Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 17/04/2026, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01104/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00196/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 196 del 2026, proposto da
IU GE, rappresentato e difeso dall'avvocato NT Lorito, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC antonio.lorito@pec.ordineavvocaticatania.it;
contro
Opera Pia Casa di Riposo “S. Vincenzo de’ Paoli” Vizzini – Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
al decreto ingiuntivo del Tribunale Civile di Caltagirone, Sez. Lavoro (R.G. 831/2017) n. 263/2017 - provvisoriamente esecutivo - notificato in tale forma il 05.09.2017 e il 29.07.2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 il dott. NI IU NT DA;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso spedito per la notifica in data 12 gennaio 2026 e depositato in data 25 gennaio 2026 il deducente ha rappresentato quanto segue.
Con decreto ingiuntivo del Tribunale Civile di Caltagirone, Sez. Lavoro (r.g. 831/2017) n. 263/2017 - provvisoriamente esecutivo - notificato in tale forma il 5 settembre 2017, definitivamente esecutivo con sentenza n. 650/2025 pubblicato il 19 giugno 2025 del medesimo Ufficio Giudiziario (r.g. n. 1098/2017), munita di attestazione di passaggio in giudicato del 29 luglio 2025 e notificata in pari data è definitivo l’ordine del Giudice del Lavoro che ingiunge all’Opera Pia Casa di Riposo “S. Vincenzo De Paoli” di Vizzini – Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza di pagare al ricorrente “ la somma lorda di euro 19122,22 per i titoli dedotti in ricorso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto e fino al soddisfo ” nonché le spese e competenze della stessa procedura liquidate “ in complessivi euro 759,00 di cui € 259,00 per rimborso contributo unificato ed € 500,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali ”.
Non avendo l’Ente debitore ottemperato al pagamento delle suddette somme il ricorrente, con l’atto introduttivo del giudizio, ha avanzato la domanda in epigrafe.
1.1. L’Opera Pia Casa di Riposo “S. Vincenzo De' Paoli” Vizzini – Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza non si è costituita in giudizio.
1.2. Alla camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. La parte ricorrente ha chiesto al Tribunale adito di:
- assegnare un termine di trenta giorni all’Opera Pia Casa di Riposo “S. Vincenzo De Paoli” di Vizzini – Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza per ottemperare al decreto ingiuntivo del Tribunale Civile di Caltagirone, Sez. Lavoro (r.g. 831/2017) n. 263/2017 - provvisoriamente esecutivo - notificato in tale forma il 5 settembre 2017 e il 29 luglio 2025 in conseguenza del decorso dei 120 giorni dalla notifica della sentenza definitiva di rigetto dell’opposizione che dichiara esecutivo detto decreto;
- fissare una somma di denaro dovuta in caso di ulteriore inadempimento ai sensi dell’art. 114 comma 4 lett. d), cod. proc. amm.;
- nominare per il caso di ulteriore inadempimento un commissario ad acta perché provveda in via sostitutiva;
- condannare l’Opera Pia Casa di Riposo “S. Vincenzo De Paoli” di Vizzini – Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza, al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2. Il ricorso merita di essere accolto, nei sensi e nei limiti in appresso specificati.
2.1. Deve osservarsi che, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., è ammissibile il giudizio di ottemperanza per i decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione (cfr., ex plurimis , T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 23 febbraio 2026, n. 153; T.A.R. Basilicata, sez. I, 5 febbraio 2026, n. 49; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, 2 febbraio 2026, n. 336).
Nel caso che occupa, la parte ricorrente ha depositato in giudizio il decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, del Tribunale di Caltagirone n. 263/2017 del 23 agosto 2017, r.g. n. 831/2017, nonché la sentenza del medesimo Tribunale di Caltagirone n. 650/2025 del 19 giugno 2025, r.g. n. 1098/2017, che ha rigettato l’opposizione proposta dall’Ente debitore avverso il citato decreto ingiuntivo, con conseguente conferma dello stesso, contestualmente dichiarato definitivamente esecutivo.
Come da attestazione del 30 luglio 2025, versata in atti, la sentenza n. 650/2025, pubblicata il 19 giugno 2025, r.g. n. 1098/2017, è passata in cosa giudicata.
2.2. Risulta rispettato il disposto dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. (quanto al termine decennale per la proposizione dell’azione) e, in ordine al termine per il deposito del ricorso, dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. (in relazione ai giudizi di cui al precedente comma 2, lett. d)).
2.3. In ordine al disposto dell’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1997, n. 30, e ss. mm. ed ii., è stata documentata l’avvenuta notificazione all’intimata Opera Pia Casa di Riposo “S. Vincenzo De' Paoli” Vizzini – Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza del decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, del Tribunale di Caltagirone n. 263/2017 del 23 agosto 2017, in data 5 settembre 2017, e poi del medesimo decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, del Tribunale di Caltagirone n. 263/2017 del 23 agosto 2017 nonché della sentenza del medesimo Tribunale di Caltagirone n. 650/2025 del 19 giugno 2025, r.g. n. 1098/2017, all’indirizzo PEC ipabsvpaolivizzini@legalmail.it, in data 30 luglio 2025.
2.4. Nel merito, poi, visto il rituale esercizio dell’azione di ottemperanza e l’affermato perdurante inadempimento dell’Opera Pia Casa di Riposo “S. Vincenzo De' Paoli” Vizzini – Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza sussiste in capo all’Ente debitore l’obbligo giuridico di pagare alla parte ricorrente “ la somma lorda di euro 19122,22 […] oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto e fino al soddisfo, nonché di pagare spese e competenze della […] procedura ”, liquidate “in complessivi euro 759,00 di cui € 259,00 per rimborso contributo unificato ed € 500,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali. ”.
Deve essere conseguentemente ordinato all’Opera Pia Casa di Riposo “S. Vincenzo De' Paoli” Vizzini – Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza di dare esecuzione al titolo in epigrafe entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente sentenza.
2.5. Per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine di sessanta (60) giorni ora visto, il Collegio provvede, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., alla nomina di un commissario ad acta , individuandolo nel segretario comunale del Comune di Piazza Armerina, che darà corso all’adempimento, compiendo tutti gli atti necessari, entro il termine di sessanta (60) giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’Ente debitore.
Insediatosi, il commissario ad acta designato dovrà dare tempestiva comunicazione dell’insediamento alla Segreteria della Sezione Quinta di questo Tribunale.
Si fa riserva, ove si rendesse necessario l’intervento del commissario ad acta , di liquidare il relativo compenso, secondo la normativa vigente, a carico dell’Ente inottemperante e con segnalazione del conseguente danno all’erario; il compenso, da calcolare secondo la normativa vigente, sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, contenente l'indicazione della misura degli onorari spettanti (e la prova della somma effettivamente pagata alla parte ricorrente).
Tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, ex art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico.
2.6. Non si ritiene, invece, di dover fissare anche l’ulteriore somma richiesta, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm., che apparirebbe a giudizio del Collegio manifestamente iniqua: invero, le previsioni del titolo esecutivo ottemperando assicurano la conservazione del valore economico reale del credito della parte ricorrente (“[…] oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto e fino al soddisfo ”): cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 22 dicembre 2025, n. 3650.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, con distrazione a favore dell’avvocato NT Lorito, antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti in motivazione, e per l’effetto:
- ordina all’Opera Pia Casa di Riposo “S. Vincenzo De' Paoli” Vizzini – Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza di dare esecuzione - entro il termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente sentenza - al titolo in epigrafe nei termini sopra specificati;
- per il caso di ulteriore inadempienza nomina sin d’ora, quale commissario ad acta , il segretario comunale del Comune di Piazza Armerina affinché provveda in via sostitutiva nei termini sopra specificati;
- respinge la domanda con cui la parte ricorrente ha chiesto la condanna dell’Ente debitore intimato al pagamento della c.d. penalità di mora.
Condanna l’Opera Pia Casa di Riposo “S. Vincenzo De' Paoli” Vizzini – Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi Euro 850,00 (€. ottocentocinquanta/00), oltre accessori di legge, da distrarsi a favore dell’avvocato NT Lorito, antistatario.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente sentenza alle parti e al commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NE AN RO, Presidente
NI IU NT DA, Consigliere, Estensore
Salvatore Ermete Massimo Accolla, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI IU NT DA | NE AN RO |
IL SEGRETARIO