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Sentenza 25 gennaio 2023
Sentenza 25 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/01/2023, n. 3253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3253 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA 3 25 CT.um li L. t sul ricorso proposto da DI IN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza in data 13/01/2022 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RA AR, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con riferimento al reato di cui all'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, perché il reato è estinto per prescrizione, e per l'inammissibilità del ricorso nel resto. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 13 gennaio 2022, la Corte di appello di Milano, per quanto di interesse in questa sede, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano che aveva dichiarato la penale responsabilità Penale Sent. Sez. 3 Num. 3253 Anno 2023 Presidente: MARINI LUIGI Relatore: CORBO ANTONIO Data Udienza: 02/12/2022 di IN DI per i reati di cui agli artt. 10 e 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e lo aveva condannato alla pena di un anno erectursiggrae dieci mesi di reclusione. Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, IN DI, agendo in qualità di rappresentante legale della società "Carma s.r.l." dal 19 gennaio 2009 al 30 maggio 2011 in concorso con il suo successore, AS OR, in carica dal 30 maggio 2011 al 5 aprile 2013, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avrebbe: -) occultato o distrutto le scrittura contabili di cui era obbligatoria la conservazione, e in particolare una pagina del libro giornale dell'anno 2010, nonché il libro unico del lavoro, relativo alle spese per il personale dipendente, con condotta accertata il 15 dicembre 2015, data della verifica fiscale nei confronti della società; -) esposto nel modello unico del 2011, relativo all'anno 2010, costi imponibili fittizi per 10.312.573,00 euro, invece di quelli effettivi, pari a 2.330.538,00 euro, così maturando imposta a credito per 2.062.581,00 euro, invece che per 466.131,00 euro. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe IN DI, con atto sottoscritto dall'avvocato NO Argento, articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in relazione al combinato disposto degli artt. 167 cod. pen. e 17 d.lgs. n. 74 del 2000, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata dichiarazione di estinzione per prescrizione dei reati. Si deduce, con riferimento al reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, che illegittimamente la sentenza impugnata ha fatto decorrere il giorno dal quale calcolare il decorso del termine di prescrizione dal 15 dicembre 2015 ossia dalla data della verifica fiscale, individuando come condotta accertata quella di occultamento e non quella di distruzione. Si rappresenta che non vi è alcuna prova per affermare la sussistenza della condotta di occultamento, invece che di distruzione, e che la conclusione accolta dai giudici di merito poggia su una non consentita inversione dell'onere della prova, in contrasto con i principi dell'«al di là del ragionevole dubbio» e della presunzione di non colpevolezza. Si deduce, poi, con riguardo al reato di cui all'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, che la sentenza nulla ha osservato in ordine alla richiesta di dichiarare estinto il reato per prescrizione, nonostante gli specifici rilievi difensivi, l'indicazione del tempus commissi delicti alla data del 30 settembre 2011 nello stesso capo di imputazione, e la insufficienza del periodo di sospensione, determinato solo dal rinvio imposto dalla pandemia da Covid-19. 2 2.2. Con il secondo motivo, si lamenta vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., avendo riguardo alla determinazione della pena ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Si deduce che la sentenza impugnata non ha offerto alcuna motivazione in ordine alla determinazione della pena, invero eccessiva, ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche, e che, in ogni caso, non ricorrono seri elementi ostativi, perché l'unico precedente è datato e punito con pena pecuniaria, e perché andava invece operata una seria valutazione attenta al principio di rieducazione di cui all'art. 27 Cost. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, per le ragioni di seguito precisate, è fondato limitatamente alla parte in cui contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di dichiarazione infedele, per essere lo stesso estinto per prescrizione già alla data della sentenza della Corte d'appello, mentre è inammissibile nel resto. 2. Manifestamente infondate, e quindi inammissibili, sono le censure esposte nel primo motivo, laddove contestano la mancata dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato di occultamento o distruzione delle scritture contabili, deducendo che illegittimamente è stata ravvisata la condotta di occultamento, invece di quella di distruzione, in quanto tale conclusione sarebbe argomentata sulla base di una non consentita inversione dell'onere della prova. 2.1. Va premesso, per chiarezza, che il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 non integra un reato proprio, in quanto può essere commesso da «chiunque», sicché è irrilevante, ai fini della sua configurabilità, che l'imputato sia o meno amministratore dell'ente cui si riferiscono i documenti contabili occultati o distrutti (così Sez. 3, n. 33820 del 13/11/2020, Fracassi, Rv. 280366-01). Va anche rilevato che il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 costituisce un reato di pericolo concreto, che è integrato, nel caso della distruzione, dall'eliminazione della documentazione o dalla sua alterazione con cancellature o abrasioni, e, nel caso dell'occultamento, dalla temporanea o definitiva indisponibilità dei documenti, realizzata mediante il loro materiale nascondimento, configurandosi, in tale ultima ipotesi, un reato permanente (così Sez. 3, n. 46049 del 28/03/2018, Carestia, Rv. 274697-02; per la natura permanente del reato di occultamento delle scritture contabili fino al momento dell'accertamento fiscale costituisce principiò ampiamente consolidato cfr. anche, tra le tante, Sez. 3, n. 40317 del 3 23/09/2021, Narcisi, Rv. 282340-01, secondo cui il momento consunnativo del reato deve individuarsi nella conclusione e non nell'inizio di detto accertamento, nonché Sez. 3, n. 38376 del 09/07/2015, Palermo, Rv. 264676-01). Ancora, si è pure precisato che, nel caso di contestazione dell'occultamento "o comunque" della distruzione delle scritture contabili, ove si ritenga che l'imputazione concerna in via principale l'occultamento, l'imputato, per avvalersi della dedotta maturazione della prescrizione in conseguenza della qualificazione della condotta come distruttiva, avrebbe dovuto dimostrare sia la circostanza che la documentazione contabile era stata distrutta, e non semplicemente occultata, sia l'epoca di tale distruzione (Sez. 3, n. 14461 del 25/05/2016, dep. 2017, Quaglia, Rv. 269898-01). 2.2. La sentenza impugnata, anche richiamando la sentenza di primo grado, indica le ragioni per cui ritiene la sussistenza di una condotta di occultamento, e non di distruzione, in ordine ad un foglio del libro giornale ed al libro unico del lavoro della società "Carma s.r.l.", con conseguente consumazione del reato alla data della verifica fiscale da cui era emersa l'irreperibilità dei precisati documenti, il 15 dicembre 2015, e, quindi, con esclusione dell'avvenuto decorso della prescrizione. La Corte d'appello premette che: -) l'indisponibilità foglio del libro giornale contraddistinto dal progressivo 2010/107, relativo alla società "Carma s.r.l." per l'anno 2010, ha impedito di comprendere la differenza tra i saldi progressivi finali, pari a 9.162.430,36 euro, annotati nella sezione "dare", e i saldi progressivi iniziali, pari a 20.081.321,01 euro, annotati nella sezione "avere"; -) l'indisponibilità del libro unico del lavoro della società "Carma s.r.l." ha determinato l'assenza di una fondamentale fonte di conoscenza con riguardo al costo del lavoro, il cui valore annotato nel bilancio dell'impresa chiuso al 31 dicembre 2010 era pari a 9.188.439,00 euro;
-) nella dichiarazione della società "Carma s.r.l." per l'anno 2010, sono stati indicati costi imponibili fittizi per 10.312.573,00 euro, a fronte di costi documentati pari a 2.330.538,00 euro, con conseguente maturazione di un'imposta a credito pari a 2.062.581,00 euro, invece che a 466.131,00 euro. La sentenza, poi, osserva che l'attuale ricorrente è responsabile del reato di occultamento perché, pur essendo cessato dalla carica di amministratore della "Carma s.r.l." il 30 maggio 2011, aveva comunque sottoscritto la dichiarazione fiscale relativa all'anno 2010 in data 30 settembre 2011, aveva conservato il controllo sulle scritture contabili fino alla data della dichiarazione di fallimento dell'impresa il 5 marzo 2013, e non aveva fornito alcuna giustificazione in ordine alla irreperibilità dei documenti non rinvenuti, e precedentemente specificati. 4 La sentenza di primo grado, a sua volta, precisa pure che: -) l'attuale ricorrente era socio con titolarità dell'80 % delle quote della "Carma s.r.l." fin dalla costituzione della persona giuridica, avvenuta il 19 gennaio 2009; -) depositario delle scritture contabili dell'impresa, secondo le comunicazioni effettuate agli uffici dell'Amministrazione finanziaria, era stata la società "Ellissa s.r.l." dalla costituzione dell'ente fino al 17 luglio 2012, allorché la documentazione risultava consegnata al nuovo amministratore, Massimiliano OR;
-) il curatore fallimentare, nominato a seguito della dichiarazione di fallimento della società in data 5 marzo 2013, aveva recuperato la documentazione contabile facendone richiesta sia alla società "Ellissa s.r.l." sia a Massimiliano OR;
-) non vi era stato mai alcun formale passaggio di consegne dei documenti e delle scritture contabili dall'attuale ricorrente, IN DI, al suo successore, Massimiliano OR;
-) l'attuale ricorrente aveva un interesse sostanziale alla conservazione dei documenti non rinvenuti, in quanto relativi ad una dichiarazione fiscale concernente la sua gestione e da lui personalmente sottoscritta. 2.3. Le conclusioni della sentenza impugnata in ordine alla affermazione di responsabilità di IN DI per il reato di occultamento del foglio del libro giornale n. 2010/107, e del libro unico del lavoro della società "Carma s.r.l.", ed al mancato decorso del termine di prescrizione per tale delitto, sono corrette. Invero, dagli elementi esposti nelle sentenze di merito risultano elementi congrui e precisi rispetto a tali conclusioni. Da un lato, infatti, l'interesse alla conservazione delle scritture contabili della società "Carma s.r.l.", anche per l'anno 2010, faceva capo essenzialmente all'attuale ricorrente, in quanto il medesimo aveva sottoscritto la dichiarazione fiscale relativa a detta annualità, ed era inoltre titolare dell'80 % delle quote della precisata persona giuridica. Dall'altro, le scritture contabili sono rimaste ininterrottamente depositate presso la società "Ellissa s.r.l." fino al 17 luglio 2022, quindi per oltre un anno dopo la dismissione della carica di amministratore da parte dell'attuale ricorrente, e quest'ultimo non ha mai provveduto ad un passaggio di consegne dei documenti e delle scritture contabili al suo successore, Massimiliano OR. 3. Fondate, invece, sono le censure formulate nel primo motivo, laddove contestano la mancata dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato di dichiarazione infedele, deducendo che la data di consumazione del reato deve individuarsi al 30 settembre 2011, e che il termine di prescrizione di dieci anni, pur aggiungendovi la sospensione per il rinvio imposto dalla pandemia da Covid- 19, era ormai decorso alla data della pronuncia della sentenza di secondo grado, pronunciata il 13 gennaio 2022. 5 Invero, dato che il termine di prescrizione per il reato di dichiarazione infedele decorre dalla data di presentazione della dichiarazione, nella specie il 30 settembre 2011, ed è pari a dieci anni, e che l'unico periodo di sospensione dello stesso, nella presente vicenda, è quello di sessantaquattro giorni per il rinvio imposto dalla pandemia da Covid-19 (cfr. per la quantificazione temporale di tale sospensione, Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432- 02), il delitto in questione deve ritenersi estinto il 3 dicembre 2021, quindi prima della pronuncia della Corte d'appello, emessa il 13 gennaio 2022. 4. Manifestamente infondate, se non diverse da quelle consentite, infine, sono le. censure enunciate nel secondo motivo, che contestano l'eccessività della pena ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La pena irrogata risulta nettamente inferiore alla media edittale, perché fissata in un anno e otto mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, e poi aumentata ad un anno e dieci mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 4 d.lgs. cit., ed è stata correttamente giustificata alla luce dell'elevato importo degli elementi passivi fittizie e della pluralità di condotte illecite. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato correttamente giustificato in ragione degli elementi richiamati per la commisurazione della pena, e dell'assenza di elementi positivamente valutabili, senza neppure attribuire rilievo all'esistenza di un precedente penale, sia pur modesto, perché punito con la sola pena pecuniaria. 5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con riguardo al reato di dichiarazione infedele perché estinto per prescrizione, mentre il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto. L'estinzione del reato di dichiarazione impone di eliminare la relativa pena, pari a due mesi di reclusione, applicata a titolo di aumento, sicché la sanzione deve essere definitivamente rideterminata in un anno e otto mesi di reclusione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato contestato al capo 2), perché estinto per prescrizione, ed elimina la relativa pena di due mesi di reclusione, così determinando la pena definitiva in un anno e otto mesi di reclusione. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 02/12/2022
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RA AR, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con riferimento al reato di cui all'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, perché il reato è estinto per prescrizione, e per l'inammissibilità del ricorso nel resto. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 13 gennaio 2022, la Corte di appello di Milano, per quanto di interesse in questa sede, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano che aveva dichiarato la penale responsabilità Penale Sent. Sez. 3 Num. 3253 Anno 2023 Presidente: MARINI LUIGI Relatore: CORBO ANTONIO Data Udienza: 02/12/2022 di IN DI per i reati di cui agli artt. 10 e 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e lo aveva condannato alla pena di un anno erectursiggrae dieci mesi di reclusione. Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, IN DI, agendo in qualità di rappresentante legale della società "Carma s.r.l." dal 19 gennaio 2009 al 30 maggio 2011 in concorso con il suo successore, AS OR, in carica dal 30 maggio 2011 al 5 aprile 2013, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avrebbe: -) occultato o distrutto le scrittura contabili di cui era obbligatoria la conservazione, e in particolare una pagina del libro giornale dell'anno 2010, nonché il libro unico del lavoro, relativo alle spese per il personale dipendente, con condotta accertata il 15 dicembre 2015, data della verifica fiscale nei confronti della società; -) esposto nel modello unico del 2011, relativo all'anno 2010, costi imponibili fittizi per 10.312.573,00 euro, invece di quelli effettivi, pari a 2.330.538,00 euro, così maturando imposta a credito per 2.062.581,00 euro, invece che per 466.131,00 euro. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe IN DI, con atto sottoscritto dall'avvocato NO Argento, articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in relazione al combinato disposto degli artt. 167 cod. pen. e 17 d.lgs. n. 74 del 2000, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata dichiarazione di estinzione per prescrizione dei reati. Si deduce, con riferimento al reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, che illegittimamente la sentenza impugnata ha fatto decorrere il giorno dal quale calcolare il decorso del termine di prescrizione dal 15 dicembre 2015 ossia dalla data della verifica fiscale, individuando come condotta accertata quella di occultamento e non quella di distruzione. Si rappresenta che non vi è alcuna prova per affermare la sussistenza della condotta di occultamento, invece che di distruzione, e che la conclusione accolta dai giudici di merito poggia su una non consentita inversione dell'onere della prova, in contrasto con i principi dell'«al di là del ragionevole dubbio» e della presunzione di non colpevolezza. Si deduce, poi, con riguardo al reato di cui all'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, che la sentenza nulla ha osservato in ordine alla richiesta di dichiarare estinto il reato per prescrizione, nonostante gli specifici rilievi difensivi, l'indicazione del tempus commissi delicti alla data del 30 settembre 2011 nello stesso capo di imputazione, e la insufficienza del periodo di sospensione, determinato solo dal rinvio imposto dalla pandemia da Covid-19. 2 2.2. Con il secondo motivo, si lamenta vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., avendo riguardo alla determinazione della pena ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Si deduce che la sentenza impugnata non ha offerto alcuna motivazione in ordine alla determinazione della pena, invero eccessiva, ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche, e che, in ogni caso, non ricorrono seri elementi ostativi, perché l'unico precedente è datato e punito con pena pecuniaria, e perché andava invece operata una seria valutazione attenta al principio di rieducazione di cui all'art. 27 Cost. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, per le ragioni di seguito precisate, è fondato limitatamente alla parte in cui contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di dichiarazione infedele, per essere lo stesso estinto per prescrizione già alla data della sentenza della Corte d'appello, mentre è inammissibile nel resto. 2. Manifestamente infondate, e quindi inammissibili, sono le censure esposte nel primo motivo, laddove contestano la mancata dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato di occultamento o distruzione delle scritture contabili, deducendo che illegittimamente è stata ravvisata la condotta di occultamento, invece di quella di distruzione, in quanto tale conclusione sarebbe argomentata sulla base di una non consentita inversione dell'onere della prova. 2.1. Va premesso, per chiarezza, che il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 non integra un reato proprio, in quanto può essere commesso da «chiunque», sicché è irrilevante, ai fini della sua configurabilità, che l'imputato sia o meno amministratore dell'ente cui si riferiscono i documenti contabili occultati o distrutti (così Sez. 3, n. 33820 del 13/11/2020, Fracassi, Rv. 280366-01). Va anche rilevato che il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 costituisce un reato di pericolo concreto, che è integrato, nel caso della distruzione, dall'eliminazione della documentazione o dalla sua alterazione con cancellature o abrasioni, e, nel caso dell'occultamento, dalla temporanea o definitiva indisponibilità dei documenti, realizzata mediante il loro materiale nascondimento, configurandosi, in tale ultima ipotesi, un reato permanente (così Sez. 3, n. 46049 del 28/03/2018, Carestia, Rv. 274697-02; per la natura permanente del reato di occultamento delle scritture contabili fino al momento dell'accertamento fiscale costituisce principiò ampiamente consolidato cfr. anche, tra le tante, Sez. 3, n. 40317 del 3 23/09/2021, Narcisi, Rv. 282340-01, secondo cui il momento consunnativo del reato deve individuarsi nella conclusione e non nell'inizio di detto accertamento, nonché Sez. 3, n. 38376 del 09/07/2015, Palermo, Rv. 264676-01). Ancora, si è pure precisato che, nel caso di contestazione dell'occultamento "o comunque" della distruzione delle scritture contabili, ove si ritenga che l'imputazione concerna in via principale l'occultamento, l'imputato, per avvalersi della dedotta maturazione della prescrizione in conseguenza della qualificazione della condotta come distruttiva, avrebbe dovuto dimostrare sia la circostanza che la documentazione contabile era stata distrutta, e non semplicemente occultata, sia l'epoca di tale distruzione (Sez. 3, n. 14461 del 25/05/2016, dep. 2017, Quaglia, Rv. 269898-01). 2.2. La sentenza impugnata, anche richiamando la sentenza di primo grado, indica le ragioni per cui ritiene la sussistenza di una condotta di occultamento, e non di distruzione, in ordine ad un foglio del libro giornale ed al libro unico del lavoro della società "Carma s.r.l.", con conseguente consumazione del reato alla data della verifica fiscale da cui era emersa l'irreperibilità dei precisati documenti, il 15 dicembre 2015, e, quindi, con esclusione dell'avvenuto decorso della prescrizione. La Corte d'appello premette che: -) l'indisponibilità foglio del libro giornale contraddistinto dal progressivo 2010/107, relativo alla società "Carma s.r.l." per l'anno 2010, ha impedito di comprendere la differenza tra i saldi progressivi finali, pari a 9.162.430,36 euro, annotati nella sezione "dare", e i saldi progressivi iniziali, pari a 20.081.321,01 euro, annotati nella sezione "avere"; -) l'indisponibilità del libro unico del lavoro della società "Carma s.r.l." ha determinato l'assenza di una fondamentale fonte di conoscenza con riguardo al costo del lavoro, il cui valore annotato nel bilancio dell'impresa chiuso al 31 dicembre 2010 era pari a 9.188.439,00 euro;
-) nella dichiarazione della società "Carma s.r.l." per l'anno 2010, sono stati indicati costi imponibili fittizi per 10.312.573,00 euro, a fronte di costi documentati pari a 2.330.538,00 euro, con conseguente maturazione di un'imposta a credito pari a 2.062.581,00 euro, invece che a 466.131,00 euro. La sentenza, poi, osserva che l'attuale ricorrente è responsabile del reato di occultamento perché, pur essendo cessato dalla carica di amministratore della "Carma s.r.l." il 30 maggio 2011, aveva comunque sottoscritto la dichiarazione fiscale relativa all'anno 2010 in data 30 settembre 2011, aveva conservato il controllo sulle scritture contabili fino alla data della dichiarazione di fallimento dell'impresa il 5 marzo 2013, e non aveva fornito alcuna giustificazione in ordine alla irreperibilità dei documenti non rinvenuti, e precedentemente specificati. 4 La sentenza di primo grado, a sua volta, precisa pure che: -) l'attuale ricorrente era socio con titolarità dell'80 % delle quote della "Carma s.r.l." fin dalla costituzione della persona giuridica, avvenuta il 19 gennaio 2009; -) depositario delle scritture contabili dell'impresa, secondo le comunicazioni effettuate agli uffici dell'Amministrazione finanziaria, era stata la società "Ellissa s.r.l." dalla costituzione dell'ente fino al 17 luglio 2012, allorché la documentazione risultava consegnata al nuovo amministratore, Massimiliano OR;
-) il curatore fallimentare, nominato a seguito della dichiarazione di fallimento della società in data 5 marzo 2013, aveva recuperato la documentazione contabile facendone richiesta sia alla società "Ellissa s.r.l." sia a Massimiliano OR;
-) non vi era stato mai alcun formale passaggio di consegne dei documenti e delle scritture contabili dall'attuale ricorrente, IN DI, al suo successore, Massimiliano OR;
-) l'attuale ricorrente aveva un interesse sostanziale alla conservazione dei documenti non rinvenuti, in quanto relativi ad una dichiarazione fiscale concernente la sua gestione e da lui personalmente sottoscritta. 2.3. Le conclusioni della sentenza impugnata in ordine alla affermazione di responsabilità di IN DI per il reato di occultamento del foglio del libro giornale n. 2010/107, e del libro unico del lavoro della società "Carma s.r.l.", ed al mancato decorso del termine di prescrizione per tale delitto, sono corrette. Invero, dagli elementi esposti nelle sentenze di merito risultano elementi congrui e precisi rispetto a tali conclusioni. Da un lato, infatti, l'interesse alla conservazione delle scritture contabili della società "Carma s.r.l.", anche per l'anno 2010, faceva capo essenzialmente all'attuale ricorrente, in quanto il medesimo aveva sottoscritto la dichiarazione fiscale relativa a detta annualità, ed era inoltre titolare dell'80 % delle quote della precisata persona giuridica. Dall'altro, le scritture contabili sono rimaste ininterrottamente depositate presso la società "Ellissa s.r.l." fino al 17 luglio 2022, quindi per oltre un anno dopo la dismissione della carica di amministratore da parte dell'attuale ricorrente, e quest'ultimo non ha mai provveduto ad un passaggio di consegne dei documenti e delle scritture contabili al suo successore, Massimiliano OR. 3. Fondate, invece, sono le censure formulate nel primo motivo, laddove contestano la mancata dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato di dichiarazione infedele, deducendo che la data di consumazione del reato deve individuarsi al 30 settembre 2011, e che il termine di prescrizione di dieci anni, pur aggiungendovi la sospensione per il rinvio imposto dalla pandemia da Covid- 19, era ormai decorso alla data della pronuncia della sentenza di secondo grado, pronunciata il 13 gennaio 2022. 5 Invero, dato che il termine di prescrizione per il reato di dichiarazione infedele decorre dalla data di presentazione della dichiarazione, nella specie il 30 settembre 2011, ed è pari a dieci anni, e che l'unico periodo di sospensione dello stesso, nella presente vicenda, è quello di sessantaquattro giorni per il rinvio imposto dalla pandemia da Covid-19 (cfr. per la quantificazione temporale di tale sospensione, Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432- 02), il delitto in questione deve ritenersi estinto il 3 dicembre 2021, quindi prima della pronuncia della Corte d'appello, emessa il 13 gennaio 2022. 4. Manifestamente infondate, se non diverse da quelle consentite, infine, sono le. censure enunciate nel secondo motivo, che contestano l'eccessività della pena ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La pena irrogata risulta nettamente inferiore alla media edittale, perché fissata in un anno e otto mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, e poi aumentata ad un anno e dieci mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 4 d.lgs. cit., ed è stata correttamente giustificata alla luce dell'elevato importo degli elementi passivi fittizie e della pluralità di condotte illecite. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato correttamente giustificato in ragione degli elementi richiamati per la commisurazione della pena, e dell'assenza di elementi positivamente valutabili, senza neppure attribuire rilievo all'esistenza di un precedente penale, sia pur modesto, perché punito con la sola pena pecuniaria. 5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con riguardo al reato di dichiarazione infedele perché estinto per prescrizione, mentre il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto. L'estinzione del reato di dichiarazione impone di eliminare la relativa pena, pari a due mesi di reclusione, applicata a titolo di aumento, sicché la sanzione deve essere definitivamente rideterminata in un anno e otto mesi di reclusione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato contestato al capo 2), perché estinto per prescrizione, ed elimina la relativa pena di due mesi di reclusione, così determinando la pena definitiva in un anno e otto mesi di reclusione. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 02/12/2022