Cass. pen., sez. V, sentenza 03/06/1998, n. 8037
CASS
Sentenza 3 giugno 1998

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L'entità obiettiva del danno provocato dai fatti configuranti bancarotta patrimoniale va commisurata al valore complessivo dei beni che sono stati sottratti all'esecuzione concorsuale, piuttosto che al pregiudizio sofferto da ciascun partecipante al piano di riparto dell'attivo, ed indipendentemente dalla relazione all'importo globale del passivo. (Fattispecie in cui erano stata sottratti beni per un valore di circa sessantaquattro milioni, rappresentanti il quinto del passivo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 03/06/1998, n. 8037
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8037
    Data del deposito : 3 giugno 1998

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