Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/05/2003, n. 7702
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Sentenza 16 maggio 2003

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Con riferimento al rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, al quale, in considerazione del profilo di specialità che lo caratterizza, non è applicabile la disciplina sulla promozione automatica ex art. 2103, cod. civ., il lavoratore che rivendica una qualifica superiore in ragione delle mansioni svolte di fatto, ha l'onere di dimostrare la ricorrenza delle relative condizioni previste dall'art. 18, all. A al R.D. n. 148 del 1931, ovvero dall'art. 9, legge n. 30 del 1978, e cioè, rispettivamente, l'esistenza della vacanza del posto e di un ordine scritto del direttore dell'azienda di svolgere dette mansioni, ovvero il superamento di una prova selettiva, cui, a tutela della unità strutturale ed organica della stessa azienda è subordinata la promozione. Tuttavia, nel caso di prolungata copertura del posto - nella specie, protrattasi per anni - questa circostanza può essere apprezzata e valutata dal giudice quale elemento presuntivo dell'esistenza di una effettiva vacanza del posto che, di fatto, è stato ricoperto dal lavoratore con qualifica inferiore, soprattutto nel caso in cui l'azienda ometta di allegare l'esistenza di un organigramma aziendale da cui risulti inesistente detta vacanza, potendo altresì la protrazione dell'incarico essere valorizzata anche al fine di escludere la violazione dell'obbligo di provvedere alla copertura del posto mediante concorso, in quanto essa, induttivamente, dimostra l'inesistenza di una riserva di concorso per il conferimento della relativa qualifica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/05/2003, n. 7702
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7702
    Data del deposito : 16 maggio 2003

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