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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/12/2025, n. 1958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1958 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 21254/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
CH IO CE
COSTANZA TETI CE ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 21254/2025
V.G. instaurato da
(c.f. ), con l'avv. Maria Grazia Castauro Pt_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. Stefania Nicoletta Pisano CP_1 C.F._2 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“ Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso celebrato dai Sig.ri Pt_1
(C.F ), nato il [...] in [...], residente in [...]del Lago (BS), C.F._1
Via della Quercia n. 4 e (C.F. ), nata il [...] ad [...]_3
VA (AL), residente in [...]N, che ebbero a contrarre matrimonio in Salò il 19.01.2019, trascritto nei Registri dello Stato Civile, Atti di Matrimonio, Parte
II, Serie A, al n. 1; disporsi l'affido condiviso di nato a [...] il [...] (cod. fisc. , Per_1 C.F._4 con residenza presso la madre alla quale sarà assegnata la casa coniugale, con tutti gli arredi che
1 la compongono, in comproprietà tra i coniugi e sita in Manerba D/G, Via della Valle n. 16/N, cosicché la responsabilità genitoriale venga esercitata da entrambi in modo che le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute vengano assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore;
mentre le questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana) vengano assunte dal genitore con il quale il figlio si troverà di volta in volta. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali appuntamenti con medici, anche di base, o colloqui con le insegnanti affinché entrambi possano essere presenti - ferma restando la possibilità di svolgere le visite/colloqui individualmente con il consenso dell'altro genitore -, nonché si impegnano a comunicarsi le assenze del figlio da scuola per condividerne la gestione;
il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore secondo il seguente calendario, schematizzato su due settimane: I settimana: dal lunedì all'uscita dalla scuola materna sino al mercoledì mattina quando avrà cura di riaccompagnarlo alla scuola materna, nonché dal venerdì all'uscita dalla scuola materna sino al lunedì mattina quando avrà cura di accompagnarlo presso la scuola materna;
II settimana: dal mercoledì all'uscita da scuola materna sino al venerdì mattina quando avrà cura di accompagnarlo presso la scuola materna. Si precisa che nei giorni festivi o comunque non scolastici, il prelievo del minore dall'abitazione dell'altro genitore, così come l'accompagnamento avverranno tra le ore 9 e le 10 del mattino, salvo diversi accordi tra i genitori;
durante il periodo estivo ciascun genitore potrà trascorrere un periodo di vacanza con il minore di tre settimane non consecutive, impegnandosi i genitori a comunicarsi entro il 30.05 di ogni anno le settimane prescelte, con impegno a provvedere alla comunicazione, qualora i genitori siano in possesso del piano ferie precedentemente a tale data, entro il 30.04. Dal compimento dei cinque anni del minore, delle tre settimane di vacanza che i genitori potranno trascorrere con il minore, due potranno essere consecutive. Qualora non ci sia accordo sulle settimane di vacanza estiva, avendo i genitori indicato i medesimi periodi, negli anni dispari sceglierà la settimana di vacanza il padre e negli anni pari la madre. Nel periodo natalizio il minore trascorrerà alternativamente con i genitori Per_ il periodo dal 24 al 31 dicembre ovvero dal 31 dicembre sino al 6 gennaio (nell'anno 2024 ha trascorso il Natale con la madre e l'ultimo dell'anno con il padre). Il minore verrà prelevato dal genitore presso il quale trascorrerà il periodo natalizio la mattina del 24 ore 10 e riaccompagnato presso la residenza del genitore con il quale trascorrerà il periodo comprendente l'ultimo dell'anno, la mattina del 31.12 ore 10,00 e, quindi, riaccompagnato dall'altro genitore il 6 gennaio ore 20,00.
Nel periodo pasquale, il minore trascorrerà metà delle vacanze scolastiche (tre giorni) con un genitore e tre con l'altro, alternando ogni anno il giorno di Pasqua e di Pasquetta. In particolare, Per_
trascorrerà la Pasqua con il genitore con il quale non ha festeggiato il Natale nell'anno
2 precedente ed il giorno di Pasquetta con l'altro. Il passaggio da un genitore all'altro avverrà la sera di Pasqua ore 20,00. In occasione dei compleanni dei genitori, nonché delle feste del papà e della Per_ mamma, trascorrerà il giorno con il genitore che festeggia la ricorrenza dalla mattina alle ore
10,00 (qualora la predetta ricorrenza cada nei giorni in cui il minore si trova a casa ovvero cada nei fine settimana), o dall'uscita da scuola (qualora la predetta ricorrenza cada nei giorni infrasettimanali), facendo rientro dal genitore in quel momento collocatario - in ragione dell'usuale calendario - per il pernotto. Il giorno di S. Lucia a decorrere dalla sera del 12.12 sino al 14.12 Per_ quando verrà accompagnato presso la scuola materna, starà con il genitore con il quale non festeggerà il Natale. I cd ponti saranno divisi a metà, preferibilmente in continuità con il week end Per_ più vicino quindi, a titolo esemplificativo, se il ponte cade il lunedì, lo trascorrerà con il genitore con il quale ha trascorso il week end precedente, se cade di venerdì con il genitore con il quale trascorrerà il week end successivo;
il padre verserà un assegno a titolo di concorso nel mantenimento del figlio, nella misura di € 250,00
(duecentocinquanta/00) al mese, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora , CP_1 fino a quanto il figlio non avrà raggiunto la sua indipendenza economico-lavorativa. Si precisa che la somma così prevista sarà soggetta a rivalutazione a decorrere da aprile 2026;
i genitori concorreranno a sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie che si renderanno necessarie per il minore, come da Protocollo datato 14.07.2016 in essere nell'adito Tribunale e che nel dettaglio dispone siano spese eccedenti l'ordinario mantenimento le seguenti:
Spese per la salute: spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal
Servizio Sanitario Nazionale ma prescritte dal medico curante e comunque non oggetto sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione: spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
3 Spese per la custodia di prole minorenne:
Spese che non richiedono il preventivo accordo:
I) spese di custodia dei figli minorenni (Baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Spese per il divertimento: spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze;
- i coniugi concordano che l'Assegno Unico Universale, ovvero analogo altro beneficio, venga integralmente percepito dalla Sig.ra ; CP_1
Pa
- il Sig. si impegna a versare alla Sig.ra la somma di € 286,50 (duecentoottantasei/50) da CP_1
Lui percepita dall'INPS dall'agosto 2024 a maggio 2025, a titolo di assegno unico, per un errore nella comunicazione all'Ente; le spese di lite verranno compensate fra le Parti;
le parti rinunciano, sin d'ora, alla comparizione in udienza ed all'impugnazione dell'emananda sentenza.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in data 19.01.2019 contraevano matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Salò (atto n. 1, parte II, serie A).
Con sentenza n. 974/2025 del 11.03.2025 il Tribunale di Brescia pronunciava la separazione dei coniugi.
I ricorrenti hanno oggi chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni sopraindicate.
È decorso il termine di cui all'art.3, n.2, lett. b), l. n. 898/70 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale. La comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello
Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
4 ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 20/11/2025.
Il presidente estensore
ST NN
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
CH IO CE
COSTANZA TETI CE ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 21254/2025
V.G. instaurato da
(c.f. ), con l'avv. Maria Grazia Castauro Pt_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. Stefania Nicoletta Pisano CP_1 C.F._2 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“ Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso celebrato dai Sig.ri Pt_1
(C.F ), nato il [...] in [...], residente in [...]del Lago (BS), C.F._1
Via della Quercia n. 4 e (C.F. ), nata il [...] ad [...]_3
VA (AL), residente in [...]N, che ebbero a contrarre matrimonio in Salò il 19.01.2019, trascritto nei Registri dello Stato Civile, Atti di Matrimonio, Parte
II, Serie A, al n. 1; disporsi l'affido condiviso di nato a [...] il [...] (cod. fisc. , Per_1 C.F._4 con residenza presso la madre alla quale sarà assegnata la casa coniugale, con tutti gli arredi che
1 la compongono, in comproprietà tra i coniugi e sita in Manerba D/G, Via della Valle n. 16/N, cosicché la responsabilità genitoriale venga esercitata da entrambi in modo che le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute vengano assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore;
mentre le questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana) vengano assunte dal genitore con il quale il figlio si troverà di volta in volta. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali appuntamenti con medici, anche di base, o colloqui con le insegnanti affinché entrambi possano essere presenti - ferma restando la possibilità di svolgere le visite/colloqui individualmente con il consenso dell'altro genitore -, nonché si impegnano a comunicarsi le assenze del figlio da scuola per condividerne la gestione;
il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore secondo il seguente calendario, schematizzato su due settimane: I settimana: dal lunedì all'uscita dalla scuola materna sino al mercoledì mattina quando avrà cura di riaccompagnarlo alla scuola materna, nonché dal venerdì all'uscita dalla scuola materna sino al lunedì mattina quando avrà cura di accompagnarlo presso la scuola materna;
II settimana: dal mercoledì all'uscita da scuola materna sino al venerdì mattina quando avrà cura di accompagnarlo presso la scuola materna. Si precisa che nei giorni festivi o comunque non scolastici, il prelievo del minore dall'abitazione dell'altro genitore, così come l'accompagnamento avverranno tra le ore 9 e le 10 del mattino, salvo diversi accordi tra i genitori;
durante il periodo estivo ciascun genitore potrà trascorrere un periodo di vacanza con il minore di tre settimane non consecutive, impegnandosi i genitori a comunicarsi entro il 30.05 di ogni anno le settimane prescelte, con impegno a provvedere alla comunicazione, qualora i genitori siano in possesso del piano ferie precedentemente a tale data, entro il 30.04. Dal compimento dei cinque anni del minore, delle tre settimane di vacanza che i genitori potranno trascorrere con il minore, due potranno essere consecutive. Qualora non ci sia accordo sulle settimane di vacanza estiva, avendo i genitori indicato i medesimi periodi, negli anni dispari sceglierà la settimana di vacanza il padre e negli anni pari la madre. Nel periodo natalizio il minore trascorrerà alternativamente con i genitori Per_ il periodo dal 24 al 31 dicembre ovvero dal 31 dicembre sino al 6 gennaio (nell'anno 2024 ha trascorso il Natale con la madre e l'ultimo dell'anno con il padre). Il minore verrà prelevato dal genitore presso il quale trascorrerà il periodo natalizio la mattina del 24 ore 10 e riaccompagnato presso la residenza del genitore con il quale trascorrerà il periodo comprendente l'ultimo dell'anno, la mattina del 31.12 ore 10,00 e, quindi, riaccompagnato dall'altro genitore il 6 gennaio ore 20,00.
Nel periodo pasquale, il minore trascorrerà metà delle vacanze scolastiche (tre giorni) con un genitore e tre con l'altro, alternando ogni anno il giorno di Pasqua e di Pasquetta. In particolare, Per_
trascorrerà la Pasqua con il genitore con il quale non ha festeggiato il Natale nell'anno
2 precedente ed il giorno di Pasquetta con l'altro. Il passaggio da un genitore all'altro avverrà la sera di Pasqua ore 20,00. In occasione dei compleanni dei genitori, nonché delle feste del papà e della Per_ mamma, trascorrerà il giorno con il genitore che festeggia la ricorrenza dalla mattina alle ore
10,00 (qualora la predetta ricorrenza cada nei giorni in cui il minore si trova a casa ovvero cada nei fine settimana), o dall'uscita da scuola (qualora la predetta ricorrenza cada nei giorni infrasettimanali), facendo rientro dal genitore in quel momento collocatario - in ragione dell'usuale calendario - per il pernotto. Il giorno di S. Lucia a decorrere dalla sera del 12.12 sino al 14.12 Per_ quando verrà accompagnato presso la scuola materna, starà con il genitore con il quale non festeggerà il Natale. I cd ponti saranno divisi a metà, preferibilmente in continuità con il week end Per_ più vicino quindi, a titolo esemplificativo, se il ponte cade il lunedì, lo trascorrerà con il genitore con il quale ha trascorso il week end precedente, se cade di venerdì con il genitore con il quale trascorrerà il week end successivo;
il padre verserà un assegno a titolo di concorso nel mantenimento del figlio, nella misura di € 250,00
(duecentocinquanta/00) al mese, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora , CP_1 fino a quanto il figlio non avrà raggiunto la sua indipendenza economico-lavorativa. Si precisa che la somma così prevista sarà soggetta a rivalutazione a decorrere da aprile 2026;
i genitori concorreranno a sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie che si renderanno necessarie per il minore, come da Protocollo datato 14.07.2016 in essere nell'adito Tribunale e che nel dettaglio dispone siano spese eccedenti l'ordinario mantenimento le seguenti:
Spese per la salute: spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal
Servizio Sanitario Nazionale ma prescritte dal medico curante e comunque non oggetto sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione: spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
3 Spese per la custodia di prole minorenne:
Spese che non richiedono il preventivo accordo:
I) spese di custodia dei figli minorenni (Baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Spese per il divertimento: spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze;
- i coniugi concordano che l'Assegno Unico Universale, ovvero analogo altro beneficio, venga integralmente percepito dalla Sig.ra ; CP_1
Pa
- il Sig. si impegna a versare alla Sig.ra la somma di € 286,50 (duecentoottantasei/50) da CP_1
Lui percepita dall'INPS dall'agosto 2024 a maggio 2025, a titolo di assegno unico, per un errore nella comunicazione all'Ente; le spese di lite verranno compensate fra le Parti;
le parti rinunciano, sin d'ora, alla comparizione in udienza ed all'impugnazione dell'emananda sentenza.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in data 19.01.2019 contraevano matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Salò (atto n. 1, parte II, serie A).
Con sentenza n. 974/2025 del 11.03.2025 il Tribunale di Brescia pronunciava la separazione dei coniugi.
I ricorrenti hanno oggi chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni sopraindicate.
È decorso il termine di cui all'art.3, n.2, lett. b), l. n. 898/70 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale. La comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello
Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
4 ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 20/11/2025.
Il presidente estensore
ST NN
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