Sentenza 20 gennaio 2016
Massime • 1
La regola generale contenuta nell'art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen., secondo cui il giudice, nel disporre la custodia in carcere, deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo elettronico, non trova applicazione quando la custodia in carcere venga disposta per uno dei delitti per i quali opera la presunzione relativa di adeguatezza di tale misura, ai sensi del terzo comma del predetto art. 275.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/01/2016, n. 3899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3899 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2016 |
Testo completo
bc 3 8 9 9/ 1 6 R REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Sent. N. 96 CC 20/01/2016- Reg. Gen. N.45310/2015 : Composta da: - Presidente Dott. Ugo De Crescienzo Dott. Piercamillo Davigo - Consigliere - Consigliere rel. Dott. Luigi Agostinacchio Dott. Giuseppe Sgadari - Consigliere Dott. Sandra Recchione - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR SS nato a [...] il [...] • avverso l'ordinanza in data 24/09/2015 del Tribunale di Roma in funzione di giudice del riesame visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Delia Cardia, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore dell'imputato avv. Rocco Bruno Condoleo del foro di Roma che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 24/09/2015 il Tribunale di Roma sezione del riesame, in accoglimento dell'appello proposto dal P.M. avverso l'ordinanza del Gip presso il Tribunale di Roma del 05/06/2015 con la quale, a fronte della richiesta della - Procura di applicazione nei confronti di RT SS della custodia cautelare in carcere, erano stati imposti gli arresti domiciliari con controllo elettronico a distanza applicava all'indagato la misura intramuraria in relazione ai reati- . la ascritti di sequestro di persona a scopo di estorsione, lesioni aggravate, violazione della legge sulle armi, ricettazione e minaccia a pubblico ufficio di cui ai capi A), B, C), D), E, ed F) della rubrica. Evidenziava il tribunale che il Gip, pur avendo sottolineato l'esistenza sia dei gravi indizi di colpevolezza a carico del RT, arrestato nella flagranza di reato, sia delle esigenze cautelari, delineando la personalità di costui come "decisamente allarmante", aveva poi fatto sostanziale riferimento alla previsione di cui all'art.275 comma 3 bis introdotto dalla novella ex lege 47/2005 motivando l'adozione della misura degli arresti domiciliari con la sola argomentazione che non sussistevano ragioni per le quali la stessa non potesse essere applicata;
non aveva considerato tuttavia che la contestazione del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione imponeva di evidenziare ai sensi - del terzo comma della norma gli elementi acquisiti dai quali risultasse che, in relazione al caso concreto, era possibile soddisfare le esigenze cautelari facendo ricorso a misure più gradate rispetto al carcere.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto appello il difensore di fiducia dell'indagato sulla base di due motivi: violazione dell'art. 606 lett. e) in relazione all'art. 125 comma 2 cod. proc. pen. con riferimento alla motivazione ritenuta carente ed inadeguata - - a sostegno dell'applicazione della misura più afflittiva;
omesso rinvio dell'udienza in presenza di legittimo impedimento dell'unico difensore. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. Con primo motivo, in termini alquanto generici, il ricorrente formula rilievi sulla adeguatezza della motivazione a base dell'applicazione della misura cautelare carceraria, richiamando i criteri di cui alla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. Occorre considerare preliminarmente che nel caso di specie è stato contestato il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione ex art.630 cod. pen. con la conseguenza che, ai fini dei criteri di scelta della misura cautelare, deve farsi riferimento al comma terzo, secondo periodo dell'art. 275 cod. proc. pen. nella parte in cui stabilisce che, sussistendo gravi indizi di colpevolezza, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le 2 esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure (l'art. 630 cod. pen. è compreso nei delitti di cui all'art.51, comma 3 bis cod. pen. al quale la suddetta norma rinvia). Trattasi quindi di una presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere che può essere superata quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi di segno contrario. Tale principio assume carattere di specialità rispetto alla regola di carattere generale, stabilita dal comma 3 bis dall'art. 275 cod. proc. pen. secondo cui "nel disporre la custodia cautelare il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari, con le procedure di controllo di cui all'articolo 275 bis, comma 1"; norma posta a base del motivo di ricorso ed evidentemente non applicabile al caso di specie. Ciò precisato, entrambi i giudici di merito hanno concordato nel ritenere gravi gli indizi di colpevolezza a carico dell'indagato nonchè concreto ed attuale il pericolo di recidiva, sottolineando a riguardo i precedenti per furto, ricettazione, rapina, porto di armi e sequestro di persona e la condotta posta in essere, di estrema gravità perché connotata da particolare violenza, utilizzando una pistola per terrorizzare la vittima e provocandole lesioni;
puntando persino l'arma contro gli agenti di polizia intervenuti per sorprenderlo nella flagranza dell'estorsione, subito dopo la consegna del denaro. Si consideri altresì - come le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno già avuto modo di chiarire che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Cass. Sez. U, sent. n. 11 del 22/03/2000, dep. 02/05/2000, Rv. 215828): indagine che porta ad escludere, per le ragioni evidenziate il denunciato vizio di motivazione del provvedimento impugnato. Si aggiunga infine che il ricorrente non ha allegato alcuna circostanza idonea a far ritenere l'insussistenza delle esigenze cautelari o l'attenuazione di quella carceraria attualmente in corso. 3 3. Per quanto riguarda "l'omesso rinvio dell'udienza in presenza di legittimo impedimento dell'unico difensore" (impegnato in altra udienza precedentemente fissata) non sussiste il vizio procedurale oggetto del secondo motivo di ricorso. Il tribunale ha infatti correttamente evidenziato che nel procedimento di appello avverso i provvedimenti 'de libertate' non trova applicazione l'art. 420-ter cod. proc. pen. che opera nell'ambito dell'udienza preliminare, con la consegue che il legittimo impedimento del difensore non determina il rinvio dell'udienza camerale, poiché l'art. 127 cod. proc. pen. non prevede tale causa di rinvio ne' prescrive come obbligatoria la presenza del difensore e del pubblico ministero (Cass. sez. 1, sent. n. 35687 del 10/02/2003 - dep. 17/09/2003 - Rv. 226108).
4. Per tali ragioni, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il giorno 20 gennaio 2016 Il Presidente Il Consigliere estensore Dr. Luigi Agostinacchio Dr. Ugo De Crescienzo CuCrescienzo шай DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL. 29 GEN. 2016 CANCELLIERE Claudia Pianelli O N S 4