Sentenza 22 dicembre 2015
Massime • 1
La regola generale contenuta nell'art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, secondo cui il giudice, nel disporre la custodia in carcere, deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo elettronico, non trova applicazione quando la custodia in carcere venga disposta per uno dei delitti per i quali opera la presunzione relativa di adeguatezza di tale misura, ai sensi del terzo comma del predetto art. 275.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/12/2015, n. 19234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19234 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2015 |
Testo completo
' 192 34 / 16 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Presidente - Sent. n. sez. 3613/2015 Arturo Cortese CC 22/12/2015 Aldo Cavallo Margherita Cassano R.G.N. 40669/2015 Antonella Patrizia Mazzei - Relatore- Palma Talerico ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da RI AN, nato in [...] il [...], DI ON, nato in [...] il 1°/06/1967, IV OR, nato in [...] il [...], avverso l'ordinanza del 28/07/2015 del Tribunale del riesame di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di RI e DI e il rigetto del ricorso di IV;
udito il difensore di DI ON, avvocato Gianluca Macchioni anche in sostituzione dell'avvocato La Storia Antonino, difensore di RI e IV, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 28 luglio 2015 il Tribunale del riesame di Roma, costituito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri, in data 14 luglio 2015, di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti dei сре cittadini moldavi RI AN, DI ON e IV OR, ritenuti gravemente indiziati, insieme ad altri tre indagati, di concorso in omicidio ed occultamento del cadavere del connazionale, BU VI, commessi in Ardea, il 28 dicembre 2014. Il corpo della vittima era stato rinvenuto l'8 febbraio 2015, sepolto nella spiaggia di Ardea, e l'esame autoptico aveva accertato che la morte era stata determinata da un gravissimo politraumatismo polidistrettuale, a maggiore . estrinsecazione cranio encefalico oltre che toracico;
i colpi erano stati inferti con un mezzo contundente, una sorta di pugno di ferro, e le loro tracce rivelavano che la vittima era rimasta sempre nella stessa posizione, in posizione eretta o seduta, come immobilizzata;
l'epoca della morte era fatta risalire dagli esperti a circa quaranta giorni prima della scoperta del cadavere, tra la fine di dicembre 2014 ed i primi giorni di gennaio 2015. I gravi indizi di colpevolezza a carico dei predetti RI, DI e IV, ma : anche di LC OR, non più presente in Italia, e di altri due indagati, LE ON e OB IG, sono stati individuati dal Giudice per le indagini preliminari e confermati dal Tribunale del riesame, innanzitutto, nelle dichiarazioni in data 27 maggio 2015 di UB AT, indicata dal figlio della vittima, BU DI, come la persona presso la quale suo padre aveva alloggiato: la UB aveva riferito di una riunione svoltasi nella serata del 28 dicembre 2014 in località Lido dei Pini, via delle Palme 64, presso la casa di RI AN e della sua ragazza, LA AN;
a tale riunione avevano partecipato, oltre ai padroni di casa, la stessa UB, ivi giunta col compagno LC OR e con gli amici LE ON e BU VI, essendo già presenti in loco DI ON, IV OR e CI IG;
mentre le donne, UB e LA, si trattenevano in casa insieme alla madre di RI e ad una NA piccola, gli uomini erano rimasti all'aperto, intorno al fuoco;
ad un certo punto era stato avvertito, proveniente dall'esterno, un forte rumore e UB, sbirciando, aveva visto IV piegato su se stesso come se avesse subito un colpo e OB in piedi davanti a lui come se fosse stato lui a colpirlo con un calcio;
gli altri erano nei pressi del fuoco acceso, compreso BU;
erano state, quindi, avvertite grida sempre più forti come di un litigio crescente fino al calare di un silenzio totale, così definito dalla dichiarante;
a quel punto, la UB, spaventata, si era distesa sul divano fingendo di dormire, e da quella posizione aveva potuto percepire il rientro in casa degli uomini e il loro dirigersi verso il bagno come da avvertiti rumori di acqua corrente;
tra gli uomini rientrati . in casa non c'era BU VI;
gli stessi uomini erano, quindi, nuovamente usciti da casa ed ivi ritornati solo dopo un apprezzabile lasso di tempo: la UB, in particolare, insieme al compagno LC OR, era rincasata intorno alle 4 del 2 of mattino;
il giorno successivo ella aveva notato che IV (OR) aveva una ferita nella zona occipitale e aveva chiesto notizie di BU VI al compagno, LC, il quale le aveva risposto che VI "era andato". Altro elemento indiziario di apprezzato rilievo è stato indicato nel contenuto di una conversazione tra presenti, intercettata il 31 maggio 2015 a bordo dell'autovettura di DI ON, tra lo stesso DI e RI AN, essendo presente anche la fidanzata di quest'ultimo, LA AN. In tale conversazione, secondo il Tribunale del riesame, era stata descritta dagli stessi RI e DI la dinamica del delitto risalente al precedente 28 dicembre: in particolare, a seguito di un apprezzamento poco lusinghiero di BU VI nei confronti di LA AN, era scoppiata una lite tra i presenti, nel corso della quale, come ammesso dallo stesso RI durante la detta conversazione, egli aveva sferrato quattro pugni con un tirapugni
contro
BU;
quindi, per non lasciare nella propria casa il corpo del ferito, vistosamente sanguinante, lo aveva trascinato e nascosto sotto la sua macchina e, insieme agli altri, lo avevano trasportato con l'autovettura sulla spiaggia di Ardea dove la vittima, non essendo ancora morta, era stata finita dagli aggressori saltando con i piedi sulla sua testa;
nella medesima conversazione DI aveva commentato la rievocazione- confessione di RI con le parole: "Abbiamo fatto la cosa giusta", a dimostrazione, secondo i giudici cautelari, della sua presenza e partecipazione al macabro pestaggio. Anche le indicazioni emergenti dai tabulati delle utenze telefoniche in uso agli indagati contribuivano ad integrare il ritenuto grave quadro indiziario, segnalando la loro presenza in Ardea, località Lido dei Pini, nella notte del fatto: il cellulare di IV, in particolare, risultava aver agganciato sia la cella corrispondente all'abitazione di RI, sia la limitrofa cella di Ardea, via Litoranea, luogo di successivo rinvenimento del cadavere, e quest'ultima dalle ore 2,20 circa fino alle ore 3,20 del 29 dicembre, a conferma, secondo i giudici della misura cautelare, della partecipazione di IV prima alla riunione in casa di RI, teatro del violento litigio, e successivamente al comune spostamento per sbarazzarsi del corpo di BU nella zona litoranea di Ardea, distante circa un chilometro dall'abitazione di RI, sita in via delle Palme, 64. Le esigenze cautelari sono state ravvisate per tutti e tre gli indagati nell'esistenza di un pericolo attuale e concreto di commissione di reati della stessa specie, desunto dalla condotta particolarmente violenta e brutale connotante il fatto di omicidio in esame, accompagnata dall'assenza di alcuno scrupolo o remora morale, come emerso dal commento postumo degli stessi 3 ст indagati, RI e DI, qualificanti l'azione commessa come una "cosa giusta" senza nulla rimproverarsi. La scelta della misura più afflittiva, in presenza delle riconosciute esigenze cautelari di prevenzione specifica, doveva ritenersi assistita da presunzione sia pure relativa di adeguatezza, atteso che l'estrema pericolosità dei prevenuti, inseriti in contesti criminali di rilievo, impediva di applicare misure meno afflittive fondate sull'indimostrata capacità di autocontrollo e di ottemperanza alle prescrizioni imposte.
2. Avverso la predetta ordinanza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione RI, IV e DI: i primi due tramite l'avvocato Antonino La Storta e l'ultimo tramite l'avvocato Gianluca Macchioni.
3. Il ricorso di RI denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 273 cod. proc. pen., in relazione all'art. 110 cod. pen.; e, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di ritenuti gravi indizi di concorso di RI nell'omicidio ed occultamento del cadavere di BU VI. Lo stesso Tribunale del riesame, così come il Giudice per le indagini preliminari, autore dell'ordinanza cautelare, avrebbero ammesso l'impossibilità di delineare con precisione l'effettivo ruolo avuto da ciascuno degli indagati nel grave fatto di sangue, ciò che priverebbe di consistenza e gravità i pretesi indizi di partecipazione criminosa. . La motivazione dell'ordinanza impugnata, in tema di concorso di RI nei delitti, sarebbe contraddittoria, poiché, da un lato, avvalorerebbe, sulla base di alcuni passaggi della conversazione tra presenti intercettata il 31 maggio 2015, il fatto che lo stesso indagato si limitò a sferrare quattro pugni alla vittima e subito manifestò la volontà di non prolungare l'aggressione, invitando LC OR a fare altrettanto senza essere ascoltato;
dall'altro attribuisce, invece, anche a RI la partecipazione consapevole e volontaria al pestaggio di BU e all'occultamento del suo cadavere sulla spiaggia;
e ciò sebbene la sua presenza non risulti accertata in modo sicuro sulla base del tracciato della propria utenza cellulare e lo stesso dialogo intercettato sia ancora in attesa di una trascrizione puntuale e affidabile;
nella rievocazione del fatto di cui alla conversazione intercettata, RI avrebbe usato una sola volta la prima persona plurale e non sempre, come indicato nell'ordinanza, ad ulteriore dimostrazione della difficoltà 4 сри di definire il suo presunto contributo materiale e/o morale di agevolazione del A delitto. La motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe, inoltre, carente anche per omesso esame dell'attendibilità della principale fonte dichiarativa: UB AT, della quale i giudici cautelari non nascondono le incertezze delle prime informazioni fornite a partire dal febbraio 2015, senza spiegare le ragioni per cui dovrebbero ritenersi complete e attendibili le successive dichiarazioni rese il 27 maggio 2015. 4. Anche il ricorso di IV OR denuncia, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 273 cod. proc. pen., in relazione all'art. 110 cod. pen.; e, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Gli elementi probatori di natura logico-rappresentativa non sarebbero idonei a delineare l'attività concorsuale nel delitto attribuita a IV e, di conseguenza, una qualificata probabilità di colpevolezza, come del resto emergente dalla stessa notazione del provvedimento impugnato, laddove riconosce l'impossibilità di delineare con precisione l'effettivo ruolo di ciascuno degli indagati nel grave fatto di sangue e, tuttavia, genericamente afferma come certa la partecipazione di tutti gli indagati e di IV, in particolare, ai fatti delittuosi per avere rafforzato, anche solo con la sua presenza, l'altrui proposito omicidiario e le successive macabre operazioni presso la spiaggia. Né maggiore certezza e gravità indiziaria a carico di IV discenderebbero dalla considerazione che la sua utenza cellulare, nella notte del fatto, agganciò le due celle contigue corrispondenti a quella dell'abitazione di RI in Ardea, Lido delle Palme, e a quella della via Litoranea, nella stessa Ardea, laddove sepolto nella spiaggia, diversi giorni dopo, fu ritrovato il cadavere di BU. In proposito, il Tribunale sarebbe incorso anche nel vizio motivazionale per non aver sottoposto le dichiarazioni di UB AT a rigoroso vaglio critico e : per non avere adeguatamente risolto l'antitesi esistente tra quanto riferito dalla stessa UB circa i colpi ricevuti proprio da IV ad opera di altro partecipante alla riunione, tale OB IG, e l'attribuzione invece al medesimo IV di concorso nell'omicidio ed occultamento del cadavere di BU.
5. Il ricorso di DI articola due motivi.
5.1. Il primo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in riferimento all'art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis), cod. proc. pen. 5 скр e all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione di norme processuali con riferimento alla mancanza di motivazione e di autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari;
con la correlata manifesta carenza di motivazione anche per omessa considerazione dei motivi di riesame. Il compendio motivazionale contenuto nell'ordinanza impositiva del Giudice per le indagini preliminari, caratterizzato dalla riproduzione pressoché integrale della richiesta di applicazione della misura cautelare proposta dal Pubblico Ministero, non avrebbe dovuto consentire al Tribunale del riesame, per la radicale nullità dell'ordinanza genetica, di integrare l'apparato argomentativo addotto nel provvedimento cautelare. Dovrebbe ritenersi assolutamente insufficiente la mera indicazione e rassegna, promiscuamente riferita a tutti gli indagati, degli indizi contenuti nel provvedimento coercitivo e la sola riproduzione della frase oggetto di captazione ambientale ("Abbiamo fatto la cosa giusta"), quale asserita confessione della partecipazione di DI all'omicidio e all'occultamento del cadavere.
5.2. Il secondo motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 110 e 575 cod. pen. e 273 cod. proc. pen., deduce l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativi agli elementi costitutivi dei delitti ascritti ed alla qualificazione delle condotte contestate a titolo di concorso;
e la manifesta carenza ed illogicità della motivazione anche per omesso riscontro dei motivi di riesame. Sia il Giudice del provvedimento applicativo della misura, sia il Tribunale distrettuale non avrebbero specificato il contributo, quantunque atipico, che DI avrebbe dato materialmente o moralmente all'azione criminosa e la sua rilevanza causale, tenuto conto che dagli elementi raccolti non risulta che il ricorrente avesse compiuto alcun atto materiale tipico dei reati attribuitigli;
il Tribunale, in particolare, non avrebbe espresso alcuna replica alle specifiche censure articolate sul punto nei motivi di riesame. La mera presenza all'azione criminosa altrui non potrebbe aver rafforzato l'altrui determinazione delittuosa, considerata altresì la figura assolutamente marginale e insignificante di DI. L'iter argomentativo del provvedimento impugnato sarebbe, dunque, il risultato di un'erronea applicazione della legge penale e l'epilogo di una carente valutazione dei motivi di gravame e dei dati probatori, acriticamente adesiva all'ipotesi accusatoria. сре 6 Tutti i ricorrenti hanno chiesto, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO - .
1. I ricorsi non meritano accoglimento per le ragioni che seguono.
1.1. Sebbene esplicitamente formulata nel ricorso di DI, ma estensibile a tutti i ricorrenti, va esaminata innanzitutto la censura che attribuisce al Tribunale il mancato rilievo della nullità dell'ordinanza genetica, siccome testualmente riproduttiva della richiesta del pubblico ministero di applicazione della misura coercitiva, senza un'autonoma valutazione, da parte del giudice, degli indizi e delle esigenze cautelari. Il rilievo, non esente da profili di genericità, è infondato, giacché, come riconosciuto dallo stesso ricorrente nel corso della discussione, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri ha fatto proprie le considerazioni contenute nella richiesta della misura, come si legge nelle pagine 28-30 dell'ordinanza impositiva, dimostrando in tal modo di avere autonomamente apprezzato la gravità degli indizi enunciati e di avere ritenuto sussistenti le esigenze cautelari nel loro massimo grado. D'altronde, in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la previsione dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, giusta legge 16 aprile 2015, n. 47, art. 8, comma 1, che ha novellato l'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., non ha carattere innovativo, né mira ad introdurre un mero formalismo che imponga la riscrittura originale di ciascuna circostanza di fatto rilevante, essendo stata solo esplicitata la necessità che dall'ordinanza emerga l'effettiva valutazione della vicenda da parte del giudicante, risultando l'aggettivo "autonoma" specificamente riferito alla valutazione e non all'esposizione dei presupposti di fatto del provvedimento, sicché, rispetto a quest'ultima, anche dopo la riforma, è consentito il rinvio -"per relationem" o per incorporazione- alla richiesta del pubblico ministero, mentre, dall'atto, deve emergere il giudizio critico del giudice sulle ragioni che giustificano l'applicazione della misura cautelare. In particolare, la condivisione da parte del giudice delle rappresentate condizioni di applicazione della misura, pur se analiticamente importate dalla richiesta nel provvedimento impositivo, non equivale a supina adesione alla domanda cautelare, se il giudice, nel trascrivere gli elementi indiziari indicati dal pubblico ministero, manifesti, anche con formule sintetiche ma pertinenti al tema della decisione, di apprezzarne fondatezza e gravità. 7 сре Nel caso in esame, sulla base della lettura dell'ordinanza genetica non meramente trascrittiva della richiesta di applicazione della misura coercitiva nei confronti degli attuali ricorrenti, va dunque esclusa la dedotta mancanza di autonoma valutazione del giudice che l'ha disposta.
1.2. Le comuni censure in tema di violazione delle disposizioni relative alle condizioni di applicazione della misura -gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari- di cui tutti i ricorrenti deducono l'insussistenza, si risolvono, in realtà, nei pur denunciati vizi motivazionali e possono essere esaminate congiuntamente nei riguardi di RI, DI e IV, con le precisazioni pertinenti ai singoli ricorrenti che saranno indicate. Comuni ai tre indagati sono gli indizi costituiti dalle dichiarazioni di UB AT riscontrate dalla loro compresenza presso l'abitazione di RI AN nella notte del fatto, come emerso dai tracciati dei tabulati delle rispettive utenze telefoniche;
mentre la compresenza dei ricorrenti nel luogo in cui fu occultato il corpo della vittima, sulla spiaggia di Ardea, risulta dai contenuti della conversazione tra RI AN e DI ON, intercettata sull'autovettura di quest'ultimo il 31 maggio 2015, e dal tracciato del cellulare nella disponibiità di IV OR che lo indica presente, nella stessa notte tra il 28 e il 29 dicembre 2014, in entrambi i luoghi: a casa di RI e sulla via Litoranea in Ardea dove, diversi giorni dopo, fu rinvenuto il cadavere di BU VI. Le censure motivazionali non pongono in luce vistose incrinature logiche nella valutazione del detto materiale indiziario e sembrano ignorare la scansione della drammatica vicenda come ricostruita nell'ordinanza impugnata con argomentazioni aderenti ai risultati delle indagini ed esenti da incoerenze anche con riguardo alla individuazione del momento consumativo del reato e alla posizione peculiare di IV OR. Secondo i giudici della misura cautelare, la vicenda si sviluppò in due fasi: una prima fase presso l'abitazione di RI, all'esterno della quale si verificò un litigio tra i numerosi uomini ivi convenuti, con passaggio a vie di fatto e percosse subite dallo stesso IV, come riferito dalla UB, le cui dichiarazioni non soggiacciono alla regola di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., provenendo da persona informata sui fatti e non sottoposta ad indagini;
ed una seconda fase che registrò lo spostamento dei convenuti presso la spiaggia, come emerso ancora dalle dichiarazioni della UB ed esplicitamente dalla rievocazione della vicenda operata nella conversazione tra RI e DI, captata il 31 maggio 2015, a distanza di alcuni mesi dal fatto. Il contenuto di tale conversazione, esaminato nel provvedimento impugnato, lascia intendere che BU, già gravemente ferito nel corso della zuffa esplosa 8 фи poco prima a casa di RI, fu ucciso sulla spiaggia dove fu trasportato ed ivi pestato sul capo, come avvalorato altresì dagli esiti dell'autopsia riportati nell'ordinanza, secondo cui la morte fu determinata da un gravissimo politraumatismo diffuso a maggiore estrinsecazione proprio nella zona cranio- encefalica oltre che in quella toracica. In entrambi i luoghi, teatro dei fatti, furono presenti RI e DI, come si evince dalle loro stesse parole di cui alla predetta conversazione, e anche IV, sulla base del tracciato del suo cellulare che lo indica presente sia a casa di RI che nei pressi della spiaggia di Ardea nel medesimo contesto temporale, non rilevando in senso contrario il fatto che lo stesso IV fosse stato coinvolto e colpito da altro ospite del convivio notturno, tale OB, nella precedente zuffa scoppiata nel cortile della casa di RI, come pure riferito dalla UB. In conclusione, non illogicamente né con indifferenza ad elementi forniti dalla difesa di altrettanta pregnanza, il Tribunale ha ritenuto sussistente un grave quadro indiziario di partecipazione collettiva degli indagati ad entrambe le fasi della drammatica vicenda, avvenuta a notte fonda dopo comuni libagioni;
e, in particolare, il concorso nell'omicidio consumato alla presenza degli indagati, già cooperanti nel trasporto della vittima lontano dalla casa in cui era stata gravemente ferita, con reciproco rafforzamento della volontà di non soccorrere, bensì di annientare l'esanime BU anche al fine di sottrarsi ad ogni responsabilità. Quanto alle ravvisate esigenze cautelari di speciale prevenzione, pure adeguatamente rilevate nel provvedimento impugnato, vale la presunzione relativa di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere a soddisfarle, considerato il tipo di delitto (concorso in omicidio) provvisoriamente contestato. Al riguardo, giova precisare che la regola generale contenuta nell'art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, art. 4, comma 3, secondo cui il giudice, nel disporre la custodia in carcere, deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo elettronico, non trova applicazione quando la custodia in carcere venga disposta per uno dei delitti per i quali opera la presunzione relativa di adeguatezza di tale misura, ai sensi del terzo comma del predetto art. 275. 2. Per le ragioni esposte i ricorsi sono, dunque, infondati e devono essere respinti, con la conseguente condanna dei ricorrenti, a norma dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. 9 фи Trasmessa copia ex art. 23 ,n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332 Roma, lì 9 MAG. 2016 La cancelleria curerà la trasmissione del presente provvedimento ai direttori degli istituti penitenziari in cui sono ristretti i ricorrenti, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al : Direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 22/12/2015. Il prespredlopneag Il consigliere estensore Cortese Antonella Patrizia Mazzei Intorethal? mazz DEPOSITATA IN CANCELLERIA -9 MAG 2016 IL CANCELLIERE WAY Stefania FAELLA 10