Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/01/2007, n. 8987
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Sentenza 31 gennaio 2007

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La discrasia rilevata dal giudice non tra i fatti contestati e quelli emersi nel corso del giudizio, ma tra la contestazione e gli elementi di prova sulla base dei quali la contestazione stessa era stata formulata, è idonea, se realmente sussistente, a determinare il proscioglimento nel merito dell'imputato, ma non la modifica dell'imputazione; mentre le eventuali difformità relative alle modalità di esecuzione del reato non possono mai determinare la regressione del procedimento ai sensi dell'art. 521, comma secondo, cod. proc. pen., in presenza di una contestazione in fatto di tutti gli elementi di accusa. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto abnorme l'ordinanza con la quale il tribunale, all'esito dell'acquisizione dei verbali delle sommarie informazioni rilasciate dagli imputati alla P.G., nei quali essi riferivano di non ricordare alcunché dei fatti contestati, aveva disposto la restituzione degli atti al P.M. sul rilievo di una ritenuta diversità del fatto come emerso in dibattimento rispetto all'imputazione di favoreggiamento elevata nei loro confronti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/01/2007, n. 8987
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8987
    Data del deposito : 31 gennaio 2007

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