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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 12/09/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente
Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 1477/2025 promossa da:
(c.f. ), nato alla Spezia il 11.10.1965 e Parte_1 C.F._1
(c.f. , nata alla Spezia il 25.01.1966 e con l'intervento Parte_2 C.F._2 di (c.f. ), nata alla Spezia il 05.01.1986, tutti Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. Frau
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno introdotto in data 23.07.2025 il presente giudizio con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: che con sentenza n. 1053/2002 del 03.10.2002, passata in giudicato, il
Tribunale della Spezia ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario in oggetto, in particolare prevedendo un contributo al mantenimento della figlia a carico del padre dell'importo mensile di € 260,00; che a seguito di invito formale al versamento non prontamente onorato, è stato effettuato ordine di pagamento diretto dell'assegno di mantenimento al datore di lavoro di (Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico Parte_1
e della Difesa Civile - Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco); che dunque dal 29 marzo 2002 mensilmente vengono prelevate dallo stipendio del ricorrente gli importi relativi;
di ritenere oggi necessario procedere consensualmente alla modifica delle condizioni di cui alla suddetta sentenza, in quanto nelle more divenuta maggiorenne, ha raggiunto l'autosufficienza economica, peraltro Pt_3 convivendo con il compagno, dal quale ha avuto due figli.
E' stato quindi chiesto al Tribunale di modificare le condizioni di divorzio di cui alla sentenza n.
1053/2002, disponendo la revoca dell'assegno per il mantenimento della figlia di € 260,00 dovuto da in favore di Parte_1 Pt_2 Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge in data 30.7.2025.
Tanto premesso, il Collegio ritiene che le modifiche concordate tra le parti siano conformi a legge.
Va, dunque, disposto nei termini richiesti.
PER TALI MOTIVI
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.: dispone che le condizioni di divorzio tra le parti siano modificate nei termini concordati, come sopra riportati e da intendersi qua integralmente trascritti.
La Spezia, 11.09.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Ettore Di Roberto Lucia Sebastiani