Cass. pen., sez. I, sentenza 12/05/2015, n. 25882
CASS
Sentenza 12 maggio 2015

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È abnorme il provvedimento con il quale il giudice, dopo l'ammissione del giudizio abbreviato non subordinato ad integrazione probatoria, e in difetto dell'assunzione di nuovi elementi di prova ex art. 441, comma quinto, cod. proc. pen., disponga, ai sensi dell'art. 521 cod.proc.pen, la restituzione degli atti al pubblico ministero, ritenendo, su sollecitazione di quest'ultimo, la sussistenza di una circostanza aggravante non contestata. (In motivazione, la Corte ha ribadito l'applicabilità dell'art. 521 cod.proc.pen. al giudizio abbreviato in caso di "diversità del fatto", precisando, però, che tale situazione è da escludere quando risultino configurabili esclusivamente nuove o diverse circostanze aggravanti).

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  • 1Corte di cassazione
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  • 3La Consulta dichiara “nuovamente” l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, c.p.p.
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 25 gennaio 2022

    La Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 34, co. 2, c.p.p. nella parte in cui non prevede che il giudice per le indagini preliminari, che ha rigettato la richiesta di decreto penale di condanna per mancata contestazione di una circostanza aggravante, sia incompatibile a pronunciare sulla nuova richiesta di decreto penale formulata dal pubblico ministero in conformità ai rilievi del giudice stesso. Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 34, co. 2 Indice: Il fatto La questione prospettata nell'ordinanza di rimessione Le argomentazioni sostenute dalle parti Le valutazioni giuridiche formulate dalla Consulta Conclusioni Il fatto Il pubblico ministero aveva …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 12/05/2015, n. 25882
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25882
Data del deposito : 12 maggio 2015

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