Sentenza 11 febbraio 2016
Massime • 1
È abnorme, in quanto determina una indebita regressione del procedimento, l'ordinanza con cui il giudice disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero, ritenendo che la condotta di cui all'imputazione sia inquadrabile nel reato di furto aggravato e non in quello contestato di appropriazione indebita, non potendosi ravvisare in tal caso un mutamento degli elementi essenziali del fatto ma esclusivamente una diversa qualificazione giuridica rimessa al potere del giudice ai sensi dell'art. 521 comma primo cod proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/02/2016, n. 18112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18112 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2016 |
Testo completo
1 8 1 12/ 1 6 12 Udienza camerale del 11.02.2016 Sentenza n. 292 Registro generale n. 38549/2015 PBBLICA ITAT Repubblica Italiana In nome del popolo italiano La Corte Suprema di Cassazione Sezione seconda Composta dagli Ill.mi Sigg. ri Magistrati: dott. Antonio Prestipino Presidente Consigliere dott. Matilde Cammino Consigliere dott. Piercamillo Davigo dott. Pardo Ignazio Consigliere Consigliere est. dott.ssa Lucia Aielli ha pronunciato la seguente sentenza nella causa penale promossa dal Sostituto Procuratore Generale avverso l'ordinanza del giudice monocratico del Tribunale di Bergamo del 21 maggio 2015; visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione del Consigliere dott.ssa Lucia Aielli;
udito il Sostituto Procuratore generale dott. Gabriele Mazzotta che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Ritenuto in fatto Con ordinanza del 21/05/2015 il Giudice monocratico del Tribunale di Bergamo disponeva la trasmissione degli atti alla Procura di Bergamo ex art. 521 cod. proc. pen. ritenendo che, in esito alla deposizione della p.o., la condotta contestata alle imputate ON e 1 EG, fosse inquadrabile nel l'ambito del furto aggravato, "fatto diverso" rispetto all'appropriazione indebita di cui all'originaria imputazione, tanto più che essendo il fatto caratterizzato dall' abuso di prestazione d'opera e dall'uso della violenza sulle cose, esso risultava non totalmente compreso nella contestazione originaria. Avverso tale ordinanza propongono ricorso per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bergamo ed il Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione che deducono la violazione di legge e l'abnormità del provvedimento stante la indebita regressione del procedimento, disposta nonostante fosse rimasta inalterata la connotazione storica del fatto e potendo la difesa esplicitarsi in dibattimento, senza alcuna limitazione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. Occorre premettere che le norme disciplinanti le nuove contestazioni ( artt. 516 - 522 cod. proc. pen. ) hanno lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa e, quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato. Ne consegue che le dette norme non devono essere interpretate in senso rigorosamente formale, ma con riferimento alle finalità alle quali sono dirette, sicché non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione della imputazione pregiudichi la difesa dell'imputato (Sez. 4, n. 6374 del 2/7/1997, rv. 208224; Sez. 6, n. 9574 del 13.4.1999, rv. 214538; S.U. n. 36551/2010, rv. 248051; Sez. 2, n. 18868 del 10/2/2012, rv. 252822; Sez. 2 n. 34969 del 10/5/2013, rv. 257782). In altre parole sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza se il fatto contestato sia mutato nei suoi elementi essenziali, così da provocare una situazione di incertezza e di cambiamento sostanziale della fisionomia dell'ipotesi accusatoria capace di impedire o menomare il diritto di difesa dell'imputato ( Sez. 6, n. 6346 del 9/11/2012, rv. 254888). Nel caso di specie il giudice monocratico ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. ex art. 521 c. 2 cod. proc. pen., ritenendo di trovarsi di fronte ad un fatto diverso ( furto aggravato) rispetto all'originaria imputazione ( appropriazione indebita) ed ha in tal senso valorizzato non tanto il nucleo essenziale della condotta, rimasto inalterato nei suoi connotati di spazio, di tempo e di persona e consistente nell' appropriazione del bene (oggetto di un precedente possesso ovvero di un rapporto di fatto sulla cosa), ma elementi circostanziali ( l'abuso di prestazione d'opera e la violenza sulle cose), a suo avviso caratterizzanti l'azione. Orbene ritiene il Collegio che pur dando per certa l'esistenza di una disputa circa la qualificazione giuridica della condotta appropriativa de quo, nel senso che è possibile ricondurre la condotta nella fattispecie di cui all'art. 624 cod. pen. ovvero art. 646 cod. 2 At pen., in ragione della ravvisabilità del potere di fatto sulla cosa, deve senz'altro ritenersi pacificamente escluso, per tali motivi, un vero e proprio mutamento del fatto, vertendosi piuttosto in tema di collocazione giuridica del fatto, rimessa al potere qualificatorio del giudice ex art. 521 comma 1 cod. proc. pen. (Sez. 4, n.10638 del 20/02/2013, Rv. 255289, Sez.6, n. 12368 del 17/10/2012, Rv. 255996). Rimane tuttavia da chiedersi se le circostanze aggravanti, valorizzate dal giudice come connotazioni essenziali del fatto, possano consentire di ravvisare, esse sole, la diversità del fatto e determinare la regressione del processo ex art. 521 c. 2 cod. proc. pen. Ritiene il Collegio che la risposta sia negativa dal momento che la diversità del fatto è da escludere quando sia determinata esclusivamente dalla ravvisabilità di nuove o diverse circostanze aggravanti, atteso che le circostanze del reato sono elementi esterni al fatto che non ne determinano la diversità, ma accedono ad esso (Sez. 4, n. 31446 del 25/672008, rv. 240896; Sez. 1 n. 25882 del 12/5/2015, rv. 263941). In altre parole le circostanze del reato, aggravanti o attenuanti, in quanto elementi che stanno intorno al reato implicano per loro indole, l'idea di accessorietà che presuppone necessariamente il principale, costituito da un reato perfetto nella sua natura. Vi è da aggiungere che nel caso di specie, gli elementi aggravanti, come tali ritenuti dal giudice, ovvero la relazione dovuta alla prestazione d'opera e l'uso di violenza sulle cose, pur se non contestati sotto tale forma, sono stati prospettati dall'accusa nell'ambito della generale rappresentazione del fatto e l'imputato è stato posto in grado di difendersi sicchè la loro valorizzazione in termini aggravatori, non ha apportato alcun elemento di novità ridondante sul diritto di difesa dell'imputato, rapportato al fatto complessivamente considerato. Deve pertanto concludersi che l'ordinanza, in quanto determina un'indebita regressione del procedimento, sia affetta da abnormità e debba essere annullata ( Sez.6, n. 8987 del 31/01/2007 235924).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo. Così deciso il 11.2.2016 Il consigliere estensore Il presidente Antonio Prestipino Lucia Aielli Sucis fuelli DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE .2 MAG 2016 IL 3 DEMADI 11CANCELLIERE, D PRE CA Claudia Pianell E N E O T R O C