Sentenza 19 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/07/2002, n. 10532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10532 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2002 |
Testo completo
9 8 6 . B ICA ITALIAI4 05 32 /0 2 N I e l L E a L N n O IO e B p Z T A a R m T e S t I DEL POPOLO IT NO, s G i E s te R EMA DI CASSAZIONE l R a LA C sis A D e Oggetto h E c T i f i N SEZIONE PRIMA CIVILE SE d o m Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 2061/00 Dott. Rosario DE MUSIS Dott. Giovanni LOSAVIO Rel. Consigliere Cron. 28135 Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Consigliere Rep. Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere - Ud. 30/01/02 Dott. Salvatore SALVAGO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI CIVITAVECCHIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ORTIGARA 10, presso lo studio DAVOLI FARRONATO, rappresentato e difeso dall'avvocato GESUALDO ANTONIO PALA, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
IA AR, SERVIZIO RISCOSSIONI TRIBUTI;
- intimati avversO la sentenza n. 399/98 del RE di CIVITAVECCHIA, depositata il 10/12/98; 2002 227 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/2002 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il RE di Civitavecchia con la sentenza 10 di- cembre 1998 accoglieva l'opposizione proposta a norma dell'art. 22 legge 689/1981 da LO AN nei con- fronti del Comune di Civitavecchia e del "Servizio Ri- scossione Tributi" avverso la cartella esattoriale con quale era stata posta in riscossione la sanzione pecu- niaria amministrativa per la violazione di norme sulla circolazione stradale accertata il 22 agosto 1991 a ca- rico del AN;
e perciò dichiarava la nullità della cartella e del verbale di accertamento sul quale si era fondata l'iscrizione a ruolo. La opposizione si fondava sul documentato trasferimento del veicolo strumento della violazione), dal AN trascritto nel Pubblico Registro Automobilistico in tempo precedente all'accertamento e il RE giudicava irrilevante la dedotta convenzione intercorsa tra Comune e A.C.I. in base alla quale il Comune sarebbe rimasto esonerato da ogni responsabilità nella ipotesi di non aggiornate in- formazioni fornite dallo stesso A. C. I. in funzione del- Loan 2 la notificazione dei verbali di accertamento. 11 Preto- re per altro disattendeva l'eccezione pregiudiziale del Comune che aveva dedotto la tardività della opposizione proposta dal AN ben oltre i trenta giorni dalla ricevuta notificazione del verbale di accertamento, ri- tenuto a differenza della cartella esattoriale "atto non definitivo, non idoneo a fondare la situazione di interesse ad agire in quanto pur sempre modificabi- le, in sede di autotutela, ad opera della P.A. proce- dente". Contro questa decisione il Comune di Civitavecchia ha proposto ricorso per cassazione, argomentando due motivi di impugnazione. Né il AN né il “Servizio Riscossione Tributi" hanno svolto difese in questa fa- se. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce "violazione e falsa applicazione" della legge 122/1989, della legge 890/1982 e dell'art. 18 1. 689/1981 e critica il punto della decisione nel quale il RE, rigettando l'eccezione del Comune, ha nega- to il carattere di definitività ed esecutività al ver- bale di accertamento della violazione, notificato e non -impugnato, e ha perciò ritenuto ammissibile perchè non tardiva-l'opposizione alla cartella. 3 Il motivo è fondato e nell'accoglimento di esso ri- mane assorbito il secondo motivo attinente al merito della decisione impugnata. Palese è infatti l'errore del RE che, sul pre- supposto in fatto non controverso che nella specie fos- se stato notificato al presunto trasgressore il verbale di accertamento della violazione, ha negato la idoneità dello stesso verbale ad acquisire efficacia esecutiva, ignorando che secondo il disposto dell'art. 24 della legge 122/1989 (vigente al tempo dell'accertamento), riprodotto nell'art. 203 c3, Nuovo Codice della Strada, il verbale, in difetto di ricorso al prefetto o di pa- gamento in misura ridotta, "costituisce titolo esecuti- VO per una soma pari alla metà del massimo della san- zione amministrativa" (così derogate le disposizioni di cui all'art. 17 della legge 689/1981). Si espone quindi a censura la affermazione del Pre- secondo cui la opposizione -ex art. 22 legge tore 689/1981 al verbale di accertamento, ammessa (in con- - interpretazione adeguatrice della Corte formità alla sentenze nn, 255 e 311 del 1994 e 437 Costituzionale del 1995-) in alternativa al ricorso al prefetto, sia in ogni caso proponibile contro la iscrizione a ruolo del- la sanzione e la cartella esattoriale che ne costi- tuisce l'estratto. 4 Basti qui richiamare la giurisprudenza di legitti- mità che ben può dirsi consolidata sul punto (a muovere dalle sentenze delle sezioni unite di que- sta Corte nn. 190 del 1992 e 12107 del 1995) secondo cui la opposizione ex art. 22 1. 689/1981 avverso la cartella esattoriale emessa per la riscossione di san- zioni amministrative in materia di violazione di norme sulla circolazione stradale è ammissibile nelle (sole) ipotesi in cui sia dedotta la omessa notificazione del verbale di accertamento, ovvero della ordinanza- ingiunzione prefettizia, giacchè il momento di garanzia perciò venuto meno non può essere recuperato che al mo- mento della cartella esattoriale. Sicchè tale esigenza non sussiste quando il proces- SO verbale sia stato come nella specie non è
contro
- verso notificato al presunto trasgressore, che non si sia avvalso nei previsti termini dei rimedi, a lui ac- cordati, del ricorso amministrativo al prefetto ovvero della immediata tutela giurisdizionale con la opposi- zione ex art. 22 1. 689/1981 e non abbia perciò impedi- to la formazione del titolo esecutivo . Accolto dunque il primo motivo del ricorso (e rima- sto perciò assorbito il secondo che critica la decisio- ne del RE sul merito della opposizione) e annulla- ta la sentenza impugnata, la controversia ben può esse- 5 re decisa nel merito a norma dell'art. 384, ultimo com- ma, cpc poichè non sono necessari ulteriore accerta-- menti di fatto con la dichiarazione di inammissibili- tà per decadenza della opposizione proposta dal Fa- biani avverso la cartella esattoriale e il processo verbale di accertamento della violazione a lui conte- stata. Avuto riguardo alle ragioni nel merito della oppo- sizione, ravvisa la Corte motivi che giustificano la compensazione tra le parti delle spese dell'intero giu- dizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e di- chiara assorbito il secondo;
cassa senza rinvio la sen- tenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara la inammissibilità della opposizione proposta dal AN ex art. 22 legge 689/1981 e compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma il 30 gennaio 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Losavio Rosar: /De Rosario De Musis Giámuuilosav CORTE SUPREM IONE Prise, CANCELLIERE Depor tia Andrea B on 18 TUE 2007 IL CANCELLERE 6