Sentenza 7 dicembre 1999
Massime • 2
In tema di responsabilità per colpa professionale del medico, nella ricerca del nesso di causalità tra la condotta dell'imputato e l'evento, al criterio della certezza degli effetti della condotta, si può sostituire quello della probabilità di tali effetti e della idoneità della condotta a produrli; probabilità che deve essere seria ed apprezzabile ed avere alto grado di possibilità di successo. (Fattispecie in cui i giudici di merito avevano apprezzato una probabilità di sopravvivenza del 75% ove fossero intervenute una diagnosi corretta e cure tempestive).
Il primario ospedaliero è titolare di una specifica posizione di garanzia nei confronti dei suoi pazienti alla quale non può sottrarsi adducendo che ai reparti sono assegnati altri medici o che il suo intervento è dovuto solo in casi di particolari difficoltà o di complicazioni; ciò risulta chiaramente dall'art. 7, comma 3, del D.P.R. 27 marzo 1969 n. 128 (ordinamento interno dei servizi ospedalieri) che gli attribuisce la "responsabilità" dei malati e dall'art. 63, comma 5, del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 (stato giuridico del personale delle U.S.L.) secondo il quale il medico appartenente alla posizione apicale ha il potere di impartire istruzioni e direttive in ordine alla diagnosi e alla cura e di verificarne l'attuazione.
Commentario • 1
- 1. Responsabilità del medico, posizione apicale, primario, decorso post operatorioAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 giugno 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/12/1999, n. 1126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1126 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
1) Dott. Bruno FRANGINI Presidente del 7.12.1999
2) Dott. Ennio MALZONE Consigliere SENTENZA
3) Dott. Benito Romano DE GRAZIA Consigliere N. 3071
4) Dott. RA MARZANO Consigliere rel. REGISTRO GENERALE
5) Dott. RA MALAGNINO Consigliere N. 23709/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da: 1) UL AN, n. in Catania il 13.05.1946; 2) NE RA, n. in Catania il 06.04.1949; 3) AN VI, n. in Cesarò il 27.07.1953; 4) ME AR ES, n. in Comiso il 26.09.1955; 5) ER HE, n. in Catania il 03.08.1956;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, in data 22 dicembre 1998. Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. RA Marzano
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Guglielmo Passacantando, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito il difensore del ricorrente UL AN, avv. VA Catania, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Udito il difensore del ricorrente NE RA, avv. Enzo Musco, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Osserva:
1. Il 22 dicembre 1998 la Corte di Appello di Catania confermava la sentenza del Pretore della stessa città, in data 6 dicembre 1995, con la quale, riconosciute a tutti le attenuanti generiche, UL AN, NE RA, AN VI, ME AR ES e ER HE erano stati condannati a pene ritenute di giustizia (condizionalmente sospese nella loro esecuzione, e col beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale) per i reati di cui all'art. 589 c.p. e agli artt. 81, 1^ c., c.p., 17 L. 22 maggio 1978, n. 194 (commessi 17 settembre 1992), nonché al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore delle costituite parti civili, cui veniva assegnata una provvisionale, immediatamente esecutiva (quanto a tali ultime statuizioni civili, la Corte di merito rilevava che "il ritiro della parte civile dal processo esime dall'esame delle doglianze concernenti gli aspetti civilistici della vicenda"). Per come si legge in tale sentenza, SC AR si era sottoposta a inseminazione artificiale autologa che aveva condotto ad una gravidanza trigemellare, a decorso regolare. In vista di possibili complicanze di tale gravidanza, il 13 agosto 1992 la donna si era ricoverata presso la Clinica ostetrica dell'Università di Catania ed il giorno successivo erano state eseguite le analisi cliniche di routine che fornivano valori ritenuti dai sanitari nella norma, nonostante fosse stato riscontrato un valore elevato (pari a 280) della fosfatasi alcalina. Il UL era il direttore facente funzioni della prima clinica ostetrica dell'Università, lo NE l'aiuto reperibile in settimana, il AN, la ME ed il ER i tre medici di turno che si erano succeduti dal tre al cinque settembre.
Come poi sarebbe emerso da dichiarazioni testimoniali di congiunti della donna, la SC aveva cominciato ad accusare malessere nella notte fra il 2 ed il 3 settembre, durante la quale aveva bevuto circa sei litri di acqua;
i medici, cui la circostanza era stata riferita, nel corso della visita generale, non avevano rilevato alcunché di anormale, purché la donna avesse poi urinato. Il 3 settembre la SC aveva accusato mal di testa e, previo assenso del medico di torno, le era stata somministrata un'aspirina;
dietro insistenze di una sua cognata, era stato chiamato il dott. Di LE, che prestava servizio nel pronto soccorso del nosocomio, il quale aveva effettuato una ecografia nel corso della quale non era riuscito a rilevare il battito cardiaco di uno dei feti;
solo successivamente, e con l'uso di altro apparecchio, il medico aveva rilevato anche il battito del terzo feto;
la donna accusava nausea e cefalea. Il dott. Di LE, che non aveva rilevato nulla di anormale dall'esame obiettivo, aveva attribuito tali disturbi ad un farmaco (del quale la paziente aveva appena iniziato il secondo ciclo di somministrazione), il Surfactal, che aveva la funzione di favorire la maturazione e dei polmoni dei feti;
il Di LE aveva anche eseguito una flussimetria, senza tuttavia annotarne l'esito nella cartella clinica, nonostante alla stessa avesse aggiunto un foglio da lui manoscritto. Nella cartella clinica, in corrispondenza di tale data, 3 settembre, figurava l'annotazione "esami di routine", ma il Di LE, escusso quale teste, avrebbe poi escluso di essere l'autore di tale annotazione, e di tali analisi e dei loro esiti non venne poi riscontrata traccia.
Durante la notte tra il 3 ed il 4 settembre la paziente aveva continuato ad accusare mal di testa e vomito ed aveva riferito ad altra congiunta di aver rappresentato tali disturbi ai medici, dai quali era stata, tuttavia, rassicurata. Nel pomeriggio del 4 settembre la SC, che presentava una gamba gonfia, era stata visitata dal dott. AN, il quale dapprima le aveva suggerito di chiamare un angiologo e poi le aveva consigliato di applicare un panno umido sulla gamba e di tenerla sollevata.
A partire dal 4 settembre, i parenti della donna avevano più volte consultato telefonicamente il dott. Cammarata, che era stato il ginecologo di fiducia che aveva seguito la gravidanza della donna fino al suo ricovero ospedaliero, e a seguito di tanto il dott. Cammarata aveva compulsato la collega RI, che operava all'interno della struttura sanitaria, la quale aveva assunto le relative informazioni, comunicandogli che erano in corso accertamenti dei quali si attendevano i risultati.
Sempre a partire dal 4 settembre (come riferito da altra congiunta della SC) la donna aveva cominciato ad assumere un colorito giallastro che, iniziando dagli occhi, si era esteso progressivamente su tutto il corpo, ed aveva cominciato ad accusare bruciori, ancorché la temperatura corporea rimanesse normale. La sera del 6 settembre la donna, che era divenuta "tutta gialla", aveva continuato a vomitare e quel giorno, il dott. UL, cui erano stati riferiti i sintomi accusati dalla paziente, aveva asserito trattarsi di un semplice raffreddore;
la notte di quel giorno la SC era ulteriormente peggiorata.
La mattina del 7 settembre si era appurato che i feti erano morti ed erano iniziate le contrazioni proprie del travaglio. Qualche ora dopo il parto, a causa della sovradistensione dell'utero e della sua mancanza di elasticità, nonché di una sindrome coagulopatica determinata dall'epatite acuta che si era instaurata, si era verificata una imponente emorragia che aveva costretto i medici ad eseguire un intervento di isterectomia. La donna era entrata in coma ed era stata ricoverata presso il reparto di rianimazione dello stesso ospedale;
nei due giorni successivi tutti i parametri vitali erano andati peggiorando, sino al decesso, avvenuto il 9 settembre. Nel pervenire alla resa confermativa statuizione di condanna, i giudici dei merito rilevavano, tra l'altro, che:
- i periti di ufficio avevano individuato la causa della morte della SC in un arresto cardiocircolatorio secondario a grave insufficienza acuta epato-renale, con correlate turbe della coagulazione, patologie insorte nell'ultimo trimestre della gravidanza trigemina indotta, conclusasi con la morte intrauterina dei tre feti;
- la causa della morte in utero dei tre feti era da individuare, alla stregua di tali esiti peritali, nella acidosi metabolica materna, secondaria alla steatonecrosi epatica acuta da cui la gestante risultava essere stata affetta nell'ultimo trimestre di gravidanza;
- "tutte le emergenze processuali proclamano... concordemente che i primi sintomi (della patologia che aveva colpito la paziente) ebbero a manifestarsi nella notte fra il 2 ed il 3 settembre, allorché la donna, sopraffatta dall'arsura, bevve ben sei litri di acqua... cominciò a presentare un colorito giallastro sin dal 4 settembre: questo segno clinico, rivelatore della presenza di bilirubina nel sangue, compare allorché le funzioni epatiche sono già gravemente compromesse";
- poiché, quindi, "a prescindere dalla diagnosticabilità e/o dalla univocità dei sintomi, la epatopatia era sorta quanto meno il 3 settembre e, se si deve dar credito alla testimonianza dei parenti secondo cui già il 4 erano presenti segni di ittero, le doverose (e non eseguite) analisi di routine avrebbero rilevato una sofferenza epatica ben prima della comparsa di segni o di sintomi... le analisi di routine, se regolarmente eseguite e reiterate, così come prudenza e perizia avrebbero richiesto in una primipara con gravidanza trigemellare (e per ciò stesso a rischio), avrebbero rivelato la sofferenza epatica prima ancora della manifestazione di sintomi di malessere o di segni esterni ed avrebbero consentito una corretta e tempestiva diagnosi ed il conseguente intervento chirurgico che avrebbe probabilmente salvato la vita alla madre ed ai figli...";
- quanto alla annotazione contenuta in cartella clinica, il 3 settembre, circa le analisi di routine, delle stesse "non è stata mai trovata traccia. Se ne possono inferire due possibili ipotesi: o la cartella presenta un falso, oppure i risultati pervenuti quando la paziente era ormai deceduta erano tali da evidenziare la pregressa negligenza dei sanitari, sicché si era ritenuto più conveniente farle sparire";
- quanto ai feti, i periti avevano "sottolineato la grande importanza che una diagnosi precoce del danno epatico della SC avrebbe potuto avere sulla prognosi dei tre feti, sostenendo che la interruzione della gravidanza mediante taglio cesareo prima che l'acidosi materna le portasse a morte avrebbe probabilmente consentito la sopravvivenza di tutte e tre o di due o di almeno una della creature, e ciò in considerazione del loro peso e del conseguente grado di sviluppo";
- quanto alla sorte della madre, i periti avevano "raggiunto una conclusione più prudente, sottolineando la estrema gravità del danno epatico e la prognosi generalmente infausta per le forme più gravi, specie quelle complicate da necrosi epatocellulare massiva come nel caso in esame"; ma il consulente del P.M., prof. Milana, era "giunto a conclusioni più nette, manifestando il convincimento che, ove fosse stata liberata tempestivamente dai feti, anche la madre avrebbe avuto buone possibilità di salvarsi..."; ed alle stesse conclusioni era pervenuto altro consulente, prof. Cisternino;
- quanto al nesso di causalità, la sussistenza di questo deve ritenersi "anche quando l'opera del medico, se correttamente e tempestivamente intervenuta, avrebbe avuto non già la certezza di un esito positivo, ma anche solo serie ed apprezzabili possibilità di successo, potendosi sostituire al criterio della certezza degli effetti della condotta quello della possibilità anche limitata della inidoneità della stessa a produrli... Allorché la condotta (omissiva) illecita nel rapporto con quella alternativa lecita (intervento terapeutico) abbia aumentato il fischio del prodursi dell'evento, (come nella fattispecie in esame) non può ritenersi interrotto il nesso di antigiuridicità fra condotta ed evento... essendosi accertato che un intervento terapeutico corretto e tempestivo avrebbe offerto buone possibilità di sopravvivenza alla donna ed ai feti, diminuendo così il rischio di obitus". Quanto alle condotte degli imputati, si rilevava in sentenza che:
- "in base ad un ordine di servizio cartaceo le pazienti erano costantemente sotto vigilanza sanitaria. Durante il giorno si alternavano i medici di turno, la notte subentrava il medico di guardia. La situazione era comunque sempre sotto il controllo del direttore (o del suo facente funzioni) in posizione apicale e - per un più efficiente coordinamento fra i medici di turno ed il direttore - del cosiddetto aiuto reperibile di settimana. Tutti questi sanitari, comunque, partecipavano alla visita mattutina ed erano quindi in grado di seguire costantemente, ciascuno potendo contribuire con l'apporto della propria capacità clinica e diagnostica, lo stato di salute delle pazienti affidate alle loro cure";
- "in realtà, invece, si è accertato che la SC non è stata seguita da nessuno..."
- erano stati del tutto omessi gli accertamenti e le analisi del caso, anche quelle di routine;
"la visita mattutina era una 'cerimonia baroccà, più formale che sostanziale: il medico di turno non aveva in concreto controllato la situazione clinica della paziente;
nulla veniva segnalato all'aiuto reperibile di settimana;
nulla veniva rilevato nel corso della visita mattutina;
nessuno espletava la visita pomeridiana...; nessuno si preoccupò quindi di questi sintomi "aspecifici" che tanto avevano allarmato i parenti, nessuno rilevò la presenza e la progressiva diffusione dell'ittero;
nessuno si preoccupò di disporre (o di suggerire) le doverose analisi cliniche...";
Confutava, infine, la Corte territoriale la tesi difensiva secondo cui, "essendo morti i feti contestualmente all'improvviso insorgere della epatopatia che avrebbe di lì a qualche giorno determinato il decesso della madre, sarebbe venuta meno la configurabilità del reato sub b)..." (la cagionata interruzione della gravidanza), rilevando che, "la epatopatia ha preceduto e determinato la morte dei feti e che una diagnosi tempestiva, attuabile sol che si fosse seguito il corretto protocollo di analisi cliniche ripetute a brevi scadenze, avrebbe consentito di apprestare gli idonei presidi terapeutici... con ottime possibilità di salvare così i nascituri e probabilmente anche la madre...".
2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso tutti i suindicati imputati, il ER personalmente, gli altri per mezzo dei rispettivi difensori.
Il UL che ha proposto due atti di ricorso, l'uno per mezzo dell'avv. VA Miano, l'altro per mezzo dell'avv. VA Catania, denunzia col primo:
a) il vizio di "inosservanza delle norme penali e mancanza e manifesta della motivazione in relazione all'art. 589 c.p.. Violazione dell'art. 546, lett. d), c.p.p.". Premesso che egli espletava le funzioni di primario, in assenza del direttore della 1^ clinica ostetrica, dai primi giorni del settembre 1992 e che "ad ogni reparto erano assegnati numerosi medici specialisti in ostetricia e ginecologia e ad essi, per ciascun reparto, erano affidale le gestanti per le diagnosi e per le coerenti terapie", deduce che "al primario si ricorreva (il che appare del tutto ovvio) nei casi di complicazioni che fossero insorte nelle gestanti o per quelle decisioni che travalicassero gli interventi di routine" e che quindi, il suo compito non era quello di seguire personalmente tutte le circa settanta gestanti ricoverate, ne' gli incombeva l'obbligo di verificare il decorso della degenza delle stesse;
lamenta che su tali assunti difensivi fatti valere con l'atto di appello la Corte di merito avrebbe opposto "una sorta di silenzio" che concreterebbe la mancanza di motivazione e la "violazione dell'art. 546, lett. d) (rectius: lett. e), c.p.p., che impone 'l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie';
aggiunge che erroneamente i giudici del merito avevano omesso di considerare che la malattia che colpì la signora SC... è una malattia rarissima, 'senza appello', incurabile e ad evoluzione fulminante, a meno che non si riesca a trapiantare un nuovo fegato (così tutti i consulenti delle parti ed i periti del Pretore)";
b) il vizio di cui all'art. 606, lett. b) ed e), in relazione all'art. 17 L. 22 maggio 1978, n. 194. Deduce, al riguardo, che, "considerato che la predetta epatopatia fulminante è rarissima, che essa è stata accertata solamente a seguito dell'esame autoptico..., l'affermata responsabilità penale nei confronti dei sanitari... urta contro tutti i criteri giuridici che devono riscontrarsi alla base della colpa professionale. Sul punto - assume il ricorrente -, ove non sia da parlarsi di ignoranza o di evidente errore di scelta di intervento, non si versa in tema di colpa penale, ma semmai di eventuale errore professionale (così giudicato col senno di poi), che, in quanto tale, non è causa di responsabilità penale perché si tratta di errore scusabile". Soggiunge che erroneamente la impugnata sentenza non avrebbe considerato che "i feti morirono contestualmente all'improvviso insorgere della grave epatopatia fulminante" e che "il parto cesareo era assolutamente sconsigliato in quanto la somministrazione di anestetici, fortemente tossici, avrebbe portato a morte quasi sicura la signora SC". Conclude chiedendo, "in via alternativa..., che ai sensi dell'art. 129 c.p.p. venga emessa declaratoria di non punibilità del prof. TO UL perché il fatto contestato non è previsto dalla legge come reato, non rientrando esso nella fattispecie dell'art. 17 della L. 22.5.1978, n. 194". Con l'altro ricorso proposto, nell'interesse di tale imputato, dall'avv. VA Catania, si deducono gli stessi vizi esplicitati nell'altro atto di gravame.
Si ribadisce che al UL, nella qualità precitata, "competevano attribuzioni di organizzazione e di controllo che, tuttavia, non gli imponevano affatto la visita continua e la sorveglianza dello stato di salute delle singole pazienti ricoverate", compiti, questi, "cui erano preposti, strutturalmente, tutti gli altri medici gerarchicamente a lui inferiori ma, tuttavia, altamente competenti per specializzazione nel ramo ginecologico". Si deduce, inoltre: che i giudici del merito, "operando una selezione arbitraria ed assolutamente inspiegabile... non hanno effettuato alcun adeguato controllo degli assunti testimoniali (dei familiari della SC) rapportandoli ad altre emergenze processuali sicuramente più attendibili perché disinteressate e di significato certamente opposto, quale, ad esempio, il racconto della dott.ssa RI o del ginecologo di fiducia della SC". Si ribadiscono le ragioni di doglianza già esplicitate nell'altro ricorso, in ordine alla "affezione che aveva colpito la SC", da "considerare una evenienza del lutto eccezionale, statisticamente ricorrente in un caso ogni 20.000.000 (evidente il lapsus: nell'altro ricorso si assume "una, volta su 20.000 gravidanze"), a decorso rapidissimo, con esito fatale e del tutto infronteggiabile con i presidi attualmente a disposizione della scienza medica (a parte l'ipotesi del trapianto di fegato, sicuramente non attuabile in una emergenza quale quelle che ci occupa)". Si deduce ancora che "appaiono illogiche ed affrettate le argomentazioni operate per il diniego alla concessione delle istanze formulate dalla difesa afferenti alla minima partecipazione causale (art. 114 c.p.), alle circostanze attenuanti generiche (già concesse) ed al ridimensionamento della pena".
Lo NE denunzia:
a) il vizio di violazione di legge, in riferimento all'art. 42, 1^ c., c.p.. Deduce che "nella organizzazione sanitaria del Paese non esiste alcuna figura di "aiuto reperibile di settimana" ed il D.P.R. 25 giugno 1983, n. 348, prevede, invece, il servizio di pronta disponibilità, "finalizzato ad assicurare una più efficace assistenza sanitaria nelle strutture ospedaliere ed è in tal senso integrativo del turno di guardia non sostitutivo", conseguendone che "esso presuppone, da un lato, la concreta e permanente reperibilità del sanitario e, dall'altro, l'immediato intervento del medico presso il reparto entro i tempi tecnici concordati e prefissati, una volta che dalla sede ospedaliera ne sia stata comunque sollecitata la presenza": e "su questo punto - rileva il ricorrente - preliminare ed essenziale nella valutazione penalistica del comportamento colposo, i giudici del merito non hanno dato alcuna risposta" ed "hanno, invece dogmaticamente, acriticamente e presuntivamente stabilito che l'aiuto reperibile di settimana avesse una competenza primaria nella trattazione clinica dei casi"; avrebbe, perciò, omesso la Corte territoriale "di verificare già in limine se l'evento lesivo... sia l'esito di una attività medica riconducibile nella conduzione, ordinaria dei casi ovvero sia riconducibile nel campo delle emergenze proprio delle funzioni dell'aiuto reperibile di settimana", "arbitrariamente" ritenendo esistente un obbligo di vista pomeridiana sebbene l'aiuto reperibile non avesse competenza alcuna sulla conduzione ordinaria ma nelle emergenze" ed omettendo di "verificare:
a) che il caso clinico non fosse frutto dell'ordinaria conduzione ma dell'emergenza; b) che il dott. NE fosse stato chiamato all'interno della sala parlo;
e) che il suo comportamento fosse definibile in termini di violazione delle regole dell'arte medica"; e quanto alla "cerimonia barocca del passar la visita" avrebbero omesso i giudici del merito di considerare "che la presenza del dott. NE non è giustificata dal titolo di medino curante ma è ovviamente funzionale alla mera conoscenza di essi da parte di chi ha la responsabilità della conduzione ordinaria dei casi e di mera conoscenza da parte di chi potrebbe essere chiamato ad intervenire nelle situazioni di emergenze": tanto confermerebbe "che la responsabilità penale del dott. NE è stata fondata dalla corte di Appello sull'erroneo presupposto dell'esistenza di un obbligo di intervento nella conduzione ordinaria dei casi clinici: mentre la sua responsabilità funzionale era limitata esclusivamente all'emergenza in sala parto", ne' "egli era garante della vita della paziente non avendo mai avuto alcun contatto di tipo terapeutico con la paziente stessa" e "competenti per i normali interventi 'pomeridiani' non potevano che essere i medici di guardia";
b) il vizio di violazione di legge, in riferimento all'art. 43 c.p.. Lamenta, al riguardo, che la Corte di Appello "sia incorsa in significativi errori di giudizio, riconducendo l'evento lesivo mortale alla mancanza di esami clinici di routine che avrebbe impedito la formulazione di una corretta e pronta diagnosi idonea ad evitare la morte della paziente e dei feti"; rileva, in proposito, che i giudici del merito avevano richiamato il giudizio dei periti di ufficio, ad avviso dei quali "nella condotta dei sanitari che hanno assistito la paziente, limitatamente all'arco temporale tra il 3 ed il 7 settembre 1992, è ravvisabile un difetto di prudenza che probabilmente ha ritardato la diagnosi di epatopatia e la, conseguente adozione degli idonei presidi terapeutici". E - annota il ricorrente - la Corte di merito, "rendendosi conto della insufficienza della valutazione peritale a fondare un giudizio di colpa, valorizza una serie di sintomi fattuali, emersi processualmente con le deposizioni dei parenti della paziente", contraddittoriamente per un verso ritenendoli "sintomi aspecifici" e per altro verso attribuendo loro "la capacità rivelatrice di una sofferenza epatica e/o renale", senza tener conto, peraltro, che la donna era stata trattata con Surfactal che provoca proprio i malesseri avvertiti dalla paziente. Ulteriormente deduce che, se secondo le dichiarazioni della madre della SC il colore giallo sugli occhi della paziente era comparso la sera del sabato e, secondo le dichiarazioni di altri congiunti della donna, l'ittero si era manifestato la domenica, non si era tenuto il dovuto conto della circostanza che tale ricorrente dalle ore 14 del sabato cinque settembre non aveva "più messo piede in ospedale". Peraltro - aggiunge infine il ricorrente - la causa della morte della povera signora SC e dei feti è stata individuata in una gravissima forma di epatite fulminante, la cosiddetta atrofia giallo acuta: si tratta di una malattia definita da tutti gli esperti rarissima, con una ricorrenza di 1 caso su 15.000/20.000 parti, caratterizzata da un grado di mortalità", sicché a fronte di questo quadro appare veramente impossibile ricondurre la morte della povera paziente e dei feti ad un'omissione del dott. NE. Se anche per i medici curanti che avevano nelle loro mani la vita della paziente la diagnosi della malattia, doveva fare i conti con le peculiarissime e purtroppo devastanti caratteristiche della stessa, per il dott. NE una diagnosi in tal senso avrebbe presupposto il possesso di... capacità divinatorie".
Il AN denunzia:
a) il vizio di "violazione di legge processuale pure sotto l'aspetto della manifesta illogicità della motivazione al riguardo (art. 603, lett. c). c.p.p., in relazione all'art, 603, n. 1 e ss. c.p.p.; art. 606, lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 125, n. 3, c.p.p.". Lamenta, in proposito, che illegittimamente la Corte
territoriale non aveva accolto le richieste di rinnovazione parziale del dibattimento, quanto alla effettuazione di una perizia grafica sulla cartella clinica al fine di comparare quella scrittura con quella della coimputata ME, all'acquisizione del foglio relativo all'ordine di servizio della sala parto, all'acquisizione delle cartelle cliniche relative al settore di reparto cui era preposto tale ricorrente ed a perizia grafica sulle stesse, ed all'assunzione di prova testimoniale;
b) i vizi di "violazione di legge penale sostantiva. Carenza assoluta di motivazione al riguardo (art. 606, lett. b) c.p.p. in relazione agli artt. 589 c.p., 43 c.p., 17 L. 22.05.1978, n. 194. Richiamo agli artt. 40 c.p., 63, comma 5, D.P.R. n. 761/1979, 7 D.P.R. 128/1969, 2236 c.c.. Art. 606, lett. e), c.p.p., in relazione all'art. 125, n. 3, c.p.p.". Chiarisce, al riguardo, che è espressamente previsto che il sanitario che riveste la titolarità della posizione apicale assegni altri medici del reparto i pazienti ivi ricoverati, di cui egli è il responsabile, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 128/1969, e dell'art. 63, 5^ c., del D.P.R. n. 761/1979: lamenta che, perciò, illogicamente la Corte di Appello
aveva ritenuto la sua responsabilità sul presupposto che egli avesse accettato l'accordo concernente la distribuzione di fatto delle pazienti da controllare e sia così venuto meno all'obbligo di controllare e seguire tutte le pazienti a lui affidate durante il suo turno di servizio;
egli, affidatario solo delle "pazienti puerpere", non poteva considerarsi garante in ordine al bene giuridico della vita della SC e dei suoi tre feti, perché non era il medico affidatario della donna. Deduce ulteriormente che "in tema di applicazione dell'art. 2236 c.c., quando non si sia nelle condizioni di effettiva conoscenza di ogni aspetto della malattia (quindi si è per ciò stesso imperiti nella specie) e a fronte di soluzioni a problemi di particolare complessità, il prestatore d'opera risponde solo per dolo o colpa grave". Aggiunge che neppure era stato dimostrato che il AN fosse da solo nel turno relativo alla mattina del 4 settembre, (allorché - assume - era di turno la dott.ssa ME: a tal proposito era stata richiesta la perizia grafica per appurare che egli non aveva partecipato alla redazione della cartella clinica relativa a quel giorno) e che "emergenza particolare vi fosse durante quel turno";
c) il vizio di "violazione di legge penale sostantiva e manifesta illogicità della motivazione al riguardo (art. 606, lett. b), c.p.p., in relazione all'art. 40, 1^ e 2^ c., c.p.; art. 606 lett. e), c.p.p., in relazione all'art. 125, n. 3, c.p.p.. Richiamo
agli artt. 589 c.p., 113 c.p., 17 L. 22.05.1978, n. 194". Assume, in particolare, che la Corte di Appello, "sul punto relativo al nesso eziologico, richiama la vecchia tesi giurisprudenziale, ormai dismessa dal Supremo Collegio, secondo cui può affermarsi la sussistenza del nesso causale laddove la condotta dei sanitari abbia determinato, un semplice aumento del rischio di produzione dell'evento", "l'art. 40 c.p. - assume il ricorrente - è stato violato in relazione al 1^ comma (in quanto l'evento si sarebbe comunque verificato non come conseguenza della condotta omissiva), ma pure in relazione al 2^ comma, se è vero che quest'ultimo presuppone la realizzazione di un reato di evento, tanto da essere concettualmente incompatibile con la categoria dei reati di mera condotta, salva tuttavia l'ipotesi di concorso di persone". Sono stati prodotti motivi aggiunti per mezzo del difensore, con i quali si ribadiscono le censure già proposte, ulteriormente illustrandole.
La ME denunzia:
a) i vizi di violazione di legge e di motivazione. Premette che la sua responsabilità non avrebbe potuto essere ritenuta "sol perché gli ordini di servizio che la riguardavano prevedevano una distribuzione 'tappabuchi' del suo lavoro (ambulatorio un giorno, chiusura cartelle un altro giorno, pronto soccorso un altro giorno) impedendole di capire sino in fondo un caso clinico, conoscibile ed evitabile solo attraverso un controllo attento, quotidiano, reiterato del paziente". Indi deduce che erroneamente erano state apprezzate le dichiarazioni a suo carico rese dal coimputato AN;
che, quanto ai giorni di sua presenza, per il 3 settembre dà atto la sentenza impugnata che il dott. Di LE "non aveva osservato nulla di anormale all'esame obiettivo", sicché "nulla poteva far presagire quello che sarebbe successo di lì a qualche giorno"; e per il 5 settembre riconosce la stessa gravata sentenza che la ME aveva "certificato di aver goduto di riposo compensativo" proprio quel giorno (tale documento non era stato prodotto in primo grado);
b) gli stessi vizi di motivazione e di violazione di legge, in punto di nesso causale tra la condotta addebitata alla ricorrente e l'evento: deduce che "non è emerso alcun elemento dal quale logicamente, e con certezza, desumere che una condotta di tipo alternativo a quella concretamente tenuta dalla dott.ssa ME in data 3 settembre avrebbe potuto, seppure in termini probabilistici, evitare l'evento"; "la sentenza di primo grado (cui... la Corte di Appello fa integrale richiamo) annota che anche 'il consulente tecnico del P.M. ha ammesso che i sintomi presentati a partire dal 3 settembre (nausea, vomito, cefalea) erano di per se' aspecificì", e non v'era certezza che, a quella data, "la patologia era già in atto e avrebbe potuto essere scoperta attraverso i summenzionati esami di laboratorio";
c) ancora i vizi di motivazione e violazione di legge, anche in riferimento al reato sub b) (interruzione della gravidanza): sul punto la impugnata sentenza - si assume - "salta a piè pari su tutti gli elementi necessari del reato contestato";
d) infine, gli stessi vizi di motivazione e di violazione di legge, per non avere i giudici del merito acceduto alla richiesta di un accertamento tecnico peritale di natura anatomo-patologica, "espressamente mirato a valutare l'esatto momento, dell'insorgenza della malattia".
Il ER, dal canto suo, denunzia:
a) i vizi di motivazione e violazione di legge, in riferimento all'art. 40 c.p.. Erroneamente - si deduce - i giudici del merito avevano ritenuto di poter sostituire "al criterio della certezza degli effetti della condotta quello della possibilità anche limitata dell'idoneità della stessa a produrli", laddove avrebbero dovuto considerare che il rapporto di causalità nel reato omissivo improprio, pur non richiedendo quel giudizio di certezza che è richiesto di norma nell'accertamento del nesso causale nei reati di azione, richiede pur sempre quel giudizio secondo il quale l'azione doverosa, ove fosse sola compiuta, sarebbe stata idonea ad impedire l'evento": nella specie - si annota in ricorso - "il decesso della sig.ra SC era pressoché inevitabile e... comunque non è probabile, tanto meno certo, che una diversa condotta degli imputati avrebbe potuto evitarlo", ed al riguardo la impugnata sentenza, dopo aver richiamato la "conclusione più prudente" cui erano pervenuti i periti, sottolineando la estrema gravità del danno epatico e la prognosi generalmente infausta per le forme gravi, specie quelle complicate da necrosi epatocellulare massiva, come nel caso in esame", tuttavia aveva poi apoditticamente sposato "le immotivate affermazioni dei consulenti tecnici del P.M., secondo i quali anche la madre avrebbe avuto buone possibilità di sopravvivenza"; ed anche per il decesso dei tre feti la Corte di Appello aveva ritenuto che "la interruzione della gravidanza avrebbe probabilmente consentito la sopravvivenza di tutte e tre o di due o di almeno una delle creature", mentre "i periti hanno quantificato la percentuale della loro sopravvivenza al di sotto della soglia minima (50%) per poter parlare di probabilità vicina alla certezza, anziché di mera probabilità";
b) il vizio di motivazione in ordine alla prova del nesso di causalità. "Nella sentenza impugnata - si assume - l'analisi della causa dell'evento è senz'altro assente. Non si dice, sostanzialmente, quali specifiche condotte, in alternativa alle presunte omissioni contestate agli imputati, avrebbero potuto salvare la SC e i suoi tre feti. Allo stesso modo, non si spiega come una diversa condotta terapeutica avrebbe potuto influire sull'inevitabile decorso della malattia";
c) il vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 40.2 c.p., quanto alla individuazione della "posizione di garanzia". La
impugnata sentenza - deduce al riguardo il ricorrente - "ha ritenuto responsabili i medici dei reparto, non perché fosse emersa la prova della loro concreta inerzia dinanzi alla manifestazione dei sintomi rivelatori della epatopatia, ma perché essi non erano presenti in ospedale durante i turni risultanti dall'ordine di servizio programmatico";
d) il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 42 e 43 c.p., quanto all'elemento psicologico del reato. Si deduce, al riguardo, che "se si condivide che... criterio di attribuzione della responsabilità non può essere la mera assenza dal reparto - non avendo questa, in concreto, provocato di per sè una minore vigilanza sanitaria delle ricoverate, ma solo una neutra sostituzione di garanti - è doveroso concludere che di un eventuale difetto di diligenza (per diagnosi intempestiva) possono essere chiamati a rispondere solo quei soggetti nella cui sfera di percezione psichica siano concretamente entrati i sintomi o i segni rivelatori della epatopatia,
e) il vizio di motivazione "per omessa considerazione di testimonianza". Avrebbe omesso la Corte di merito di valutare le testimonianze dei dottori ON TR e AN VA, i quali," avendo entrambi partecipato alla visita generale effettuata sulla SC la mattina del 6 settembre, hanno riscontrato, coi propri occhi, che il colorito della degente era normale", apprezzando solo la testimonianza della suocera della donna, "secondo cui la paziente cominciò a presentare un colorito giallastro sin dal 4 settembre".
f) infine, il vizio di motivazione "per acritica valutazione delle testimonianze del p.m..". Deduce, al riguardo, che "non può affatto esser condiviso l'atto di fede" che la sentenza sembra compiere verso le testimonianze dei parenti della SC. Non una sola parola viene spesa per rispondere alle pur numerose contraddizioni emerse dalle suddette testimonianze e dettagliatamente descritte dall'impugnante nei propri motivi di appello".
3.0 Le proposte censure non si appalesano fondate.
Esaminando, infatti, le stesse sia nei profili generali, comuni a tutti i ricorrenti, sia in quelli individuali, specificamente afferenti alla posizione processuale di ciascuno di essi, si rileva:
3.1.0 Sul nesso di causalità.
Tutti i ricorrenti, per come sopra indicato, hanno, in sostanza sostenuto che la patologia che colpì la SC costituiva una "evenienza del tutto eccezionale", difficilmente diagnosticabile ("essa è stata accertata solamente a seguito dell'esame autoptico", rileva il UL), e che per la gravità della stessa, quale che sia stato il comportamento dei sanitari in riferimento alle omissioni loro addebitate, l'evento letale si sarebbe, comunque, egualmente determinato, "a meno che non si riesca a trapiantare un nuovo fegato" (come richiama ancora il UL: "il decesso della sig.ra SC era pressoché inevitabile... e comunque non è probabile, tanto meno certo, che una diversa condotta degli imputati avrebbe potuto evitarlo", annota il ER), sicché la condotta loro contestata non avrebbe - dispiegato efficienza causale rispetto all'evento letale che in ogni caso sarebbe conseguito.
Al riguardo, la impugnata sentenza ha, innanzitutto, rilevato che la tesi difensiva, della natura fulminante della insorta patologia, che, in quanto tale, non avrebbe lasciato, al momento in cui insorse, spazio alcuno ad utili interventi terapeutici di sorta, dava per "scontato un presupposto che scontato non è affatto, ovverosia la circostanza che l'ittero e la ingravescenza delle condizioni generali della paziente si fossero manifestati nella notte fra il 6 ed il 7 settembre". Al contrario - esplicitano i giudici dei merito - "tulle le emergenze processuali proclamano... che i primi sintomi (a prescindere dalla loro univocità) ebbero a manifestarsi fra il 2 ed il 3 settembre, allorché la donna, sopraffatta dall'arsura, bevve ben sei litri di acqua. Secondo la testimonianza della suocera della SC la paziente cominciò a presentare un colorito giallastro sin dal 4 settembre. Questo segno clinico, rivelatore della presenza di bilirubina nel sangue, compare allorché le funzioni epatiche sono già compromesse... È accertato che sin dal giorno 3 settembre la donna cominciò ad accusare malesseri gravi: arsura, nausea continua, cefalea, pirosi, malessere generale così intenso da non avere nemmeno la forza di parlare...". Hanno ulteriormente rilevalo che "i periti hanno ritenuto doveroso sottolineare come la gravità ed entità del quadro anatomo - istopatologico del fegato (e di quello renale, correlato e conseguente al primo)... induca a ritenere che tale quadro fosse già in fase avanzata il 7 settembre 1992, allorché fu constatato il decesso dei tre feti e come - a quel momento - la sorte della madre fosse già segnata".
Tale accertamento in fatto della circostanza che occupa (che, cioè, i primi sintomi della patologia ebbero a manifestarsi fra il 2 e il 3 settembre) scaturisce da una articolata disamina e valutazione, da parte dei giudici del merito, degli elementi al riguardo offerti dalla realtà processuale, sui quali si è a lungo e partitamente intrattenuta (evocando le deposizioni testimoniali, gli esiti delle consulente tecniche di parte e della perizia), la integrativa sentenza di primo grado, peraltro al riguardo espressamente richiamata da quella qui impugnata;
e a dare ulteriore credito alle circostanze in proposito evidenziale ed alla relativa conclusione espressa, tale ultima sentenza pure annota che lo stesso consulente della difesa, prof. Dell'Osso, ha riconosciuto che valori come la bilirubina a 13.5 (in base alle analisi eseguite la mattina del 7), quando il dato normale è - al massimo - di 1,2, non possono essere compatibili con un'insorgenza appena iniziata" (fol. 11); la sentenza di primo grado pure annota (fol. 54) che "i periti nominati hanno concluso circa la piena attendibilità della versione riferita dai parenti sulla base dei valori riscontrati in sede di esami clinici eseguiti la mattina del 7 settembre".
Deve, al riguardo, osservarsi (anche in riferimento ai rilievi che pure al riguardo sono stati formulati dai ricorrenti) che il vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità deve, per espresso disposto normativo, risultare dal testo del provvedimento impugnato;
e che, in tema di sindacato di tale vizio, compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici del merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano correttamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (cfr. Cass., Sez. Un., 29.1.1996, n. 930): a tali dettati deve riconoscersi essersi uniformati i giudici del merito.
Posto, dunque, che è rimasto accertato in fatto che i primi sintomi della patologia ebbero a manifestarsi fra il 2 ed il 3 settembre (peraltro, annota la sentenza di primo grado che "secondo i periti, allorquando la madre cominciò a manifestare i primi sintomi di malessere, tra il 2 ed il 3 settembre, la patologia era già iniziata": fol. 36), è alla stregua della situazione che già sussisteva e si era già determinata a tale epoca che va valutato il comportamento omissivo addebitato ai ricorrenti, non certo con esclusivo riferimento alla successiva data del 7 settembre, quando, per le mancate terapie praticande, "la sorte della madre (era) già segnata"; vanno, cioè, ovviamente, valutate le condotte esigibili prima che la patologia divenisse irreversibile.
Tanto accertato e stabilito, ha di poi ritenuto la sentenza impugnata che "un intervento terapeutico corretto e tempestivo avrebbe offerto buone possibilità di sopravvivenza alla donna ed ai feti, diminuendo così il rischio di obitus" (fol. 13) e, richiamata la conclusione "più prudente" cui erano pervenuti i periti, ha evocato le "conclusioni più nette" espresse dai consulenti del PM, secondo le quali "se il discorso fosse stato preso per tempo... erano buone le possibilità di salvare la madre e i tre prodotti del concepimento;
ove fosse stata liberata dai feti quando questi erano ancora vivi, la donna avrebbe avuto maggiori possibilità di sopravvivenza".
La richiamata ed integrativa sentenza di primo grado, che sul punto - annota quella qui impugnata - si era occupata "diffusamente ed egregiamente", richiamando la dottrina al riguardo, dopo aver rilevato che l'epatite fulminante... è una rara complicazione delle epatite acute virali", aveva esplicitato che la diagnosi differenziale deve essere posta con la steatosi gravidica (o atrofia giallo-acuta) e con il danno epatico che può accompagnare lo stato preeclampitico" e che l'atrofia giallo acuta è "una rara complicanza dell'ultimo trimestre di gravidanza, attualmente gravata da un lasso di mortalità materna e fetale del 20% contro il 75-80% riscontrato prima del 1980...; i sintomi si protraggono per 1-2 settimane e conducono a morte, per una delle complicanze, ovvero a miglioramento...; quella in questione non appare essere un'epatite virale di tipo B, posto che i markers eseguiti hanno dato responso negativo...; i periti hanno riferito, richiamando anche la bibliografia relativa... che le percentuali di guarigione, una volta molto modeste, siano oggi giunte ad un livello tale che la mortalità materna è stimata nell'ambito del 25% (o addirittura è ritenuta eccezionale...), mentre la mortalità perinatale, che pure era in passato elevata (pari al 90%) rimane attestata, in termini percentuali, su valori del 50-60%...; ciò significa... che se i sintomi della signora SC fossero stati intercettati tempestivamente e ne fosse stata approfondita la genesi, con gli accertamenti più opportuni al riguardo. si sarebbe potuto interrompere la gravidanza, estraendo i feti ancora vivi (prima cioè che l'acidosi metabolica materna li facesse morire) e, mentre questi ultimi, o almeno uno di loro avrebbero avuto almeno 40 probabilità su cento di sopravvivere... la donna avrebbe avuto almeno il 75% di probabilità di sopravvivenza...; esiste... una legge generale di copertura di carattere scientifico, la quale afferma che quel tipo di epatiti (la ritenuta atrofia giallo acuta) nella stragrande maggioranza dei casi guariscono o comunque non hanno un esito letale, a condizione che venga formulata una tempestiva diagnosi e che vengano approntati gli opportuni rimedi terapeutici, il primo dei quali è costituito dalla interruzione della gravidanza;
quest'ultimo tipo di intervento, se attuato, oltre a migliorare la prognosi della gestante, avrebbe avuto buone probabilità di salvare anche i feti...". E adesivamente annota la sentenza, qui impugnata che "i periti di ufficio hanno evidenziato come, data la maturazione dei feti, questi avrebbero avuto buone probabilità di sopravvivenza con le appropriate cure neonatali e come la madre, alleggerita dalla noxa cagionata dalla presenza dei feti, avrebbe avuto a sua volta maggiori probabilità di reagire al male".
In tema di responsabilità per colpa professionale medica e nella valutazione del nesso di causalità tra la condotta contestata e l'evento prodottosi, al criterio della certezza degli effetti della condotta può sostituirsi quello della probabilità di tali effetti e dell'idoneità della condotta a produrli (cfr., ex pluribus, Cass., Sez. IV, n. 11484/1990); difatti, la causalità nel reato omissivo improprio, diversamente da quanto avviene nei reati di azione che postulano una causalità reale nel rapporto azione - evento, è pur sempre una causalità ipotetica, che comporta un giudizio non già di certezza, ma, appunto, di probabilità. Probabilità che, peraltro, deve essere seria ed apprezzabile ed avere alto grado di possibilità di successo. Non può, nella specie, disconoscersi che gli elementi apprezzati dai giudici dei merito (in particolare una probabilità di sopravvivenza della madre almeno del 75%) realizzino quella seria ed apprezzabile probabilità di successo delle terapie dovute e conseguentemente, sotto tale profilo, il rapporto di causalità necessaria tra la condotta omissiva e l'evento.
3.1.1 Ancora sul nesso di causalità e sulla condotta omissiva, in generale.
Ha rilevato la impugnata sentenza che "in base ad un ordine di servizio cartaceo le pazienti erano costantemente sotto vigilanza sanitaria. Durante il giorno si alternavano i medici di turno, la notte subentrava il medico di guardia. La situazione era comunque sempre sotto il controllo del direttore... in posizione apicale e - per un più efficiente coordinamento fra i medici di turno ed il direttore - del cosiddetto aiuto reperibile di settimana. Tutti questi sanitari, comunque partecipavano alla visita mattutina... In realtà, invece, si è accertato che la SC non è stata seguita da nessuno... La visita mattutina era una 'cerimonia barocca', più formale che sostanziale.. Nessuno si preoccupò... di quei sintomi 'aspecificì che tanto avevano allarmato i parenti. Nessuno si preoccupò di disporre (o di suggerire) le doverose analisi cliniche, necessarie, dato il tipo di gravidanza, anche in assenza di sintomatologie univoche o equivoche". Si dà atto, nella stessa sentenza, che analisi cliniche di routine vennero eseguite il giorno successivo all'ingresso della paziente nella struttura sanitaria, cioè il 14 agosto, e che, dopo di allora, nessun altro esame venne praticato sulla SC (nonostante quella annotazione in cartella clinica alla data del 3 settembre). Richiama la sentenza impugnata come lo stesso consulente tecnico della difesa avesse rappresentato che "dopo il sesto mese di gravidanza, è opportuno eseguire l'esame delle urine ogni settimana, ogni dieci giorni, giacché tra il feto e l'organismo della madre che lo ospita si instaura un equilibrio precario che può rompersi da un momento all'altro. Ed il primo segnale di tale rottura è dato dalla presenza di zucchero o albumina nelle urine"; aggiungono i giudici del merito che della specie si trattava "di una primipara in attesa di parto trigemellare, ricoverata in ospedale proprio per prevenire le possibili complicazioni di una gravidanza di quel tipo"; e che, accusati i primi malesseri "sin dal giorno 3 settembre", tali sintomi avrebbero dovuto "suggerire quanto meno immediate analisi del sangue e delle urine perché certo rivelatori di una sofferenza epatica e/o renale". Annota al riguardo la integrativa sentenza del primo giudice che le conclusioni peritali avevano evidenziato che "ci si trovava di fronte... ad una gravidanza trigemina, ottenuta con iperstimolazione ovarica e con inseminazione autologa, in primipara alla fine della 34^ settimana, condizioni queste che già considerate singolarmente ma ancor più nel loro insieme, aumentano il rischio materno e/o fetale sia generico che specifico per quanto concerne la 'steatosi epatica acuta', che risulta essere più comune tra la 30^ e la 38^ settimana di gestazione nelle primipare con gravidanze multiple... In questi casi pertanto il solo controllo clinico della gestante, almeno come fatto prudenziale, è da ritenere non sufficiente al fine di rilevare al loro primo manifestarsi o nelle fasi più precoci i segni di eventuali complicanze". Ed a tale ultimo riguardo pure va rilevato che non giova a taluno dei ricorrenti richiamare la aspecificità di quei sintomi: se essi non erano univocamente ed immediatamente inducenti ad evidenziare la specifica patologia poi riscontrata, erano sicuramente, come ritenuto dai giudici del merito, tali da (ulteriormente) imporre, comunque, le analisi del caso, proprio al fine di accertare la patologia che li aveva determinati (evidenziando anche, evidentemente, la irriconducibilità di quei sintomi alla ingestione del Surfactal). E d'altra parte, pure hanno rilevato i giudici del merito che vennero omessi anche i normali esami ed accertamenti di routine, usualmente praticati sulle gestanti, e nella specie vieppiù imposte dalle specifiche condizioni della donna ("primipara in attesa di parto trigemellare").
Appare, perciò, improntato a corrette regole della logica il conclusivo divisamento dei giudici del merito al riguardo, che cioè "tempestive analisi cliniche (doverose nella situazione della SC, a prescindere da patologie più o meno specifiche) avrebbero evidenziato la sofferenza epatica e consentito gli interventi del caso...", coniugato tale rilevo a quanto di già rappresentato circa le possibilità di successo della terapia instauranda;
peraltro - come già ricordato - "secondo i periti, allorquando la madre cominciò a manifestare i primi sintomi di malessere, tra il 2 ed il 3 settembre, la patologia era già iniziata", sicché anche i normali esami di routine, a quel momento, sarebbero stati idonei ad evidenziare (o quanto meno ad allertare al riguardo) la "patologia già iniziata". Ed altrettanto esente da rinvenibili vizi logici si appalesa, conseguentemente, il ritenere che tale condotta omissiva si pone, in imprescindibile nesso di relazione causale, con l'evento prodottosi.
3.2 Sulle singole posizioni dei ricorrenti.
UL AN
È privo di consistenza l'assunto che, in sostanza, in capo a lui, che espletava le funzioni di primario, non fosse rinvenibile una specifica posizione di garanzia nei confronti della paziente, sul rilievo che, essendo ad ogni reparto assegnato dei Medici e non - avendo egli "compiti di ispettore-controllore", il suo intervento fosse dovuto "solo nei casi di complicazioni che fossero insorte nelle gestanti o per quelle decisioni che travalicassero gli interventi di routine...".
Invero, e per contro, ai sensi dell'art.
7.3 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, "il primario vigila sull'attività e sulla disciplina del personale sanitario..., ha la responsabilità dei malati, definisce i criteri diagnostici e terapeutici che devono essere eseguiti dagli aiuti e dagli assistenti..., formula la diagnosi definitiva..."
Ed ai sensi dell'art. 63.5 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, "il medico appartenente alla posizione apicale... esercita funzioni di indirizzo e di verifica sulle prestazioni di diagnosi e cura, nel rispetto della autonomia professionale operativa del personale assegnatogli, impartendo all'uopo istruzioni e direttive ed esercitando la verifica inerente all'attuazione di esse". D'altra parte, egli procedeva alla visita mattutina dei pazienti, tra i quali la SC, ed era, quindi, anche concretamente, di fatto, nelle condizioni non solo di rendersi conto delle condizioni della stessa (che i primi concreti sintomi della patologia, che poi la trasse a morte, aveva manifestato tra il 2 ed il 3 settembre), ma anche di verificare se le terapie e le analisi del caso (prime fra tutte, ed almeno, quelle di routine) fossero state disposte o effettuale o, in mancanza, di tempestivamente disporle. Delle analisi di routine che in cartella clinica risultano annotate in data 3 settembre, i giudici del merito hanno dato atto che "di esse non è stata mai trovata traccia...". V'è da aggiungere che non ha pregio il rilievo del ricorrente, secondo cui "non risponde, a titolo di colpa il, sanitario che non applichi un metodo di cura dubbio", giacché, come s'è detto, i giudici del merito hanno escluso che sia stata praticato, in tempo utile, qualsiasi metodo di cura". Alla doverosa condotta cui era tenuto, vieppiù per la sua posiziona apicale e direttiva nell'ambito della struttura sanitaria alla quale la SC era affidata, il ricorrente, quindi, si sottrasse del tutto, sino a giungere il pomeriggio del 6 settembre, quando i sintomi accusati dalla donna erano ancor più manifesti e gli "erano stati riferiti i gravi malesseri accusati dalla donna", a ritenere gli stessi "semplicisticamente attribuiti ad un 'raffreddore'". Nè può, a tal punto, dubitarsi, dopo quanto si è di già rilevato in tema di rapporto di causalità tra le riscontrate omissioni e l'evento, che tale condotta omissiva del ricorrente pienamente realizza gli estremi della colpa addebitatagli.
Ed alla stregua di tanto, correttamente logico è il rilievo dei giudici del merito che, proprio per la rilevanza di tale condotta omissiva, che "assume maggiore pregnanza", da parte di "chi riveste una posizione direttiva e di controllo" ed ha "il potere decisionale sulla terapia da seguire o sugli interventi da effettuare", non è "applicabile a questo imputalo l'invocata attenuante della minima partecipazione causale (art. 114 c.p.)". Ancorché, poi, in motivazione i giudici dell'appello abbiano indicato che "non appaiono concedibili... le attenuanti generiche", queste, in effetti, erano state riconosciute nella sentenza di primo grado, e quella di appello reca, in dispositivo, la "conferma" della sentenza del Pretore. Non ha, quindi, ragione il ricorrente di dolersi "per il diniego alla concessione" delle "circostanze attenuanti generiche", queste essendogli state già riconosciute;
e quanto "al ridimensionamento della pena" ha adeguatamente motiva la impugnata sentenza, ritenendone la congruità a fronte delle precitate connotazioni della condotta omissiva del ricorrente, che aveva comportato la morte di quattro esseri".
Quanto all'assunto che "i feti morirono contestualmente all'improvviso insorgere della grave epatopatia fulminante", s'è già detto come, invece, a diverse conclusioni hanno portato gli accertamenti in fatto dei giudici del merito, conclusivamente annotando la impugnata sentenza, anche sul punto confermando le conclusioni cui era pervenuto il primo giudice, che la epatopatia ha preceduto e determinato la morte di feti", in mancanza degli accertamenti, della tempestiva diagnosi e delle terapie del caso. E quanto alla dedotta circostanza che "il parto cesareo era assolutamente sconsigliato in quanto la somministrazione di anestetici, fortemente tossici, avrebbe portato a morte quasi sicura la signora SC", questa si risolve in una allegazione di fatto smentita dalla sentenza impugnata (che annota come il parto cesareo non sarebbe stato "ancora rischioso in quella fase" ove si fosse seguito, in tempo utile, "il corretto protocollo delle analisi") e da quella integrativa di primo grado (che rileva come i periti abbiano "contestato l'affermazione dei c.t. di parte, secondo i quali le condizioni del fegato non avrebbero consentito alla donna di sopportare un'anestesia (tanto è vero che poi la stessa fu praticata alcune ore dopo, per procedere all'intervento laparatomico di asportazione dell'utero)": ivi, fol. 37).
NE RA.
Per come suindicato, tale ricorrente assume in sostanza, che egli non era titolare di posizione di garanzia nei confronti della paziente, giacché assolveva solo ad un "servizio di pronta disponibilità", in capo a lui non v'era "un obbligo di intervento nella conduzione ordinaria dei casi clinici" e "la sua responsabilità funzionale era limitata esclusivamente all'emergenza in sala parto".
Ha, per contro, ritenuto la gravata sentenza che lo NE avesse compiti specifici "per un più efficiente coordinamento fra i medici di turno ed il direttore", e partecipasse, quindi, al "controllo" della "situazione" afferente alle pazienti affidate alla struttura ospedaliera (aveva, tra l'altro. "il compito di effettuare la visita quotidiana pomeridiana"), così, in sostanza, pienamente confermando il divisamento espresso sul punto dalla sentenza di prime cure. Questa aveva diffusamente esaminato tutte le emergenze processuali rilevanti al riguardo: le dichiarazioni del professor VA Di LE, direttore di quella Clinica Ostetrica ("l'aiuto reperibile... cambia ogni settimana;
i suoi turni vanno ininterrottamente dal lunedì al lunedì mattina della settimana successiva... la previsione di questa figura nasce dall'esigenza di una continuità nella gestione di un caso clinico;
la salvaguardia di questa esigenza viene appunto assicurata dall'aiuto di settimana, il quale controbilancia, per così dire, l'avvicendamento dei medici di reparto... aiuto reperibile o di settimana significa questo: che per quella settimana è responsabile e della conduzione unitaria dei casi clinici, quindi del collegamento, e di tutto ciò che può essere chiamato a fare in condizioni di emergenza, quindi deve restare a disponibilità della guardia, dei medici di guardia. Se hanno bisogno della sua opera egli deve andare, è tenuto ad andare... egli è tenuto ad andare se viene chiamato per le emergenze... poi ha invece compiti di coordinamento... fissi per tutta la clinica, non soltanto per il reparto, per tutti i settantacinque malati ricoverati... le scelte terapeutiche nel corso della visita della mattina nascono dal concorso delle scelte operate dal medico di reparto, dal direttore e dall'aiuto corresponsabile... chi sta di più in clinica è proprio l'aiuto di settimana, che fa anche il giro pomeridiano..."), le dichiarazioni degli "altri medici escussi (che) hanno a loro volta confermato che di solito l'aiuto reperibile effettuava un giro di visite anche nelle ore pomeridiane", la circostanza che gli "effettuava la visita domenicale per conto del direttore (tanto è vero che lui stesso ha dichiarato che la domenica del 6 settembre, a causa di pregressi impegni, si fece sostituire in tale incombenza dal professore UL)".
Alla stregua di tali rappresentati dati di giudizio (e richiamati i suindicati limiti del controllo del vizio di motivazione in sede di legittimità), non si appalesa affatto illogica la conclusione cui, al riguardo, sono pervenuti i giudici del merito, che cioè, per come detto, tale ricorrente svolgeva compiti "per un più efficiente coordinamento fra i medici di turno ed il direttore" (come annota la sentenza di secondo grado) e fosse, perciò, titolare di una "posizione di corresponsabilità... nella conduzione del reparto e dunque del caso clinico della paziente SC durante quella settimana" (come annota la sentenza di primo grado). Per vero, quei compiti, che i giudici del merito hanno accertato essere svolti dallo NE, non illogicamente sono stati ritenuti non sussimibili in un mero servizio di pronta disponibilità, come questo delineato dall'art. 25 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 348, ma annoverabili a pieno titolo in quelle indicate dall'art. 7 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128 ("l'aiuto collabora direttamente con il primario nell'espletamento dei compiti a questo attribuiti;
ha la responsabilità delle sezioni affidategli e coordina l'attività degli assistenti;
risponde del suo operato al primario... sostituisce il primario in caso di assenza, impedimento o nei casi di urgenza...") e dall'art. 63 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 ("il medico appartenente alla posizione intermedia svolge funzioni autonome nell'area dei servizi a lui affidata, relativamente ad attività e prestazioni medico - chirurgiche, nonché ad attività di studio, di didattica, di ricerca e di partecipazione dipartimentale. anche sotto il profilo della diagnosi e cura, nel rispetto delle necessità del lavoro di gruppo e sulla base delle direttive ricevute dal medico appartenente alla posizione apicale"), entrambi tali disposti normativi espressamente richiamati dalla integrativa sentenza di primo grado. Si appalesa, dunque, conseguentemente, altrettanto logico il conclusivo giudizio del giudici del merito, che cioè, in sostanza, tale ricorrente avesse la corresponsabilità, nei termini scaturenti da quelle funzioni esercitate, del trattamento sanitario della SC, tanto altrettanto conseguentemente comportando l'assunzione da parte sua di una concomitante, rispetto a quella degli altri sanitari, posizione di garanzia nei confronti della paziente.
Per il resto, assumendo il ricorrente che tale sua responsabilità avrebbe dovuto essere esclusa perché, "come dichiara la madre (della SC) il colore giallo compare sugli occhi della paziente la sera del sabato, mentre l'ittero si manifesta la domenica... " e che egli dalle ore 14 del sabato cinque settembre non ha più messo, piede in ospedale", per intanto va rilevato che la sentenza impugnata dà atto che "a partire dal 4 settembre (come riferito dalla suocera...) la SC cominciò ad assumere un colorito giallastro che, iniziando dagli occhi, si estese progressivamente in tutto il corpo...)", "già il 4 erano presenti segni di ittero", e la sentenza di primo grado aveva, dal canto suo, esplicitato che, alla stregua delle risultanze del relativo tabulato acquisito, per il dott. NE "il 4 settembre vi sono un ingresso alle 8,53 ed una prima uscita (sembrerebbe - la copia è sempre poco leggibile) alle ore 16,39 ed altri ingressi ed uscite nelle ore 17,27 - 19,08 e 22,19 - 23,43" (sicché, ancorché non continuativamente, egli fu presente nella struttura sino a quest'ultima ora tarda), Ma, ancor più assorbentemente, per come sopra di già chiarito, si contestava ai sanitari che avevano in cura la SC (e tra essi lo NE) di aver omesso di svolgere alcun tipo di esami e di accertamenti sulla paziente, giacché, dopo quelle iniziali al momento del suo ricovero, l'ormai lontano 14 agosto, "analisi non furono disposte prima, quando la paziente era apparentemente in buone condizioni (e sarebbero state comunque doverose); analisi non furono disposte dopo", fermo restando, comunque, che i primi sintomi della patologia "ebbero a manifestarsi nella notte fra il 2 ed il 3 settembre".
E pure giova da ultimo rilevare, per l'accenno al riguardo contenuto in ricorso all'art. 2236 c.c., che in tema di colpa professionale medica l'accertamento va effettuato in base non alle norme civilistiche, ma a quelle penali, incidendo la condotta colposa, implicante giudizio di responsabilità penale, su beni primari, quali la vita o la salute delle persone, e non già su aspetti patrimoni - economici (così Cass., Sez. 4, n. 1693/1998); e che, nella specie, la colpa è stata precipuamente ravvisata non già in un errore di diagnosi alla stregua di accertamenti svolti (eventualmente coinvolgenti anche l'esame del grado di difficoltà tecnico scientifico in relazione alla situazione così acclarata), ma nella imprudenza e nella negligenza dei sanitari che quegli accertamenti e quelle analisi, generiche e specifiche, non svolsero affatto (cfr. Cass., Sez. IV, n. 57/1999; id., Sez. II, n. 11695/1994). AN VI.
Hanno accertato i giudici del merito che "sulla carta il pomeriggio del 2, la mattina del 3 (unitamente con ER) e la mattina del 4 il turno era assicurato dal dott. AN". In tali periodi in cui svolgeva (o doveva svolgere) il suo turno, anche tale ricorrente assumeva, quindi, una posizione di garanzia nei confronti della paziente.
La tesi difensiva, secondo la quale, tale posizione di garanzia, invece, non gli competeva, perché, per accordi interni con gli altri medici, egli rimaneva affidatario solo delle "pazienti puerpere", non illogicamente è stata disattesa dai giudici del merito. Invero, innanzitutto la integrativa sentenza di primo grado, richiamando le dichiarazioni del professor Di LE, aveva escluso che quella ripartizione di compiti fosse riconducibile ad un provvedimento in tal senso del medico in posizione apicale (nell'ambito delle facoltà assegnatorie al riguardo, di cui all'art. 63.6 del D.P.R. n. 761/1979, richiamato dal ricorrente), chiarendo come "la eventuale esistenza di accordi interni tra i medici di reparto..." non avesse "alcuna rilevanza verso l'esterno", limitandosi il direttore solo "a tollerare eventuali accordi". D'altra parte, poiché, per come s'è detto, il pomeriggio del 2 e la mattina del 4 settembre (quando, peraltro, s'erano di già manifestati i sintomi della patologia che poi trassero a morte la SC;
ed il pomeriggio dello stesso 4 settembre egli, pur non essendo di turno, visitò la SC, "che presentava una gamba gonfia") solo il dottor AN di turno, quell'"accordo interno" comportava la conseguenza, palesemente illegittima, che in quei periodi le pazienti non puerpere (tra le quali la SC) non fossero affidate ad alcun sanitario (annota, al riguardo la sentenza impugnata, che "ne consegue che quando egli era di turno un certo numero di pazienti, quelle che occupavano le stanze non di 'sua pertinenza', erano in realtà abbandonate a se stesse"). Posto, quindi, che quell'obbligo di assistenza sanitaria incombeva anche sul AN, nei periodi indicati, non si esimeva egli da responsabilità delegando ad altri, per "accordo interno", le funzioni demandategli, o, peggio, non assolvendole pur sapendo che altri che potevano provvedere, per quei periodi, non v'erano. Ed al riguardo pure occorre considerare, pei proponibili riflessi che ne scaturiscono, che, in tema di rapporto di causalità, non può invocarsi l'affidamento dell'opera di altri, quando colui che si affida sia in colpa per aver violato determinate norme precauzionali o per avere omesso determinate condotte, ciononostante confidando che altri, che gli subentri nella stessa posizione di garanzia, elimini la violazione o ponga rimedio alla omissione (così Cass., Sez. IV., n. 8006/1999)- e nella specie - già s'è detto - il pomeriggio del 2 e la mattina del 4 settembre solo tale ricorrente era di turno, nessun "accordo interno" (per mancanza assoluta dell'altro contraente) egli poteva stipulare, nel termini indicati;
la mattina del 3 era di turno unitamente al ER, assieme a questo era titolare della relativa posizione di garanzia nei confronti della donna e non si esimeva da responsabilità questa delegando, "per accordo interno", al collega, su quest'ultimo facendo affidamento per l'assolvimento dei compiti anche a lui demandati. Non appare, perciò, inficiato da vizi logici il conclusivo giudizio espresso nella impugnata sentenza che, cioè, alla stregua degli esplicitati elementi fattuali, la responsabilità del AN scaturiva dalla considerazione che, "accettando l'accordo concernente la distribuzione di fatto delle pazienti da controllare e da seguire, è venuto meno al suo obbligo di controllare e seguire tutte le pazienti a lui affidate durante il suo turno di servizio". Donde, anche, la irrilevanza delle doglianze relative al mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento (che, ai sensi dell'art. 603.1 c.p.p., il giudice dell'appello è tenuto a disporre solo se "ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti") al riguardo pure rilevandosi che la impugnata sentenza ha motivatamente escluso la necessità di procedere al richiesto accertamento grafico, ivi pure dando atto dell'ordine di servizio (non smentito)". Quanto agli altri profili di gravame, si è già detto "in tema di applicazione dell'art. 2236 c.c.," esaminando la posizione dello NE, quelle considerazioni integralmente valendo anche per il AN.
ME AR ES.
Ha dato atto la sentenza impugnata che tale ricorrente aveva svolto le funzioni di medico di turno nel reparto il pomeriggio del 3 settembre (assegnata a tali compiti anche per la mattina del 5, "ha tuttavia certificato di aver goduto di riposo compensativo" quel giorno).
Nella notte fra il 2 ed il 3 settembre si era verificato l'episodio dell'arsura della SC, che aveva ingerito "ben sei litri di acqua" (e la circostanza era stata riferita ai medici "la mattina successiva, nel corso della visita generale") e quel pomeriggio del 3 settembre - annota la sentenza impugnata - era "una fase... particolarmente critica, allorché la paziente impugnata cominciò a manifestare sintomi allarmanti...". Tale ricorrente era pur essa contitolare della posizione di garanzia nei confronti della paziente, allorché svolgeva, quel giorno ed in quelle rappresentate circostanze critiche per la paziente, le sue funzioni. Ella, tuttavia, non procedette a disporre analisi ed accertamenti (nè di routine ne' specifici) sulla donna, ne' "sentì il bisogno di avvisare i sanitari a lei gerarchicamente sovraordinati" (come ancora rileva la sentenza impugnata). Anche al riguardo, perciò, non si appalesa inficiato da vizi logici il conclusivo divisamento dei giudici del merito, che anche tale colpevole omissione si ponga in rapporto di causalità con l'evento prodottosi, richiamato quanto al riguardo sopra considerato.
Nè giova alla ricorrente richiamare, sotto il profilo di una sua addotta carenza di responsabilità, una dedotta distribuzione "tappabuchi" del suo lavoro, essendo evidente che, comunque, in quello che comportava l'affidamento (anche) a lei della vita e della salute della paziente, ella non poteva esimersi dallo svolgerlo secondo le corrette regole dell'arte, della diligenza e della prudenza. E per il resto, già s'è detto circa i tempi di insorgenza della patologia, rivelatasi fatale per la paziente: "la epatopatia - così nella sentenza impugnata - era sorta quanto meno il 3 settembre le analisi di routine, se regolarmente eseguite e reiterate... avrebbero rilevato la sofferenza epatica...".
Quanto al reato di interruzione della gravidanza, la impugnata sentenza ha esplicitato le relative argomentazioni al riguardo, ed altrettanto aveva, diffusamente, fatto la sentenza di primo grado. Ed a fronte delle argomentazioni ivi richiamate, si appalesa generico ed aspecifico il gravatorio assunto che "l'impugnata sentenza salta a piè pari su tutti gli elementi necessari del reato contestato", mentre, per quanto riguarda il richiamo alle "argomentazioni difensive svolte... per il delitto di omicidio colposo", si è in proposito già detto.
Quanto, infine, al motivo di doglianza in ordine al mancato accoglimento della richiesta dell'accertamento, tecnico di natura anatomo-patologica, "espressamente mirato a valutare l'esatto momento di insorgenza della malattia", si è sul punto ampiamente intrattenuta la Corte di merito, con argomentazioni che si sottraggono a rinvenibili vizi di logicità, richiamati i limiti e le condizioni che l'art. 603 c.p.p. pone alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.
ER HE.
Ha dato atto la sentenza impugnata che tale ricorrente era di turno, "secondo il foglio programmato", la mattina del 2, la mattina del 3 (unitamente al AN), il pomeriggio del 4 e la mattina del 5 settembre. Ha, tuttavia, accertato che "questi... non ebbe mai contatti con la SC", "la sua presenza era più formale che effettiva". Al rilievo gravatorio del ricorrente, secondo cui la sua responsabilità sarebbe stata ritenuta non per una "concreta inerzia dinanzi alla manifestazione dei sintomi rivelatori della epatopatia", ma perché non era presente in ospedale, nonostante i turni programmati, la sentenza impugnata ha non illogicamente opposto che "egli aveva l'obbligo di trovarsi in reparto durante i turni a lui assegnati, aveva l'obbligo di partecipare alla 'cerimonia barocca' della visita mattutina, giacché anche a lui, per la parte di sua competenza, era affidata la salute della donna e dei suoi feti":
anche a lui, difatti, faceva capo la posizione di garanzia nei confronti della paziente. E laddove si deduce che "di un eventuale difetto di diligenza (per diagnosi intempestiva) possono esser chiamati solo quei soggetti nella cui 'sfera di percezione psichica' siano concretamente entrati i sintomi o i segni rivelatori della epatopatia", si omette di considerare che, invece, a tale responsabilità non può sottrarsi chi aveva l'obbligo di procedere, e non vi procedette affatto (anzi, "... non ebbe mai contatti con la SC..."), alle attività (analisi ed accertamenti) che, comunque doverosi, sarebbero stati inducenti a rivelare la insorta patologia e a renderla nota alla sua "sfera di percezione psichica". Quanto alle altre doglianze, per quelle afferenti a dedotti vizi di motivazione per "omessa considerazione di testimonianza" e "acritica valutazione delle testimonianze del p.m.", s'è già detto sopra, richiamandosi ,anche i termini ed i limiti del sindacalo del vizio di motivazione al riguardo, e s'è del pari già detto circa il rapporto di causalità tra le omissioni addebitale e l'evento.
4. Discende dalle svolte argomentazioni che i ricorsi vanno rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 1999
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2000