Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/11/2025, n. 37417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37417 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
Composta da
VA RG
GI AS
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE
- Presidente -
MA UT RT
- Relatore -
UE OS
LE PI
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
SENTENZA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 37417/2025 Roma, li, 17/11/2025
Sent. n. sez. 1789/2025 CC - 14/10/2025
R.G.N. 23047/2025
TO RA nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 30/05/2025 del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MA UT RT;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale FLAVIA ALEMI, che ha chiesto che il ricorso venga rigettato;
lette le conclusioni del difensore della ricorrente, Avv. LUIGI SENESE, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 d.l. N.137/2020 e successivo art. 8 d.l. 198/2022.
RITENUTO IN FATTO
1.Il Tribunale di Napoli in data 30/05/2025, in sede di rinvio, a seguito dell'annullamento disposto dalla Sesta Sezione di questa Corte con sentenza n. 18593 del 15/04/2025, ha confermato l'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa nei confronti di AT RA dal Gip del Tribunale di Napoli con provvedimento del 28/11/2024. 2.Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, AT RA, proponendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Violazione di norme processuali in relazione all'art. 309, comma 5, cod. proc. pen.; il Pubblico Ministero pur avendo a disposizione un atto di indagine a favore della indagata ha omesso di trasmetterlo al Tribunale del riesame, con conseguente violazione del diritto di difesa della stessa;
la difesa ha in tal senso evidenziato come fosse stato prodotto in udienza il verbale riassuntivo relativo all'interrogatorio reso in data 04/11/2024 dal collaboratore PA AF, senza allegarne la trascrizione integrale nella piena disponibilità del Pubblico Ministero;
il Tribunale ha erroneamente ritenuto tale verbale riassuntivo come elemento di ulteriore conforto quanto alla gravità indiziaria in ordine al ruolo apicale svolto da AT RA, tanto da imporre che il proprio marito venisse posto a capo del clan AT-AN e da aver cominciato a partecipare a tutte le riunioni di vertice;
la
Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale:
5c0749149191149c- Firmato Da: VA RG Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 3b846c935df4415
Firmato Da: MA UT RT Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 50620943c2fa99ce
mera lettura del verbale esteso e non riassuntivo evidenziava il travisamento nel quale era incorso il Tribunale, non essendo stata trascritta la dichiarazione secondo la quale il PA affermava di non aver mai dialogato con la ATquanto a questioni afferenti alla malavita;
secondo la prospettazione della difesa tale verbale esteso era certamente nella disponibilità del Pubblico Ministero al momento della udienza attesa la data di affidamento della trascrizione al consulente tecnico di ufficio.
2.2.Violazione di legge e vizio della motivazione integrato dal travisamento della prova rappresentata dal verbale di interrogatorio di PA AF;
contrariamente a quanto affermato dal Tribunale di Napoli da tali dichiarazioni non è emerso in alcun modo che la ricorrente abbia imposto il proprio secondo marito quale reggente del clan AT AN e, ciò nonostante, il Tribunale ha dato un peso determinate a tale affermazione del tutto assente dagli atti processuali (con conseguente travisamento per omissione); il Tribunale ha tentato di colmare i vuoti della precedente ordinanza facendo riferimento alle dichiarazioni del PA in modo apodittico, ritenendo elemento decisivo per ricostruire il ruolo della AT la designazione da parte della stessa del coniuge MA quale reggente del clan, cosa mai affermata dal PA (in tal senso a pag. 11 sono state richiamate le dichiarazioni del PA, che ha affermato che era risaputo che CO MA per ogni decisione doveva rapportarsi con la moglie, la quale partecipava anche ad incontri di vertice, come constatato in video chiamata); manca, dunque, l'informazione probatoria (l'aver disposto che il marito divenisse reggente del clan) con conseguente travisamento per invenzione;
la motivazione sul punto si deve ritenere meramente apparente 2.3.Violazione di legge, di norme processuali e vizio della motivazione in relazione agli artt. 192, 273, 627 cod. proc. pen. in relazione all'art. 416-bis, comma secondo, cod. pen. per avere il Tribunale confermato il giudizio di gravità indiziaria sulla base di una motivazione apparente, contraddittoria e manifestamente illogica, sostanzialmente reiterando il percorso della prima ordinanza annullata dalla Corte di cassazione, con travisamento del materiale indiziario, omettendo ancora una volta di confrontarsi con le argomentazioni contenute nelle memorie difensive depositate anche in data 30/05/2025; la difesa ha osservato come la motivazione del Tribunale si caratterizza per un amplissimo copia e incolla della ordinanza cassata dalla Sesta Sezione della Corte di cassazione, essendosi di fatto il Tribunale limitato ad invertire l'ordine espositivo, senza istruire un nuovo, diverso ed autonomo percorso argomentativo, incorrendo nelle medesime omissioni censurate, come dimostra anche il raffronto a specchio delle ordinanze, addirittura caratterizzate dall'utilizzo dei medesimi termini e punteggiatura (pag. 15 e seg. del ricorso); in concreto tutte le argomentazioni difensive rimanevano inevase, con particolare riferimento: alla irrilevanza delle intercettazioni relative a RE Arturo;
- alla vicenda ST;
- all'ipotetico schiaffo che il figlio della ricorrente avrebbe dato a NO AF;
- alla vicenda della aggressione del personale sanitario presso l'ospedale Santobono di Napoli;
- alla vicenda della posizione della ricorrente quale latrice di messaggi del fratello detenuto, del quale sarebbe stata la portavoce;
- alla omessa considerazione di plurimi atti di indagine a carattere risolutivo e specificamente richiamati nelle memorie difensive (pag. 45 e seg. del ricorso quanto al monitoraggio dei luoghi di incontro dove mai era stata riscontrata la presenza della ricorrente, alle conversazioni che escludevano che ricevesse la cosi detta mesata ed evidenziavano come la stessa non fosse ad effettiva conoscenza degli equilibri del clan). In realtà sono mancati elementi obiettivi per poter effettivamente riscontrare a livello indiziario la posizione apicale della AT RA, risultando del tutto apodittica la affermazione secondo la quale avrebbe imposto che suo marito CO MA divenisse reggente
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Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 5c0749149191149c- Firmato Da: VA RG Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 3b846c935df4415 Firmato Da: MA UT RT Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 50620943c2f99ce
del clan AT AN, mentre al contrario si era evidenziato come dalle intercettazioni era emerso senza alcun dubbio che tale decisione fosse stata presa da AT AF Junior, la difesa ha infine rilevato come il Tribunale per supportare la affermazione di un ruolo apicale della ricorrente abbia in realtà richiamato una serie di elementi, desunti anche dalle dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia, tutti riferibili ad epoche precedenti al periodo oggetto di imputazione provvisoria, così rendendo una motivazione intrinsecamente contraddittoria (pag. 51 e seg., del ricorso, con particolare riferimento alle dichiarazioni di IA AO, ER AF, LL OR, oltre che in relazione al contenuto di plurime captazioni, nonché in considerazione delle specifiche censure articolate nella memoria difensiva a pag. 121 e seguenti che sottolineavano come dopo la ascesa del MA non era emerso alcun elemento specifico, né alcuna conversazione che effettivamente avesse valenza indiziaria a supporto della prospettazione accusatoria); in conclusione la affermazione del PA secondo la quale il MA dovrebbe rapportarsi alla moglie per qualsiasi decisione non rappresenta che una mera intuizione del propalante in mancanza di qualsiasi riscontro, così come era rimasta de tutto indimostrata la affermazione secondo la quale la ricorrente avrebbe partecipato a riunioni di vertice nelle quali si decideva la destinazione e gestione della cassa del clan, con pieno travisamento delle dichiarazioni del LL, che aveva chiarito come la AT fosse del tutto estranea alle dinamiche di gestione del clan AT AN, mentre si era dato eccessivo credito alle dichiarazioni non verificate, in mancanza di reale riscontro, rese dal D'OS e ritenute riscontrate dal PA, giungendo sul punto ad un doppio travisamento, essendo stato richiamato l'inserimento al vertice di tale Mimmo, mentre non si era fatto alcun riferimento al compagno della sorella della AT. Tali dichiarazioni erano state ritenute credibili anche se de relato perché ricevute da CI GI, affiliato a sua volta, ma l'affermazione del Tribunale era da ritenersi del tutto erronea con travisamento del dato probatorio, atteso che invece il D'AM aveva ricevuto informazioni da tale AT MI soggetto invece estraneo al clan.
Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 5c0749149191149c-Firmato Da: VA RG Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 36846c935df4415 Firmato Da: MA UT RT Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 50620943c2fa99ce
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 motivi proposti sono in parte generici e non consentiti, oltre che manifestamente infondati, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2.11 primo motivo di ricorso è generico ed aspecifico nella sua formulazione, oltre che manifestamente infondato. La questione relativa alla omessa trasmissione di un atto di indagine a favore della indagata, identificato nella trascrizione integrale, e non solo riassuntiva, del verbale di interrogatorio del 04/11/2024 di PA AF, è difatti generico non avendo la ricorrente allegato elementi specifici in ordine ai punti rilevanti di questo atto, ai contenuti risolutivi in senso contrario alle valutazioni del Tribunale, mediante allegazione della trascrizione integrale, tanto da superarle totalmente nella loro portata secondo il canone dellaprova di resistenza.
2.1.Questa Corte, ha sul punto, affermato, con principio che qui si intende ribadire che in tema di impugnazioni relative a misure cautelari personali, l'omessa trasmissione al tribunale del riesame di un'informativa della polizia giudiziaria e del testo integrale di alcuni atti d'indagine, richiamati nel provvedimento che ha disposto la misura, non ne comporta l'inefficacia, se non è specificamente indicato quali dati decisivi siano stati sottratti al controllo del tribunale e se, all'esito della "prova di resistenza", gli elementi non trasmessi siano ritenuti irrilevanti, ai fini della correttezza e della legittimità della decisione cautelare (Sez. 6, n. 41468 del 12/09/2019, [...], Rv. 277370-01; Sez. 3, n. 4773 del 28/10/2020,
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Tommasi, Rv. 281584-02). La ricorrente non ha in alcun modo evidenziato quali dati decisivi siano stati sottratti al controllo del Tribunale;
è del tutto assente una specifica indicazione con riferimento al verbale in forma estesa dei dati sottratti alla valutazione del Tribunale e della loro valenza positiva per la ricorrente, sicché la censura proposta si manifesta in tutta la sua aspecificità anche quando afferma che al momento della trattazione dinnanzi al Tribunale del riesame tale verbale nella sua forma integrale era da ritenersi certamente a disposizione del Pubblico Ministero, senza che tuttavia sia stato allegato alcun elemento a supporto in tal senso.
2.2.Inoltre, occorre considerare che, come evidenziato dal provvedimento impugnato, al momento della produzione del verbale riassuntivo dell'interrogatorio del PA la difesa della ricorrente ne eccepiva genericamente la inutilizzabilità, perché prodotto tardivamente e, comunque, ne deduceva l'irrilevanza, senza nulla rilevare quanto alla produzione in forma riassuntiva, piuttosto che estesa. Questa Corte ha chiarito, con principio che qui si intende ribadire, che in tema di ricorso per cassazione avverso misure cautelari, l'eccezione relativa alla mancata trasmissione di atti rilevanti da parte del pubblico ministero al tribunale del riesame non può essere proposta per la prima volta nel giudizio di cassazione (Sez. 3, n. 47559 del 16/07/2019, [...], Rv. 277991-01). La parte ricorrente avrebbe, dunque, dovuto dedurre dinnanzi al Tribunale del riesame la omessa o tardiva trasmissione di atti ritenuti favorevoli per l'indagata, atteso che è solo tale organo che può compiere la necessaria valutazione di merito in ordine al valore contenutistico dell'atto non trasmesso o trasmesso tardivamente, al fine di stabilire il momento in cui tale atto sia entrato effettivamente nella disponibilità del pubblico ministero e se esso costituisca elemento sopravvenuto favorevole per l'indagato (Sez. 6, n. 7355 del 19/09/2018, Barbagallo. Rv. 275208-01).
2.3.1 principi ermeneutici appena richiamati evidenziano, in conclusione, anche la manifesta infondatezza del motivo così proposto, considerato che, in relazione a tale documentazione, asseritamente nella disponibilità del pubblico ministero e non prodotta, la parte ricorrente non ha neanche eccepito la sopravvenuta inefficacia della misura cautelare per violazione dell'art. 309, commi 5-10, cod. proc. pen. In altri termini, la questione non è stata posta e fatta valere davanti al giudice di merito, né il contraddittorio sul punto è stato instaurato e stimolato dalla ricorrente davanti al giudice predetto, sicché la relativa questione non può essere posta in questa sede con il ricorso per cassazione, come avvenuto nel caso di specie, atteso che la specifica formulazione della censura evidenzia come essa si sostanzi nella richiesta di accertamento del valore contenutistico dell'atto, nel tentativo di devolvere un giudizio di merito (la valutazione circa la natura di atto successivo favorevole all'indagata) del tutto estraneo al giudizio di legittimità (Sez. 6, n. 19047 del 03/03/2003, [...], Rv. 225253-01; Sez. 5, n. 51789 del 30/09/2013, [...], Rv. 257932-01). In tal senso, si deve ricordare che rientra nelle attribuzioni del Tribunale del riesame - ai fini della caducazione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare, per omesso o ritardato invio degli elementi sopravvenuti favorevoli all'imputato - l'accertamento relativo al se gli elementi in questione siano entrati nella disponibilità del pubblico ministero in tempo utile per la loro trasmissione (Sez. 6, n. 27677 del 08/07/2011, [...], Rv. 250359-01).
3.Il secondo e il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente, avendo la difesa con entrambi rilevato la ricorrenza di vizio della motivazione integrato dal travisamento della prova in ordine alla ricorrenza della provvista indiziaria sulla base della quale è stata ritenuta la posizione apicale della ricorrente nell'ambito della consorteria criminale indagata di cui alla imputazione provvisoria. Sul punto devoluto, occorre rilevare come il Tribunale abbia
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Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale:
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fornito una considerazione ampia, approfondita e priva di illogicità od aporie, nella ricostruzione del complesso degli elementi indicativi della ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza a carico della AT, richiamando in modo puntuale, in assenza di manifesta illogicità o apparenza della motivazione, l'insieme degli elementi indiziari a carico della stessa, dei quali la difesa propone una lettura frammentaria e alternativa, senza effettivo confronto con la motivazione, che si caratterizza per la assenza dei travisamenti dedotti, tra l'altro senza evidenziare l'eventuale portata risolutiva degli stessi rispetto all'articolato complesso di elementi ricostruiti a carico della AT RA.
3.1.11 Tribunale del riesame ha rilevato, infatti, che l'analisi delle plurime attività di indagine espletate, i riscontri dichiarativi resi da diversi collaboratori di giustizia (e non dal solo PA AF), la considerazione di rilevanti vicende all'interno della consorteria criminale indagata, le plurime attività captative poste in essere, rendono evidente l'emersione dei gravi indizi di colpevolezza rispetto alla imputazione provvisoria con particolare riferimento al ruolo di vertice e coordinamento, con posizione apicale, riferibile alla ricorrente AT RA, con ciò pienamente affrontando, con motivazione che non si presta a censure in questa sede, il perimetro delibativo devoluto dalla sentenza di annullamento con rinvio di questa Corte.
3.2.In tal senso va premesso che a funzione di capo va riconosciuta a chi risulti al vertice di un'entità criminale autonoma, sia essa famiglia, cosca o clan, dotata di propri membri e regole, mentre il ruolo di organizzatore a chi sia posto a capo di un settore delle attività illecite del gruppo criminale con poteri decisionali e deliberativi autonomi (Sez. 2, n. 20098 del 03/06/2020, [...], Rv. 279476-03). In ogni caso, la posizione apicale delineata dall'art. 416-bis, secondo comma, cod. pen. non deve intendersi limitata al vertice dell'organizzazione, quando questo esista, ma anche a colui che abbia incarichi direttivi e risolutivi nella vita del gruppo criminale e nel suo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositi delinquenziali realizzati (Sez. 2, n. 7839 del 12/02/2021, [...], Rv. 280890-01, che ha ritenuto sussistere gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis, secondo comma, cod. pen. a carico dell'indagato, che risultava svolgere il ruolo di risolutore di controversie di portata rilevante, in materia di assegnazione di zone di competenza, per la realizzazione di lavori edili ed attività di movimento terra;
Sez. 4, n. 29628 del 21/06/2016, [...], Rv. 267464-01, che ha riconosciuto la posizione apicale nei confronti dell'imputato che, pur in presenza di altri soggetti al vertice dell'associazione, era risultato essere uno dei maggiorenti del gruppo criminale, sempre al corrente dei profili organizzativi delle singole operazioni illecite e tale da suscitare timore nei compartecipi ed anche Sez. 2, n. 19917 del 15/01/2013, [...], Rv. 255915-01; Sez. 3, n. 10040 del 22/05/1987, Saccà, Rv. 176720-01).
3.3.Con motivazione logica ed argomentata, che non si presta a censure in questa sede, il Tribunale ha affrontato in modo analitico le doglianze della difesa e ha ricostruito senza alcun travisamento, (considerando in modo puntuale le deduzioni difensive) la provvista indiziaria a carico della ricorrente, con particolare riferimento al ruolo apicale alla stessa imputato, colmando le lacune richiamate nella sentenza di annullamento.
3.4.In particolare, il Tribunale ha affrontato, con una analisi introduttiva, proprio le deduzioni difensive, considerandole specificamente e richiamando in modo puntuale i molteplici elementi indiziari emersi a carico della ricorrente. A fronte di tale ampia ricostruzione, le considerazioni proposte in questa sede dalla difesa appaiono reiterative e- lungi dall'evidenziare effettivamente un travisamento della prova o comunque la presenza di una motivazione apparente in considerazione di un travisamento per invenzione - si
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Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale:
5c0749149191149c- Firmato Da: VA RG Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 3b846c935df4415
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caratterizzano per una lettura del tutto parcellizzata delle dichiarazioni del PA, in mancanza di confronto con la motivazione nel suo complesso, così risolvendosi in una alternativa lettura, ritenuta più convincente e persuasiva degli esiti di indagine allo stato. Difatti il Tribunale ha: - specificamente considerato la allegazione difensiva secondo la quale quella della AT era una mera aspirazione a comandare;
- contrariamente a quanto affermato in ricorso, preso in considerazione le dichiarazioni del LL (pag. 10), anche quando favorevoli alla ricorrente;
analizzato le censure difensive sul portato delle dichiarazioni del D'OS (pag. 10) così come ha richiamato la lettura delle captazioni data dalla difesa, ritenendola infondata e non riscontrata dagli elementi emersi durante le indagini;
- sottolineato la portata decisiva delle conversazioni della AT con il PI (non richiamate in alcun modo dalla difesa in ricorso); - richiamato in modo esplicito i contenuti delle informative del 07/07/2023 14/04/2024 della D.i.a. di Napoli, ricostruendo il contesto nell'ambito del quale maturavano gli accertamenti a carico della ricorrente nell'ambito del clan AT-AN, pienamente operativo e attivo sul territorio (circostanza questa non negata né contestata dalla difesa); richiamato, analizzandole anche alla luce della osservazioni della difesa, le dichiarazioni di LL (pag. 15), come conoscitore delle dinamiche e posizioni dei diversi sodali partecipi del clan nei vari ambiti illeciti (estorsioni, stupefacenti etc.), così come le dichiarazioni di D'OS (pag. 19), per giungere infine a ricostruire e descrivere in modo analitico il ruolo apicale della ricorrente nell'ambito della consorteria criminale indagata. Il Tribunale ha ricostruito specificamente la posizione apicale della ricorrente (pag. 21 e seg.) richiamando: - l'interlocuzione costante della stessa con i vertici del clan e la sua posizione sovraordinata (tanto da aver convocato PI e TI); - l'organizzazione per le sue esigenze e finalità dei sodali;
- la gestione da parte della stessa delle mesate per i detenuti (richiamando la significatività della conversazione con la moglie di De LU e il dialogo con NO, quali elementi univoci e indicativi di questo suo potere e della costante risoluzione di problematiche interne al clan). A fronte di tale ampia ricostruzione, la difesa si è concentrata in principalità sul tema della imposizione del MA come capo clan, mentre il Tribunale ha ricostruito puntualmente il ruolo della AT quale mediatrice e risolutrice, con potere decisionale, di diverse istanze del clan e dei soggetti detenuti per la corresponsione del mantenimento. Né la difesa si è confrontata con gli ulteriori elementi oggetto della complessa e articolata valutazione realizzata dal Tribunale, che ha specificamente richiamato, come elementi risolutivi nella valutazione devoluta: - il giudicato cautelare intervenuto proprio nei confronti di MA CO, dalla portata inequivoca anche quanto al ruolo della AT ed alla convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori (Sez. 6, n. 15277 del 20/03/2025); - le dichiarazioni e il ruolo del Caso, che nell'affrontare i conflitti intercorsi tra i sodali, spendeva il nome della AT come soggetto che legittimava tale ruolo e dalla quale provenivano le relative direttive risolutive;
- l'atteggiamento di estrema cautela tenuto dalla ricorrente nell'evitare qualsiasi dialogotelefonico (atteggiamento questo definito cosciente, voluto ed imposto ai sodali, pag. 23 e seg.); - l'incontro con De LU e NO, personaggi di calibro nell'ambito del clan, che mostrano deferenza nei confronti della ricorrente (pag. 24), tanto da pronunziare la frase "se ti chiama RA devi correre"; - la conversazione intervenuta tra TI, NO ed altri dalla quale emergeva il ruolo della ricorrente (pag. 24). Con questi plurimi elementi la ricorrente non si confronta effettivamente e si limita ad una lettura parziale del complessivo argomentare del Tribunale, contestandolo genericamente, richiamando un ruolo di mero supporto al marito, la mancata considerazione delle dichiarazioni del PA alla stessa favorevoli (non meglio specificate) senza considerare che tali dichiarazioni rappresentano
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solo uno dei numerosi elementi valutati, confluiti nella logica considerazione del Tribunale sul punto. Il Tribunale ha quindi ricostruito i diversi momenti che hanno caratterizzato la posizione e il ruolo della ricorrente nella associazione, la crescita progressiva e il consolidamento del suo ruolo, senza alcun dubbio apicale, la sua ascesa al vertice, richiamata da diversi collaboratori (pag. 25 e segg.), il suo svettare per competenze e peso non solo rispetto a diversi sodali, ma anche rispetto alla sorella CA (pag. 26 e 27). È stato così delineata la portata dei suoi comportamenti, così come il peso risolutivo della stessa, proprio perché con ruolo di vertice, non solo all'interno della famiglia, ma nell'ambito della attività organizzata ed ampia del clan (come dimostravano gli incontri con il OM presso un esercizio commerciale e gli argomenti trattati con lo stesso di chiaro interesse per il clan). È, dunque, evidente come le dichiarazioni del PA, elemento centrale nelle doglianze della ricorrente, rappresentano solo un ulteriore elemento, a conforto, rispetto ad una quadro articolato e completo già in precedenza ed ampiamente ricostruito per sintesi dalla ordinanza impugnata (anche con particolare riferimento al ruolo della ricorrente nel designare il MA, suo nuovo compagno, come capo della consorteria, come ricostruito in modo analitico dalla ordinanza impugnata, che proprio sulle base delle allegazioni difensive, affronta questo tema chiarendo come LL era venuto a sapere da CI della volontà della AT di inserire al vertice MA, mentre D'OS invece aveva avuto conoscenza di questa circostanza da AT, non ricorrendo la lamentata confusione sul punto da parte del Tribunale). Tali dichiarazioni sono poi state anche richiamate e contestualizzate, evidenziando l'attualità del ruolo apicale della ricorrente (pag. 31 quanto alle dichiarazioni del D'OS). Il Tribunale ha quindi ricostruito la particolare autorevolezza della AT nel clan quanto alle violente fibrillazioni che lo animavano, tanto che la stessa aveva svolto il ruolo di garante nella risoluzione dei contrasti tra OM e TI, con chiara funzione di mediazione nei conflitti tra sodali (pag. 31). Il Tribunale ha quindi risposto specificamente alle censure della difesa anche quanto alle dichiarazioni del LL (pag. 32); ha ricostruito le conversazioni intercorse con soggetti di vertice del clan, che non sarebbero giustificate se non in relazione al ruolo della ricorrenti (pag. 33); ha specificamente considerato e valutato la c.d. questione ST (pag. 35); ha ricostruito con precisione lo stato di sottomissione del NO (schiaffeggiato dal figlio minorenne della AT) (pag. 37); ha richiamato il portato del materiale captativo in senso univoco e considerato come elemento di indubbia rilevanza anche la funzione di messaggera dal carcere delle indicazioni provenienti dal fratello AF durante la sua detenzione, elemento di evidente rilevanza nel connotare la assoluta fiducia nella sorella per la gestione degli interessi del clan (pag. 44).
3.4.In conclusione, con argomenti logici ed articolati, che non si prestano a considerazioni di contraddittorietà o illogicità, il Tribunale ha ampiamente ricostruito la ricorrenza di un quadro di decisa gravità indiziaria. A fronte dell'articolata motivazione del Tribunale del riesame, la ricorrente nel denunciare una manifestamente illogica e contraddittoria considerazione e valutazione dei gravi indizi di colpevolezza con particolare richiamo ad alcune marginali considerazioni difensive, non ha assolto l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali la detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Rv. 277496-01, Sez. 2, n. 42333 del 12/09/2919, Rv. 278001-01), mentre viene riproposta una mera lettura alternativa degli stessi elementi di merito oggetto di considerazione da parte del Tribunale del riesame.
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Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 5c0749149191149c-Firmato Da: VA RG Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 3b846c9835df4415 Firmato Da: MA UT RT Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 50620943c2f99ce
4.Si deve, quindi, ribadire il costante principio secondo il quale in tema dimisurecautelaripersonali, ilricorsopercassazioneper vizio dimotivazionedel provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente lamotivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, [...], Rv. 276976-01, Sez. F., n.47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01, Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, [...], Rv. 237012-01, Sez.3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698-01). Il controllo di legittimità, dunque, non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, sicché sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, [...], Rv. 276976-01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01). Nel caso concreto ricorre una motivazione approfondita e logica, che non si presenta contraddittoria o insufficiente, in assenza di travisamenti, mentre la ricorrente propone di fatto una mera rilettura degli elementi analiticamente considerati dal Tribunale del riesame;
rilettura caratterizzata da una considerazione parcellizzata delle conclusioni in tema di provvista indiziaria del Tribunale.
5.Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
6.La Cancelleria dovrà provvedere agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TP
QUALIFIED CA 1 Seriale:
5c0749149191149c-Firmato Da: VA RG Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 3b846c935df4415
Firmato Da: MA UT RT Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 50620943c2f99ce
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così è deciso, 14/10/2025
Il Consigliere estensore MA UT RT
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Il Presidente VA RG