Sentenza 12 maggio 2015
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con il quale il giudice, dopo l'ammissione del giudizio abbreviato non subordinato ad integrazione probatoria, e in difetto dell'assunzione di nuovi elementi di prova ex art. 441, comma quinto, cod. proc. pen., disponga, ai sensi dell'art. 521 cod.proc.pen, la restituzione degli atti al pubblico ministero, ritenendo, su sollecitazione di quest'ultimo, la sussistenza di una circostanza aggravante non contestata. (In motivazione, la Corte ha ribadito l'applicabilità dell'art. 521 cod.proc.pen. al giudizio abbreviato in caso di "diversità del fatto", precisando, però, che tale situazione è da escludere quando risultino configurabili esclusivamente nuove o diverse circostanze aggravanti).
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La Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 34, co. 2, c.p.p. nella parte in cui non prevede che il giudice per le indagini preliminari, che ha rigettato la richiesta di decreto penale di condanna per mancata contestazione di una circostanza aggravante, sia incompatibile a pronunciare sulla nuova richiesta di decreto penale formulata dal pubblico ministero in conformità ai rilievi del giudice stesso. Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 34, co. 2 Indice: Il fatto La questione prospettata nell'ordinanza di rimessione Le argomentazioni sostenute dalle parti Le valutazioni giuridiche formulate dalla Consulta Conclusioni Il fatto Il pubblico ministero aveva …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/05/2015, n. 25882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25882 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 12/05/2015
Dott. DI TOMASSI Maria S. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 1372
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CENTONZE Alessandro - Consigliere - N. 47286/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EL CO DA, nato a [...] il [...];
2) CI CO, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa in data 17/07/2014 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato, i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere DI TOMASSI Maria Stefania;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. BALDI Fulvio, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi, ovvero, in subordine, la rimessione alle Sezioni Unite.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe, assunto in limine al giudizio abbreviato appena ammesso nei confronti di EL CO DA e di CI CO, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi restituiva ai sensi dell'art. 521 c.p.p., gli atti al Pubblico ministero ritenendo che, in base agli elementi illustrati dal Pubblico ministero, sussistesse "fatto diverso" in ragione della ravvisabilità dell'aggravante del D.L. n. 152 del 1991, art.
7. Il provvedimento veniva assunto nell'udienza fissata per il giudizio abbreviato richiesto dagli imputati a seguito di decreto di giudizio immediato, e faceva seguito: all'intervento con cui il pubblico ministero, dopo l'ammissione del rito, sollecitava la contestazione dell'aggravante del D.L. n. 152 del 1991, art. 7 e la conseguente trasmissione degli atti per competenza alla Procura distrettuale di Lecce, come da richiesta di detta Procura che chiedeva di produrre;
alla opposizione della difesa;
al riconoscimento, ad opera del G.i.p., che, non ricorrendo l'ipotesi dell'art. 438 c.p.p., comma 5, non era possibile procedere a contestazione suppletiva.
2. Avverso detto provvedimento hanno proposto ricorso EL CO DA e di CI CO a mezzo dei difensori avvocato Missere Raffaele e avvocato Castrignanò Gianfrancesco, che ne chiedono l'annullamento per abnormità.
Si osserva, in particolare, che, non ricorrendo l'ipotesi di fatto nuovo o diverso, ma solo di contestazione suppletiva di aggravante, non ammissibile ai sensi dell'art. 441 bis c.p.p., in difetto delle condizioni di cui all'art. 438 c.p.p., comma 5 e art. 441 c.p.p., comma 5, ivi tassativamente previste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio che i ricorsi appaiono fondati. 2. È indubbio che, a mente del disposto dell'art. 441, comma 1 (che esclude in via generale l'applicabilità nel giudizio abbreviato delle disposizioni sulle modificazioni dell'imputazione prevista per l'udienza preliminare dall'art. 423 c.p.p.) e art. 441 bis c.p.p., nel giudizio abbreviato il Pubblico ministero può procedere alle contestazioni di cui all'art. 423, comma 1 (relative, cioè al fatto diverso, al reato connesso a norma dell'art. 12, comma 1, lettera b, o a una circostanza aggravante) esclusivamente nei casi in cui si proceda nelle forme del giudizio abbreviato subordinato ad integrazione probatoria (ex art. 438, comma 5) ovvero allorché, avendo il giudice riconosciuto "di non poter decidere allo stato degli atti", sia stata disposta, anche d'ufficio, l'assunzione di ulteriori elementi "necessari ai fini della decisione", a norma dell'art. 441, comma 5 (tra moltissime: Sez. 6^, n. 13117 del 19/01/2010, Sghiri Yassine, Rv. 246680; Sez. 6^, n. 47568 del 27/11/2007, Luddeni, Rv. 238324). Ciò non significa, ovviamente, che all'esito della discussione il giudice non debba comunque provvedere ai sensi dell'art. 521 c.p.p., comma 2, ove accerti che il fatto che emerge dagli atti è diverso da quello contestato, perché tale regola è espressione del principio generale della necessaria correlazione tra accusa e sentenza: il pieno rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa richiedendo che sia comunque assicurata la costante corrispondenza del fatto storico, quale emerge dagli atti e dalle fonti di prova, all'imputazione formulata e alla decisione su di essa assunta (cfr., mutatis, Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007 dep. 2008, Battistella, in parte motiva;
nonché in termini, tra molte, Sez. 6^, n. 36310 del 07/07/2005, Notari, Rv. 232407) Ma, come puntualmente evidenzia Sez. 4^, Sentenza n. 31446 del 25/06/2008, Mustaccioli, Rv. 240896, "è da escludere che la diversità di una circostanza aggravante determini diversità del fatto o sia comunque riconducibile alla relativa nozione". Il "fatto diverso", consiste, difatti, in un'ipotesi storica difforme rispetto a quella contestata, la relativa nozione, desumibile dall'art. 649 c.p.p., dovendo essere correlata alle componenti essenziali della fattispecie, attinenti alla condotta, al nesso causale, all'evento.
Nessuna rilevanza è, pertanto, a tale fine attribuibile, non solo alla definizione giuridica, ma altresì alle circostanze, che non determinano diversità del fatto, ma ad esso accedono, semplicemente - appunto - "circostanziandolo".
E nessuna possibilità è, per conseguenza, data al giudice che ritenga la sussistenza di una ulteriore aggravante o che riconosca la diversità di una circostanza rispetto a quella originariamente contestata, di trasmettere gli atti al pubblico ministero e di vanificare, così, l'inerzia di questo, che, qualora non abbia tempestivamente e ritualmente contestato la nuova o diversa circostanza aggravante, non può che subire il giudicato destinato a formarsi sull'originaria contestazione.
L'assoluta uniformità della giurisprudenza di legittimità a proposito dei principi richiamati (quale può agevolmente desumersi dalla lettura delle motivazioni delle molte sentenze che si sono al proposito pronunziate, nonostante, forse, un qualche difetto di precisione delle massime in base ad esse redatte, che non sempre distinguono tra le diverse ipotesi di contestazione suppletiva esaminate), consente quindi di escludere in radice la necessità della rimessione alle Sezioni Unite sollecitata dal Procuratore generale.
3. Per le ragioni esposte, deve riconoscersi l'abnormità strutturale del provvedimento in esame, con il quale il giudice chiamato a celebrare il giudizio abbreviato ha disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero affermando la diversità del fatto solo perché in base a quanto rappresentato dal Pubblico ministero sarebbe stata ravvisabile una circostanza aggravante non contestata. Consegue l'annullamento senza rinvio di detto provvedimento e la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2015.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2015