Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/01/2005, n. 18548
CASS
Sentenza 24 gennaio 2005

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In tema di colpa professionale, nel caso di equipe chirurgica e più in generale in quello in cui ci si trovi di fronte ad ipotesi di cooperazione multidisciplinare nell'attività medico-chirurgica, sia pure svolta non contestualmente, ogni sanitario, oltre che al rispetto dei canoni di diligenza e prudenza connessi alle specifiche mansioni svolte, è tenuto ad osservare gli obblighi ad ognuno derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fine comune ed unico. Ne consegue che ogni sanitario non può esimersi dal conoscere e valutare l'attività precedente o contestuale svolta da altro collega, sia pure specialista in altra disciplina, e dal controllarne la correttezza, se del caso ponendo rimedio o facendo in modo che si ponga opportunamente rimedio ad errori altrui che siano evidenti e non settoriali e, come tali, rilevabili ed emendabili con l'ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio.

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  • 1La responsabilità medica dal punto di vista penale
    Rossana Curinga · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

    La responsabilità medica è una forma di responsabilità professionale legata all'esercizio dell'attività sanitaria. Nel 2012 l'art 3 del decreto Balduzzi[1] limitava tale forma di responsabilità ai soli casi in cui il medico con “colpa grave” avesse cagionato lesioni o morte del paziente, introducendo così la distinzione tra colpa grave e colpa lieve. Si ha colpa grave quando vi è un errore grossolano, non scusabile, mentre vi è colpa lieve quando viene usata l'ordinaria diligenza, prudenza o perizia e si incorre in errore scusabile. Quindi nel caso di colpa grave vi è responsabilità penale del medico, nel caso di colpa lieve non vi è responsabilità penale del medico se sono state …

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  • 2Responsabilità medica in équipe e dovere di diligenza sull’operato altrui.
    Ilaria Castellano · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    Il testo ricostruisce lo sviluppo della più recente giurisprudenza in tema di attività medica in équipe, ponendo particolare attenzione sulle controverse questioni relative all'estensibilità del dovere di diligenza del singolo sanitario al controllo e alla vigilanza dell'operato altrui. La mera appartenenza all'équipe non è sufficiente a legittimare l'addebito a carico del sanitario che abbia agito nel rispetto delle proprie regole cautelari. Di qui la necessità di individuare un criterio posto a governo del giudizio di accertamento della responsabilità penale. L'applicazione del principio di affidamento - seppure non inteso in termini assoluti - contribuisce a delimitare i doveri …

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  • 3Il chirurgo endoscopista deve valutare l'adeguatezza dell'esame rispetto alle patologie sospettate.
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 4 gennaio 2023

    Responsabilità medica penale Con la sentenza n. 30051/22, la Quarta Sezione della Suprema Corte ha affermato che in tema di colpa medica, lo specialista chiamato ad effettuare un esame diagnostico invasivo, prescritto dal medico di medicina generale, che comporti un ineliminabile quoziente di rischio per il paziente, deve preliminarmente procedere all'inquadramento anamnestico e clinico del paziente ed alla valutazione dell'adeguatezza dell'esame richiesto rispetto alle patologie sospettate, alle condizioni fisiche ed alla sintomatologia lamentata, nonché agli esiti di eventuali esami già svolti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'affermazione di responsabilità …

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  • 4Colonscopia mortale: chi è responsabile?
    Paolo Remer · https://www.laleggepertutti.it/ · 5 agosto 2022

  • 5Dito amputato per errore medico, chi ne risponde? (Cass. 43988/13)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 luglio 2019
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/01/2005, n. 18548
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18548
Data del deposito : 24 gennaio 2005

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