Sentenza 31 gennaio 2007
Massime • 1
La discrasia rilevata dal giudice non tra i fatti contestati e quelli emersi nel corso del giudizio, ma tra la contestazione e gli elementi di prova sulla base dei quali la contestazione stessa era stata formulata, è idonea, se realmente sussistente, a determinare il proscioglimento nel merito dell'imputato, ma non la modifica dell'imputazione; mentre le eventuali difformità relative alle modalità di esecuzione del reato non possono mai determinare la regressione del procedimento ai sensi dell'art. 521, comma secondo, cod. proc. pen., in presenza di una contestazione in fatto di tutti gli elementi di accusa. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto abnorme l'ordinanza con la quale il tribunale, all'esito dell'acquisizione dei verbali delle sommarie informazioni rilasciate dagli imputati alla P.G., nei quali essi riferivano di non ricordare alcunché dei fatti contestati, aveva disposto la restituzione degli atti al P.M. sul rilievo di una ritenuta diversità del fatto come emerso in dibattimento rispetto all'imputazione di favoreggiamento elevata nei loro confronti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/01/2007, n. 8987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8987 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 31/01/2007
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 209
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - rel. Consigliere - N. 1933/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi;
avverso l'ordinanza emessa in data 26.10.2005 dal Tribunale di S. Angelo dei Lombardi nel dibattimento di primo grado del processo nei confronti di:
1. RA EL;
2. RA LE;
con la quale si disponeva la restituzione degli atti all'ufficio del Pubblico Ministero in sede ai sensi dell'art. 521 c.p.p., comma 2;
esaminati gli atti, il ricorso e il provvedimento censurato;
udita in camera di consiglio la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
lette le richieste scritte del Procuratore Generale, che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di S. Angelo dei Lombardi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto del 10.2.2005 il procedente pubblico ministero presso il Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi citava a giudizio innanzi al locale Tribunale EL RA e LE RA perché rispondessero, ciascuno attinto da autonoma imputazione, del delitto di favoreggiamento personale, avendo - nel quadro delle indagini inerenti procedimento penale per il reato di peculato nei confronti di EL AF - dichiarato falsamente ai carabinieri della stazione di Calitri di non ricordare nulla dell'episodio criminoso di cui si era reso protagonista il detto UC, avvenuto nel 1998 presso l'ospedale di Pescopagano.
Il Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi in composizione monocratica procedeva all'istruttoria dibattimentale e nel corso dell'udienza tenutasi il 26.10.2005, all'esito di alcuni esami testimoniali e dell'acquisizione dei verbali delle sommarie informazioni testimoniali rilasciate dai due imputati ai carabinieri, rilevato che da detti verbali emergeva che i due prevenuti - più che affermare di non ricordare le circostanze dell'episodio riguardante il UC - avevano asserito di non essere in grado di riferire alcunché sull'episodio, deduceva essersi verificata una situazione processuale di acclarata diversità del fatto contestato ai giudicabili meritevole di essere apprezzata ai sensi dell'art. 521 c.p.p., comma 2. Per l'effetto disponeva con ordinanza la trasmissione
(restituzione) degli atti al pubblico ministero.
Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Sant'Angelo dei Lombardi, deducendone l'erroneità per palese violazione della legge processuale (art. 521 cpv. c.p.p.). Osserva il ricorrente p.m. che nel caso di specie non si è determinato alcun mutamento del fatto contestato (come da elevate imputazioni), giacché l'immutazione del fatto rilevante ex art. 521 c.p.p. è soltanto quella che modifica la struttura tipica della fattispecie contestata, nelle sue componenti storico-causali e soggettive, in tal modo compromettendo il pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato. Compromissione che nel caso del RA e del RA non vi è stata: "Agli imputati viene contestato proprio di non aver ricordato fatti specifici sui quali in precedenza, in sede disciplinare cioè nell'ambito della procedura disciplinare instaurata nei confronti del tecnico di radiologia dell'ospedale di Pescopagano EL UC, ndr, avevano reso dichiarazioni puntuali e precise. La condotta tenuta dai due davanti ai carabinieri è stata correttamente riassunta con l'espressione nulla ricordavano in considerazione del fatto che gli stessi, avendo già reso dichiarazioni sugli episodi richiesti sono anche loro dipendenti dell'ospedale di Pescopagano al pari del UC, ndr, dimostravano di non serbarne il ricordo. La frase del nulla so riferire, perché collocati in altra stanza, attiene alla giustificazione addotta ai carabinieri che non elimina l'essenza della loro condotta colpevole, che si è sostanziata nel non ricordare i fatti accaduti presso l'ospedale di Pescopagano il 10.4.1998 sui quali nel 1999 avevano fornito circostanziate dichiarazioni". Ricordando come questa Corte di legittimità abbia qualificato abnorme il provvedimento di trasmissione degli atti al p.m. per diversità del fatto ex art. 521 cpv. c.p.p., qualora esso sia disposto sul rilievo di una mera diversa modalità di partecipazione al fatto ovvero di commissione del fatto da parte dell'imputato (Cass. Sez. 1, sent. 22.1.2001 n. 18941, Ligato, rv. 218920), il ricorrente pubblico ministero censura l'impugnata ordinanza per l'indebita regressione del processo alla fase delle indagini preliminari dalla stessa determinata.
Il ricorso è fondato, attesa la congruenza delle considerazioni critiche sviluppate dal ricorrente, conclamanti la palese erroneità delle determinazioni decisorie interlocutorie assunte dal Tribunale di S. Angelo dei Lombardi con l'ordinanza in esame.
Al riguardo meritano di essere integralmente condivise le valutazioni espresse dal concludente Procuratore Generale in sede, come di seguito riportate:
"Dall'esame dell'ordinanza impugnata risulta che il giudice ha rilevato una evidente discrasia non tra la contestazione e i fatti emersi nel corso del giudizio, ma tra la contestazione e gli elementi di prova sulla base dei quali la contestazione stessa era stata formulata. Tale discrasia, ove eventualmente esistente, sarebbe idonea a determinare il proscioglimento nel merito degli imputati, ma non certo la modifica della contestazione a suo tempo formulata. D'altro canto, invece, ove la discrasia riguardasse le modalità del favoreggiamento (attraverso un'asserita mancanza di ricordo o attraverso l'affermazione strumentale di non aver potuto vedere l'episodio, perché verificatosi in una stanza diversa da quella dove gli stessi si trovavano al momento del fatto), essa atterrebbe alle modalità esecutive e non potrebbe determinare la regressione in presenza di una contestazione in fatto di tutti gli elementi d'accusa. Nel caso in esame la condotta contestata agli imputati appare adeguatamente circoscritta, gli stessi hanno avuto ampia possibilità di difendersi nel merito della contestazione e nessun elemento nuovo risulta emerso nel corso del giudizio, tale da imporre la restituzione degli atti al Pubblico Ministero".
Conseguentemente deve annullarsi senza rinvio l'ordinanza oggetto di ricorso, contestualmente disponendosi la restituzione degli atti al Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi per la prosecuzione del dibattimento di primo grado, già instaurato, a carico di RA EL e LE RA.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 31 gennaio 2007. Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2007