Sentenza 3 aprile 2006
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con il quale il GIP, dopo avere accolto la richiesta di archiviazione del procedimento, trasmetta gli atti al P.M. perchè formuli l'imputazione a carico del medesimo indagato e per gli stessi fatti, ma in ordine a reati diversi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/04/2006, n. 19447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19447 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 03/04/2006
Dott. CARMENINI Secondo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 580
Dott. MONASTERO Francesco - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 387/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma;
avverso l'ordinanza emessa in data 15 giugno 2005 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso;
udita, all'udienza in Camera di consiglio del 3 aprile 2006, la relazione del Consigliere, Dott. Francesco Monastero;
lette le requisitorie scritte del Sostituto Procuratore Generale, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari e del successivo decreto, confermativo dell'ordinanza medesima.
OSSERVA
Con ordinanza emessa in data 15 giugno 2005, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, investito di una richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero nei confronti di IL SA, per il reato di furto aggravato, disponeva a) l'archiviazione del procedimento limitatamente al delitto di furto aggravato di 25 ricariche telefoniche TIM e b) l'imputazione coatta, nei confronti della stessa IL SA, per il diverso reato di truffa aggravata, a seguito dell'avvenuto accertamento che numerose ricariche TIM erano state effettuate, nei mesi di luglio, agosto e settembre 2001, in assenza del pagamento del corrispettivo. In particolare, il Giudice per le indagini preliminari riteneva sussistenti gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagata per il reato ipotizzato considerato che la stessa, dipendente della soc. Camfour G.S. p.a., parte lesa del procedimento, e addetta prevalentemente al servizio delle ricariche telefoniche, aveva sostanzialmente ammesso che alcune utenze per le quali era stata effettuata la ricarica erano di propria pertinenza, o, comunque, riferibili alla madre o ad altra persona dalla stessa conosciuta. Il Giudice ribadiva, con successiva nota del 19 luglio 2005, la legittimità del proprio operato e dichiarava non luogo a procedere in ordine alla richiesta del Pubblico Ministero di revoca della precedente ordinanza.
Avverso tale provvedimento propone ricorso per Cassazione il Pubblico Ministero deducendo la abnormità dell'ordinanza impugnata per avere il Giudice per le indagini preliminari da un lato, in conformità della richiesta del pubblico ministero, disposto l'archiviazione del procedimento per il reato di furto aggravato, e cioè per l'unica ipotesi di reato per la quale era stata effettuata l'iscrizione nel registro delle notitiae criminis e, dall'altro, richiesto al Pubblico Ministero di formulare l'imputazione, in relazione al diverso reato di truffa aggravata per il quale non era stata effettuata alcuna iscrizione nel registro di reato: ordine formulato, peraltro, con riferimento a un procedimento penai che risultava ormai definito in ragione dell'accoglimento della richiesta di archiviazione. E l'abnormità del provvedimento si coglierebbe, tra l'altro, proprio dalla circostanza che, anche ad aderire all'orientamento giurisprudenziale che ritiene ammissibile che il giudice per le indagini preliminari possa ordinare la formulazione di una imputazione per una ipotesi di reato diversa da quella individuata dal Pubblico Ministero, "sta di fatto che l'art. 409 c.p.p., comma 5, consente ciò solo quando il giudice non accoglie la richiesta di archiviazione in quanto il giudice stesso non ha poteri di iniziativa dopo la pronuncia del decreto di accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero" (viene richiamata Cass., sez. 4^, n. 37470, 9 luglio 2004). L'ordinanza in questione, peraltro, si porrebbe in contrasto con gli artt. 111 e 24 Cost., in quanto l'indagato sarebbe chiamato a rispondere di un reato mai ipotizzato a suo carico e in ordine al quale non ha potuto proporre alcuna controdeduzione, con conseguente violazione del diritto di difesa e del contraddittorio. E tale violazione del diritto di difesa, ad avviso del ricorrente, sarebbe particolarmente evidente ove si consideri che alla formulazione dell'imputazione coatta, seguirebbe direttamente l'emissione del decreto di citazione a giudizio con conseguente impossibilità per l'indagato di esercitare qualsivoglia attività difensiva, non essendo, per giurisprudenza consolidata, compatibile con tale istituto l'art. 415 bis cod. proc. pen.. Il ricorrente conclusivamente ritiene che il Giudice per le indagini preliminari ha solo il potere di suggerire, di orientare l'attività investigativa del Pubblico Ministero al quale ultimo deve essere riconosciuto, in via esclusiva, il potere di verificare la¯ sussistenza degli elementi costitutivi della diversa fattispecie ravvisata ai fini di una eventuale nuova iscrizione nel registro ex art. 335 cod. proc. pen.. Con memoria in data 17 marzo 2006, il difensore della persona offesa, premesso che la querela era stata presentata per una ipotesi di reato affatto diversa dal furto ipotizzato dal Pubblico Ministero, rileva che il Giudice per le indagini preliminari si sarebbe limitato a dare al fatto una qualificazione giuridica diversa.
In particolare, il difensore osserva che rientra pacificamente nei poteri del giudice per le indagini preliminari quello di delibare integralmente la notitia criminis senza limitarsi a un mero esame della imputazione ritenuta dal Pubblico Ministero: in altre parole, secondo la difesa il giudice non sarebbe vincolato dalla specifica richiesta del Pubblico Ministero, ma avrebbe il potere di evidenziare le inerzie e le lacune investigative disponendo in conformità. Il difensore della persona offesa chiede, quindi, il rigetto del ricorso e, in subordine la rimessione della questione alle sezioni unite di questa Corte al fine di risolvere il contrasto giurisprudenziale sui poteri del giudice per le indagini preliminari in sede di archiviazione ex art. 409 cod. proc. pen.. Il ricorso è fondato.
Va preliminarmente rilevato che la mancanza di una specifica disposizione che ne preveda l'impugnabilità ed il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione fissato nell'art. 568, cod. proc. pen., comma 1, escludono che le ordinanze con cui il Giudice
per le indagini preliminari indica al pubblico ministero le ulteriori indagini da svolgere (art. 409 c.p.p., comma 4) od invita il Pubblico Ministero a formulare la imputazione (comma 5 del medesimo articolo) siano impugnabili. Ne consegue che avverso le stesse può essere proposto esclusivamente ricorso per Cassazione, e solo in caso di riconosciuta abnormità (cfr., Cass., sez. 1^, n. 1078 del 06/03/1992, Rv. 189746). È noto, altresì, che deve ritenersi affetto dal vizio di abnormità solo il provvedimento che per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti del tutto avulso dall'ordinamento processuale, nonché quello che, pur essendo in astratto manifestazione di un legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite e determini una stasi processuale non altrimenti superabile (Cass., sezioni unite, 24 novembre 1999, Magnon;
cfr., da ultimo Cass., sezioni unite, 31 maggio 2005, n. 22909 Ciò premesso, va confermato il principio già espresso da questa Corte che, di regola, la richiesta di formulazione dell'imputazione, in esito all'udienza camerale fissata per decidere della richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero, si fonda su un potere del giudice per le indagini preliminari espressamente previsto dal codice di rito (art. 409 c.p.p., comma 5) quale epilogo dell'udienza funzionale alla progressione del procedimento, in una ipotesi nella quale le acquisizioni probatorie si rivelino in realtà idonee a sostenere l'accusa in giudizio;
e non si verifica, in tale evenienza, alcuna stasi processuale, posto che la formulazione dell'imputazione, atto dovuto, consente appunto il passaggio alla fase ulteriore. La richiesta di archiviazione e il relativo provvedimento del giudice, ha ancora affermato questa Corte, hanno per oggetto una notizia di reato e non una imputazione, dal che consegue che i poteri riconosciuti dall'art. 409 c.p.p., comma 5, al giudice, non possono non ricomprendere quelli che assolvono al più generale potere di controllo dell'esercizio dell'azione penale anche attraverso l'esatta qualificazione giuridica del fatto e, ciò, senza alcuna usurpazione di quelli del Pubblico Ministero cui resta assicurata l'iniziativa della medesima (Cass. Sez. 5^, 12.7.2001 n. 34717, Pagni;
Cass. Sez. 6^, 19.11.1995/19.2.1996, P.M. in proc. Pascucci;
Cass. Sez. 5^, 11.5.1994 n. 6718, P.M. in proc. Rubino;
nonché, da ultimo, Cass., Sez. 5^, Sentenza n. 22390 del 2005). È, altresì, indiscusso nella giurisprudenza di questa Corte che il giudice richiesto di un'archiviazione a carico di ignoti possa ordinare, a norma dell'art. 415 c.p.p., comma 2, l'iscrizione nel registro delle notizie di reato di una persona non individuata dal pubblico ministero come possibile autore di un reato. E, ancora, (Cass., Sez. 6^, n. 35209,10/07/2001; Cass., sez. 5^, n. 39340, 20 ottobre 2003) che "il provvedimento con il quale il Gip rigetta la richiesta di archiviazione del P.M. e ordina di procedere, mediante iscrizione nel registro degli indagati, anche per reati diversi da quelli ipotizzati dall'accusa, non è abnorme, atteso che costituisce un'emanazione del generale potere di controllo del giudice sul corretto esercizio dell'azione penale e sui risultati delle indagini svolte dal P.M., consentito dalla legge in forma interlocutoria e non vincolante per il P.M., come tale non idoneo a generare situazioni di stasi processuale".
La stessa Corte costituzionale, con sentenza n. 478 del 1993 (v. anche ordinanza n. 176 del 1999), aveva peraltro chiarito come, in sede di archiviazione, il sindacato del Giudice riguarda l'integralità dei risultati dell'indagine, restando esclusa qualsiasi possibilità di ritenere che un simile apprezzamento debba circoscriversi all'interno dei soli confini tracciati dalla "notitia criminis". Ha specificato la Corte che "qualora, accanto ad una "notitia criminis" per la quale difetta una condizione di procedibilità, il Giudice ritenga di ravvisare in sede di archiviazione una diversa fattispecie procedibile "ex officio" in ordine alla quale il P.M. abbia omesso di compiere le necessarie indagini, nulla si oppone a che il Giudice stesso - se dagli atti non risulti che il P.M. procede separatamente - inviti il Pubblico Ministero medesimo a svolgere le ulteriori indagini che ritenga necessarie sulla diversa regiudicanda fissando il termine indispensabile per il compimento di esse".
Con specifico riferimento a una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella che qui ne occupa, in cui il giudice aveva disposto la archiviazione del procedimento a carico di MA CE limitatamente alle ipotesi di cui agli artt. 368 e 640 cod. pen., e aveva ordinato al Pubblico Ministero di formulare l'imputazione ed esercitare la azione penale nei confronti del medesimo MA per i reati di cui all'art. 595 cod. pen., e di cui all'art. 380 c.p., questa Corte ha ritenuto fondato il ricorso del Pubblico Ministero (Cass., Sez. 6^, Sentenza n. 37470 del 2004), affermando che l'art. 409 c.p.p., comma 5, stabilisce che "fuori del caso previsto dal comma 4 (necessità di ulteriori indagini), il giudice, quando non accoglie la richiesta di archiviazione, dispone con ordinanza che, entro dieci giorni, il Pubblico Ministero formuli l'imputazione" mentre, nel caso di specie, il Pubblico Ministero aveva formulato richiesta di archiviazione nei confronti di un soggetto per i reati di cui agli artt. 368 e 640 cod. pen., mentre il giudice per le indagini preliminari da un lato, aveva accolto tale richiesta, disponendo la archiviazione del procedimento a carico del MA limitatamente alle ipotesi di cui agli artt. 368 e 640 cod. pen., ma, dall'altro, avendo ravvisato nei fatti i reati di cui agli artt. 595 e 380 c.p., aveva ordinato al Pubblico Ministero di formulare l'imputazione ed esercitare la azione penale nei confronti del medesimo MA per tali ultimi delitti, "mediante citazione diretta ex art. 550 cod. proc. pen.". L'ordinanza impugnata, aveva affermato la Corte, limitatamente all'ordine di formulazione dell'imputazione, doveva ritenersi atto abnorme.
Questo collegio ritiene di condividere tale decisione: nella fattispecie in esame, il Giudice per le indagini preliminari, da un lato, ha accolto la richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero in relazione alle ipotesi di reato da lui ravvisate e, dall'altro, ha ordinato al medesimo Pubblico Ministero di formulare, per gli stessi fatti, l'imputazione a carico dello stesso imputato in relazione a nuove ipotesi di reato, individuate da esso giudice e mai prese in considerazione dall'organo della accusa.
Difatti, anche a volere aderire a quell'orientamento giurisprudenziale che - sulla premessa che la richiesta di archiviazione ed il relativo provvedimento del giudice hanno per oggetto una notizia di reato e non una imputazione, con conseguente riconoscimento del potere del giudice di ordinare la formulazione di imputazioni anche diverse da quelle individuate dall'accusa nella richiesta di inazione, sta di fatto che l'art. 409 c.p.p., comma 5, consente ciò solo quando il giudice "non accoglie la richiesta di archiviazione", in quanto il giudice stesso "ovviamente ... non ha poteri di iniziativa dopo la pronuncia del decreto di accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero".
In definitiva, deve concludersi che nella fattispecie in esame il Giudice per le Indagini Preliminari, a fronte di una richiesta di archiviazione per determinati reati da parte del Pubblico Ministero, ben avrebbe potuto non accogliere tale richiesta e ordinare al Pubblico Ministero la formulazione dell'imputazione per i reati diversi da esso giudice ravvisati negli stessi fatti a carico del medesimo imputato. Ciò che invece non è consentito nel nostro sistema processuale è che il giudice (come si è verificato nel caso di specie) accolga la richiesta del Pubblico Ministero di archiviare il procedimento a carico di un indagato per i reati dall'organo dell'accusa individuati, salvo poi disporre la formulazione coatta dell'imputazione a carico di quel medesimo indagato per i diversi reati ravvisati dal giudice in quegli stessi fatti.
Tale provvedimento è senz'altro abnorme, in quanto del tutto esorbitante dalle soluzioni previste dall'ordinamento e lesivo della disciplina sulla iniziativa del Pubblico Ministero nell'esercizio della azione penale, poiché l'art. 409 c.p.p., comma 5, attribuisce al giudice il potere-dovere di imporre all'accusa la formulazione della imputazione solo "quando non accoglie la richiesta di archiviazione" e non già dopo l'avvenuta archiviazione del medesimo procedimento.
Pertanto le ordinanze impugnate devono essere annullate senza rinvio, limitatamente all'ordine di formulazione dell'imputazione, e gli atti vanno trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma per quanto di competenza.
P.Q.M.
annulla senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente alla parte in cui il Giudice per le indagini preliminari ha disposto che entro 10 giorni il Pubblico Ministero formulasse l'imputazione a carico di IL SA per il reato di truffa aggravata e annulla altresì senza rinvio il successivo decreto dello stesso giudice in data 19 luglio 2005, confermativo della predetta ordinanza;
dispone la restituzione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2006