Sentenza 14 novembre 2016
Massime • 1
La manomissione del capitale attuata mediante l'illegale distribuzione di somme di denaro corrispondenti a utili "in nero", ancorché essi rappresentino il profitto effettivo della gestione, integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in quanto, sebbene l'utile non costituisca di per sé l'oggetto materiale della condotta di distrazione fraudolenta, essendo di spettanza dei soci e non della società, quando la sua assegnazione avvenga senza la pre-deduzione dell'onere tributario e della conseguente penalità tributaria (che sorge al momento della erogazione della ricchezza), si riscontra manomissione della ricchezza sociale poiché la distribuzione eccede quanto di pertinenza dei soci.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/11/2016, n. 14522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14522 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2016 |
Testo completo
14522-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da -Presidente - Sent. n. sez. 2840 Paolo Bruno 14/11/2016 Rosa Pezzullo R.G.N. 30238/2016 Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Irene Scordamaglia Giuseppe Riccardi Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da GN TT, nato a [...] il [...] RG RO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/01/2016 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Riccardi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Corasaniti, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore, Avv. Federico Merelli, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18/01/2016 la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza di condanna alle pene ritenute di giustizia emessa il 20/11/2012 dal Tribunale di Milano nei confronti di GN TT e RG RO, imputati del reato di cui agli artt. 223, 216, comma 1, nn. 1 e 2, 219, comma 2, 4 n. 1, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, per avere, in qualità di amministratori (dal 20/02/1995 al 02/04/1998) della società "Gior.Si Costruzioni s.r.l.", dichiarata fallita con sentenza del 13/05/2004, commesso fatti di bancarotta fraudolenta documentale (tenendo i libri contabili in modo che non fosse possibile ricostruire il patrimonio sociale) e patrimoniale, mediante distrazione di beni sociali, ed in particolare di ricavi non dichiarati, per un importo complessivo di £ 1.349.717.210, transitati su libretti al portatore nella disponibilità di RG e GN, e su conti correnti intestati al RG ed alla moglie di costui, Farina Loriana.
2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione il difensore di GN TT, Avv. Andrea Alberti, deducendo i seguenti motivi di ricorso, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Violazione di legge processuale: deduce l'inutilizzabilità del processo verbale di constatazione redatto dalla G.d.F. nella parte in cui descrive il contenuto di altri documenti allegati, ma non acquisiti al procedimento;
sostiene che la prova principale del processo è rappresentata dai libretti al portatore che sarebbero stati nella disponibilità dell'imputato, e che questi avrebbe estinto negli anni dal 1993 al 1998; i libretti vennero acquisiti dalla G.d.F. nell'ambito della verifica fiscale avviata 11/09/1998, e vennero allegati al P.V.C. del 29/03/1999, acquisito ex art. 234 cod. proc. pen. . Lamenta che il P.V.C. sia stato acquisito come atto amministrativo extraprocessuale, ma che i libretti al portatore non erano stati prodotti ed acquisiti al fascicolo dibattimentale per una dimenticanza del P.M.; la Corte di Appello, dunque, avrebbe dovuto rinnovare il dibattimento per l'acquisizione dei libretti allegati al P.V.C.. 2.2. Vizio di motivazione e omessa assunzione di prova decisiva: non essendo stati acquisiti i libretti al portatore sui quali sarebbe transitato il "nero" della società fallita, era stata richiesta la rinnovazione per l'assunzione del direttore della filiale della Banca Credito Bergamasco, al quale il GN aveva chiesto informazioni sui libretti, non essendo egli in precedenza a conoscenza degli stessi;
lamenta l'omessa motivazione sul diniego di rinnovazione.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione: deduce che fra la dichiarazione del fallimento nel 2004 e l'uscita dell'imputato dalla società nel 1998 erano trascorsi sei anni, l'imputato aveva consegnato ai soci e agli amministratori successivi una società in bonis con la contabilità regolarmente tenuta e con un utile di esercizio;
solo successivamente si accumulò il debito nei confronti dell'erario per i contributi dei dipendenti non versati;
i successivi 2 दर amministratori sono stati imputati solo per bancarotta documentale, poi derubricata in bancarotta semplice;
al contrario, GN è stato condannato per bancarotta fraudolenta documentale in relazione alla contabilità dal 1995 al 1998, nonostante la sua soppressione non fosse a lui addebitabile, avendola consegnata agli amministratori;
la valutazione della Corte di Appello, secondo cui la contestazione si riferiva all'omessa contabilizzazione dei ricavi in nero, che erano stati distratti tramite i libretti al portatore, è meramente deduttiva e sfornita di prova, in quanto i libretti non sono stati acquisiti. Sotto altro profilo, lamenta che non sono stati distratti beni sociali, ma soltanto utili, transitati sui libretti al portatore, e nessun depauperamento avevano causato alla società, che presentava un bilancio in pareggio ed un utile di esercizio, né poteva prevedersi un dissesto, causato dai successivi amministratori;
il transito degli utili sui libretti al portatore costituiva soltanto una evasione di imposte, non una bancarotta fraudolenta.
3. Ricorre per cassazione il difensore di RG RO, Avv. Mauro Angarano, deducendo i seguenti motivi di ricorso, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
3.1. Violazione di legge processuale: deduce l'inutilizzabilità del processo verbale di constatazione redatto dalla G.d.F., non essendo stati acquisiti gli allegati, e, in particolare, i libretti al portatore che sarebbero stati nella disponibilità dell'imputato; i libretti, acquisiti dalla G.d.F. nell'ambito della verifica fiscale avviata il 11/09/1998, ed allegati al P.V.C. del 29/03/1999, acquisito ex art. 234 cod. proc. pen., non sono mai stati prodotti nel fascicolo dibattimentale;
erronea sarebbe la qualificazione del P.V.C. come atto irripetibile.
3.2. Violazione di legge processuale: la sentenza ha ritenuto che il PVC fosse un atto irripetibile, idoneo a provare anche i documenti sui quali si fonda.
3.3. Vizio di motivazione: la responsabilità è stata affermata senza l'acquisizione dei libretti al portatore sui quali sarebbero stati versati gli importi asseritamente percepiti in nero, senza l'acquisizione delle distinte bancarie attestanti le movimentazioni bancarie sui libretti, e delle fatture e dei documenti contabili che avrebbero attestato la riconducibilità degli importi versati all'attività sociale, nonché dei documenti contabili attestanti il versamento di ricavi sui conti correnti del RG e della moglie. Anche la consulenza tecnica del dott. Gaffuri sarebbe stata elaborata senza una diretta valutazione dei libretti, e si sarebbe basata sul contenuto del P.V.C. della G.d.F.. 3 3.4. Violazione di legge processuale in relazione all'art. 64 cod. proc. pen.: lamenta che l'affermazione di responsabilità sia stata fondata sull'omessa specifica contestazione da parte dell'imputato delle contestate percezioni in nero delle somme inerenti l'attività della società, utilizzando le dichiarazioni ammissive contenute nel PVC.
3.5. Violazione di legge: lamenta che la sentenza abbia affermato la responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale con riferimento alla omessa prededuzione e versamento nelle casse sociali, quanto agli importi asseritamente percepiti in nero, della quota dovuta per oneri tributari;
tuttavia, il P.V.C. non ha determinato alcun avviso di accertamento fiscale, quindi non vi fu alcun depauperamento per la società, tale non potendosi considerare la divisione dei ricavi tra soci sei anni prima della dichiarazione di fallimento.
3.6. Violazione di legge: deduce che la percezione di ricavi in nero integri una illegale ripartizione di utili, suscettibile di configurare la bancarotta impropria solo allorchè abbia cagionato o concorso a cagionare il dissesto della società.
3.7. Violazione di legge in relazione all'elemento psicologico, la cui sussistenza è stata affermata nonostante l'asserita distrazione fosse avvenuta sei anni prima del fallimento ed in una situazione di piena solvibilità.
3.8. Violazione di legge in relazione all'elemento oggettivo, la cui sussistenza è stata affermata nonostante l'insussistenza di una offesa alla massa dei creditori.
3.9. Con altri motivi ha dedotto le medesime doglianze in ordine al reato di bancarotta documentale.
3.10. Con atto pervenuto il 28/10/2016 è stata depositata memoria difensiva e motivi aggiunti, con i quali, tuttavia, sono state ribadite ed ulteriormente sviluppate le doglianze relative ai motivi già proposti con il ricorso, con particolare riferimento all'utilizzabilità del processo verbale di constatazione ed alla mancata acquisizione degli allegati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi di GN TT e di RG RO (che, anche a causa dell'eccessiva ridondanza, non risulta sempre chiaro e comprensibile), che meritano un esame congiunto, per la sovrapponibilità (almeno parziale) delle doglianze, al fine di evitare una parcellizzazione valutativa, sono infondati e vanno rigettati.
2. Il primo motivo di ricorso di GN ed i primi tre motivi di RG RO sono manifestamente infondati, in quanto è pacifico che il processo 4 GR verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza o dai funzionari degli uffici finanziari, in quanto atto amministrativo extraprocessuale, costituisce prova documentale anche nei confronti di soggetti non destinatari della verifica fiscale;
tuttavia, qualora emergano indizi di reato, occorre procedere secondo le modalità previste dall'art. 220 disp. att., giacchè altrimenti la parte del documento redatta successivamente a detta emersione non può assumere efficacia probatoria e, quindi, non è utilizzabile (Sez. 3, n. 6881 del 18/11/2008, dep. 2009, Ceragioli, Rv. 242523; Sez. 3, n. 7820 del 01/04/1998, Molayem M, Rv. 211225). Tanto premesso, dalla sentenza impugnata risulta che il P.V.C. redatto dalla G.d.F. all'esito delle verifica fiscale generale nei confronti della GIORSI Costruzioni s.r.l. sia stato ritualmente acquisito al fascicolo del dibattimento quale documento extraprocessuale, ai sensi dell'art. 234 c.p.p.; frutto di un evidente travisamento appare, al riguardo, la doglianza dei ricorrenti relativa alla natura di atto irripetibile del P.V.C., essendo stato specificato, in sentenza, che, ferma la natura documentale, l'atto attesta attività e situazioni irripetibili, quali l'esame analitico condotto dai militari della G.d.F. sulla documentazione bancaria relativa ai libretti al portatore e conti correnti del Credito Bergamasco e della Banca Popolare di Bergamo sui quali erano confluiti i ricavi;
del resto, la natura di atto irripetibile, propria, ad esempio, dei verbali di perquisizione e sequestro, attestanti le attività tipiche dei mezzi di ricerca della prova, è esclusa dalla formazione dell'atto in una fase extraprocessuale, allorquando non erano ancora iniziate le indagini preliminari. Appare, del resto, priva di pregio la censura di inutilizzabilità dei dati emersi dall'esame dei libretti al portatore, in quanto non materialmente acquisiti al fascicolo del dibattimento, poiché il P.V.C. legittimamente acquisito già attesta il transito di ingenti somme di denaro, derivanti dagli introiti 'in nero' dell'attività societaria (come desunto dalla provenienza degli assegni dai clienti della GIORSI, quale compenso per l'attività sociale svolta e non contabilizzata), su 40 libretti di risparmio al portatore (20 riferibili a GN e 20 a RG) e sui conti correnti intestati a RG e a sua moglie, né il risultato probatorio risulta contestato dagli imputati (come evidenziato a p. 12 della sentenza impugnata). Non ricorreva, pertanto, un dovere di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel giudizio di appello, per la materiale acquisizione dei libretti al portatore, poiché l'esame degli stessi era stato già espletato dai militari della G.d.F. in un fase extraprocessuale, ed il relativo risultato probatorio, non contestato, era stato legittimamente acquisito ai sensi dell'art. 234 c.p.p.; inoltre, i dati estratti dalla documentazione bancaria, relativi alla provenienza ed alla destinazione dei flussi finanziari, sono stati altresì legittimamente valutati dal 5 Sk consulente tecnico, e corroborati dalle dichiarazioni rese da alcuni dei clienti della società, attestanti la riconducibilità dei ricavi all'attività d'impresa.
2.1. Il secondo motivo di GN, con il quale si lamenta l'omessa assunzione di prova decisiva, in quanto, non essendo stati acquisiti i libretti al portatore sui quali sarebbe transitato il "nero" della società fallita, era stata richiesta la rinnovazione per l'assunzione del direttore della filiale della Banca Credito Bergamasco, è manifestamente infondato. Invero, oltre al rilievo che alla manifesta infondatezza del primo motivo consegue la piena utilizzabilità del risultato probatorio desunto dall'esame dei libretti al portatore sui quali erano transitati i ricavi 'in nero' della società, la sentenza impugnata ha diffusamente motivato anche in ordine al rigetto della richiesta rinnovazione, evidenziando che la pretesa inconsapevolezza del GN in merito all'esistenza dei libretti ed alla loro movimentazione - sui quali avrebbe dovuto deporre, ex art. 603 c.p.p., il teste TI era smentita "irrefutabilmente" da due versamenti -uno di 239 milioni nel 1995 ed uno di 75 milioni di lire nel 1996 - eseguiti, rispettivamente, sul libretto al portatore di RG e sul conto corrente della moglie di quest'ultimo, e disposti direttamente dal GN (p. 21-22 della sentenza impugnata).
2.2. Con riferimento alle ulteriori censure proposte dal RG, va aggiunto che il dedotto vizio di motivazione è inammissibile, in quanto il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata, poiché fondata su elementi di prova non acquisiti. Tuttavia, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, sulla base di elementi di prova legittimamente acquisiti, ed ha evidenziato che dalla documentazione bancaria era emerso il transito di ingenti somme di denaro, derivanti dagli introiti 'in nero' dell'attività societaria (come desunto dalla provenienza degli assegni dai clienti della GIORSI, quale compenso per l'attività sociale svolta e non contabilizzata), su 40 libretti di risparmio al portatore (20 riferibili a GN e 20 a RG) e sui conti correnti intestati a RG e a sua moglie;
del resto, la riconducibilità dei versamenti sui libretti al portatore e sui conti correnti a proventi non contabilizzati della attività d'impresa della GI.OR.GI è stata altresì corroborata dall'esame dei mastrini clienti e delle fatture, e dalle dichiarazioni di alcuni clienti, che avevano emesso GR gli assegni bancari confluiti sulle disponibilità bancarie "private" (p. 11-12 della sentenza impugnata).
3. Il quarto motivo di RG è inammissibile, in quanto la violazione di legge dell'art. 64 c.p.p. e dell'art. 27 Cost. non risulta dedotta con i motivi di appello;
invero, la doglianza riguarda la parte di motivazione della sentenza di appello nella quale viene richiamata testualmente la sentenza di primo grado, laddove si fa riferimento, tra l'altro, "alle ammissioni che egli stesso fece alla GdF"; pertanto, la censura poteva essere proposta con l'atto di appello, e non può essere proposta ex novo nel giudizio di cassazione. Peraltro, va evidenziato che, estranea al perimetro della doglianza la norma invocata in tema di regole per l'interrogatorio (art. 64 c.p.p.), trattandosi di dichiarazioni pre-procedimentali, non sussiste alcun divieto di utilizzabilità per le dichiarazioni, aventi anche contenuto confessorio, rese fuori dal procedimento, ovvero prima del formale inizio delle indagini, le quali possono essere liberamente valutate dal giudice di merito, e in relazione alle quali non vige il divieto di testimonianza di cui all'art. 62 c.p.p. (ex multis, Sez. 5, n. 2245 del 05/11/1998, dep. 1999, D'Angelo, Rv. 213074). Va inoltre osservato che la valutazione dei giudici di merito riguardava soltanto l'assenza di spiegazioni alternative ai versamenti accertati sulla base della documentazione bancaria acquisita.
4. Il terzo motivo di GN e gli altri motivi proposti da RG sono infondati.
4.1. In particolare, GN TT lamenta, con riferimento alla bancarotta documentale, di essere uscito dalla compagine societaria nel 1998, allorquando la contabilità era in regola, e di non aver concorso nella soppressione delle scritture contabili, ascrivibile agli amministratori successivi, e, con riferimento alla bancarotta patrimoniale, di non aver distratto beni sociali, ma solo utili, deducendo trattarsi di una mera evasione di imposte, e che non poteva prevedersi il dissesto della società.
4.2. Le altre doglianze proposte da RG, benché parcellizzate in distinti motivi, concernono l'affermazione di responsabilità per i reati di bancarotta patrimoniale e documentale. Con riferimento alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, si sostiene che la fattispecie non ricorre, in quanto non vi è stato alcun depauperamento per la società, tale non potendosi considerare la divisione degli utili tra i soci sei anni prima della dichiarazione di fallimento;
peraltro, non sarebbe stato emesso alcun accertamento fiscale in ordine agli importi asseritamente percepiti 'in nero'; la 7 S percezione di ricavi 'in nero', in ogni caso, avrebbe potuto integrare una illegale ripartizione di utili (art. 2627 c.c.) suscettibile di configurare il reato di bancarotta impropria di cui all'art. 223, comma 2, n. 1, I.f., solo allorquando avesse cagionato il dissesto della società; lamenta inoltre la mancanza dell'elemento soggettivo, essendo l'asserita distrazione avvenuta sei anni prima della dichiarazione di fallimento, in situazione di piena solvibilità, e l'assenza di un'offesa alla massa dei creditori. Con riferimento alla bancarotta documentale, nel riproporre le censure all'utilizzabilità degli allegati al PVC, si lamenta l'assenza del dolo specifico, e l'insussistenza del reato, in quanto dal verbale del 29/03/1999 emerge l'effettiva tenuta ed esistenza delle scritture contabili.
4.3. Va preliminarmente evidenziata l'inammissibilità delle doglianze relative alla ricostruzione dei fatti, in quanto sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità; infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). In particolare, con le censure proposte i ricorrenti non lamentano una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica unici vizi - della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. -, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata. Tuttavia, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà.
4.3.1. Con riferimento alla bancarotta fraudolenta documentale, la sentenza impugnata, confermando altresì la decisione di primo grado, ha specificato che i fatti di occultamento e sottrazione della contabilità sono stati ascritti soltanto ad uno degli ultimi amministratori della società, mentre, in relazione a GN e RG, l'affermazione di responsabilità era fondata sulla percezione 'in nero' dei corrispettivi, e sulla conseguente omessa contabilizzazione degli incassi, con istituzione di una contabilità parallela dei ricavi 'in nero' (p. 20 della sentenza impugnata); tale condotta, infatti, è stata correttamente valutata idonea a 8 Sh determinare la totale inattendibilità delle scritture contabili, a sua volta idonea a dissimulare le corrispondenti distrazioni delle risorse patrimoniali. In altri termini, l'affermazione di responsabilità non concerne la sottrazione o l'occultamento delle scritture contabili, bensì la tenuta delle scritture in modo da non poter rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari;
condotta che, evidentemente, non può ritenersi esclusa, come nell'assunto dei ricorrenti, dalla attestazione dell'istituzione e tenuta delle scritture contabili nel 1999, in quanto la contestazione concerne proprio la tenuta con modalità decettive della contabilità, poiché non attestante i ricavi introitati 'in nero'. Quanto all'elemento soggettivo, sul quale si sono concentrate le doglianze di RG, sia sufficiente rammentare che, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, per le ipotesi di irregolare tenuta della contabilità, in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, è richiesto il dolo generico, nella forma del dolo intenzionale, e non il dolo specifico, che è invece necessario per l'integrazione delle fattispecie di sottrazione, distruzione o falsificazione dei libri e delle altre scritture contabili (Sez. 5, n. 1137 del 17/12/2008, dep. 2009, Vianello, Rv. 242550; Sez. 5, n. 5264 del 17/12/2013, dep. 2014, Manfredini, Rv. 258881), in quanto la locuzione "in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari" connota la condotta e non la volontà dell'agente, sicché è da escludere che essa configuri il dolo specifico (Sez. 5, n. 21872 del 25/03/2010, Laudiero, Rv. 247444).
4.3.2. Con riferimento alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, la tesi secondo la quale la fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale non sarebbe intergrata dalla mera sottrazione di "utili", poiché la condotta non avrebbe riguardato "beni", è manifestamente infondata, in quanto, a tacer d'altro, non considera che i ricavi della società rappresentano anch'essi "beni" sociali, costituendo le risorse finanziarie che rendono possibile, al pari dei "beni" strumentali, l'attività della società. Ed anche la tesi secondo cui la condotta avrebbe dovuto rilevare come illegale ripartizione di utili, quale fatto presupposto della bancarotta impropria, è del tutto infondata: al riguardo, è stato condivisibilmente chiarito che, in tema di illegale ripartizione di utili, la distribuzione di somme di denaro corrispondenti ad asseriti utili "in nero" concreta ancorché essi rappresentino il profitto effettivo della gestione una manomissione del capitale che integra la bancarotta - fraudolenta patrimoniale, in quanto, ancorché l'utile non costituisca di per sé l'oggetto materiale della condotta di distrazione fraudolenta, essendo di spettanza dei soci e non della società, quando la sua assegnazione avvenga 9 4 senza la pre-deduzione dell'onere tributario e della conseguente penalità tributaria (che sorge al momento della erogazione della ricchezza) si riscontra manomissione della ricchezza sociale poiché la distribuzione eccede quanto di pertinenza dei soci (Sez. 5, n. 17692 del 18/02/2009, Ferrari, Rv. 243612). Nel caso in esame, dunque, non vi è stata alcuna ripartizione di utili dichiarati, ma una percezione di ricavi 'in nero', non dichiarati, distratti dal patrimonio sociale per fini esclusivamente personali. Quanto alla distanza temporale tra le condotte distrattive (tra il 1995 ed il 1997) e la sentenza dichiarativa di fallimento (del 2004), che escluderebbe il dolo, per la mancanza di consapevolezza del potenziale danno ai creditori, va rammentato dellache, ai fini sussistenza del reato non è necessaria l'esistenza didi bancarotta fraudolenta patrimoniale, un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, ma è sufficiente aver cagionato il depauperamento dell'impresa destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (ex multis, Sez. 5, n. 47616 del 17/07/2014, Simone, Rv. 261683), e che il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo a dolo generico per la cui sussistenza, pertanto, non è necessario che l'agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, nè che abbia agito allo scopo di recare pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 21846 del 13/02/2014, Bergamaschi, Rv. 260407), essendo irrilevante che al momento della consumazione l'agente non avesse consapevolezza dello stato d'insolvenza dell'impresa per non essersi lo stesso ancora manifestato (Sez. 5, n. 44933 del 26/09/2011, Pisani, Rv. 251214); in altri termini, oggetto del dolo non è la consapevolezza del dissesto о la sua prevedibilità in concreto, quanto la rappresentazione del pericolo che la condotta costituisce per la conservazione della garanzia patrimoniale e per la conseguente tutela degli interessi creditori (Sez. 5, n. 40981 del 15/05/2014, Giumelli, Rv. 261367). Peraltro, la sentenza impugnata ha sottolineato che, nel caso di specie, sussisteva addirittura la consapevolezza del danno che i prelievi avrebbero potuto produrre, avendo gli imputati sottratto sistematicamente, nell'arco di oltre due anni, ricavi di ammontare ingente, con condotte che, anche per le modalità della sottrazione (mediante alterazione delle scritture contabili e conseguente evasione delle imposte), avrebbero prevedibilmente diminuito la garanzia patrimoniale dei creditori in maniera sensibile, non solo per l'erosione attuale del patrimonio sociale, ma anche per l'ulteriore aggravio di costi cui esponevano la società per la "gigantesca evasione fiscale perpetrata". 4 10 5. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 14/11/2016 Il Presidente Il Consigliere estensore Giuseppe Riccardi Paolo Bruno Рольво Giuseppe Riccard DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 24 MAR 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO ucJun 11