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Sentenza 27 gennaio 2023
Sentenza 27 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/01/2023, n. 3539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3539 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DELLA CORTE GIOVANNI, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/07/2022 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IE MOLINO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
lette le conclusioni dell'avv. GIUSEPPE STELLATO, difensore di LA CO VA, il quale, nel replicare alle conclusioni del Pubblico Ministero, ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 06/07/2022, il Tribunale di Napoli, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero preso il Tribunale di Napoli, annullava l'ordinanza del 15/03/2022 del Tribunale di Napoli Nord e, per l'effetto, sostituiva la misura cautelare degli arresti domiciliari - che era stata applicata dal Tribunale di Napoli Nord, giudice che procede, a seguito di richiesta della difesa, nei confronti di VA LA CO in relazione al delitto di estorsione continuata e aggravata dal cosiddetto "metodo mafioso" (commesso nel periodo natalizio degli anni 2016, Penale Sent. Sez. 2 Num. 3539 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 15/11/2022 2017, 2018 e 2019 ai danni dell'imprenditore edile Giuseppe Schiavone) - con quella della custodia cautelare in carcere. 2. Avverso l'indicata ordinanza del 06/07/2022 del Tribunale di Napoli, ha proposto ricorso per cassazione VA LA CO, per il tramite del proprio difensore, affidato a un unico motivo, con il quale deduce «[v]iolazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 c.p.p.», con riguardo sia alla sussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo concreto e attuale di reiterazione di delitti della stessa specie di quello per il quale si procedeva sia alla proporzionalità e all'adeguatezza della misura scelta della custodia cautelare in carcere. A tale proposito, il ricorrente rappresenta che il Tribunale di Napoli: non avrebbe tenuto conto del proprio comportamento processuale né della «mancanza di segnalazioni o rilievi commessi nel periodo detentivo», elementi che, invece, sarebbero stati opportunamente valorizzati dal Tribunale di Napoli Nord;
avrebbe ingiustamente attribuito rilievo alle violazioni dell'applicata misura di prevenzione commesse nel 2020 - che non verrebbero specificate e che risalgono a un periodo anteriore all'applicazione della misura - le quali, invece, «non possono essere considerate ex se come elemento ostativo ad una rivalutazione della posizione soggettiva in punto di esigenze»; avrebbe reso una motivazione «del tutto inesistente, in ordine ai profili di adeguatezza e proporzionalità, laddove [...] arriva ad affermare che anche l'utilizzo del presidio elettronico non si appaleserebbe idoneo ad impedire l'allontanamento [...] dal proprio domicilio», utilizzando formule meramente assertive, «non fondate sulla rilevazione di alcuno specifico elemento di fatto, ricondotto, o riconducibile, a comportamenti successivi all'applicazione della custodia carceraria», tenuto conto che egli, «ormai agli arresti domiciliari da oltre 4 mesi, non ha posto in essere alcuna condotta trasgressiva o violativa degli obblighi: il che comprova - in termini oggettivi - la mera apparenza di una motivazione che pretende di ripetere il rischio di specifiche violazioni comportamentali da aspetti della personalità [...] appartenenti, ormai, a vicende in relazione alle quali vi era stata anche espiazione della pena»; non avrebbe tenuto conto del fatto che le proprie condotte delittuose «vengono ad assumere valenza penale in virtù di un'ambientalità [...] e non certo sulla scorta di una evidenza di condotte violente e/o minacciose» né del fatto che «[l]a stessa entità della somma richiesta a titolo estorsivo (1000 euro) non si caratterizza per una particolare gravità, non potendosi, peraltro, non sottolineare come si tratti di condotte ormai risalenti a circa tre anni fa»; non avrebbe «spe[so] alcuna parola» né sulla concretezza e attualità delle esigenze cautelari né sulla proporzionalità e adeguatezza della misura scelta, «di modo che l'applicazione del presidio carcerario si pone come mera conseguenza del fatto: ma proprio in questo si 2 annida il limite della motivazione che, invece, avrebbe dovuto necessariamente misurarsi con una valutazione concreta ed attuale del fatto come contestato, in una proiezione dinamica che tenesse conto anche della sedimentazione del quadro probatorio intervenuto in sede dibattimentale»; non avrebbe speso «alcuna parola» neanche «in relazione al luogo [in provincia di Chieti] in cui il LA CO risulta sottoposto alla misura domiciliare: il distacco, infatti, dal contesto territoriale di riferimento del clan dei casalesi doveva far apprezzare la circostanza e, specificamente, imporre la parametrazione del presidio in atto con il rischio/pericolo di reiterazione della condotta»; si sarebbe espressa in maniera meramente assertiva con riguardo all'applicazione del cosiddetto "braccialetto elettronico", affidandosi a una «mera enunciazione di principio e non a circostanze di fatto desumibili dall'incarto processuale», dal quale risultava che egli, dalla data di applicazione della misura degli arresti domiciliari, aveva «costantemente rispettato tutte le prescrizioni imposte». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'unico motivo è manifestamente infondato. 2. Preliminarmente, è necessario rammentare alcuni principi, affermati dalla CO di cassazione, sull'ambito del sindacato della stessa CO con riguardo sulla motivazione del tribunale del riesame in tema di esigenze cautelari e sulla doppia presunzione relativa nel caso di delitti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1, comma 1, cod. pen. Con riguardo al primo aspetto, è stato affermato che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01. In motivazione, la CO ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito). Più in generale, con riguardo all'illogicità della motivazione, si deve ricordare che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla CO di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito 3 si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu °culli dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; in senso analogo, Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074-01). Con riguardo alla menzionata doppia presunzione relativa nel caso di delitti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1, comma 1, cod. pen., la CO di cassazione ha affermato i seguenti principi, che il Collegio condivide: in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato per delitto aggravato dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 152 del 1991 (poi trasfuso nell'art. 416-6/5.1 cod. pen.), la presunzione relativa di pericolosità sociale di cui all'art. 275, comma 3, terzo periodo, cod. proc. pen., può essere superata solo quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga che l'associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa. In assenza di tali elementi, il giudice della cautela non ha l'onere di argomentare in ordine alla sussistenza o permanenza delle esigenze cautelari ancorché sia decorso un notevole lasso di tempo tra i fatti contestati in via provvisoria all'indagato e l'adozione della misura cautelare (Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, C., Rv. 274174-01; in senso analogo: Sez. 1, n. 23113 del 19/10/2018, dep. 2019, Fotia, Rv. 276316-01; Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2018, Trifirò, Rv. 273631-01); in tema di misure cautelari, la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, operante - ai sensi del terzo comma dell'art. 275 cod. proc. pen. - per i delitti aggravati ex art. 7 del d.l. n. 152 del 1991, può essere superata soltanto quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure, non essendo idonea, allo scopo, la mera allegazione del tempo trascorso e della durata della restrizione sofferta (Sez. 2, n. 6574 del 02/02/2016, Cuozzo, Rv. 266236-01; Sez. 1, n. 29530 del 27/06/2013, De Cario, Rv. 256634-01); la regola generale contenuta nell'art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen., secondo cui il giudice, nel disporre la custodia in carcere, deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo elettronico, non trova applicazione quando la custodia in carcere venga disposta per uno dei delitti per i quali opera la presunzione relativa di adeguatezza di tale misura, ai sensi del comma 3 del predetto art. 275 (Sez. 2, n. 3899 del 4 20/01/2016, Martinelli, Rv. 265598-01; Sez. 2, n. 4951 del 12/01/2016, Soleti, Rv. 266152-01; Sez. 1, n. 19234 del 22/12/2015, dep. 2016, Rotari, Rv. 266692- 01 )• 3. Il Tribunale di Napoli ha rispettato tali principi, appena ricordati, con particolare riguardo a quelli concernenti la doppia presunzione relativa nel caso di delitti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1, comma 1, cod. pen. 3.1. Quanto all'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quello di estorsione per cui procedeva, il Tribunale di Napoli, nel richiamare la motivazione dell'ordinanza del 14/04/2021 dello stesso Tribunale - che aveva confermato l'ordinanza genetica del 02/04/2021 del G.i.p. del Tribunale di Napoli - ha ribadito come non vi fossero elementi dai quali risultasse l'insussistenza di detta esigenza, sottolineando l'allarmante biografia criminale del LA CO, che era già stato condannato, in via definitiva, per estorsione aggravata ex art. 7 del d.l. n. 152 del 1991 (commessa dal 2004 al marzo 2005), e, per tre volte, per partecipazione all'associazione camorristica dei Casalesi (rispettivamente, fino all'anno 1996, fino al mese di aprile 2005, e dal settembre 2012 al settembre 2014), senza che, evidentemente, fossero emersi elementi che consentissero di ritenere che i legami dell'indagato con la predetta associazione camorristica fossero stati recisi, con la conseguente persistente pericolosità sociale del LA CO, il cui modus vivendi, di cui il reato per il quale si stava procedendo costituiva un'ulteriore manifestazione, si palesava come un vera e propria scelta di vita. 3.2. Quanto all'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, il Tribunale di Napoli, dopo averne sottolineata la proporzione rispetto all'entità del fatto (comprovata dalla circostanza che l'indagato, nel commetterlo, aveva dimostrato di avere un tale potere di intimidazione sugli imprenditori di Casal di Principe da riuscire a ottenere dagli stessi, per anni, consistenti somme di denaro senza neppure bisogno di ricorrere a minacce esplicite), evidenziava l'insussistenza di elementi specifici dai quali risultasse che le esigenze cautelari potevano essere soddisfatte con altre misure, in particolare con quella degli arresti domiciliari «in provincia di Chieti», sia pure con gli strumenti di controllo elettronico, evidenziando come quest'ultima misura non fosse idonea a impedire l'allontanamento del LA CO dall'abitazione - e, quindi, la ripresa dei contatti con gli ambienti camorristici - tenuto anche conto del fatto che l'indagato aveva già dimostrato di trasgredire le prescrizioni a lui imposte, avendo violato, per tre volte, nel 2020, quelle relative alla misura di prevenzione che gli era stata applicata. 3.3. Tale motivazione si colloca pienamente nel solco dei rammentati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità e, avendo spiegato in modo del tutto 5 L logico e adeguato le ragioni del convincimento del Tribunale di Napoli, si sottrae alle censure avanzate dal ricorrente in questa sede di legittimità, le quali sono con essa logicamente incompatibili. 4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 15/11/2022.
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IE MOLINO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
lette le conclusioni dell'avv. GIUSEPPE STELLATO, difensore di LA CO VA, il quale, nel replicare alle conclusioni del Pubblico Ministero, ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 06/07/2022, il Tribunale di Napoli, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero preso il Tribunale di Napoli, annullava l'ordinanza del 15/03/2022 del Tribunale di Napoli Nord e, per l'effetto, sostituiva la misura cautelare degli arresti domiciliari - che era stata applicata dal Tribunale di Napoli Nord, giudice che procede, a seguito di richiesta della difesa, nei confronti di VA LA CO in relazione al delitto di estorsione continuata e aggravata dal cosiddetto "metodo mafioso" (commesso nel periodo natalizio degli anni 2016, Penale Sent. Sez. 2 Num. 3539 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 15/11/2022 2017, 2018 e 2019 ai danni dell'imprenditore edile Giuseppe Schiavone) - con quella della custodia cautelare in carcere. 2. Avverso l'indicata ordinanza del 06/07/2022 del Tribunale di Napoli, ha proposto ricorso per cassazione VA LA CO, per il tramite del proprio difensore, affidato a un unico motivo, con il quale deduce «[v]iolazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 c.p.p.», con riguardo sia alla sussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo concreto e attuale di reiterazione di delitti della stessa specie di quello per il quale si procedeva sia alla proporzionalità e all'adeguatezza della misura scelta della custodia cautelare in carcere. A tale proposito, il ricorrente rappresenta che il Tribunale di Napoli: non avrebbe tenuto conto del proprio comportamento processuale né della «mancanza di segnalazioni o rilievi commessi nel periodo detentivo», elementi che, invece, sarebbero stati opportunamente valorizzati dal Tribunale di Napoli Nord;
avrebbe ingiustamente attribuito rilievo alle violazioni dell'applicata misura di prevenzione commesse nel 2020 - che non verrebbero specificate e che risalgono a un periodo anteriore all'applicazione della misura - le quali, invece, «non possono essere considerate ex se come elemento ostativo ad una rivalutazione della posizione soggettiva in punto di esigenze»; avrebbe reso una motivazione «del tutto inesistente, in ordine ai profili di adeguatezza e proporzionalità, laddove [...] arriva ad affermare che anche l'utilizzo del presidio elettronico non si appaleserebbe idoneo ad impedire l'allontanamento [...] dal proprio domicilio», utilizzando formule meramente assertive, «non fondate sulla rilevazione di alcuno specifico elemento di fatto, ricondotto, o riconducibile, a comportamenti successivi all'applicazione della custodia carceraria», tenuto conto che egli, «ormai agli arresti domiciliari da oltre 4 mesi, non ha posto in essere alcuna condotta trasgressiva o violativa degli obblighi: il che comprova - in termini oggettivi - la mera apparenza di una motivazione che pretende di ripetere il rischio di specifiche violazioni comportamentali da aspetti della personalità [...] appartenenti, ormai, a vicende in relazione alle quali vi era stata anche espiazione della pena»; non avrebbe tenuto conto del fatto che le proprie condotte delittuose «vengono ad assumere valenza penale in virtù di un'ambientalità [...] e non certo sulla scorta di una evidenza di condotte violente e/o minacciose» né del fatto che «[l]a stessa entità della somma richiesta a titolo estorsivo (1000 euro) non si caratterizza per una particolare gravità, non potendosi, peraltro, non sottolineare come si tratti di condotte ormai risalenti a circa tre anni fa»; non avrebbe «spe[so] alcuna parola» né sulla concretezza e attualità delle esigenze cautelari né sulla proporzionalità e adeguatezza della misura scelta, «di modo che l'applicazione del presidio carcerario si pone come mera conseguenza del fatto: ma proprio in questo si 2 annida il limite della motivazione che, invece, avrebbe dovuto necessariamente misurarsi con una valutazione concreta ed attuale del fatto come contestato, in una proiezione dinamica che tenesse conto anche della sedimentazione del quadro probatorio intervenuto in sede dibattimentale»; non avrebbe speso «alcuna parola» neanche «in relazione al luogo [in provincia di Chieti] in cui il LA CO risulta sottoposto alla misura domiciliare: il distacco, infatti, dal contesto territoriale di riferimento del clan dei casalesi doveva far apprezzare la circostanza e, specificamente, imporre la parametrazione del presidio in atto con il rischio/pericolo di reiterazione della condotta»; si sarebbe espressa in maniera meramente assertiva con riguardo all'applicazione del cosiddetto "braccialetto elettronico", affidandosi a una «mera enunciazione di principio e non a circostanze di fatto desumibili dall'incarto processuale», dal quale risultava che egli, dalla data di applicazione della misura degli arresti domiciliari, aveva «costantemente rispettato tutte le prescrizioni imposte». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'unico motivo è manifestamente infondato. 2. Preliminarmente, è necessario rammentare alcuni principi, affermati dalla CO di cassazione, sull'ambito del sindacato della stessa CO con riguardo sulla motivazione del tribunale del riesame in tema di esigenze cautelari e sulla doppia presunzione relativa nel caso di delitti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1, comma 1, cod. pen. Con riguardo al primo aspetto, è stato affermato che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01. In motivazione, la CO ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito). Più in generale, con riguardo all'illogicità della motivazione, si deve ricordare che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla CO di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito 3 si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu °culli dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; in senso analogo, Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074-01). Con riguardo alla menzionata doppia presunzione relativa nel caso di delitti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1, comma 1, cod. pen., la CO di cassazione ha affermato i seguenti principi, che il Collegio condivide: in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato per delitto aggravato dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 152 del 1991 (poi trasfuso nell'art. 416-6/5.1 cod. pen.), la presunzione relativa di pericolosità sociale di cui all'art. 275, comma 3, terzo periodo, cod. proc. pen., può essere superata solo quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga che l'associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa. In assenza di tali elementi, il giudice della cautela non ha l'onere di argomentare in ordine alla sussistenza o permanenza delle esigenze cautelari ancorché sia decorso un notevole lasso di tempo tra i fatti contestati in via provvisoria all'indagato e l'adozione della misura cautelare (Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, C., Rv. 274174-01; in senso analogo: Sez. 1, n. 23113 del 19/10/2018, dep. 2019, Fotia, Rv. 276316-01; Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2018, Trifirò, Rv. 273631-01); in tema di misure cautelari, la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, operante - ai sensi del terzo comma dell'art. 275 cod. proc. pen. - per i delitti aggravati ex art. 7 del d.l. n. 152 del 1991, può essere superata soltanto quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure, non essendo idonea, allo scopo, la mera allegazione del tempo trascorso e della durata della restrizione sofferta (Sez. 2, n. 6574 del 02/02/2016, Cuozzo, Rv. 266236-01; Sez. 1, n. 29530 del 27/06/2013, De Cario, Rv. 256634-01); la regola generale contenuta nell'art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen., secondo cui il giudice, nel disporre la custodia in carcere, deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo elettronico, non trova applicazione quando la custodia in carcere venga disposta per uno dei delitti per i quali opera la presunzione relativa di adeguatezza di tale misura, ai sensi del comma 3 del predetto art. 275 (Sez. 2, n. 3899 del 4 20/01/2016, Martinelli, Rv. 265598-01; Sez. 2, n. 4951 del 12/01/2016, Soleti, Rv. 266152-01; Sez. 1, n. 19234 del 22/12/2015, dep. 2016, Rotari, Rv. 266692- 01 )• 3. Il Tribunale di Napoli ha rispettato tali principi, appena ricordati, con particolare riguardo a quelli concernenti la doppia presunzione relativa nel caso di delitti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1, comma 1, cod. pen. 3.1. Quanto all'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quello di estorsione per cui procedeva, il Tribunale di Napoli, nel richiamare la motivazione dell'ordinanza del 14/04/2021 dello stesso Tribunale - che aveva confermato l'ordinanza genetica del 02/04/2021 del G.i.p. del Tribunale di Napoli - ha ribadito come non vi fossero elementi dai quali risultasse l'insussistenza di detta esigenza, sottolineando l'allarmante biografia criminale del LA CO, che era già stato condannato, in via definitiva, per estorsione aggravata ex art. 7 del d.l. n. 152 del 1991 (commessa dal 2004 al marzo 2005), e, per tre volte, per partecipazione all'associazione camorristica dei Casalesi (rispettivamente, fino all'anno 1996, fino al mese di aprile 2005, e dal settembre 2012 al settembre 2014), senza che, evidentemente, fossero emersi elementi che consentissero di ritenere che i legami dell'indagato con la predetta associazione camorristica fossero stati recisi, con la conseguente persistente pericolosità sociale del LA CO, il cui modus vivendi, di cui il reato per il quale si stava procedendo costituiva un'ulteriore manifestazione, si palesava come un vera e propria scelta di vita. 3.2. Quanto all'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, il Tribunale di Napoli, dopo averne sottolineata la proporzione rispetto all'entità del fatto (comprovata dalla circostanza che l'indagato, nel commetterlo, aveva dimostrato di avere un tale potere di intimidazione sugli imprenditori di Casal di Principe da riuscire a ottenere dagli stessi, per anni, consistenti somme di denaro senza neppure bisogno di ricorrere a minacce esplicite), evidenziava l'insussistenza di elementi specifici dai quali risultasse che le esigenze cautelari potevano essere soddisfatte con altre misure, in particolare con quella degli arresti domiciliari «in provincia di Chieti», sia pure con gli strumenti di controllo elettronico, evidenziando come quest'ultima misura non fosse idonea a impedire l'allontanamento del LA CO dall'abitazione - e, quindi, la ripresa dei contatti con gli ambienti camorristici - tenuto anche conto del fatto che l'indagato aveva già dimostrato di trasgredire le prescrizioni a lui imposte, avendo violato, per tre volte, nel 2020, quelle relative alla misura di prevenzione che gli era stata applicata. 3.3. Tale motivazione si colloca pienamente nel solco dei rammentati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità e, avendo spiegato in modo del tutto 5 L logico e adeguato le ragioni del convincimento del Tribunale di Napoli, si sottrae alle censure avanzate dal ricorrente in questa sede di legittimità, le quali sono con essa logicamente incompatibili. 4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 15/11/2022.