Sentenza 3 giugno 1998
Massime • 1
L'entità obiettiva del danno provocato dai fatti configuranti bancarotta patrimoniale va commisurata al valore complessivo dei beni che sono stati sottratti all'esecuzione concorsuale, piuttosto che al pregiudizio sofferto da ciascun partecipante al piano di riparto dell'attivo, ed indipendentemente dalla relazione all'importo globale del passivo. (Fattispecie in cui erano stata sottratti beni per un valore di circa sessantaquattro milioni, rappresentanti il quinto del passivo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/06/1998, n. 8037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8037 |
| Data del deposito : | 3 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 3/6/1998
1. Dott. Bruno Foscarini Consigliere SENTENZA
2. " Renato Calabrese " N. 1153
3. " Nunzio Cicchetti " REGISTRO GENERALE
4. " Alfonso Amato N. 233/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
UR NN nato a [...] il [...].
avverso la sentenza corte d'appello di Palermo del 15.10.1997. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Nunzio Cicchetti.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Generale dott. Vittorio Martusciello che ha concluso per rigetto del ricorso. Udito il difensore non è comparso.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
L'impugnata sentenza riduceva ad anni due la pena inflitta all'UR in data 26.01.1994 dal tribunale di Palermo per il reato di bancarotta fraudolenta.
L'imputato aveva, nella sua qualità di imprenditore commerciale dichiarato fallito con sentenza 16.01.1990, sottratto una quantità di beni per valore non inferiore a L.66.235.350, cagionando ai creditori un danno di rilevante gravità:
Il ricorrente allegava i seguenti motivi:
1) Erronea applicazione art.219 L.F., non potendo considerarsi danno di rilevante gravità una diminuzione patrimoniale pari al quinto del passivo Invocava una conseguente riduzione di pena. 2) Erronea applicazione del vincolo della continuazione poiché nella è commissione di più fatti di bancarotta va ravvisato univo delitto ex art.219 L.F.
3) Insussistenza dell'elemento psicologico in relazione alla tenuta delle scrittura contabili.
Chiedeva l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza. Ritiene questa corte, che al ricorso deve subire la sorte del rigetto.
L'entità obiettiva del danno provocato dai fatti configuranti bancarotta patrimoniale va commisurata al valore complessivo dei beni che sono stati sottratti all'esecuzione concorsuale, piuttosto che al pregiudizio sofferto da ciascun partecipante al piano di riparto dell'attivo, ed indipendentemente dal rapporto con l'importo globale del passivo.
Nella specie, come si evince dall'impugnata sentenza è stata sottratta all'attivo del fallimento somma pari a circa L.66.000.000, legittimamente ritenuta di rilevante gravità per la massa creditoria, a prescindere dall'ammontare del passivo. Del resto l'esclusione dell'aggravante non avrebbe influito sul concreto della pena, poiché le attenuanti sono state considerate prevalenti sulla contestata aggravante e la corte di merito ha assunto quale pena base il minimo edittale.
Il secondo motivo di gravame è manifestamente infondato. L'art. 219 co. 2 n. 1 L F. prevede quale stanza aggravante la commissione di più fatti rientranti in ciascuno degli artt. 216, 217 e 219 L.F., ma non esclude la continuazione tra bancarotta fraudolenta (art. 216 L.F.) e bancarotta semplice (art. 217 L.F.). La questione, comunque, appariva del tutto irrilevante una volta esclusa, in sede di appello, la bancarotta semplice. Il terzo motivo è del pari manifestamente infondato, nella misura in cui prende in considerazione l'elemento psicologico del reato di bancarotta semplice ex art. 217 co. 2 L.F., ipotesi delittuosa dichiarata estinta per prescrizione dalla corte di merito. Al rigetto del ricorso deve conseguire la condanna al pagamento delle spese del procedimento.
P. T. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 1998