Sentenza 6 luglio 2001
Massime • 1
La presenza dei caratteri della subordinazione nel rapporto di lavoro, quali la predeterminazione del contenuto delle prestazioni e l'organizzazione degli strumenti produttivi da parte del datore, nonché la prestazione dell'attività lavorativa nei locali di quest'ultimo e l'assenza di rischio economico del lavoratore, non perde il suo valore indicativo per il solo fatto che il lavoro venga reso soltanto per poche ore durante la giornata, dato che il rapporto di lavoro subordinato ben può coesistere con altre attività, di lavoro o di studio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/07/2001, n. 9152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9152 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO SAGGIO - Presidente -
Dott. VINCENZO MILEO - Consigliere -
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - rel. Consigliere -
Dott. ALSSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SE EL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OTRANTO 36, presso lo studio dell'avvocato MASSANO MARIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CORNELIO ENRICO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ANTENNA TRE NORD EST SRL, già Antenna Tre VENETO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ELEONORA PIMENTEL 2, presso lo studio dell'Avvocato MICHELE COSTA, che la rappresentata e difende unitamente agli Avvocati DE GIROLAMI PAOLO, BRUNELLO GAUDENZIA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 675/98 del Tribunale di TREVISO, depositata il 29/04/98 R.G.N. 5173/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/03/01 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato COSTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 27 luglio 1992 al RE di Treviso, NI BA esponeva di aver lavorato alle dipendenze della S.r.l. Antenna tre Veneto, poi trasformatasi in S.r.l. Antenna tre Nord Est, con mansioni di giornalista, dal settembre 1984 al 31 marzo 1989 a tempo parziale e dal 1^ aprile 1989 al 30 agosto 1990 a tempo pieno. Poiché il rapporto era stato illegittimamente qualificato come di lavoro autonomo, ella chiedeva che la datrice fosse condannata a pagare le differenze retributive.
Costituitasi la convenuta, il RE con sentenza non definitiva dell'11 ottobre 1995 qualificava come di lavoro subordinato il rapporto svoltosi nel periodo successivo al 1^ aprile 1989 e con sentenza definitiva del 9 luglio 1997 escludeva l'applicabilità dei contratti collettivi sia dei giornalisti sia dei dipendenti delle imprese private radiotelevisive e determinava le retribuzioni ancora dovute ai sensi dell'art. 36, primo comma, Cost., includendovi la paga base e l'indennità di contingenza, ma escludendo l'indennità per ferie e festività non godute in difetto della prova sui fatti relativi e sulla mancata percezione. Rivalutazione ed interessi andavano calcolati sulle retribuzioni al netto delle imposte e dei contributi previdenziali.
Proposto appello dalla BA, le due decisioni venivano confermate con sentenza 14 aprile 1998 dal Tribunale, il quale anzitutto condivideva il giudizio pretorile circa il carattere autonomo del lavoro prestato prima dell'aprile 1989. Infatti l'assoggettamento ad un orario parziale durante la giornata bastava ad escludere un potere direttivo della datrice di lavoro ed una correlativa situazione di subordinazione della lavoratrice. Gli impegni di studio di costei ed il fatto di aver lavorato per altra impresa a tempo pieno inducevano anzi a ravvisare un orario elastico del lavoro reso per la società Antenna tre Veneto.
Quanto al periodo successivo al 1^ aprile 1989, la non adesione delle parti alle associazioni sindacali stipulanti avevano legittimamente portato il RE a negare l'applicazione del contratto collettivo di categoria e perciò a determinare la retribuzione in via equitativa ai sensi dell'art. 36, primo comma, Cost. ossia secondo il duplice criterio della sufficienza ai bisogni del lavoratore e della sua famiglia e della proporzione alla qualità e quantità del lavoro svolto.
In base a tale criterio il RE aveva correttamente fatto riferimento al contratto collettivo dei giornalisti a titolo soltanto indicativo, includendo nella retribuzione della BA paga base ed indennità di contingenza, ma escludendo le altre voci contrattuali. L'appellante non aveva poi provato che nelle variabili somme da lei percepite non fossero comprese le indennità per festività e ferie non godute, mentre il silenzio della controparte sul punto non era indicativo.
Ancora, esattamente il RE aveva considerato il periodo di praticantato ed aveva proceduto al calcolo delle somme dovute dalla società attraverso una compensazione con quanto percepito al di sopra della paga base e indennità di contingenza.
Contro questa sentenza ricorre per cassazione la BA. Resiste con controricorso la S.r.l. Antenna tre Nord Est. Memoria della ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2094 e 2086 cod. civ. in ordine alla esclusione del carattere della subordinazione del rapporto di lavoro per il periodo anteriore al 31 marzo 1989. Essa osserva che il Tribunale fondò il proprio convincimento sull'insufficienza dell'assoggettamento ad un orario di lavoro per ravvisare la subordinazione e su circostanze di fatto, quali gli impegni di studio della lavoratrice e del suo impiego a tempo pieno presso altra impresa, considerate come indizio della posizione di autonomia. Ad avviso della ricorrente questi elementi di fatto, insieme alla natura delle prestazioni rese, di lettura di notiziari televisivi, indicavano il carattere subordinato e non autonomo del rapporto di lavoro.
Il motivo è fondato.
Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, il lavoro subordinato alle dipendenze di un'impresa si caratterizza anzitutto per l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione produttiva e per il conseguente assoggettamento al potere gerarchico dell'imprenditore (artt. 2086 e 2094 cod. civ.), che assume il rischio economico della gestione ed organizza il lavoro altrui, tra l'altro attraverso la fissazione di un orario. Al potere gerarchico si connette poi quello disciplinare.
In particolare il potere di organizzare l'azienda si esplica attraverso la fissazione del contenuto e delle modalità delle prestazioni rese dai lavoratori e nel controllo continuo sulla loro esecuzione. Per questo il lavoro subordinato viene eseguito di regola in locali del datore e non comporta alcun rischio economico per il lavoratore (ex multis: Cass. 15 luglio 1987 n. 6194, 11 maggio 1990 n. 4070). Quando i detti elementi distintivi siano presenti, non importa che l'orario del lavoro reso durante la giornata sia molto limitato, ben potendo il rapporto alle dipendenze di un datore coesistere con altro rapporto di lavoro, intercorrente con altra persona. Nel caso di specie il Tribunale, dopo avere accertato che l'attuale ricorrente aveva svolto la sua prestazione di lettura di notiziari ed elenchi di manifestazioni in un'emittente televisiva locale entro determinate fasce orarie, ha osservato che gli impegni di studio della medesima potevano rendere un rapporto di collaborazione autonoma "ben più funzionale" e che lo svolgimento di altro rapporto a tempo pieno, dal maggio 1988 al gennaio 1989, indicava che "gli orari delle prestazioni per Antenna tre non erano rigidi e vincolanti".
In tal modo il Tribunale ha proceduto alla qualificazione del rapporto sostituendo sicuri dati di fatto, indicativi della subordinazione (prestazioni prestabilite dal datore, organizzazione dei mezzi produttivi da parte di costui, lavoro reso nei suoi locali, assenza di rischio economico della lavoratrice), con mere ipotesi, una delle quali addirittura inverosimile (la lettura dei notiziari televisivi avviene notoriamente in ore prestabilite, e non certo rimesse alla scelta del lettore).
Ciò indica la violazione dell'art. 2094 cod. civ. e comporta la cassazione sul punto della sentenza impugnata, con rimessione ad altro collegio d'appello, il quale procederà ad un nuovo accertamento e valutazione dei fatti, attenendosi al seguente principio di diritto:
"La presenza dei caratteri della subordinazione nel rapporto di lavoro, quali la predeterminazione del contenuto delle prestazioni da parte del datore, l'organizzazione da parte sua degli strumenti produttivi, il lavoro reso nei suoi locali e l'assenza di rischio economico del lavoratore, non per il suo valore indicativo per il solo fatto che il lavoro venga reso soltanto per poche ore durante la giornata, poiché il rapporto di lavoro subordinato ben può coesistere con altre attività, di lavoro o di studio". Col secondo motivo la ricorrente deduce la violazione dell'art. 2070 cod. civ., sostenendo che la non applicabilità diretta del contratto collettivo per i giornalisti non avrebbe dovuto portare il Tribunale a fissare un trattamento economico ex art. 36 Cost. "in termini quantitativi sensibilmente diversi rispetto al contenuto del contratto".
Col terzo motivo, invocando l'art. 36 Cost., ella svolge la medesima censura, lamentando che il Tribunale non le abbia attribuito la tredicesima e quattordicesima mensilità, previste nel contratto collettivo suddetto.
I due motivi, da esaminare insieme perché connessi, non sono fondati.
Con la sentenza 26 marzo 1997 n. 2665, più volte richiamata dalla stessa ricorrente, le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che, in caso di non applicabilità (nella specie, pacifica) del contratto collettivo di categoria, l'adeguamento da parte del giudice della retribuzione ai principi di sufficienza e di proporzionalità, di cui al primo comma dell'art. 36 Cost., può comportare l'applicazione di singole clausole del detto contratto in via indiretta ossia quali criteri di riferimento.
Le Sezioni unite hanno però aggiunto che detto riferimento non si risolve in una meccanica trasposizione di clausole al rapporto in questione ma ha solo un valore orientativo e non serve comunque a realizzare un'assoluta parità di trattamento fra lavoratori che svolgono la stessa attività economica. In ogni caso, l'adeguamento comporta un apprezzamento riservato al giudice di merito (vedi anche Cass. 9 agosto 1996 n. 7379 e 17 ottobre 1998 n. 10315, entrambe specificamente riferite alle mensilità aggiuntive). È da considerare poi che i minimi retributivi fissati dai contratti collettivi di diritto comune sono stabiliti in relazione ad un determinato orario settimanale, con la conseguenza che la loro utilizzazione come parametro per stabilire l'equa retribuzione di cui all'art. 36 Cost. (in relazione alla qualità e alla quantità del lavoro prestato), non può prescindere dall'orario di fatto osservato dal lavoratore, con conseguente riproporzionamento in riferimento a quest'ultimo (Cass. 3 aprile 1999 n. 3235). La ricorrente non adduce alcun argomento per scostarsi da queste enunciazioni di principio, limitandosi a non condividerle ed a concludere che "l'art. 36 della Costituzione non dice affatto che la retribuzione adeguata alla quantità e qualità dell'opera prestata debba essere per forza inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva, anzi la regola dovrebbe essere che la contrattazione collettiva indica per l'appunto la misura della retribuzione adeguata ex art. 36".
Risulta pertanto non censurabile l'adeguamento in concreto effettuato dai giudici di merito.
Col quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2096 cod. civ. e 416 cod. proc. civ., osservando come il Tribunale le abbia negato le indennità per mancato godimento di festività e ferie per difetto di prova, senza considerare che la datrice di lavoro, tacendo in giudizio in ordine al lavoro prestato dalla controparte anche nei giorni di ferie ed in quelli festivi, l'aveva implicitamente ammesso, e senza valutare nemmeno le testimonianze nello stesso senso.
Neppure questa censura è fondata giacché il Tribunale ha ritenuto non accoglibile la pretesa dell'appellante per difetto di prova, non già trascurando le deposizioni testimoniali bensì rilevandone la contraddittorietà e quindi la non utilizzabilità, e in ogni caso osservando che il difetto di prova riguardava anche il mancato percepimento delle dette indennità, non potendosi escludere che la somma corrisposta mensilmente in realtà le comprendesse (pag. 14 della sentenza).
È poi da escludere che il silenzio del convenuto equivalga ad ammissione dei fatti prospettati dall'attore, che non è esonerato dall'onere della prova impostogli dall'art. 2697 cod. civ. (Cass. 18 luglio 1987 n. 6339). Col quinto motivo la ricorrente denunzia non essere stata condannata la datrice di lavoro a corrispondere gli interessi sulla contribuzione previdenziale dovuta all'Istituto di previdenza dei giornalisti italiani (violazione artt. 429 cod. proc. civ. e 1188 cod. civ.), ma la doglianza è inammissibile poiché, come osserva il
Tribunale (pag. 16 della sentenza), "quanto alla detrazione del contributo INPGI, le critiche dell'appellante sono infondate poiché il RE ha stabilito nella propria sentenza che rivalutazione e interessi sono dovuti sul lordo, così come il ricorrente aveva chiesto". Manca, dunque, lo stesso presupposto di fatto della censura.
Col sesto motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2126 e 1241 cod. civ. e 416 cod. proc. civ., rilevando che il Tribunale non avrebbe potuto, in difetto di eccezione della parte interessata, compensare debiti della lavoratrice per somme percepite in eccesso sul dovuto con crediti verso la datrice di lavoro.
La non fondatezza del motivo deriva dalla costante affermazione di questa Corte, secondo cui l'applicabilità degli artt. 1241 e segg. cod. civ., tra cui l'art. 1242, primo comma, sul divieto di compensazione giudiziale d'ufficio, postula l'autonomia dei rapporti dai quali nascono i reciproci crediti, mentre quando essi abbiano origine da un unico rapporto si tratta di accertare semplicemente le reciproche partite di dare e avere ed a ciò il giudice può procedere anche senza l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale (Cass. 18 dicembre 1995 n. 12905, 11 marzo 1997 n. 2171). In conclusione, accolto il primo motivo di ricorso, debbono essere rigettati tutti gli altri.
In ordine alle spese processuali provvederà il giudice di rinvio, che si designa nella Corte d'appello di Venezia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta gli altri, cassa in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'appello di Venezia, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2001