Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/12/1999, n. 1126
CASS
Sentenza 7 dicembre 1999

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In tema di responsabilità per colpa professionale del medico, nella ricerca del nesso di causalità tra la condotta dell'imputato e l'evento, al criterio della certezza degli effetti della condotta, si può sostituire quello della probabilità di tali effetti e della idoneità della condotta a produrli; probabilità che deve essere seria ed apprezzabile ed avere alto grado di possibilità di successo. (Fattispecie in cui i giudici di merito avevano apprezzato una probabilità di sopravvivenza del 75% ove fossero intervenute una diagnosi corretta e cure tempestive).

Il primario ospedaliero è titolare di una specifica posizione di garanzia nei confronti dei suoi pazienti alla quale non può sottrarsi adducendo che ai reparti sono assegnati altri medici o che il suo intervento è dovuto solo in casi di particolari difficoltà o di complicazioni; ciò risulta chiaramente dall'art. 7, comma 3, del D.P.R. 27 marzo 1969 n. 128 (ordinamento interno dei servizi ospedalieri) che gli attribuisce la "responsabilità" dei malati e dall'art. 63, comma 5, del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 (stato giuridico del personale delle U.S.L.) secondo il quale il medico appartenente alla posizione apicale ha il potere di impartire istruzioni e direttive in ordine alla diagnosi e alla cura e di verificarne l'attuazione.

Commentario1

  • 1Responsabilità del medico, posizione apicale, primario, decorso post operatorioAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 giugno 2010

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/12/1999, n. 1126
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1126
Data del deposito : 7 dicembre 1999

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