene posto in grado di conoscere, sin dalla stipula del contratto, l'esatto ammontare della somma che dovrà restituire alla banca, comprensiva di capitale, interessi e spese.
Sul punto, secondo un orientamento giurisprudenziale di merito pressoché consolidato, che ha ben interpretato gli insegnamenti derivanti dal richiamato intervento nomofilattico del
Giudice di legittimità, ha chiarito che l'estratto conto ex art. 50 TUB non è nemmeno necessario nel caso in cui il credito azionato con decreto ingiuntivo tragga origine da un contratto di finanziamento, risultando sufficiente la produzione del solo contratto e del piano
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finanziario (cfr., Trib. Campobasso 13.12.2017, che richiama anche Trib. Foggia 9.2.2017; Trib.
Lecce 18.2.2021). È altresì affermato che laddove il credito azionato tragga origine da un contratto di finanziamento concesso a titolo di mutuo, la prova del credito è raggiunta attraverso la semplice produzione in giudizio del titolo negoziale e l'allegazione dell'inadempimento del mutuatario, gravando su quest'ultimo l'onere di provare il fatto estintivo del credito o di una sua parte (cfr. Trib. Roma 21.7.2022).
Quanto poi alla legittimazione attiva in senso sostanziale di va osservato Controparte_2
che essa ha rappresentato di essersi resa cessionaria del credito vantato originariamente da nei confronti degli odierni opponenti mediante un'operazione di CP_3
cartolarizzazione conclusa in data 24 dicembre 2020: a tal fine, ha depositato in giudizio copia del contratto di cessione concluso con la cedente corredato dall'elenco dei crediti ceduti nell'alveo dell'operazione (cfr. all. 4 in sede di deposito della memoria istruttoria ex art. 183,
sesto comma n.2 c.p.c.), tra cui rientra anche quello vantato dalla cedente nei confronti degli odierni opponenti (cod. redazionale n. 538763310), nonché l'estratto di pubblicazione in G.U.
della relativa operazione (cfr. all. 2 al fascicolo monitorio).
Può pertanto sostenersi che parte opposta abbia fornito elementi sufficienti a comprovare la sua titolarità sostanziale della pretesa azionata, avendo fornito prova, tanto dell'effettività
della operazione di cartolarizzazione prospettata, quanto della sua effettiva portata, e dunque della inclusione del credito azionato in tal sede nell'ambito della stessa (cfr. tra le altre, Cass. Civ. Sez. II, sent. n. 12611/2021).
In materia di cessione del credito, infatti, la comunicazione o accettazione del debitore ceduto
(di cui all'art. 1264 c.c.) non costituisce condizione di validità dell'accordo, in quanto l'effetto traslativo si verifica sulla base dell'accordo tra cedente e cessionario: l'eventuale accettazione o comunicazione della avvenuta cessione al debitore ceduto produce il più limitato effetto di rendere opponibile a quest'ultimo l'avvenuto passaggio di titolarità del credito, con la conseguenza che questi, una volta ricevuta la comunicazione, potrà liberarsi dall'obbligazione adempiendo nei confronti del cessionario.
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2. Così ricostruita la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato dall'opposta, vanno poi esaminate le ulteriori eccezioni avanzate dagli opponenti volte a modificare, impedire o estinguere la pretesa creditoria.
Questi hanno innanzitutto sostenuto (cfr. pag.
2 -3 dell'atto introduttivo del giudizio) che il credito azionato risulterebbe prescritto per inerzia del creditore, il quale avrebbe richiesto le somme inadempiute solamente con la domanda monitoria, intervenuta nell'anno 2022,
mentre il contratto di mutuo era stato siglato nell'anno 2007, essendo dunque decorso il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c.
L'eccezione è infondata.
E' ben noto, infatti, che nell'ipotesi di rapporto di mutuo come quello oggetto di scrutinio,
trattasi di rapporto di durata, contrassegnato dall'unicità del rapporto e dell'obbligazione restitutoria nascente in capo al soggetto finanziato, nonostante il suo frazionamento in più
versamenti periodici previsto dal piano di ammortamento, con la conseguenza che il termine di prescrizione da applicare è quello ordinario (decennale) previsto dall'art. 2946 c.c., e che il
dies a quo a partire dal quale il predetto termine deve iniziare a calcolarsi risulta quello della scadenza dell'ultima rata prevista nel piano di ammortamento o della data di risoluzione del mutuo, o di un successivo atto interruttivo notificato al debitore.
Sul punto risulta incontroverso l'orientamento condiviso dalla giurisprudenza di legittimità,
in virtù del quale “la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un
mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con
riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il
corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza
periodica imperativa, sicchè deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948,
n. 4, c.c. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome
ed indipendenti“ (Corte di Cassazione sentenza del 8 agosto 2013, n. 18951).
Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dagli opponenti, l'opposta ha depositato in atti una missiva del 7.09.2021 (cfr. all.12 alla comparsa di costituzione) con la quale l'originaria contraente, stante il perdurante inadempimento nel rientro delle rate, aveva CP_3
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comunicato agli odierni istanti la decadenza dal beneficio del termine e gli aveva intimato il pagamento in unica soluzione del debito residuo.
Tale missiva, effettivamente ricevuta dai debitori (cfr. relate di notifica allegate) ha efficacemente interrotto il decorso del termine di prescrizione ordinario, per cui la pretesa azionata risulta a tutti gli effetti esigibile.
Infine, quanto alla asserita apertura di un conto corrente presso una filiale della originaria contraente, a valere sul quale gli istanti avrebbero provveduto a versare parte del debito derivante dal rapporto di mutuo, va solo rilevato che tale asserzione appare del tutto destituita di fondamento poiché non corredata da alcun supporto probatorio: come già detto in precedenza, infatti, in base alla ripartizione dell'onere probatorio in materia di inadempimento contrattuale, spettava agli istanti provare l'esistenza, tanto del rapporto di conto corrente, quanto dell'intervenuto pagamento parziale delle rate del mutuo utilizzando tale conto, depositando in giudizio sia il contratto che gli estratti conto del rapporto.
L'opposizione spiegata va pertanto definitivamente rigettata, il che comporta la definitiva conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo in ossequio ai parametri contenuti nel D.M. 147/2022, con riferimento ai valori minimi, avuto riguardo il valore della lite e la scarsa complessità delle questioni affrontate, e con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto sostanzialmente luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, nel presente procedimento iscritto al n. 13401/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, così provvede:
- Rigetta l'opposizione, e conferma il decreto ingiuntivo n. 4142/22 (R.G.N. 9035/2022), emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 16 ottobre 2022.
- Condanna gli opponenti e , in solido tra loro , al Parte_1 Parte_2
pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta come rappresentata, CP_2
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che si liquidano in euro 4.217,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovute come per legge.
Così deciso in Aversa il 6 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Cirma
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