Cass. pen., sez. III, sentenza 28/10/2020, n. 4773
CASS
Sentenza 28 ottobre 2020

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La trasmissione al tribunale del riesame del solo verbale riassuntivo dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione non comporta, nel caso in cui sia stata omessa la riproduzione fonografica dell'atto, la violazione dell'obbligo previsto dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. e, pertanto, non determina la perdita di efficacia dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva.

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    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 3 novembre 2022

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 28/10/2020, n. 4773
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4773
Data del deposito : 28 ottobre 2020

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