Sentenza 8 novembre 2018
Massime • 1
Non sussiste l'inutilizzabilità degli atti di indagine quando si tratti di attività integrativa successiva all'emissione dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. - ancorché espletata prima della emissione del decreto che dispone il giudizio - se la relativa documentazione sia depositata e posta immediatamente a disposizione degli indagati, non essendo ravvisabile, in tal caso, alcuna violazione dei diritti di difesa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/11/2018, n. 8085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8085 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2018 |
Testo completo
ASR 08085-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 2097/2018 - Presidente - PATRIZIA PICCIALLI UP 08/11/2018- DONATELLA FERRANTI R.G.N. 9974/2018 MARIAROSARIA BRUNO GIUSEPPE PAVICH DANIELA DAWAN Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: D'AR LO nato a [...] il [...] D'AR AS nato a [...] il [...] OS MO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/10/2016 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SANTE SPINACI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio per D'AR LO Il Proc. Gen. conclude per il rigetto per D'AR AS e OS MO udito il difensore E' presente l'avvocato (D'UFFICIO) CETRONI CIRAOLO MARIA GABRIELLA del foro di ROMA in difesa di: D'AR AS il quale si riporta ai motivi. E' presente l'avvocato DI MATTIA MATTIA del foro di ROMA in difesa di: OS MO il quale si riporta ai motivi E' presente come sostituto processuale con delega depositata in aula dell'avvocato GALANTUCCI MOTTA del foro di ROMA l'avv D'AGOSTO LUIGI MAURIZIO in difesa di: D'AR LO il quale si riporta ai motivi. A 2 RITENUTO IN FATTO 1. LO D'ZO, TA D'ZO e ON EL erano chiamati a rispondere di numerosi reati di illecita detenzione e cessione di sostanza stupefacente (del genere cocaina e marijuana). Ad LO D'ZO e TA D'ZO veniva altresì contestato il reato di cui agli 110, cod. pen., 10, 12 e 14 L. n. 497/1974 per la detenzione di diverse armi, meglio descritte nel capo AR) della rubrica.
2. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza resa all'esito di giudizio abbreviato che li dichiarava tutti colpevoli e li condannava: LO D'ZO assolto dai capi AA e AS perché il fatto non sussiste con la continuazione e la diminuente del rito, alla pena di - anni sei e mesi sei di reclusione ed euro 30.000,00 d multa (oltre pene accessorie); TA D'ZO, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, con la continuazione e la riduzione per il rito, alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 24.000,00 di multa (oltre pena accessoria); ON EL, per i capi AN15, AN17,AN21,AN24,AN25, AN26 e AN34, qualificati i fatti ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 - assolto dalle rimanenti imputazioni perché il fatto non sussiste considerate la continuazione e la diminuzione per il rito, alla pena di anni uno di reclusione ed euro 1.000,00 di multa.
3. Il ricorso di TA D'ZO articola due motivi. Con il primo, eccepisce erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 419, comma 3 e 430 cod. proc. pen. Diversamente da quanto affermato nell'impugnata sentenza che, nel respingere l'eccezione, - sollevata dall'appellante, di inutilizzabilità degli atti d'indagine effettuati successivamente alla notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. di rito, li ha ritenuti legittimi e dunque utilizzabili ai sensi degli artt. 419, comma 3 e 430 cod. proc. pen.- la ricorrente sostiene che dette norme si riferiscono esclusivamente all'attività di indagine suppletiva svolta dopo la richiesta di rinvio a DO giudizio. Nel caso di specie, invece, le indagini sono state compiute nel periodo intercorrente tra l'avviso ex art. 415-bis e la richiesta di rinvio a giudizio e, quindi, non successivamente a questa. In particolare, le perquisizioni, i sequestri, l'assunzione di sommarie informazioni venivano effettuati il 29 ottobre 2015 (data antecedente l'emissione della richiesta di rinvio a giudizio avvenuta il 4 novembre 2015, non dovendosi tener conto della precedente richiesta di rinvio a giudizio del 13 ottobre 2015). L'attività investigativa svolta precedentemente alla richiesta di rinvio a giudizio e non indicata nell'avviso di cui all'art. 415-bis non ricade nella previsione degli artt. 419, comma 3 e 430 cod. proc. pen. Ne deriva la inutilizzabilità degli atti di indagine posti a fondamento della decisione. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce manifesta illogicità della motivazione laddove il Giudice di appello sostiene che la decisione prescinde dagli atti di indagine di cui si rileva la inutilizzabilità, affermazione infondata stante che essi rappresentano l'unico elemento a fondamento dell'eterogeneità delle sostanze stupefacenti. Eterogeneità che risulta pertanto non provata, determinandosi così un quadro probatorio che ben avrebbe potuto essere sussunto in 2 fattispecie di minore gravità. Inoltre, se ritenuti inutilizzabili, gli avrebbero dovuto essere estromessi dal fascicolo del Gup.
4. LO D'ZO formula un unico, articolato, motivo in cui denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, 270, 415-bis, 533, 546, coma 1, lett. e), cod. proc. pen.; art. 73, d.P.R. n. 309/1990; artt. 1, 2 e 4 L. n. 895/1967; 648, 697, 62-bis, 110, 133, cod. pen. La motivazione è meramente congetturale, priva di qualsiasi verifica in ordine ai fatti di cui al capo AR (illecita detenzione di armi). Su detto capo di imputazione e su quello di cui al capo AQ (artt. 81 cpv, 110, cod. pen. e 73, comma 1-bis T.U. stup. in concorso con TA D'ZO, NC D'ZO e SA Di TA, questi ultimi due giudicati separatamente) il Gip del Tribunale di Roma aveva disposto l'archiviazione, per poi emettere decreto di autorizzazione alla riapertura delle indagini. Manca la prova certa sulla effettiva riconducibilità all'odierno imputato dell'illecita detenzione della sostanza stupefacente e delle armi rinvenute. Quella del ricorrente può, al più definirsi, connivenza non punibile, non certamente concorso nel reato. Quanto al trattamento sanzionatorio, lo stesso è eccessivo ed illogico se parametrato alla pena inflitta agli altri correi. La sentenza è illogica anche in ordine al diniego della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Quanto al calcolo della pena, vi è stato un errore, poiché gli aumenti di pena ex art. 81 cpv cod. pen. relativi alle contestate cessioni di droga del tipo cocaina dovevano essere sette e non otto come erroneamente statuito in sentenza. Né è stato indicato quale sia il reato più grave su cui disporre gli aumenti di cui all'art. 81 cpv cod. JA pen.
5. ON EL solleva due motivi di ricorso. Il primo attiene al vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, comma 1, 533 comma 1 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. La responsabilità del prevenuto, in ordine a tutti i residuali capi di imputazione è fondata su un quadro probatorio incerto e privo di riscontri certi. In assenza di questi ultimi, le intercettazioni, poste a base dell'affermazione di colpevolezza, avrebbero richiesto da parte del giudice un rigoroso onere motivazionale, non adempiuto dalla Corte di appello la cui motivazione è perciò apodittica e ripetitiva di quella del primo Giudice. Con il secondo motivo, si deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 62-bis e 133, cod. pen. i cui parametri non sono stati rispettati. La Corte del merito non ha tenuto conto degli elementi favorevoli all'imputato. I fatti, così come contestati, comportano un adeguamento della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi di TA D'ZO e ON EL sono infondati e devono, pertanto, essere rigettati. Nei confronti di LO D'ZO la sentenza impugnata va annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, rigettandosi il ricorso nel resto. 3 2. Quanto al ricorso di TA D'ZO, deve innanzi tutto esaminarsi il primo motivo che reitera l'eccezione già sollevata in appello sull'inutilizzabilità degli atti d'indagine effettuati successivamente alla notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. di rito e prima della richiesta di rinvio a giudizio. È vero che gli artt. 419, comma 3 e 430 contemplano la possibilità per l'organo inquirente di compiere attività integrativa di indagine successivamente alla richiesta di rinvio a giudizio (e non precedentemente a questa). Occorre tuttavia parametrare la questione al criterio del conseguimento dello scopo e legittimare una lettura non rigidamente formalistica delle conseguenze derivanti dalla inosservanza di norme processuali, ma riferita alla verifica della incidenza in concreto della questione e della sussistenza di un interesse - concreto e attuale - alla sua prospettazione [Sez. 1, sent. n. 13349 del 17/05/2012 (dep. il 21/03/2013), D., Rv. 255050]. In questa sede, peraltro, la ricorrente non ha indicato, in relazione alla sua specifica posizione, quale concreto pregiudizio sia derivato a un suo interesse protetto e rispetto a quali atti specifici abbia dedotto e deduca l'omessa accessibilità, sfociando la svolta censura, sotto tale profilo, nel vizio della aspecificità. Dagli artt. 419 comma 3 e 430 cod. proc. pen. si desume anche un principio di continuità investigativa, specie qualora si verifichi la necessità e l'urgenza di svolgere ulteriore attività di indagine, la quale trova il suo limite nella scadenza dei termini di durata massima delle indagini stabilita dalla legge. Peraltro, alla difesa, avvisata del deposito in segreteria anche di tali ulteriori atti di indagine, non solo non è precluso di prenderne visione ma neppure di articolare le sue difese nel termine indicato. (Sez. 1, sent. n. 37052 del 11/07/2011, Cuka, Rv. 250814). In conclusione sul punto: l'inutilizzabilità degli atti dell'indagine preliminare non sussiste, quando si tratta di attività integrativa di indagine - ancorché espletata prima della richiesta di DM) rinvio a giudizio se la documentazione relativa sia depositata e posta immediatamente a disposizione degli indagati, non essendo ravvisabile, in tal caso, alcuna violazione dei diritti di difesa (Sez. 3, n. 8049 del 11/01/2007, Santagata e altro, Rv. 236102). Ciò detto, il secondo motivo resta assorbito nel primo. Va, peraltro, rilevato che l'impugnata sentenza ricorda come nell'armadio blindato, di cui la ricorrente deteneva le chiavi, era custodito, oltre alle armi, hashish in quantità non modica e come le perquisizioni abbiano rivelato la presenza di una cantina/lavatoio abusiva, ricavata sul terrazzo condominiale, ove veniva rinvenuto materiale per il taglio e il confezionamento di cocaina e hashish (in specie, gr. 50 di mannitolo, due bilancini di precisione, entrambi funzionanti ed intrisi di cocaina, una pressa artigianale in ferro, coltelli da cucina intrisi di cocaina e hashish, numerose buste di cellophane trasparenti). Il suddetto locale, ricavato in una rientranza del terrazzo, è chiuso abusivamente con muratura e una porta in ferro la cui chiave era ritrovata nella casa della madre dei due fratelli che, quindi, disponevano di un locale sicuro dove effettuare la lavorazione dello stupefacente. Correttamente, la Corte territoriale - fatto altresì riferimento alle conversazioni intercorse con il fratello LO e alla loro stretta collaborazione nell'illecita detenzione e cessione dello stupefacente, così come emersa in istruttoria -afferma che la condotta dell'imputata non può certo dirsi di lieve entità. 4 3. In ordine al ricorso di ON EL, Collegio osserva che la motivazione è del tutto immune dalle censure sollevate. Quanto al primo motivo, la Corte romana offre una motivazione adeguata e completa sulla responsabilità del prevenuto ricavata da conversazioni telefoniche intercorse tra questi e acquirenti dello stupefacente che ne decantano l'ottima qualità e dall'esito delle perquisizioni e del sequestro operato nella abitazione dell'imputato. Anche sul secondo motivo, la sentenza va esente dai vizi denunciati. Ricordato come il primo Giudice abbia già riconosciuto la fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P,R. n. 309/90, ha escluso l'ulteriore mitigazione del trattamento sanzionatorio mediante il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in considerazione degli stabili legami con i fornitori e dell'abitualità del modus operandi e dell'assenza di elementi non codificati tali da giustificarle. Si tratta di considerazioni ampiamente giustificative del diniego, che le generiche censure del ricorrente non valgono a scalfire.
3. Il ricorso di LO D'ZO è fondato limitatamente al trattamento sanzionatorio, dovendo lo stesso essere rigettato nel resto.
3.1. Quanto alla effettiva riconducibilità all'odierno imputato dell'illecita detenzione della sostanza stupefacente e delle armi rinvenute, premesso il necessario rinvio alle considerazioni svolte più sopra su TA, il Collegio rileva l'adeguatezza, congruità e completezza della motivazione che, richiamata la stretta collaborazione tra i due fratelli D'ZO nell'illecita attività, così come univocamente emersa dalle conversazioni intercettate, ricorda come all'interno dell'armadio blindato, di cui LO unitamente alla sorella aveva la disponibilità, erano custodite armi e hashish in quantità non modica, rinvenuti all'esito della perquisizione. Il Giudice di appello ricorda come da diverse comunicazioni intercettate sia emerso con chiarezza che i genitori degli odierni imputati avessero acconsentito ad adibire la propria abitazione e relative pertinenze, tra cui il magazzino di via Periscopio, a luogo di custodia dello stupefacente e di altro materiale utilizzato per l'attività di spaccio. All'anzidetto magazzino LO D'ZO accedeva più volte, del tutto autonomamente. Ai nascondigli anche i più bizzarri (all'interno di un sacchetto dell'aspirapolvere regolarmente funzionante) - cui i fratelli facevano riferimento nelle conversazioni la Polizia rinveniva poi effettivamente lo stupefacente. L'impugnata sentenza dà altresì atto che i diversi episodi di cessione a terzi di sostanze stupefacenti emergono dalle conversazioni intercettate le cui comunicazioni si atteggiano diversamente secondo che si tratti di acquirenti abituali o di persone con cui occorre programmare l'incontro senza indicarne la ragione. Con assunti congrui e logici, la Corte di appello sostiene che quanto più sopra illustrato conferma un'attività illecita continuativa ben avviata, dimostrata altresì dai solidi rapporti commerciali intercorrenti con i fornitori e gli acquirenti. E che lo stupefacente trattato da LO D'ZO fosse prevalentemente cocaina emergeva chiaramente sia dall'entità del prezzo (non compatibile con la cessione di droghe leggere) sia dalla circostanza che spesso l'imputato, nell'imminenza dell'incontro con i clienti, faceva riferimento alla necessità di recarsi "su", ovvero di prelevare dalla cantina posta sul terrazzo condominiale le dosi di cocaina ivi confezionate. 5 Se alla descritta condotta si aggiunge la presenza di armi, poste a presidio dello stupefacente, la conclusione cui perviene la Corte di appello sullo spessore criminale della condotta del prevenuto non può che palesarsi condivisibile e logicamente giustificata, tale da escludere in radice il denunciato vizio motivazionale in ordine al diniego della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. 3.2. Fondata è invece la doglianza sul calcolo della pena, poiché essendo otto i capi di imputazione relativi alla detenzione e alla cessione di cocaina, il calcolo della continuazione doveva essere operato su sette. Quanto alla dedotta mancata indicazione del reato più grave su cui disporre gli aumenti di pena di cui all'art. 81 cpv., cod. pen. si osserva che dalla rubrica si evince la sostanziale analogia dei fatti contestati e, dunque, l'inesistenza di un reato qualificabile come più grave, con conseguente determinazione della pena sulla base della cornice edittale analoga per tutti. Il Collegio, in conformità alla nuova formulazione dell'art. 620, lett. /), cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 1, comma 67, della legge n.103 del 2017, ridetermina la pena, sulla base degli elementi di fatto che emergono dal giudizio di merito, nei seguenti termini. L'aumento per la continuazione da trarre per il singolo reato in tema di cocaina è stato stabilito dalla Corte di appello in mesi 4 di reclusione ed euro.
1.750 di multa, ridotto di 1/3 per il rito= mesi 2, giorni 20 di reclusione ed euro 1.166 di multa che devono essere detratti dalla pena finale come originariamente stabilita (anni 6, mesi 6, euro 30.000 di multa). La pena finale così rideterminata è dunque pari ad anni 6, mesi 3, giorni 10 di reclusione ed euro 28.834 di multa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di D'ZO LO limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in anni sei mesi tre e giorni 10 di reclusione ed euro 28.834,00. Rigetta il ricorso nel resto. Rigetta i ricorsi di D'ZO TA e EL ON, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 8 novembre 2018 ell Il Presidente Il Consigliere estensore Daniela Dawan Patriziac Dando Rewar 25/02/2019 6