Sentenza 24 gennaio 2005
Massime • 1
In tema di colpa professionale, nel caso di equipe chirurgica e più in generale in quello in cui ci si trovi di fronte ad ipotesi di cooperazione multidisciplinare nell'attività medico-chirurgica, sia pure svolta non contestualmente, ogni sanitario, oltre che al rispetto dei canoni di diligenza e prudenza connessi alle specifiche mansioni svolte, è tenuto ad osservare gli obblighi ad ognuno derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fine comune ed unico. Ne consegue che ogni sanitario non può esimersi dal conoscere e valutare l'attività precedente o contestuale svolta da altro collega, sia pure specialista in altra disciplina, e dal controllarne la correttezza, se del caso ponendo rimedio o facendo in modo che si ponga opportunamente rimedio ad errori altrui che siano evidenti e non settoriali e, come tali, rilevabili ed emendabili con l'ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio.
Commentari • 8
- 1. La responsabilità medica dal punto di vista penaleRossana Curinga · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
La responsabilità medica è una forma di responsabilità professionale legata all'esercizio dell'attività sanitaria. Nel 2012 l'art 3 del decreto Balduzzi[1] limitava tale forma di responsabilità ai soli casi in cui il medico con “colpa grave” avesse cagionato lesioni o morte del paziente, introducendo così la distinzione tra colpa grave e colpa lieve. Si ha colpa grave quando vi è un errore grossolano, non scusabile, mentre vi è colpa lieve quando viene usata l'ordinaria diligenza, prudenza o perizia e si incorre in errore scusabile. Quindi nel caso di colpa grave vi è responsabilità penale del medico, nel caso di colpa lieve non vi è responsabilità penale del medico se sono state …
Leggi di più… - 2. Responsabilità medica in équipe e dovere di diligenza sull’operato altrui.Ilaria Castellano · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Il testo ricostruisce lo sviluppo della più recente giurisprudenza in tema di attività medica in équipe, ponendo particolare attenzione sulle controverse questioni relative all'estensibilità del dovere di diligenza del singolo sanitario al controllo e alla vigilanza dell'operato altrui. La mera appartenenza all'équipe non è sufficiente a legittimare l'addebito a carico del sanitario che abbia agito nel rispetto delle proprie regole cautelari. Di qui la necessità di individuare un criterio posto a governo del giudizio di accertamento della responsabilità penale. L'applicazione del principio di affidamento - seppure non inteso in termini assoluti - contribuisce a delimitare i doveri …
Leggi di più… - 3. Il chirurgo endoscopista deve valutare l'adeguatezza dell'esame rispetto alle patologie sospettate.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 4 gennaio 2023
Responsabilità medica penale Con la sentenza n. 30051/22, la Quarta Sezione della Suprema Corte ha affermato che in tema di colpa medica, lo specialista chiamato ad effettuare un esame diagnostico invasivo, prescritto dal medico di medicina generale, che comporti un ineliminabile quoziente di rischio per il paziente, deve preliminarmente procedere all'inquadramento anamnestico e clinico del paziente ed alla valutazione dell'adeguatezza dell'esame richiesto rispetto alle patologie sospettate, alle condizioni fisiche ed alla sintomatologia lamentata, nonché agli esiti di eventuali esami già svolti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'affermazione di responsabilità …
Leggi di più… - 4. Colonscopia mortale: chi è responsabile?Paolo Remer · https://www.laleggepertutti.it/ · 5 agosto 2022
- 5. Dito amputato per errore medico, chi ne risponde? (Cass. 43988/13)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 luglio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/01/2005, n. 18548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18548 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FATTORI Paolo - Presidente - del 24/01/2005
Dott. BRUSCO Carlo GI - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 94
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 010161/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DA ES, N. IL 22/08/1951;
2) AV IL, N. IL 14/01/1962;
avverso SENTENZA del 20/09/2001 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VISCONTI SERGIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GERACI Vincenzo che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 20.9.2001 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del 12.5.1999 del Tribunale di Nola, con la quale DA SA e AV LI erano stati dichiarati colpevoli del reato di cui agli artt. 113 e 589 c.p., condotta realizzata in S. GI Vesuviano il 31.5.1994 (evento dell'1.6.1994) e condannati alle pene ritenute di giustizia, oltre statuizioni accessorie.
La contestazione consiste nell'avere i predetti imputati, quali medici ginecologi che assistevano NT AN durante il parto, cagionato la morte per insufficienza respiratoria del neonato AL GI, non avendo, per colpa consistita in imperizia, prontamente diagnosticato lo stato di asfissia del feto, pur in presenza di sintomi evidenti, come il colore verde del liquido amniotico, e in negligenza, per non avere fatto ricorso durante il parto alla cardiotocografia, metodica strumentale che avrebbe consentito di rilevare tempestivamente l'insorgere della sofferenza fetale, non ricorrendo così al parto operativo per via laparotomica. Il giudice di appello ha, in primo luogo, ritenuto non fondate le valutazioni di merito degli appellanti con le quali era stata censurata la sentenza di primo grado, assumendo che, non assicurando neppure le leggi scientifiche la certezza sugli effetti della condotta, il rapporto di causalità va fondato non sul criterio della pressocché impossibile certezza, ma sull'alto grado di probabilità che da una data condotta consegua un dato evento. Dopo avere affermato il principio di diritto appena richiamato, la Corte di merito ha assunto che la sofferenza fetale insorse certamente nel periodo dilatante (e non nella fase espulsiva), e che di essa gli imputati non si accorsero per il mancato uso della cardiotocografia, negligenza che non consentì l'intervento di parto cesareo che avrebbe potuto salvare la vita del neonato o comunque evitargli lesioni di tale gravità da essere incompatibili con la vita. La Corte ha quindi esaminato le posizioni soggettive dei due imputati. Il DA viene ritenuto sicuramente responsabile per essere esperto ginecologo, per avere seguito la NT anche nei mesi precedenti al parto e per non essere intervenuto adeguatamente in una situazione di routine per uno specialista in ginecologia. Anche il AV, pur non essendo medico specialista in ginecologia, non viene ritenuto esente da responsabilità per avere assistito la partoriente, coadiuvando il DA e facendo parte dell'equipe operatoria, trattandosi di intervento ne' difficile ne' complesso, e di situazione che non richiedeva particolari cognizioni specialistiche, per non essere intervenuto sul DA stesso, segnalandogli una situazione dubbia e dissociandosi dalle scelte del primario. Il diverso livello di colpa giustifica - secondo la sentenza di appello - solo un diverso trattamento sanzionatorio. Infine, la Corte territoriale ha rigettato l'istanza di rinnovazione del dibattimento per acquisire l'elaborato del consulente di parte prof. AN, deceduto nel corso del dibattimento, perché era stata acquisita altra consulenza tecnica della difesa degli imputati, redatta dal dott. STERNI. La sentenza impugnata, fa poi riferimento all'inesistenza di una violazione dell'art. 468, 4 comma, c.p.p. (quindi del diritto di chiedere di citare a prova contraria consulenti, periti e testi nel dibattimento) e sostiene che tale istanza è stata correttamente respinta dal giudice di primo grado all'udienza del 14.7.1998 perché tardivamente proposta in violazione dell'art. 468 n. 1 c.p.p. e dell'allora vigente art. 567 c.p.p., dovendo pure la prova contraria essere dedotta ed articolata al momento della richiesta di ammissione della prova, adempimento non avvenuto.
Sia il DA che il AV, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno proposto ricorso per Cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
Il DA, con un primo motivo, ha censurato la sentenza impugnata per violazione degli artt. 468, comma 4, 508, 512 e 603 c.p.p.. Il ricorrente ha assunto che la Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi sul motivo di appello attinente alla rinnovazione del dibattimento per effettuare una perizia, peraltro già richiesta in primo grado, ai sensi dell'art. 508 c.p.p., e rigettata con erronea attribuzione dell'istanza al AV, nonché su altra censura rivolta al giudice di primo grado per non avere ammesso, dopo la morte del prof. AN, l'acquisizione dell'elaborato, ne' di avvalersi di un nuovo medico legale, presentato direttamente in dibattimento quale teste a prova contraria ai sensi dell'art. 468, 4 comma, c.p.p.. Tale istanza fu definitivamente respinta all'udienza del 14.7.1998 perché tardiva, bensì sollevata la prima volta negli atti preliminari del dibattimento.
Con un secondo motivo di impugnazione il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 589 c.p., sostenendo in particolare l'assenza di colpa e di nesso causale per essere state effettuate auscultazioni periodiche del battito cardiaco, e non essendo consigliabile l'uso del cardiotocografo, causa prevalente di ingiustificati tagli cesarei. Inoltre, il ricorrente ha assunto non essere provato che la sofferenza fetale era sorta in fase dilatante, anziché in quella espulsiva. Con il terzo ed ultimo motivo di ricorso il DA ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione essendosi l'evento verificatosi l'1.6.1994. AV LI, con il primo motivo di ricorso, ha chiesto dichiararsi la nullità delle sentenze di primo e secondo grado per violazione degli artt. 468, comma 4, 493, 495, comma 2, e 190 c.p.p.. Il ricorrente ha assunto che la richiesta di ammettere l'esame del consulente dott. SAGGESE, a seguito del decesso del prof. AN, non contrastava con l'art. 468, 4 comma, potendosi presentare direttamente a dibattimento il consulente, quale prova contraria, ne' era applicabile il termine di cui agli artt. 468, 1 comma, e 567 (ora abrogato), bensì quello dell'art. 493, ora comma 2, allora comma 3, essendosi peraltro precisato all'udienza dell'11.3.1998, che si trattava di acquisizione di una prova contraria.
Con il secondo di impugnazione, il AV ha dedotto l'inesistenza e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, sostenendo l'incertezza derivante dai dati contrastanti delle consulenze eseguite, l'adesione illogica del giudice a solo alcuni dati, senza tenere presenti gli altri, prescindendo da una analitica valutazione e senza elencare le leggi scientifiche di riferimento. Con un terzo motivo il ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza per avere confutato dati favorevoli agli imputati contenuti nella cartella clinica, documento a fede privilegiata, senza spiegare da dove attingeva gli elementi contrari, i quali potevano essere valorizzati solo se si fosse ritenuta la falsità della cartella clinica.
Con il quarto ed ultimo motivo di ricorso il AV ha dedotto la nullità della sentenza per violazione ed erronea interpretazione dell'art. 113 c.p., non avendo il ricorrente alcuna possibilità di interferire con le decisioni adottate dal DA, sia per la sua attività solo saltuaria in sala operatoria, sia per la sua competenza estremamente inferiore in ginecologia, sia perché non legittimato a prendere iniziative autonome.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che il reato ascritto agli imputati va dichiarato estinto per prescrizione, a norma dell'art. 157 n. 4 c.p.. Infatti, la concessione delle attenuanti generiche determina che il reato di cui all'art. 589 c.p. si prescrive in anni sette e mesi sei, in considerazione dei numerosi atti interruttivi della prescrizione ex art. 160 c.p.. Trattandosi di reato commesso l'1.6.1994, la prescrizione si è verificata l'1.12.2001; pur aggiungendo a tale computo il periodo di mesi nove e giorni venti, derivanti da cause di sospensione ex art. 159 c.p. (i rinvii delle udienze dell'1.12.2000 al 20.12.2000 a richiesta dai difensori, del 20.12.2000 al 24.4.2001 per astensione degli avvocati dalle udienze, e del 24.4.2001 al 20.9.2001 per impedimento dell'imputato DA), il termine ultimo di prescrizione slitta comunque al 20.9.2002, di gran lunga anteriore alla data di emissione della presente sentenza.
Nè è condivisibile la richiesta del P.M. di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi per palese infondatezza, affrontando sia i motivi di rito sia quelli di diritto sostanziale questioni specifiche e rilevanti, ancorché non fondate, sulla acquisizione degli atti di indagine in corso di dibattimento, sulla sostituzione del consulente di parte in caso di suo decesso durante il dibattimento, sui criteri di individuazione della colpa professionale medica, sia dello specialista che del secondo medico non specialista in camera operatoria.
Non sussistono, poi, le condizioni di una declaratoria di proscioglimento nel merito, valutato che i pur analitici motivi di ricorso in ordine alle interpretazioni contenute nelle sentenze di primo grado e di appello non rendono affatto evidente che si possa pronunciare una sentenza con le formule indicate nell'art. 129, 2 comma, c.p.p.. Ai sensi dell'art. 578 c.p.p., essendovi stata condanna in primo grado al risarcimento dei danni nei confronti delle costituite parti civili, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione comporta che questo Collegio debba decidere sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.
Per ciò che concerne le eccezioni di rito, formulate da entrambi i ricorrenti per violazione dell'art. 468, 4 comma, c.p.p., si osserva che la Corte territoriale (penultima pagina della sentenza impugnata), confermando la decisione del Pretore, ha ritenuto tardiva la richiesta di prova (e cioè di perizia o di audizione di altro consulente in sostituzione del deceduto prof. AN), ai sensi dell'allora vigente art. 567 c.p.p., non ritenendo peraltro che la stessa assumesse il carattere di prova contraria, tale da potere essere ammessa a norma dell'art. 468, 4 comma, c.p.p.. Sul punto, e poi in particolare anche in ordine alla negata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, la Corte di Appello ha ritenuto "la completezza dell'istruttoria dibattimentale, nella quale hanno avuto modo di confrontarsi anche le tesi medico legali del C.T. della difesa degli imputati, Dr. STERNI", per cui nessuna lesione del diritto di difesa è configurabile, e la valutazione sulla necessità di ulteriori acquisizioni tecniche non è sindacabile dal giudice di legittimità, in presenza di tale motivazione congrua e logica. Entrambi i ricorrenti hanno poi censurato la sentenza impugnata, assumendo la mancanza o manifesta illogicità della motivazione nel ritenere la loro responsabilità in ordine alla produzione dell'evento letale (secondo e terzo motivo di ricorso del AV, e secondo del DA, pur proposto come violazione di legge). Come è noto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto, pressocché costantemente, che "l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali" (recentemente Cass. 24.9.2003 n. 18; conformi, sempre a sezioni unite Cass. n. 12/2000; n. 24/1999; n. 6402/1997). Più specificamente "esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità, la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali" (Cass. sezioni unite 30.4.1997 n. 6402). Il riferimento dell'art. 606 lett. e) c.p.p. alla "mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato" significa in modo assolutamente inequivocabile che in Cassazione non si svolge un terzo grado di merito, e che il sindacato di legittimità è limitato alla valutazione del testo impugnato.
Nella specie, la Corte di merito ha dedotto, in modo logico e corretto, la responsabilità dei ricorrenti da circostanze fattuali. In primo luogo - differentemente da quanto sostenuto dai ricorrenti - è stato rilevato che l'uso del cardiotocografo avrebbe consentito di comprendere la gravità della sofferenza fetale, consentendo ai sanitari di accertare l'aumento della frequenza cardiaca e la concomitante diminuzione delle contrazioni uterine. È stato poi accertato, tramite la presenza di liquido amniotico misto a mecomio nelle alte vie respiratorie fino ai polmoni, che la sofferenza fetale si è verificata, non nella fase espulsiva, ma in quella dilatante, escludendosi le varie argomentazioni difensive, tese a sostenere la diversa versione dei fatti.
Significativo è soprattutto l'accertamento dell'infondatezza del motivo di appello, secondo il quale la sofferenza fetale potrebbe essere stata provocata dal cordone ombelicale che era troppo esile. La Corte territoriale, con motivazione congrua e logica, ha escluso la sussistenza di tale causa alternativa della morte del piccolo AL GI, condividendo la valutazione effettuata da parte del giudice di primo grado di valorizzare le risultanze della C.T. e dell'esame autoptico, nei quali è precisato ("a dispetto di quanto annotato in cartella clinica, ove si fa menzione di una cordone ombelicale esile e trasparente") che il cordone ombelicale era ben conformato e che il bambino alla nascita aveva un peso regolare di kg. 2,850. Tale circostanza convalida la tesi secondo la quale la sofferenza fetale è insorta sicuramente prima della fase espulsiva. Ne consegue che va ribadito che la sentenza impugnata, pur avendo citato il criterio della "responsabilità statistica", abbia ritenuto provati i fatti così come contestati agli imputati, e che si pongono come unico antecedente causale dell'evento, sia operando quel giudizio controfattuale, che consente di escludere possibili cause alternative, sia applicando nella sostanza il criterio della "probabilità logica".
Infatti, in tema di nesso di causalità, la sentenza di appello, emessa in epoca anteriore a quella di questa Corte sezioni unite n. 30328 del 10.7.2002, ha ritenuto la responsabilità dei ricorrenti richiamando giurisprudenza che si rifaceva al criterio della "probabilità statistica" (Cass.
2.3.2000 n. 447; Cass.
7.12.1999 n. 1126), e non a quello poi affermato dalla citata sentenza delle SS.UU. della "probabilità logica", ma poi sostanzialmente ritiene certa ed unica la causa dell'evento, così motivando alla terzultima pagina: "È chiaro però che il concetto presuppone la certezza della esistenza del nesso causale nel senso sopra richiamato: poiché è certo che la sofferenza fetale insorse nel periodo dilatante, della quale gli imputati non si avvidero per la mancata utilizzazione della cardiotocografia, essi non furono a causa di tale negligenza professionale in condizione di porre in atto quell'intervento di parto cesareo, che avrebbe potuto salvare la vita al neonato o comunque evitargli lesioni di tale gravità da essere incompatibili con la vita".
Con altro motivo di ricorso il AV censura la sentenza impugnata per non avere valorizzato, ai fini dell'esclusione della cooperazione colposa ex art. 113 c.p. la sua qualità di medico non specialista, non avendo i poteri di interferire con le decisioni adottate dal ginecologo Dott. DA.
La giurisprudenza recente ha ritenuto che "in tema di colpa professionale, nel caso di equipes chirurgiche e, più in generale, in quello in cui ci si trovi di fronte ad ipotesi di cooperazione multidisciplinare nell'attività medicochirurgica, ogni sanitario, oltre che al rispetto dei canoni di diligenza e prudenza connessi alle specifiche mansioni svolte, è tenuto ad osservare gli obblighi ad ognuno derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fine comune ed unico. Ne consegue che ogni sanitario non può esimersi da conoscere e valutare l'attività precedente o contestuale svolta da altro collega, sia pure specialista in altra disciplina, e dal controllarne la correttezza, se del caso ponendo rimedio ad errori altrui che siano evidenti e non settoriali, rilevabili ed emendabili con l'ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio" (Cass.
2.3.2004 n. 24036; conforme Cass. 26.5.2004 n. 39062). Il giudice di merito ha correttamente valutato tale situazione, ha ritenuto che i profili di colpa professionale erano individuabili anche da medico non specialista, ed ha dichiarato quindi la responsabilità concorrente del AV, pur distinguendone il trattamento sanzionatorio.
L'ultimo motivo di ricorso del DA riguarda la declaratoria di prescrizione del reato, che va dichiarata, essendo il termine scaduto dopo la proposizione del ricorso per Cassazione, ma essendo il ricorso sorretto da altri motivi, che, per le ragioni esposte, non sono inammissibili.
I ricorsi vengono, invece, rigettati, a norma dell'art. 578 c.p.p., per quanto concerne le statuizioni civili.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato ascritto è estinto per prescrizione.
Rigetta i ricorsi per quanto concerne le statuizioni civili. Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2005