Sentenza 3 giugno 2015
Massime • 1
In tema di impedimento a comparire del difensore, il rinvio dell'udienza per precedenti impegni professionali deve essere disposto dal giudice solo se la richiesta di differimento sia stata formulata in un momento immediatamente prossimo alla data di ricezione dell'avviso di fissazione dell'udienza di cui è chiesto il rinvio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/06/2015, n. 24235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24235 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 03/05/2015
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - N. 788
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - N. 12454/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DO LU N. IL 21/08/1989;
avverso la sentenza n. 688/2013 CORTE APPELLO di LECCE, del 18/11/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/06/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO:
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. VIOLA che ha concluso per annullamento senza rinvio dei reati contravvenzionali con eliminazione delle pertinenti pene. Rigetto nel resto. CONSIDERATO IN FATTO
1. ND IA è stato condannato l'8.11.12 dal Tribunale di Brindisi-Ostuni alle pene di giustizia per reati ex art. 337 c.p. (capo A), L. n. 1423 del 1956, art. 2 (B), art. 116 C.d.S., comma 13 (C), art. 186 C.d.S., comma 2, lett. B) (D), art. 189 C.d.s. (F), per fatti del 27.4.2009.
La Corte d'appello di Lecce con sentenza del 18.11-17.1.14 ha assolto l'imputato dal reato di cui al capo B, rideterminando la pena, confermando nel resto.
2. A mezzo del difensore avv. G. Lillo ricorre ND, enunciando sei motivi di erronea applicazione della legge penale e vizi della motivazione in relazione:
- 1. all'art. 337 c.p., perché la sussistenza della consapevolezza dell'imputato in ordine all'intenzione della pattuglia della Guardia di finanza di fermarlo per un controllo sarebbe stata argomentata con mere congetture;
- 2. all'art. 186 C.d.S., comma 5, con riferimento alle analisi del sangue che sarebbero state illegittimamente fatte eseguire sull'imputato presso il locale ospedale al solo scopo di documentarne l'eventuale stato di ebbrezza: da qui la loro inutilizzabilità;
- 3. all'esatta individuazione della violazione imputabile ex art. 186 C.d.S., comma 2 in applicazione del principio del favor rei, con riferimento all'individuazione della fascia a seguito delle incertezze che l'evoluzione del tasso alcolemico nel tempo comporta nell'attendibilità degli esami eseguiti, quanto alla riferibilità dell'esito al momento, solo rilevante, della conduzione del mezzo: la Corte non avrebbe risposto alle pertinenti e specifiche deduzioni d'appello sul punto;
- 4. all'art. 189 C.d.S. per avere la stessa persona offesa dal tamponamento negato di aver subito alcun danno alla persona, lesione o malattia, la certificazione medica richiamata dalla Corte d'appello risultando priva di una puntuale valutazione sulle eventuali lesioni subite dal paziente;
-5. all'art. 81 c.p. perché la ricostruzione del fatto operata dai Giudici del merito (l'imputato, senza patente e in evidente stato di alterazione alcolica, tamponava una microcar con a bordo due persone e si dava a precipitosa fuga ingaggiando inseguimenti con i militari della Guardia di finanza) avrebbe con immediatezza attestato l'esistenza di un legame tra i vari reati tutti consumati "in un ben preciso contesto temporale";
- 6. al diniego delle attenuanti generiche.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Preliminarmente va dato atto che il difensore avv. Lillo in data 27.5.15 ha chiesto il rinvio dell'odierna udienza per legittimo impedimento professionale: quando ha ricevuto la notifica di fissazione dell'udienza davanti a questa Corte aveva già un precedente impegno professionale in processo con numerosi imputati, proveniente da rinvio disposto dalla Corte d'appello di Lecce ancora alla precedente del 4.3.15. Il difensore ha argomentato pure l'impossibilità di farsi sostituire in uno dei due processi. La Corte ha disatteso la richiesta, perché intempestiva. L'art. 420-ter c.p.p., commi 1 e 5 disciplina la fattispecie dell'impedimento a comparire di imputato e difensore, stabilendo per entrambi il requisito dell'assolutezza e della dipendenza da caso fortuito, forza maggiore o altra legittima causa impeditiva. Per il difensore, però, il Legislatore ha imposto un ulteriore requisito:
la pronta comunicazione dell'impedimento.
Questa Corte ha già chiarito, con giurisprudenza che va qui ribadita, che la tempestività della comunicazione si ancora al momento in cui il difensore ha notizia della sovrapposizione degli impegni. Il che, quando l'impedimento deriva da precedente impegno professionale per altro processo, si determina nella immediatezza della ricezione della comunicazione del nuovo incombente lavorativo in diverso processo, per il quale viene poi chiesto il rinvio (Sez. 6 sent. 17595/2013). La ragione della scelta legislativa è chiara: si tratta di un intelligente equilibrio tra le esigenze proprie dell'esercizio della libera professione forense e quelle dell'ordinato ed efficace esercizio della giurisdizione. La destinazione in ruolo di un processo che non venga poi trattato per impedimento professionale del difensore determina infatti uno stallo del tutto antieconomico dell'ordinata e proficua gestione giudiziaria. Se invece l'impedimento viene comunicato prontamente il presidente o il giudice, esercitando altrettanto tempestivamente (ciò desumendosi dalla ricordata finalità della norma e dovendosi ritenere configurabile quantomeno una legittima aspettativa del difensore a conoscere anticipatamente la sorte della propria richiesta al fine di organizzare il proprio lavoro) i poteri organizzativi monocratici che l'art. 468 c.p.p. loro riconosce, possono anticipare o differire la trattazione del processo de quo e inserire nell'udienza originariamente prevista la trattazione di altro procedimento.
Orbene, nel nostro caso risulta dagli atti che al difensore è stata data comunicazione dell'odierna udienza già il 23.3.15. La richiesta di rinvio è invece pervenuta il 27.5.15, quando tra l'altro nessuna integrazione del ruolo odierno era più possibile.
4. Il primo motivo è inammissibile per assoluta genericità, in ragione del mancato confronto argomentativo con la specifica motivazione dedicata a questo capo a p. 5 della sentenza d'appello. Il quarto motivo è manifestamente infondato e diverso da quelli consentiti: a p. 8 la sentenza impugnata da conto di un certificato medico, le censure al cui contenuto e valore probatorio appartengono a precluso merito.
Il quinto motivo è manifestamente infondato (quanto ai delitti) perché la Corte d'appello ha spiegato con motivazione non apparente nè manifestamente illogica o contraddittoria le ragioni per cui ha giudicato mancare un programma criminoso che sin dall'inizio collegasse i vari reati.
Il sesto motivo è inammissibile perché svolge censure di precluso merito.
4.1 Secondo e terzo motivo sono ammissibili perché pongono questioni di diritto non manifestamente infondate, che non possono tuttavia essere affrontate per l'intervenuta prescrizione delle contravvenzioni di cui ai capi C e D. Sul punto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con eliminazione delle pene pertinenti ai reati contravvenzionali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi C e D perché estinti per prescrizione ed elimina le corrispondenti complessive pene di quattro mesi di arresto e 6.500 Euro di ammenda. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 3 maggio 2015.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2015