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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 19/11/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai sigg. Magistrati
Dott. Maria Grixoni Presidente
Dott. Cristina Fois Consigliere-relatore
Dott. Doriana Meloni Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 152 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele EA Parte_1 C.F._1
Porru, come da procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
( ) e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
( ), rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Stara e Avv. EA G.M. C.F._3
AM, come da procura in atti;
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Teresa Parte_2 C.F._4
Spanu, come da procura in atti;
( , ( ) Parte_3 C.F._5 Parte_4 C.F._6
( ), Parte_5 C.F._7 Parte_6
( , ( ), C.F._8 Parte_1 C.F._9 Parte_7
( ) e ( ), in qualità di eredi di C.F._10 Parte_8 C.F._11
, rappresentati e difesi dall' Alberto Carlo Filippo Secchi, come da Controparte_1 procura allegata alla comparsa di costituzione in seguito di riassunzione;
APPELLATI
*****
All'udienza dell'11 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di : Parte_1
CP_
“ Piaccia all ma Corte di Appello di Cagliari sez. distaccata di Sassari adita, contrariis reiectis, l)In via preliminare istruttoria richiamare il CTU per un supplemento di CTU volta alla valutazione delle migliorie, addizioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie degli immobili de quibus e per l'effetto 2) in via principale e nel merito in accoglimento dell'appello incidentale operare le compensazioni e/o conguagli con la stima dei frutti attribuendo i conguagli attivi e/o passivi in forza dell'azione di rendiconto e delle domande proposte dalle parti in forza del criterio dell'imputazione per stirpi, riformando la sentenza impugnata sul punto e per3) l'effetto annullare il capo 5 del dispositivo della sentenza n 305/2010 del Tribunale di Tempio P. di condanna in via solidale del Prof. fu EA al pagamento dei frutti civili a favore dei RA Parte_1 germani fu EA e fu EA, 4)dichiarando Controparte_2 Controparte_1 non dovuta tale obbligazione per le causali e titoli suesposti in accoglimento del presente appello e
5)per l'effetto condannare i predetti fu EA e Controparte_2 Controparte_1 fu EA alla restituzione della somma indebitamente percepita di almeno € 160.000 oltre interessi a favore del Prof. fu EA somma percepita derivante dal pignoramento Parte_1 immobiliare n.235/2011 del Tribunale di Sassari in forza del titolo esecutivo costituito dalla sentenza del Tribunale di Tempio P. n.305/2010 solo provvisoriamente esecutiva. 6)con il favore delle spese e compensi di tutti i 4 gradi di giudizio (Tribunale, Appello, Cassazione, Giudizio di rinvio).”
Nell'interesse di e Controparte_1 Controparte_2
[…] perché l'Ecc.ma Corte 10 adita, respinta ogni avversa istanza, eccezione e conclusione: I) in via pregiudiziale, dichiari l'inammissibilità ai sensi dell'art. 331 c.p.c. dell'appello incidentale proposto da per la carente costituzione del contraddittorio a causa dell'omessa Parte_1 notifica nei confronti di II) rigetti integralmente l'appello in Parte_9 riassunzione proposto da , confermando in toto la sentenza n. 305/2010 del Parte_1
Tribunale di Tempio SA;
III) in particolare, confermi la declaratoria di inammissibilità dell'intervento del con conseguente inammissibilità Parte_10 di tutte le domande e istanza dallo stesso proposte;
IV) dichiari passato in giudicato il capo della sentenza del Tribunale di Tempio n. 305/2010 in cui è statuito che i frutti liquidati riguardano il periodo dal 1999 al 2010 e quindi per il periodo successivo al decesso di AM EA, quando il possesso dei beni era in capo a e fu EA;
V) dichiari Controparte_4 Parte_1 inammissibile la domanda riguardante la valutazione delle migliorie, addizioni etc. confusamente proposta dal e dal per la sua Parte_1 Parte_10 genericità e perché tardivamente proposta, come rilevato e statuito dal Primo Giudice con sentenza non definitiva 20 gennaio 2007; VI) respinga tutte le conclusioni formulate dall'appellante in riassunzione col ricorso 18 aprile 2023 per le ragioni sopra esposte ed in particolare: i. la n. 1, quella istruttoria volta all'ammissione dell'integrazione della c.t.u., anche per la sua inammissibilità e perché avrebbe carattere esplorativo;
ii. la n. 5 anche perché completamente nuova;
VII) condanni fu EA alla rifusione di spese e compensi di questo grado Parte_1 del giudizio e della fase di appello del giudizio n. 618/2011 davanti alla Corte di Appello di
Sassari, a favore di fu EA e di . Controparte_1 Controparte_2
Nell'interesse di ed Parte_5 Parte_3 Parte_4 eredi di Controparte_1 Parte_6 Parte_1 [...]
e : Parte_7 Parte_8
1) respingersi l'appello principale e quello incidentale siccome inammissibili nonché infondati nel merito, confermandosi la sentenza appellata in ogni sua parte;
2) addebito agli appellanti principale e incidentale delle spese e competenze del giudizio.
Nell'interesse di : Parte_2
Contraris rejectis In via preliminare istruttoria - richiamare il CTU per un supplemento di CTU volta alla valutazione delle migliorie, addizioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie degli immobili oggetto del presente procedimento;
2 - ammettersi le prove per testi dedotte nell' interesse di con le memorie istruttorie depositate in causa ex art. 183 cpc nanti il Controparte_4
Tribunale di Tempio SA e contenute nel fascicolo d'ufficio RG 648/1999. Nel merito - assolversi la convenuta da ogni avversa domanda, accogliersi la domanda Parte_2 riconvenzionale tendente ad ottenere la condanna degli altri condividenti al rimborso di tutte le somme anticipate dal de cuius della per la Controparte_4 Parte_2 manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli immobili facenti parte del compendio ereditario, con compensazione degli eventuali frutti che lo stesso dovesse essere tenuto a versare a favore degli altri comproprietari con le somme dallo stesso anticipate per la manutenzione. Spese della divisione a carico della massa. - con vittoria di spese del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, , e nella loro qualità di Controparte_1 Parte_4 Parte_3 Parte_5 eredi di adivano il Tribunale di Tempio domandando lo scioglimento di due Parte_1 distinte comunioni, l'una avente ad oggetto i beni appartenenti ai RA , EA (cui erano Pt_1 succeduti gli eredi e , e , Pt_2 Parte_11 Controparte_1 CP_2 Parte_1
e e l'altra comprendente beni appartenuti ai soli , EA e Per_1 CP_4 Pt_1 CP_4
Gli attori domandavano anche il rendimento dei conti e il pagamento dei frutti da parte dei condividenti che si trovavano nel possesso esclusivo dei beni comuni.
Nel costituirsi in giudizio i convenuti non si opponevano allo scioglimento delle comunioni;
anche fu EA e Parte_9 CP_2 Controparte_1 Parte_1 chiedevano la condanna degli altri convenuti al pagamento dei frutti;
ha chiesto Controparte_4 il rimborso delle spese da lui sostenute per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili da lui detenuti, mentre ha contestato la perdurante validità della scrittura privata del Parte_1
1992.
Interveniva in causa la la quale chiedeva la Parte_10 condanna dei condividenti al pagamento dei crediti da lei vantati nei loro confronti e derivanti in parte dalla gestione dell'azienda e in parte dalla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili da lei detenuti.
Con sentenza non definitiva n. 22/07 pubblicata il 23 gennaio 2007 il Tribunale di Tempio
SA dichiarava inammissibili tanto la domanda di attribuzione diretta di alcuni beni comuni in forza di disposizione testamentaria del padre EA proposta da fu EA con Parte_1 memoria ex art. 183 c.p.c., quanto quella proposta dalla accertava la Parte_10 validità ed efficacia della scrittura privata 21 febbraio 1992; disponeva procedersi allo scioglimento delle comunioni come da progetti predisposti dal c.t.u. mediante estrazione a sorte delle singole quote.
In corso di causa decedeva e il processo veniva proseguito dai suoi eredi, Controparte_4
e Parte_12 Controparte_1 Parte_2
Estratti a sorte i lotti, con sentenza n. 305/2010 in data 20 ottobre 2010, il Tribunale di Tempio
SA definiva il giudizio pronunciandosi sulle domande di frutti e rimborso spese per manutenzioni formulate dai condividenti nonché sulla vendita di due immobili non ricompresi nelle comunioni.
Per quel che ancora interessa in questa sede, il Tribunale rigettava la domanda di rimborso delle spese di manutenzione proposta da (quindi coltivata dai suoi eredi) sia per mancanza di CP_4 autorizzazione ad eseguirle nonostante l'espresso impegno assunto in tal senso, sia per mancata prova delle spese sostenute.
Riteneva inoltre inammissibili le domande di rimborso proposte da e Per_1 Parte_1 poiché formulate in epoca successiva alla comparsa di costituzione e risposta. Il Tribunale affermava poi che quella formulata da altro non era che la reintroduzione nel Parte_1 giudizio della stessa domanda proposta dalla già dichiarata inammissibile Parte_10 con la sentenza non definitiva;
così come inammissibile era la domanda di frutti proposta da solo con la comparsa conclusionale di replica. Parte_13
Il tribunale riconosceva i frutti per gli undici anni trascorsi dalla domanda alla decisione distinguendo i beni facenti parte della comunione “a quattro” e quelli oggetto di comunione “a tre”.
In particolare, con riferimento ai beni ricaduti nella comunione “a quattro” stabiliva che … il compendio di è pacificamente detenuto dalla per stessa Pt_14 Controparte_5 deduzione da questa svolta nella propria comparsa d'intervento; esso è stato quindi posseduto in via esclusiva da (subentrato al padre EA) e Il reddito ricavabile è Pt_1 Controparte_4 stato stimato in € 4.300,00 e quindi complessivamente € 47.300,00, per un importo di € 11.825,00 per stirpe.
Quanto agli immobili oggetto di comunione “a tre” accertava che b) l'opificio industriale in
AN è posseduto da e dagli eredi di;
il reddito annuo è di € Parte_1 Per_2
45.800,00 e quindi complessivamente € 503.800 per un importo di € 167.933,33 per stirpe.
Quindi, per quel che ancora interessa in questa sede, condannava e gli eredi di Parte_1
(ciascuno di questi ultimi in proporzione alle rispettive quote ereditarie) al pagamento CP_4 della somma di € 179.758,33 in favore degli attori, di € 99.865,74 in favore di Parte_9
e di € 39.946,30 in favore di fu EA.
[...] Controparte_2 Controparte_1
NNva inoltre gli eredi di al pagamento della somma di € 15.491,67 in favore degli CP_4 attori, € 8.606,48 in favore di e di € 3.442,59 ciascuno Parte_9 Controparte_2 in favore di e Controparte_1 Parte_1
Infine, il tribunale condannava fu EA e la al rimborso Parte_1 Parte_10 delle spese di lite in favore degli attori, degli eredi di di Controparte_4 Controparte_1
fu EA e del convenuto , compensandole nella restante parte.
[...] Parte_13
Avverso la sentenza proponevano appello gli eredi di lamentando che: a) Controparte_4 il Tribunale non aveva rispettato il criterio delle stirpi nella condanna al pagamento dei frutti in favore degli eredi di EA AM;
b) il Tribunale aveva erroneamente condannato al CP_4 pagamento dei frutti del bene di nonostante la natura costitutiva della sentenza parziale Pt_14
(22/2007) che lo aveva ritenuto comune, destinata a produrre effetti soltanto dal passaggio in giudicato;
c) il tribunale aveva errato nella parte in cui non aveva ammesso le prove dedotte da per dimostrare le spese da lui sostenute per la manutenzione ordinaria e Controparte_4 straordinaria dei beni comuni, da compensarsi con gli eventuali frutti che fosse Controparte_4 tenuto a versare agli altri coeredi. si costituiva e proponeva appello incidentale, contestando: a) la condanna al Parte_1 pagamento dei frutti in via solidale con gli eredi di così come quantificata dal Controparte_4
C.T.U. evidenziando, al riguardo, che la stima dei frutti dovesse essere effettuata per stirpi;
b)
l'omessa pronunzia sul rendiconto della gestione degli immobili e sui doverosi conguagli e compensazioni con le somme dovute per frutti, avendo i soci e la società, tra gli anni 1990 e il 1999, effettuato migliorie, addizioni e manutenzioni per almeno £. 300.000.000 in linea capitale oltre interessi di legge.
La Corte d'appello, escluso che il ed fossero Parte_10 Parte_13 litisconsorti necessari, rilevava il passaggio in giudicato della sentenza nei loro confronti. Quindi, in parziale riforma della sentenza del tribunale, che confermava nella restante parte, rigettava la domanda di condanna degli eredi di al pagamento dei frutti a favore degli eredi Controparte_4 di AM EA (punto 5 dispositivo sentenza appellata) escluso il fu EA, Parte_1 mentre dichiarava inammissibile l'appello incidentale del , salvo limitare (la Parte_1 dichiarazione d'inammissibilità?) con procedimento di correzione di errore materiale “nei confronti della . Parte_9
A seguito di ricorso del solo la Corte di cassazione ha annullato con rinvio la Parte_1 sentenza per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo nella parte in cui l'intestata Corte, dopo aver accolto in parte l'appello dei condebitori solidali (eredi di con Controparte_4 riferimento al pagamento dei frutti, dichiarava nel dispositivo inammissibile l'appello incidentale proposto dal Pt_1
Il giudizio è stato riassunto da che ha sostanzialmente riproposto i motivi di Parte_1 appello avverso la sentenza n. 305/2010 del Tribunale di Tempio SA, insistendo per un supplemento di ctu volta alla valutazione delle migliorie, addizioni, manutenzione ordinarie e straordinarie degli immobili.
Hanno resistito all'impugnazione i restanti convenuti, fatta eccezione per Parte_2
erede di tamponi che ha assunto conclusioni sostanzialmente conformi a quelle
[...] CP_4 di , reiterando i motivi di appello a suo tempo formulati. Parte_1
Il processo, interrotto per il decesso di (fu ), è stato riassunto Controparte_1 Pt_1 nei confronti degli eredi.
Dopo la concessione di alcuni rinvii per tentare la definizione stragiudiziale della controversia, la causa è stata assunta in decisione all'udienza dell'11 luglio 2025, previa assegnazione di termini per il deposito di scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE La causa ritorna all'esame dell'intestata Corte d'appello in diversa composizione collegiale per riesaminare tanto l'impugnazione principale, proposta dagli eredi di che quella Controparte_4 incidentale, proposta da fu EA, a seguito della pronuncia di nullità della Parte_1 sentenza per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, con la conseguenza che nessuna statuizione contenuta nel provvedimento cassato ha acquistato autorità di giudicato.
Osserva preliminarmente la Corte, con riferimento alla questione della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della (della quale parrebbero peraltro essere presenti tutti gli Pt_9 eredi), sulla quale le parti continuano a discutere negli scritti conclusionali, che “nel giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione non può essere eccepita o rilevata di ufficio la non integrità del contraddittorio a causa di una esigenza originaria di litisconsorzio (art. 102 cod. proc. civ.) quando tale questione non sia stata dedotta con il ricorso per cassazione e rilevata dal giudice di legittimità, perché la sentenza emessa in tale sede ha l'effetto di rendere immodificabile, nel prosieguo, la determinazione dei soggetti del rapporto processuale, dovendosi presumere - in mancanza di diversa esplicita statuizione - che il contraddittorio sia stato ritenuto integro dal giudice di legittimità, con la conseguenza che, nel giudizio di rinvio e nel successivo di legittimità possono e devono partecipare, in veste di litisconsorti necessari, soltanto coloro che furono parti nel primo giudizio innanzi alla Corte di Cassazione (Cass. n. 6384/2001, n. 15400/2025).
Nel merito, gli eredi di ( Controparte_4 Parte_12 Controparte_1
e avevano censurato la sentenza definitiva n. 305/2010 del Tribunale di Parte_2
Tempio lamentando: a) il mancato rispetto del criterio delle stirpi nella condanna al pagamento dei frutti in favore degli eredi di EA AM;
b) l'erronea condanna di Controparte_4
(dunque dei suoi eredi) al pagamento dei frutti del bene di nonostante la natura costitutiva Pt_14 della sentenza parziale (n. 22/2007) che lo aveva ritenuto comune, destinata a produrre effetti soltanto dal passaggio in giudicato;
c) l'omessa ammissione delle prove dedotte da CP_4 per dimostrare le spese sostenute per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni
[...] comuni. fu EA, costituendosi nel giudizio d'appello, aveva proposto a sua volta appello Parte_1 incidentale con motivi sostanzialmente coincidenti a quelli proposti dagli eredi di CP_4 lamentando: i) l'omessa pronuncia in punto di rendiconto sulla gestione degli immobili e sui doverosi conguagli e compensazioni tra coeredi, avendo i soci eseguito sugli immobili tra gli anni
1990 e 1999/2000 addizioni e migliorie per almeno € 300.000.000, il cui valore doveva essere quantificato a mezzo ctu;
2) l'erronea regolamentazione dei frutti in violazione del criterio delle
“stirpi”.
Ebbene, nessuna delle indicate censure coglie nel segno. Va detto che il tribunale di Tempio SA ha rigettato le rispettive domande di rimborso dei costi sostenuti per la manutenzione e le migliorie sui beni posseduti in via esclusiva con motivazioni diverse: non aveva alcun diritto al rimborso per essersi impegnato per iscritto, Controparte_4 con lettere del 19 e 30 novembre 2002, a non eseguire manutenzioni o migliorie senza autorizzazione scritta degli altri coeredi, che non risultava rilasciata;
inoltre non aveva documentato i costi sostenuti, così che qualsiasi tentativo di ricostruire gli interventi a mezzo ctu non sarebbe stato idoneo a provare la domanda di rimborso da lui proposta.
Viceversa, il Tribunale aveva ritenuto inammissibile l'analoga domanda di rimborso/restituzioni proposta da fu EA, rilevando che si trattava della reintroduzione nel medesimo giudizio Pt_1 dell'analoga domanda proposta dalla con atto Parte_10
d'intervento già dichiarato inammissibile dal Tribunale con la sentenza parziale n. 22/2007.
Ebbene, entrambe le impugnazioni, a dire il vero al limite della stessa ammissibilità ex art. 342
c.p.c. in quanto carenti di argomentazioni critiche avverso la vera ratio decidendi della sentenza impugnata, sono comunque infondate nel merito.
Per fu EA non può che ribadirsi la valutazione d'inammissibilità compiuta dal Parte_1
Tribunale rispetto ad una domanda proposta in primo grado da una diversa parte, la Parte_10
con atto d'intervento dichiarato inammissibile con sentenza parziale. Decisione rispetto alla
[...] quale la s.n.c., unico soggetto eventualmente legittimato a dolersi, ha prestato acquiescenza. In ogni caso, quello di è l'evidente tentativo, a ragione censurato dal primo giudice, di Parte_1 introdurre nel giudizio pendente, ben oltre la scadenza dei termini delle memorie ex art. 183 c.pc., una domanda nuova in palese violazione di ogni preclusione assertiva e istruttoria.
Con riferimento all'analoga domanda di rimborso, proposta da e quindi coltivata dai suoi CP_4 eredi, oggi dalla sola non può non ribadirsi che si era Parte_2 CP_4 espressamente impegnato, con lettere del 20 e 30 novembre 2002, a non eseguire interventi sui beni comuni se non dietro autorizzazione scritta dei restanti coeredi, pacificamente inesistente. In ogni caso, la domanda, a maggior ragione se riferita al periodo precedente agli undici anni di pendenza del processo in cui è stato accertato l'utilizzo esclusivo dei beni da parte di e Pt_1 CP_4 impiegati nell'attività di estrazione e lavorazione del sughero, è prima ancora generica,
[...] visto che non sono neppure descritti gli interventi asseritamente eseguiti da a proprie CP_4 spese, né sono documentati i relativi costi personalmente sostenuti, così che difetterebbe la prova del principale presupposto della domanda di rimborso. Mancanza di prova alla quale non potrebbe certo ovviare la richiesta di una ctu su opere tanto esplorativa quanto inammissibile, con conseguente infondatezza del motivo d'appello. Non miglior sorte merita il secondo motivo, con il quale gli appellanti principali contestavano di dover rendere il conto per il terreno in in quanto, a lor dire, divenuto comune soltanto dopo Pt_14 il passaggio in giudicato della sentenza parziale n. 22/07, con la conseguenza che prima di tale data
… l'attività compiuta da relativamente a tale bene si deve considerare svolta Controparte_4 nell'ambito delle facoltà attribuite al proprietario di godere e disporre del bene stesso (cfr. atto d'appello).
Anche tale censura è priva di pregio. L'azione di divisione ha innegabilmente natura dichiarativa.
Con essa si pone fine alla comunione, operandone lo scioglimento, con determinazione della parte concreta di beni spettanti a ciascuno dei condividenti, già loro appartenenti pro quota, sin dal momento in cui la comunione si era costituita. Data la natura dichiarativa, la divisione ereditaria non ha carattere traslativo, e non determina un trasferimento di ricchezza.
Nel caso di specie non è sorta neppure contestazione sul fatto che il terreno di appartenesse Pt_14 alla comunione c.d. “a quattro”, ossia che appartenesse in pari misura ai RA ( , Pt_1 Pt_1
EA, e , non certo per effetto della scrittura del 21.2.1992, con la quale i Per_1 CP_4 comproprietari si accordavano per lo scioglimento della comunione evidentemente già esistente su tali beni. Si legge al riguardo nella sentenza parziale, che ha disposto lo scioglimento della comunione, che con la scrittura privata del 21.2.1992 i quattro germani avevano deciso di procedere allo scioglimento della comunione tra loro corrente mediante assegnazione a sorteggio delle quattro quote individuate nella medesima scrittura. Dunque, la scrittura del 1992 conteneva un progetto di divisione dei beni comuni e non aveva alcun contenuto attributivo della proprietà, i cui effetti possano considerarsi differiti ad un momento successivo. In altre parole, ciò significa che la sentenza di scioglimento delle due comunioni, peraltro in conformità alla domanda dei comunisti, ha semplicemente diviso i beni già comuni in quattro quote di egual valore, ponendo così fine allo stato di comunione esistente. Né risulta essere stata proposta in giudizio da Controparte_4 alcuna domanda di rivendicazione della proprietà esclusiva dei beni ritenuti comuni e come tali divisi in quattro quote di egual valore con sentenza ormai in giudicato.
Il tribunale, facendo poi corretta applicazione del principio, per cui il comproprietario che possiede in via esclusiva i beni comuni deve corrispondere i frutti ai restanti coeredi che ne abbiano fatto richiesta, ha condannato in solido (cui sono oggi subentrati i suoi eredi) e CP_4 Pt_1
a corrispondere i frutti dei beni posseduti in via esclusiva (pacificamente impiegati
[...] nell'attività di estrazione e lavorazione del sughero) ai restanti coeredi, rifacendosi per la quantificazione all'esito della ctu.
Ora, avverso la statuizione di condanna entrambi gli obbligati in solido hanno proposto appello lamentando l'errata applicazione del criterio delle stirpi con riferimento ai frutti riconosciuti agli eredi di EA AM, e Parte_9 Controparte_1 [...]
CP_2
Il motivo comune è privo di pregio. La condanna al pagamento dei frutti in capo a e CP_4 nasce dalla situazione personale di possessori esclusivi dei beni comuni per gli Parte_1 undici anni di durata del processo (dal 1999 al 2010), rispetto alla quale non ha alcuna rilevanza l'argomento della “stirpe”, quantomeno sul lato passivo della relativa obbligazione.
L'iter logico-decisionale seguito dal primo giudice è assolutamente corretto e rispettoso delle stirpi, salvo aver diviso il credito tra gli eredi di EA AM, sia per poter distinguere la posizione di fu EA (nel possesso esclusivo insieme a e pertanto debitore dei frutti percepiti Pt_1 CP_4 in eccedenza rispetto alla propria quota) da quella della madre ( e Parte_9 Parte_9 dei RA ( e , viceversa creditori rispetto all'obbligazione di Controparte_1 CP_2 pagamento dei frutti gravante sui coeredi nel possesso esclusivo, sia per corrispondenza con le domande di frutti separatamente formulate.
Ciò posto, il tribunale, con un ragionamento impeccabile, dopo aver distinto le domande di frutti con riferimento alle due comunioni, quella “a quattro” tra i RA , EA, e Pt_1 Per_1
e quella “a tre” tra , EA e ha affermato che il compendio di CP_4 Pt_1 CP_4 Pt_14
(ricadente nella comunione a quattro) era pacificamente posseduto dalla Controparte_5 dunque da fu EA e D'altronde, il possesso aveva costituito il Pt_1 Controparte_4 presupposto delle domande, formulate non a caso da entrambi, di restituzione e rimborso delle spese sostenute per la manutenzione di tali beni, mentre nel corso dell'intero giudizio non era emersa una situazione di compossesso con altri coeredi.
Con le stesse argomentazioni il tribunale ha accertato il possesso esclusivo da parte di e CP_4
fu EA dell'opificio industriale in AN (ricadente invece nella divisione “a tre”). Pt_1
Quindi, ha accertato il reddito annuo dei due immobili secondo la stima elaborata dal ctu, non contestata dagli appellanti, moltiplicato per gli undici anni di durata del processo come segue: il terreno di € 4.300 per ciascun anno per € 47.300,00 complessivi (11 anni); Pt_14
l'opificio di AN € 45.800 per ciascun anno per € 503.800,00 complessivi (11 anni)
Ora, posto che ricadeva nella comunione “a quattro” e l'opificio industriale in quella “a tre”, Pt_14 ciascun originario condividente aveva diritto alla seguente quota di frutti: il terreno di € 11.825,00 per stirpe (quattro stirpi); Pt_14
l'opificio € 167.933,33 per stirpe (tre stirpi).
La necessità di distinguere la quota di frutti spettante agli eredi di EA è nata dal fatto che Pt_1 fu EA ha posseduto, insieme a sia che l'opificio di
[...] Controparte_4 Pt_14
AN non solo in danno degli altri originari condividenti – e (solo per Pt_1 Per_1 Pt_1 la comunione a tre) – ma anche in danno dei restanti eredi di EA AM (ossia della madre e dei RA) succeduti ad EA AM e quindi pregiudicati, in misura delle loro quote, dal possesso esclusivo del figlio/fratello.
D'altronde il giudizio è iniziato nel 1999, pacificamente dopo la morte di Parte_1
(8.5.1996) e di EA AM (13.9.1997), con l'evocazione in giudizio degli eredi di quest'ultimo ( , e ). Parte_9 CP_2 Controparte_1 Pt_1
L'esigenza di distinguere ulteriormente le quote tra la e da una parte e Pt_9 Controparte_2
dall'altra è dipesa poi dal fatto che gli eredi di EA si sono costituiti in Controparte_1 giudizio separatamente, con diversi avvocati, e ciascuno ha fatto la propria domanda di frutti, che è stata pertanto correttamente riconosciuta in ragione delle rispettive quote.
Da qui la necessità per il Tribunale, nel rispetto del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di individuare all'interno della quota di frutti spettante alla stirpe di EA (€
11.825,00 per il bene di ed € 167.933,33 per l'opificio di AN per complessivi € Pt_14
179.758,33) quella da corrispondersi alla e ai restanti eredi di EA, escludendo Pt_9 chiaramente fu EA, il quale aveva goduto legittimamente della propria quota di frutti Pt_1
(pari ad 1/3 dei 2/3) dei due beni comuni, posseduti in via esclusiva insieme a ma CP_4 comunque obbligato (in solido con a corrispondere alla propria madre e ai RA la CP_4 quota di frutti alla quale avevano diritto (ossia 1/3 in favore della e 1/3 dei 2/3 ciascuno in Pt_9 favore di e ). CP_2 Controparte_1
Ripercorrendo i calcoli sottesi agli importi liquidati dal giudice, per quanto non esplicitati, con riferimento ai singoli beni avremmo che: alla spettavano i seguenti frutti Pt_9
1/3 dei frutti di ossia € 11.825,00:3, = € 3.941,67 Pt_14
1/3 dei frutti dell'opificio di AN € 167.933,33:3 = € 55.977,78
Per complessivi € 59.919,45; mentre a ciascun fratello di fu EA spettava 1/3 dei 2/3, ossia Pt_1
€ 2.627,78 per Pt_14
€ 37.318,51 per AN per complessivi € 39.946,29.
Da qui la corretta condanna degli eredi di e di fu EA in solido al pagamento CP_4 Pt_1 della complessiva somma di € 99.865,74 (59.919,45+39.946,29) in favore di e Parte_9
(costituite con il medesimo difensore) ed € 39.946,30 (con un'insignificante Controparte_2 differenza di un centesimo) in favore di costituito con un proprio difensore. Controparte_1 La statuizione del Tribunale, di condannare i possessori esclusivi a pagare la quota di frutti in favore degli attori (eredi di e dei restanti eredi di EA AM (tra i quali è Parte_1 correttamente divisa, tenendo conto delle rispettive quote ereditarie, dunque anche della porzione di frutti legittimamente goduta da fu EA) è pertanto rispettosa della situazione Parte_1 possessoria dei beni ereditari nonché delle quote spettanti alle parti che ne avevano fatto domanda, con conseguente totale infondatezza sia dell'appello principale che di quello incidentale proposto da fu EA. Parte_1
Le spese di lite dei giudizi di appello, cassazione e rinvio, liquidate nei valori minimi per l'assenza di questioni in fatto o diritto di particolare complessità con l'incremento del 30 % per il numero di parti difese, seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico di fu EA ed Parte_1 eredi di oggi della sola in solido tra loro. Controparte_4 Parte_2
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa deduzione, eccezione e domanda, rigetta gli appelli rispettivamente proposti dagli eredi di oggi Controparte_4
e fu EA avverso la sentenza n. 305/2010 del Tribunale Parte_2 Parte_1 di Tempio SA e per l'effetto:
1) dichiara inammissibili le domande proposte da e Parte_13 Pt_1
;
[...]
2) Rigetta la domanda di rimborso proposta da e per esso dai Controparte_4 suoi eredi , Parte_12 Controparte_1 Parte_2
3) Dispone procedersi alla vendita del lotto di terreno in Samugheo distinto al F. 25 mapp. 718 e del lotto di terreno in Pattada distinto in catasto terreni al F. 45 mapp. 1648 come da separata ordinanza;
4) NN al pagamento della somma di euro 33.500,00 in Parte_13 favore di , , e Controparte_1 Parte_4 Parte_3 [...]
, di euro 18.611,11 in favore di e Parte_5 Parte_9 [...]
di euro 7.444,44 ciascuno in favore di fu EA CP_2 Controparte_1
e , oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
Parte_1
5) NN in solido e Parte_1 Parte_12 Controparte_1
, (ciascuno di questi ultimi in proporzione delle rispettive
[...] Parte_2 quote ereditarie) al pagamento della somma di euro 179.758,33 in favore di
[...]
, , e , Controparte_1 Parte_4 Parte_3 Parte_5 di euro 99.865,74 in favore di e di Parte_9 Controparte_2 euro 39.946,30 in favore di fu EA, oltre interessi legali Controparte_1 dalla sentenza al saldo;
6) NN , Parte_12 Controparte_1 Pt_1 Pt_2
ciascuno in proporzione delle rispettive quote ereditarie, al pagamento della somma
[...] di euro 15.491,67 in favore di , , Controparte_1 Parte_4 [...]
e di euro 8.606,48 in favore di Parte_3 Parte_5 [...]
e di euro 3.442,59 ciascuno in favore di Parte_9 Controparte_2 Pt_1
fu EA e , oltre interessi legali dalla sentenza al Controparte_1 Parte_1 saldo;
7) NN al pagamento della somma di euro 962,50 in Controparte_6 favore di , , e Controparte_1 Parte_4 Parte_3 [...]
, di euro 534,72 in favore di e Parte_5 Parte_9 [...]
di euro 213,89 ciascuno in favore di fu EA e CP_2 Controparte_1
, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
Parte_1
8) NN , , Controparte_1 Parte_4 Parte_3
e al pagamento della somma di euro 763,89 in favore di Parte_5 [...]
e e di euro 305,56 ciascuno in favore di Parte_9 Controparte_2
fu EA e , oltre interessi legali dalla Controparte_1 Parte_1 sentenza al saldo;
9) Rigetta la domanda di risarcimento ex art. 96 cod.proc. civ. proposta da
[...]
fu EA;
Controparte_1
10) NN fu EA e la Parte_1 Parte_10 al rimborso in favore di parte attrice e dei convenuti
[...] Parte_12
, del convenuto Controparte_1 Parte_2 Controparte_1
fu EA e del convenuto delle spese del giudizio di primo grado,
[...] Parte_13 che liquida per ciascuna delle quattro parti in complessivi euro 4.000, di cui euro 1.700,00 per diritti, euro 200,00 per spese e il rimanente per onorari, oltre accessori come per legge;
dichiara integralmente compensate nel resto le spese del giudizio, nonché quelle relative alla CTU;
11) condanna fu EA in solido con in Parte_1 Parte_2 qualità di unica erede di alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_4
fu EA e e in favore di Controparte_1 Controparte_2 Parte_5
fu
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_6 Parte_1
, e che liquida per ciascuna delle Controparte_1 Parte_7 Parte_8 due parti in € 9.308,00 per il giudizio d'appello, € 4.976,00 per il giudizio in cassazione ed €
9.308,00 per il giudizio di rinvio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 13 novembre 2025.
Il consigliere relatore
Dr.ssa Cristina Fois Il Presidente
Dr.ssa Maria Grixoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai sigg. Magistrati
Dott. Maria Grixoni Presidente
Dott. Cristina Fois Consigliere-relatore
Dott. Doriana Meloni Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 152 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele EA Parte_1 C.F._1
Porru, come da procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
( ) e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
( ), rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Stara e Avv. EA G.M. C.F._3
AM, come da procura in atti;
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Teresa Parte_2 C.F._4
Spanu, come da procura in atti;
( , ( ) Parte_3 C.F._5 Parte_4 C.F._6
( ), Parte_5 C.F._7 Parte_6
( , ( ), C.F._8 Parte_1 C.F._9 Parte_7
( ) e ( ), in qualità di eredi di C.F._10 Parte_8 C.F._11
, rappresentati e difesi dall' Alberto Carlo Filippo Secchi, come da Controparte_1 procura allegata alla comparsa di costituzione in seguito di riassunzione;
APPELLATI
*****
All'udienza dell'11 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di : Parte_1
CP_
“ Piaccia all ma Corte di Appello di Cagliari sez. distaccata di Sassari adita, contrariis reiectis, l)In via preliminare istruttoria richiamare il CTU per un supplemento di CTU volta alla valutazione delle migliorie, addizioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie degli immobili de quibus e per l'effetto 2) in via principale e nel merito in accoglimento dell'appello incidentale operare le compensazioni e/o conguagli con la stima dei frutti attribuendo i conguagli attivi e/o passivi in forza dell'azione di rendiconto e delle domande proposte dalle parti in forza del criterio dell'imputazione per stirpi, riformando la sentenza impugnata sul punto e per3) l'effetto annullare il capo 5 del dispositivo della sentenza n 305/2010 del Tribunale di Tempio P. di condanna in via solidale del Prof. fu EA al pagamento dei frutti civili a favore dei RA Parte_1 germani fu EA e fu EA, 4)dichiarando Controparte_2 Controparte_1 non dovuta tale obbligazione per le causali e titoli suesposti in accoglimento del presente appello e
5)per l'effetto condannare i predetti fu EA e Controparte_2 Controparte_1 fu EA alla restituzione della somma indebitamente percepita di almeno € 160.000 oltre interessi a favore del Prof. fu EA somma percepita derivante dal pignoramento Parte_1 immobiliare n.235/2011 del Tribunale di Sassari in forza del titolo esecutivo costituito dalla sentenza del Tribunale di Tempio P. n.305/2010 solo provvisoriamente esecutiva. 6)con il favore delle spese e compensi di tutti i 4 gradi di giudizio (Tribunale, Appello, Cassazione, Giudizio di rinvio).”
Nell'interesse di e Controparte_1 Controparte_2
[…] perché l'Ecc.ma Corte 10 adita, respinta ogni avversa istanza, eccezione e conclusione: I) in via pregiudiziale, dichiari l'inammissibilità ai sensi dell'art. 331 c.p.c. dell'appello incidentale proposto da per la carente costituzione del contraddittorio a causa dell'omessa Parte_1 notifica nei confronti di II) rigetti integralmente l'appello in Parte_9 riassunzione proposto da , confermando in toto la sentenza n. 305/2010 del Parte_1
Tribunale di Tempio SA;
III) in particolare, confermi la declaratoria di inammissibilità dell'intervento del con conseguente inammissibilità Parte_10 di tutte le domande e istanza dallo stesso proposte;
IV) dichiari passato in giudicato il capo della sentenza del Tribunale di Tempio n. 305/2010 in cui è statuito che i frutti liquidati riguardano il periodo dal 1999 al 2010 e quindi per il periodo successivo al decesso di AM EA, quando il possesso dei beni era in capo a e fu EA;
V) dichiari Controparte_4 Parte_1 inammissibile la domanda riguardante la valutazione delle migliorie, addizioni etc. confusamente proposta dal e dal per la sua Parte_1 Parte_10 genericità e perché tardivamente proposta, come rilevato e statuito dal Primo Giudice con sentenza non definitiva 20 gennaio 2007; VI) respinga tutte le conclusioni formulate dall'appellante in riassunzione col ricorso 18 aprile 2023 per le ragioni sopra esposte ed in particolare: i. la n. 1, quella istruttoria volta all'ammissione dell'integrazione della c.t.u., anche per la sua inammissibilità e perché avrebbe carattere esplorativo;
ii. la n. 5 anche perché completamente nuova;
VII) condanni fu EA alla rifusione di spese e compensi di questo grado Parte_1 del giudizio e della fase di appello del giudizio n. 618/2011 davanti alla Corte di Appello di
Sassari, a favore di fu EA e di . Controparte_1 Controparte_2
Nell'interesse di ed Parte_5 Parte_3 Parte_4 eredi di Controparte_1 Parte_6 Parte_1 [...]
e : Parte_7 Parte_8
1) respingersi l'appello principale e quello incidentale siccome inammissibili nonché infondati nel merito, confermandosi la sentenza appellata in ogni sua parte;
2) addebito agli appellanti principale e incidentale delle spese e competenze del giudizio.
Nell'interesse di : Parte_2
Contraris rejectis In via preliminare istruttoria - richiamare il CTU per un supplemento di CTU volta alla valutazione delle migliorie, addizioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie degli immobili oggetto del presente procedimento;
2 - ammettersi le prove per testi dedotte nell' interesse di con le memorie istruttorie depositate in causa ex art. 183 cpc nanti il Controparte_4
Tribunale di Tempio SA e contenute nel fascicolo d'ufficio RG 648/1999. Nel merito - assolversi la convenuta da ogni avversa domanda, accogliersi la domanda Parte_2 riconvenzionale tendente ad ottenere la condanna degli altri condividenti al rimborso di tutte le somme anticipate dal de cuius della per la Controparte_4 Parte_2 manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli immobili facenti parte del compendio ereditario, con compensazione degli eventuali frutti che lo stesso dovesse essere tenuto a versare a favore degli altri comproprietari con le somme dallo stesso anticipate per la manutenzione. Spese della divisione a carico della massa. - con vittoria di spese del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, , e nella loro qualità di Controparte_1 Parte_4 Parte_3 Parte_5 eredi di adivano il Tribunale di Tempio domandando lo scioglimento di due Parte_1 distinte comunioni, l'una avente ad oggetto i beni appartenenti ai RA , EA (cui erano Pt_1 succeduti gli eredi e , e , Pt_2 Parte_11 Controparte_1 CP_2 Parte_1
e e l'altra comprendente beni appartenuti ai soli , EA e Per_1 CP_4 Pt_1 CP_4
Gli attori domandavano anche il rendimento dei conti e il pagamento dei frutti da parte dei condividenti che si trovavano nel possesso esclusivo dei beni comuni.
Nel costituirsi in giudizio i convenuti non si opponevano allo scioglimento delle comunioni;
anche fu EA e Parte_9 CP_2 Controparte_1 Parte_1 chiedevano la condanna degli altri convenuti al pagamento dei frutti;
ha chiesto Controparte_4 il rimborso delle spese da lui sostenute per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili da lui detenuti, mentre ha contestato la perdurante validità della scrittura privata del Parte_1
1992.
Interveniva in causa la la quale chiedeva la Parte_10 condanna dei condividenti al pagamento dei crediti da lei vantati nei loro confronti e derivanti in parte dalla gestione dell'azienda e in parte dalla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili da lei detenuti.
Con sentenza non definitiva n. 22/07 pubblicata il 23 gennaio 2007 il Tribunale di Tempio
SA dichiarava inammissibili tanto la domanda di attribuzione diretta di alcuni beni comuni in forza di disposizione testamentaria del padre EA proposta da fu EA con Parte_1 memoria ex art. 183 c.p.c., quanto quella proposta dalla accertava la Parte_10 validità ed efficacia della scrittura privata 21 febbraio 1992; disponeva procedersi allo scioglimento delle comunioni come da progetti predisposti dal c.t.u. mediante estrazione a sorte delle singole quote.
In corso di causa decedeva e il processo veniva proseguito dai suoi eredi, Controparte_4
e Parte_12 Controparte_1 Parte_2
Estratti a sorte i lotti, con sentenza n. 305/2010 in data 20 ottobre 2010, il Tribunale di Tempio
SA definiva il giudizio pronunciandosi sulle domande di frutti e rimborso spese per manutenzioni formulate dai condividenti nonché sulla vendita di due immobili non ricompresi nelle comunioni.
Per quel che ancora interessa in questa sede, il Tribunale rigettava la domanda di rimborso delle spese di manutenzione proposta da (quindi coltivata dai suoi eredi) sia per mancanza di CP_4 autorizzazione ad eseguirle nonostante l'espresso impegno assunto in tal senso, sia per mancata prova delle spese sostenute.
Riteneva inoltre inammissibili le domande di rimborso proposte da e Per_1 Parte_1 poiché formulate in epoca successiva alla comparsa di costituzione e risposta. Il Tribunale affermava poi che quella formulata da altro non era che la reintroduzione nel Parte_1 giudizio della stessa domanda proposta dalla già dichiarata inammissibile Parte_10 con la sentenza non definitiva;
così come inammissibile era la domanda di frutti proposta da solo con la comparsa conclusionale di replica. Parte_13
Il tribunale riconosceva i frutti per gli undici anni trascorsi dalla domanda alla decisione distinguendo i beni facenti parte della comunione “a quattro” e quelli oggetto di comunione “a tre”.
In particolare, con riferimento ai beni ricaduti nella comunione “a quattro” stabiliva che … il compendio di è pacificamente detenuto dalla per stessa Pt_14 Controparte_5 deduzione da questa svolta nella propria comparsa d'intervento; esso è stato quindi posseduto in via esclusiva da (subentrato al padre EA) e Il reddito ricavabile è Pt_1 Controparte_4 stato stimato in € 4.300,00 e quindi complessivamente € 47.300,00, per un importo di € 11.825,00 per stirpe.
Quanto agli immobili oggetto di comunione “a tre” accertava che b) l'opificio industriale in
AN è posseduto da e dagli eredi di;
il reddito annuo è di € Parte_1 Per_2
45.800,00 e quindi complessivamente € 503.800 per un importo di € 167.933,33 per stirpe.
Quindi, per quel che ancora interessa in questa sede, condannava e gli eredi di Parte_1
(ciascuno di questi ultimi in proporzione alle rispettive quote ereditarie) al pagamento CP_4 della somma di € 179.758,33 in favore degli attori, di € 99.865,74 in favore di Parte_9
e di € 39.946,30 in favore di fu EA.
[...] Controparte_2 Controparte_1
NNva inoltre gli eredi di al pagamento della somma di € 15.491,67 in favore degli CP_4 attori, € 8.606,48 in favore di e di € 3.442,59 ciascuno Parte_9 Controparte_2 in favore di e Controparte_1 Parte_1
Infine, il tribunale condannava fu EA e la al rimborso Parte_1 Parte_10 delle spese di lite in favore degli attori, degli eredi di di Controparte_4 Controparte_1
fu EA e del convenuto , compensandole nella restante parte.
[...] Parte_13
Avverso la sentenza proponevano appello gli eredi di lamentando che: a) Controparte_4 il Tribunale non aveva rispettato il criterio delle stirpi nella condanna al pagamento dei frutti in favore degli eredi di EA AM;
b) il Tribunale aveva erroneamente condannato al CP_4 pagamento dei frutti del bene di nonostante la natura costitutiva della sentenza parziale Pt_14
(22/2007) che lo aveva ritenuto comune, destinata a produrre effetti soltanto dal passaggio in giudicato;
c) il tribunale aveva errato nella parte in cui non aveva ammesso le prove dedotte da per dimostrare le spese da lui sostenute per la manutenzione ordinaria e Controparte_4 straordinaria dei beni comuni, da compensarsi con gli eventuali frutti che fosse Controparte_4 tenuto a versare agli altri coeredi. si costituiva e proponeva appello incidentale, contestando: a) la condanna al Parte_1 pagamento dei frutti in via solidale con gli eredi di così come quantificata dal Controparte_4
C.T.U. evidenziando, al riguardo, che la stima dei frutti dovesse essere effettuata per stirpi;
b)
l'omessa pronunzia sul rendiconto della gestione degli immobili e sui doverosi conguagli e compensazioni con le somme dovute per frutti, avendo i soci e la società, tra gli anni 1990 e il 1999, effettuato migliorie, addizioni e manutenzioni per almeno £. 300.000.000 in linea capitale oltre interessi di legge.
La Corte d'appello, escluso che il ed fossero Parte_10 Parte_13 litisconsorti necessari, rilevava il passaggio in giudicato della sentenza nei loro confronti. Quindi, in parziale riforma della sentenza del tribunale, che confermava nella restante parte, rigettava la domanda di condanna degli eredi di al pagamento dei frutti a favore degli eredi Controparte_4 di AM EA (punto 5 dispositivo sentenza appellata) escluso il fu EA, Parte_1 mentre dichiarava inammissibile l'appello incidentale del , salvo limitare (la Parte_1 dichiarazione d'inammissibilità?) con procedimento di correzione di errore materiale “nei confronti della . Parte_9
A seguito di ricorso del solo la Corte di cassazione ha annullato con rinvio la Parte_1 sentenza per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo nella parte in cui l'intestata Corte, dopo aver accolto in parte l'appello dei condebitori solidali (eredi di con Controparte_4 riferimento al pagamento dei frutti, dichiarava nel dispositivo inammissibile l'appello incidentale proposto dal Pt_1
Il giudizio è stato riassunto da che ha sostanzialmente riproposto i motivi di Parte_1 appello avverso la sentenza n. 305/2010 del Tribunale di Tempio SA, insistendo per un supplemento di ctu volta alla valutazione delle migliorie, addizioni, manutenzione ordinarie e straordinarie degli immobili.
Hanno resistito all'impugnazione i restanti convenuti, fatta eccezione per Parte_2
erede di tamponi che ha assunto conclusioni sostanzialmente conformi a quelle
[...] CP_4 di , reiterando i motivi di appello a suo tempo formulati. Parte_1
Il processo, interrotto per il decesso di (fu ), è stato riassunto Controparte_1 Pt_1 nei confronti degli eredi.
Dopo la concessione di alcuni rinvii per tentare la definizione stragiudiziale della controversia, la causa è stata assunta in decisione all'udienza dell'11 luglio 2025, previa assegnazione di termini per il deposito di scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE La causa ritorna all'esame dell'intestata Corte d'appello in diversa composizione collegiale per riesaminare tanto l'impugnazione principale, proposta dagli eredi di che quella Controparte_4 incidentale, proposta da fu EA, a seguito della pronuncia di nullità della Parte_1 sentenza per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, con la conseguenza che nessuna statuizione contenuta nel provvedimento cassato ha acquistato autorità di giudicato.
Osserva preliminarmente la Corte, con riferimento alla questione della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della (della quale parrebbero peraltro essere presenti tutti gli Pt_9 eredi), sulla quale le parti continuano a discutere negli scritti conclusionali, che “nel giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione non può essere eccepita o rilevata di ufficio la non integrità del contraddittorio a causa di una esigenza originaria di litisconsorzio (art. 102 cod. proc. civ.) quando tale questione non sia stata dedotta con il ricorso per cassazione e rilevata dal giudice di legittimità, perché la sentenza emessa in tale sede ha l'effetto di rendere immodificabile, nel prosieguo, la determinazione dei soggetti del rapporto processuale, dovendosi presumere - in mancanza di diversa esplicita statuizione - che il contraddittorio sia stato ritenuto integro dal giudice di legittimità, con la conseguenza che, nel giudizio di rinvio e nel successivo di legittimità possono e devono partecipare, in veste di litisconsorti necessari, soltanto coloro che furono parti nel primo giudizio innanzi alla Corte di Cassazione (Cass. n. 6384/2001, n. 15400/2025).
Nel merito, gli eredi di ( Controparte_4 Parte_12 Controparte_1
e avevano censurato la sentenza definitiva n. 305/2010 del Tribunale di Parte_2
Tempio lamentando: a) il mancato rispetto del criterio delle stirpi nella condanna al pagamento dei frutti in favore degli eredi di EA AM;
b) l'erronea condanna di Controparte_4
(dunque dei suoi eredi) al pagamento dei frutti del bene di nonostante la natura costitutiva Pt_14 della sentenza parziale (n. 22/2007) che lo aveva ritenuto comune, destinata a produrre effetti soltanto dal passaggio in giudicato;
c) l'omessa ammissione delle prove dedotte da CP_4 per dimostrare le spese sostenute per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni
[...] comuni. fu EA, costituendosi nel giudizio d'appello, aveva proposto a sua volta appello Parte_1 incidentale con motivi sostanzialmente coincidenti a quelli proposti dagli eredi di CP_4 lamentando: i) l'omessa pronuncia in punto di rendiconto sulla gestione degli immobili e sui doverosi conguagli e compensazioni tra coeredi, avendo i soci eseguito sugli immobili tra gli anni
1990 e 1999/2000 addizioni e migliorie per almeno € 300.000.000, il cui valore doveva essere quantificato a mezzo ctu;
2) l'erronea regolamentazione dei frutti in violazione del criterio delle
“stirpi”.
Ebbene, nessuna delle indicate censure coglie nel segno. Va detto che il tribunale di Tempio SA ha rigettato le rispettive domande di rimborso dei costi sostenuti per la manutenzione e le migliorie sui beni posseduti in via esclusiva con motivazioni diverse: non aveva alcun diritto al rimborso per essersi impegnato per iscritto, Controparte_4 con lettere del 19 e 30 novembre 2002, a non eseguire manutenzioni o migliorie senza autorizzazione scritta degli altri coeredi, che non risultava rilasciata;
inoltre non aveva documentato i costi sostenuti, così che qualsiasi tentativo di ricostruire gli interventi a mezzo ctu non sarebbe stato idoneo a provare la domanda di rimborso da lui proposta.
Viceversa, il Tribunale aveva ritenuto inammissibile l'analoga domanda di rimborso/restituzioni proposta da fu EA, rilevando che si trattava della reintroduzione nel medesimo giudizio Pt_1 dell'analoga domanda proposta dalla con atto Parte_10
d'intervento già dichiarato inammissibile dal Tribunale con la sentenza parziale n. 22/2007.
Ebbene, entrambe le impugnazioni, a dire il vero al limite della stessa ammissibilità ex art. 342
c.p.c. in quanto carenti di argomentazioni critiche avverso la vera ratio decidendi della sentenza impugnata, sono comunque infondate nel merito.
Per fu EA non può che ribadirsi la valutazione d'inammissibilità compiuta dal Parte_1
Tribunale rispetto ad una domanda proposta in primo grado da una diversa parte, la Parte_10
con atto d'intervento dichiarato inammissibile con sentenza parziale. Decisione rispetto alla
[...] quale la s.n.c., unico soggetto eventualmente legittimato a dolersi, ha prestato acquiescenza. In ogni caso, quello di è l'evidente tentativo, a ragione censurato dal primo giudice, di Parte_1 introdurre nel giudizio pendente, ben oltre la scadenza dei termini delle memorie ex art. 183 c.pc., una domanda nuova in palese violazione di ogni preclusione assertiva e istruttoria.
Con riferimento all'analoga domanda di rimborso, proposta da e quindi coltivata dai suoi CP_4 eredi, oggi dalla sola non può non ribadirsi che si era Parte_2 CP_4 espressamente impegnato, con lettere del 20 e 30 novembre 2002, a non eseguire interventi sui beni comuni se non dietro autorizzazione scritta dei restanti coeredi, pacificamente inesistente. In ogni caso, la domanda, a maggior ragione se riferita al periodo precedente agli undici anni di pendenza del processo in cui è stato accertato l'utilizzo esclusivo dei beni da parte di e Pt_1 CP_4 impiegati nell'attività di estrazione e lavorazione del sughero, è prima ancora generica,
[...] visto che non sono neppure descritti gli interventi asseritamente eseguiti da a proprie CP_4 spese, né sono documentati i relativi costi personalmente sostenuti, così che difetterebbe la prova del principale presupposto della domanda di rimborso. Mancanza di prova alla quale non potrebbe certo ovviare la richiesta di una ctu su opere tanto esplorativa quanto inammissibile, con conseguente infondatezza del motivo d'appello. Non miglior sorte merita il secondo motivo, con il quale gli appellanti principali contestavano di dover rendere il conto per il terreno in in quanto, a lor dire, divenuto comune soltanto dopo Pt_14 il passaggio in giudicato della sentenza parziale n. 22/07, con la conseguenza che prima di tale data
… l'attività compiuta da relativamente a tale bene si deve considerare svolta Controparte_4 nell'ambito delle facoltà attribuite al proprietario di godere e disporre del bene stesso (cfr. atto d'appello).
Anche tale censura è priva di pregio. L'azione di divisione ha innegabilmente natura dichiarativa.
Con essa si pone fine alla comunione, operandone lo scioglimento, con determinazione della parte concreta di beni spettanti a ciascuno dei condividenti, già loro appartenenti pro quota, sin dal momento in cui la comunione si era costituita. Data la natura dichiarativa, la divisione ereditaria non ha carattere traslativo, e non determina un trasferimento di ricchezza.
Nel caso di specie non è sorta neppure contestazione sul fatto che il terreno di appartenesse Pt_14 alla comunione c.d. “a quattro”, ossia che appartenesse in pari misura ai RA ( , Pt_1 Pt_1
EA, e , non certo per effetto della scrittura del 21.2.1992, con la quale i Per_1 CP_4 comproprietari si accordavano per lo scioglimento della comunione evidentemente già esistente su tali beni. Si legge al riguardo nella sentenza parziale, che ha disposto lo scioglimento della comunione, che con la scrittura privata del 21.2.1992 i quattro germani avevano deciso di procedere allo scioglimento della comunione tra loro corrente mediante assegnazione a sorteggio delle quattro quote individuate nella medesima scrittura. Dunque, la scrittura del 1992 conteneva un progetto di divisione dei beni comuni e non aveva alcun contenuto attributivo della proprietà, i cui effetti possano considerarsi differiti ad un momento successivo. In altre parole, ciò significa che la sentenza di scioglimento delle due comunioni, peraltro in conformità alla domanda dei comunisti, ha semplicemente diviso i beni già comuni in quattro quote di egual valore, ponendo così fine allo stato di comunione esistente. Né risulta essere stata proposta in giudizio da Controparte_4 alcuna domanda di rivendicazione della proprietà esclusiva dei beni ritenuti comuni e come tali divisi in quattro quote di egual valore con sentenza ormai in giudicato.
Il tribunale, facendo poi corretta applicazione del principio, per cui il comproprietario che possiede in via esclusiva i beni comuni deve corrispondere i frutti ai restanti coeredi che ne abbiano fatto richiesta, ha condannato in solido (cui sono oggi subentrati i suoi eredi) e CP_4 Pt_1
a corrispondere i frutti dei beni posseduti in via esclusiva (pacificamente impiegati
[...] nell'attività di estrazione e lavorazione del sughero) ai restanti coeredi, rifacendosi per la quantificazione all'esito della ctu.
Ora, avverso la statuizione di condanna entrambi gli obbligati in solido hanno proposto appello lamentando l'errata applicazione del criterio delle stirpi con riferimento ai frutti riconosciuti agli eredi di EA AM, e Parte_9 Controparte_1 [...]
CP_2
Il motivo comune è privo di pregio. La condanna al pagamento dei frutti in capo a e CP_4 nasce dalla situazione personale di possessori esclusivi dei beni comuni per gli Parte_1 undici anni di durata del processo (dal 1999 al 2010), rispetto alla quale non ha alcuna rilevanza l'argomento della “stirpe”, quantomeno sul lato passivo della relativa obbligazione.
L'iter logico-decisionale seguito dal primo giudice è assolutamente corretto e rispettoso delle stirpi, salvo aver diviso il credito tra gli eredi di EA AM, sia per poter distinguere la posizione di fu EA (nel possesso esclusivo insieme a e pertanto debitore dei frutti percepiti Pt_1 CP_4 in eccedenza rispetto alla propria quota) da quella della madre ( e Parte_9 Parte_9 dei RA ( e , viceversa creditori rispetto all'obbligazione di Controparte_1 CP_2 pagamento dei frutti gravante sui coeredi nel possesso esclusivo, sia per corrispondenza con le domande di frutti separatamente formulate.
Ciò posto, il tribunale, con un ragionamento impeccabile, dopo aver distinto le domande di frutti con riferimento alle due comunioni, quella “a quattro” tra i RA , EA, e Pt_1 Per_1
e quella “a tre” tra , EA e ha affermato che il compendio di CP_4 Pt_1 CP_4 Pt_14
(ricadente nella comunione a quattro) era pacificamente posseduto dalla Controparte_5 dunque da fu EA e D'altronde, il possesso aveva costituito il Pt_1 Controparte_4 presupposto delle domande, formulate non a caso da entrambi, di restituzione e rimborso delle spese sostenute per la manutenzione di tali beni, mentre nel corso dell'intero giudizio non era emersa una situazione di compossesso con altri coeredi.
Con le stesse argomentazioni il tribunale ha accertato il possesso esclusivo da parte di e CP_4
fu EA dell'opificio industriale in AN (ricadente invece nella divisione “a tre”). Pt_1
Quindi, ha accertato il reddito annuo dei due immobili secondo la stima elaborata dal ctu, non contestata dagli appellanti, moltiplicato per gli undici anni di durata del processo come segue: il terreno di € 4.300 per ciascun anno per € 47.300,00 complessivi (11 anni); Pt_14
l'opificio di AN € 45.800 per ciascun anno per € 503.800,00 complessivi (11 anni)
Ora, posto che ricadeva nella comunione “a quattro” e l'opificio industriale in quella “a tre”, Pt_14 ciascun originario condividente aveva diritto alla seguente quota di frutti: il terreno di € 11.825,00 per stirpe (quattro stirpi); Pt_14
l'opificio € 167.933,33 per stirpe (tre stirpi).
La necessità di distinguere la quota di frutti spettante agli eredi di EA è nata dal fatto che Pt_1 fu EA ha posseduto, insieme a sia che l'opificio di
[...] Controparte_4 Pt_14
AN non solo in danno degli altri originari condividenti – e (solo per Pt_1 Per_1 Pt_1 la comunione a tre) – ma anche in danno dei restanti eredi di EA AM (ossia della madre e dei RA) succeduti ad EA AM e quindi pregiudicati, in misura delle loro quote, dal possesso esclusivo del figlio/fratello.
D'altronde il giudizio è iniziato nel 1999, pacificamente dopo la morte di Parte_1
(8.5.1996) e di EA AM (13.9.1997), con l'evocazione in giudizio degli eredi di quest'ultimo ( , e ). Parte_9 CP_2 Controparte_1 Pt_1
L'esigenza di distinguere ulteriormente le quote tra la e da una parte e Pt_9 Controparte_2
dall'altra è dipesa poi dal fatto che gli eredi di EA si sono costituiti in Controparte_1 giudizio separatamente, con diversi avvocati, e ciascuno ha fatto la propria domanda di frutti, che è stata pertanto correttamente riconosciuta in ragione delle rispettive quote.
Da qui la necessità per il Tribunale, nel rispetto del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di individuare all'interno della quota di frutti spettante alla stirpe di EA (€
11.825,00 per il bene di ed € 167.933,33 per l'opificio di AN per complessivi € Pt_14
179.758,33) quella da corrispondersi alla e ai restanti eredi di EA, escludendo Pt_9 chiaramente fu EA, il quale aveva goduto legittimamente della propria quota di frutti Pt_1
(pari ad 1/3 dei 2/3) dei due beni comuni, posseduti in via esclusiva insieme a ma CP_4 comunque obbligato (in solido con a corrispondere alla propria madre e ai RA la CP_4 quota di frutti alla quale avevano diritto (ossia 1/3 in favore della e 1/3 dei 2/3 ciascuno in Pt_9 favore di e ). CP_2 Controparte_1
Ripercorrendo i calcoli sottesi agli importi liquidati dal giudice, per quanto non esplicitati, con riferimento ai singoli beni avremmo che: alla spettavano i seguenti frutti Pt_9
1/3 dei frutti di ossia € 11.825,00:3, = € 3.941,67 Pt_14
1/3 dei frutti dell'opificio di AN € 167.933,33:3 = € 55.977,78
Per complessivi € 59.919,45; mentre a ciascun fratello di fu EA spettava 1/3 dei 2/3, ossia Pt_1
€ 2.627,78 per Pt_14
€ 37.318,51 per AN per complessivi € 39.946,29.
Da qui la corretta condanna degli eredi di e di fu EA in solido al pagamento CP_4 Pt_1 della complessiva somma di € 99.865,74 (59.919,45+39.946,29) in favore di e Parte_9
(costituite con il medesimo difensore) ed € 39.946,30 (con un'insignificante Controparte_2 differenza di un centesimo) in favore di costituito con un proprio difensore. Controparte_1 La statuizione del Tribunale, di condannare i possessori esclusivi a pagare la quota di frutti in favore degli attori (eredi di e dei restanti eredi di EA AM (tra i quali è Parte_1 correttamente divisa, tenendo conto delle rispettive quote ereditarie, dunque anche della porzione di frutti legittimamente goduta da fu EA) è pertanto rispettosa della situazione Parte_1 possessoria dei beni ereditari nonché delle quote spettanti alle parti che ne avevano fatto domanda, con conseguente totale infondatezza sia dell'appello principale che di quello incidentale proposto da fu EA. Parte_1
Le spese di lite dei giudizi di appello, cassazione e rinvio, liquidate nei valori minimi per l'assenza di questioni in fatto o diritto di particolare complessità con l'incremento del 30 % per il numero di parti difese, seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico di fu EA ed Parte_1 eredi di oggi della sola in solido tra loro. Controparte_4 Parte_2
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa deduzione, eccezione e domanda, rigetta gli appelli rispettivamente proposti dagli eredi di oggi Controparte_4
e fu EA avverso la sentenza n. 305/2010 del Tribunale Parte_2 Parte_1 di Tempio SA e per l'effetto:
1) dichiara inammissibili le domande proposte da e Parte_13 Pt_1
;
[...]
2) Rigetta la domanda di rimborso proposta da e per esso dai Controparte_4 suoi eredi , Parte_12 Controparte_1 Parte_2
3) Dispone procedersi alla vendita del lotto di terreno in Samugheo distinto al F. 25 mapp. 718 e del lotto di terreno in Pattada distinto in catasto terreni al F. 45 mapp. 1648 come da separata ordinanza;
4) NN al pagamento della somma di euro 33.500,00 in Parte_13 favore di , , e Controparte_1 Parte_4 Parte_3 [...]
, di euro 18.611,11 in favore di e Parte_5 Parte_9 [...]
di euro 7.444,44 ciascuno in favore di fu EA CP_2 Controparte_1
e , oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
Parte_1
5) NN in solido e Parte_1 Parte_12 Controparte_1
, (ciascuno di questi ultimi in proporzione delle rispettive
[...] Parte_2 quote ereditarie) al pagamento della somma di euro 179.758,33 in favore di
[...]
, , e , Controparte_1 Parte_4 Parte_3 Parte_5 di euro 99.865,74 in favore di e di Parte_9 Controparte_2 euro 39.946,30 in favore di fu EA, oltre interessi legali Controparte_1 dalla sentenza al saldo;
6) NN , Parte_12 Controparte_1 Pt_1 Pt_2
ciascuno in proporzione delle rispettive quote ereditarie, al pagamento della somma
[...] di euro 15.491,67 in favore di , , Controparte_1 Parte_4 [...]
e di euro 8.606,48 in favore di Parte_3 Parte_5 [...]
e di euro 3.442,59 ciascuno in favore di Parte_9 Controparte_2 Pt_1
fu EA e , oltre interessi legali dalla sentenza al Controparte_1 Parte_1 saldo;
7) NN al pagamento della somma di euro 962,50 in Controparte_6 favore di , , e Controparte_1 Parte_4 Parte_3 [...]
, di euro 534,72 in favore di e Parte_5 Parte_9 [...]
di euro 213,89 ciascuno in favore di fu EA e CP_2 Controparte_1
, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
Parte_1
8) NN , , Controparte_1 Parte_4 Parte_3
e al pagamento della somma di euro 763,89 in favore di Parte_5 [...]
e e di euro 305,56 ciascuno in favore di Parte_9 Controparte_2
fu EA e , oltre interessi legali dalla Controparte_1 Parte_1 sentenza al saldo;
9) Rigetta la domanda di risarcimento ex art. 96 cod.proc. civ. proposta da
[...]
fu EA;
Controparte_1
10) NN fu EA e la Parte_1 Parte_10 al rimborso in favore di parte attrice e dei convenuti
[...] Parte_12
, del convenuto Controparte_1 Parte_2 Controparte_1
fu EA e del convenuto delle spese del giudizio di primo grado,
[...] Parte_13 che liquida per ciascuna delle quattro parti in complessivi euro 4.000, di cui euro 1.700,00 per diritti, euro 200,00 per spese e il rimanente per onorari, oltre accessori come per legge;
dichiara integralmente compensate nel resto le spese del giudizio, nonché quelle relative alla CTU;
11) condanna fu EA in solido con in Parte_1 Parte_2 qualità di unica erede di alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_4
fu EA e e in favore di Controparte_1 Controparte_2 Parte_5
fu
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_6 Parte_1
, e che liquida per ciascuna delle Controparte_1 Parte_7 Parte_8 due parti in € 9.308,00 per il giudizio d'appello, € 4.976,00 per il giudizio in cassazione ed €
9.308,00 per il giudizio di rinvio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 13 novembre 2025.
Il consigliere relatore
Dr.ssa Cristina Fois Il Presidente
Dr.ssa Maria Grixoni