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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 19/11/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 758/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliere
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 758/2023 R.G. promossa da
, (C.F. Parte_1
), con sede in , piazzale della Pace n.1, in persona del suo l.r. pro P.IVA_1 Pt_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Spacchetti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Foligno, via Umberto I° n.48, in forza di procura rilasciata dal
D.G. apposta su foglio separato all'atto di citazione in appello;
-Appellante principale=
nei confronti di
(P.I. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
del suo liquidatore e legale rappresentante , Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Savini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ellera di Corciano, via Ponchielli n.2, giusta procura speciale apposta in calce alla comparsa di costituzione;
pagina 1 di 11 -Appellata e appellante in via incidentale=
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI:
Per parte appellante come al ricorso in appello;
Per l come alla comparsa di Controparte_1
costituzione e appello incidentale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 30.7.2018 l' Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, conveniva in
[...]
giudizio innanzi al Tribunale di Perugia la Controparte_3
(di seguito , oggi
[...] CP_4 Parte_1
, al fine di sentir dichiarare l'illegittimità delle condizioni
[...]
applicate - con riferimento al rapporto di c/c 09/246, assistito da apertura di credito e anticipo fatture- per violazione delle disposizioni in tema di usura, per anatocismo e per applicazione abnorme della commissione di massimo scoperto, e -per l'effetto- sentir rettificare il saldo contabile, con condanna dell'istituto di credito alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate;
inoltre, accertata l'illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, per sentir cancellare la relativa iscrizione, con condanna della banca al risarcimento dei danni derivanti dall'illegittima segnalazione ed al rimborso delle spese di lite.
Sosteneva l'attrice che la contabilizzazione di somme non dovute (per interessi usurari,
anatocismo, CMS) aveva determinato la richiesta di somme maggiori al dovuto ed un'illegittima segnalazione alla C.R. della Banca d'Italia, di qui la richiesta di rettifica pagina 2 di 11 del saldo contabile, di restituzione delle somme illegittimamente addebitate e della condanna della banca al risarcimento del danno.
Radicatosi il contraddittorio, la banca convenuta contestava la fondatezza di tutte le domande di parte attrice eccependo, in particolare, la legittimità della segnalazione alla
Centrale Rischi, data l'esposizione complessiva della cliente, nonché il fatto che la sospensione/revoca degli affidamenti da parte degli altri istituti di credito non fosse dipesa dalla segnalazione in discorso;
concludeva quindi per il rigetto di tutte le domande attoree, con vittoria di spese.
La causa era istruita mediante una CTU contabile, quindi il Tribunale di Perugia, con sentenza n.1745/2023, pubblicata il 16.11.2023, in parziale accoglimento delle domande di parte attrice, rigettava la domanda di nullità per usura del contratto n.09/246 e collegate aperture di credito e affidamenti;
dichiarava la nullità delle condizioni economiche afferenti a detto contratto, e collegate aperture di credito e affidamenti, per difetto di forma;
accertava che il saldo di detto conto alla data del 18.6.2014 era di
€.42.821,28 a debito della correntista;
rigettava la domanda di ripetizione dell'indebito;
condannava la banca al pagamento in favore dell'attrice della somma di €.50.000,00
oltre interessi dalla data della pronuncia;
condannava la banca al rimborso delle spese di lite sostenute dall'attrice, ponendo definitivamente le spese di CTU a suo carico.
Avverso tale sentenza ha proposto impugnazione la
[...]
in relazione all'accoglimento della domanda di Parte_1
risarcimento del danno per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi (punti 5.1, 5.2 e
5.3 della sentenza gravata) e di condanna alle spese di CTU (punto n.6) sostenendo che la segnalazione fosse atto dovuto, preceduto da rituale avviso inoltrato alla cliente nel quale erano state esposte tutte le anomalie rilevate (“andamento irregolare”, “utilizzo anomalo del rapporto”, conto “sconfinante”, “perdurare di rate in mora”...); infatti pagina 3 di 11 risultava errato il convincimento del giudice relativo al fatto che l' Controparte_1
“godesse di salute imprenditoriale”, visto che già nel periodo da settembre
[...]
2013 al febbraio 2014 erano stati segnalati sconfinamenti presso il resto del sistema bancario, quindi l'incapacità di far fronte all'esposizione debitoria non era certo da attribuire alla segnalazione realizzata dalla In ogni caso l'appellante deduceva CP_4
che l'ammontare della condanna risultava del tutto sproporzionato e non teneva conto della situazione in cui l'appellata versava all'epoca dei fatti.
In conformità delle deduzioni svolte la Parte_1
ha chiesto:
[...]
- in via preliminare la sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata;
- in via principale, dichiararsi la piena legittimità della segnalazione a sofferenza effettuata dalla banca e l'inesistenza di qualsiasi diritto al risarcimento in favore dell'appellata, con revoca della condanna alle spese di lite e di CTU;
- vittoria di spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio.
Con comparsa datata 23.4.2024 l' ha Controparte_1
resistito all'appello di d ha interposto appello incidentale. CP_4
L' ha sostenuto, in primo luogo, Controparte_1
l'infondatezza dell'appello proposto dalla banca, vista l'illegittimità della condotta dalla stessa tenuta (correttamente rilevata dal primo giudice con motivazione ineccepibile,
anche sotto il profilo del quantum); in secondo luogo ha svolto appello incidentale avverso la sentenza n.1745/2023 del Tribunale di Perugia chiedendo la ripetizione dell'indebito, vale a dire della somma che il CTU ha determinato come illegittimamente addebitata (€.22.068,95), oltre interessi di mora e rivalutazione.
pagina 4 di 11 Con decreto emesso inaudita altera parte il 17.1.2024 il Presidente della Corte ha sospeso l'esecutività della sentenza;
quindi, con ordinanza del 28.3.2024 resa a contraddittorio integro, il Collegio ha confermato il decreto sospensivo.
Con ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 13.5.2024 il Consigliere istruttore,
ritenuta la causa matura per la decisione, ha concesso i termini per il deposito di conclusioni, comparse e note di replica a norma dell'art. 352 cpc.
La causa è stata riservata alla decisione del Collegio all'udienza telematica del 5.3.2025.
*****
Il motivo di appello proposto da Parte_1
ha ad oggetto il danno da risarcimento per la segnalazione alla Centrale
[...]
Rischi di Banca d'Italia, sia sotto il profilo dell'an debeatur che del quantum, sicché
deve ritenersi coperta dal giudicato interno la questione dell'illegittimo addebito sul conto corrente della somma di €.22.068,95, di cui €.21.332,28 per interessi passivi ed
€.736,67 per CMS.
Sostiene il primo giudice che la segnalazione in discorso debba ritenersi illegittima dal momento che “l'esposizione a debito non era quella indicata, ma inferiore di almeno un
terzo quanto meno in ordine al rapporto di conto corrente” (cfr. pag.12 della sentenza gravata).
Al riguardo osserva però questa Corte che l'erronea segnalazione dell'importo non è
necessariamente ostativa al dovere di segnalazione a sofferenza, nel senso che gli intermediari sono certamente responsabili dell'esattezza delle segnalazioni alla C.R. e devono correggere eventuali errori (e le correzioni vengono trasmesse alla B.d'I. che le registra), ma il dovere di segnalazione a sofferenza permane nel caso di indebitamento che denota una situazione patrimoniale deficitaria.
pagina 5 di 11 Esaminando la fattispecie in esame occorre osservare che, in virtù del citato ricalcolo effettuato dal CTU, il saldo effettivo a debito del correntista risultava pur sempre pari ad
€.-42.821,28 (in relazione al c/c n.246) e quanto al rapporto di mutuo veniva confermata l'esposizione per circa €.38.000,00.
Orbene, alla data del 21.7.2014 evidenziava all' CP_5 Controparte_1
un'esposizione per €.64.356,00 ed insoluti per €.3.355,00, né la CP_1
situazione presso e poteva dirsi rassicurante;
basti dire a tale CP_6 CP_7
proposito che in data 8.11.2016 avrebbe intimato un precetto per €.815.591,55 e CP_6
che nel mese di febbraio del 2018 avrebbe proceduto giudizialmente per il CP_7
recupero di un residuo di €.400.000,00 circa derivante da un mutuo.
Sostiene il Tribunale di Perugia che tra il mese di Luglio del 2013 ed il mese di giugno del 2014 l' non avesse ricevuto alcuna segnalazione Controparte_1
sfavorevole presso la Centrale Rischi “nonostante i numerosi rapporti di affidamento
bancario” (cfr. pag.13), ma la situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica (in proposito cfr. Cass. Ord. n.3130/2021;
Cass. Sent. n.15609/2014), non era realmente da mettersi in discussione proprio in ragione della pesante esposizione debitoria verso il ceto bancario.
E' la stessa che, nella corrispondenza intrattenuta Controparte_1
con AS di Risparmio dell'Umbria, riconosceva in data 8.7.2014 di aver “subito gravi
danni causa il perdurare della crisi” e tale affermazione contrasta apertamente con la tesi che la crisi aziendale fosse stata determinata con la segnalazione a sofferenza di cui si discute, ed in disparte la considerazione che AS dell'Umbria avrebbe revocato gli affidamenti in data 16.7.2014 a fronte della mancata proposta di sistemazione formulata antecedentemente alla segnalazione effettuata dalla CP_4
pagina 6 di 11 Comunque sia non è superfluo rilevare che in data 7.3.2014 la aveva CP_4
formalmente messo in mora la società cliente rilevando anomali andamenti finanziari ed economici dell'azienda e richiedendo spiegazioni e proposte di soluzioni.
Com'è noto, l'obbligo di avviso che precede la segnalazione alla C.R. -già previsto dalla
Circolare della Banca d'Italia n.139 dell'11.2.1991- trova fondamento nei principi di correttezza e buona fede contrattuale (in termini Cass. n.2033/2011) ed ha la funzione di consentire all'avvisato di porre in essere tutte le azioni volte a contestare la segnalazione.
Nel caso in esame, nonostante il citato avviso l' non Controparte_1
era stata in grado di far fronte / prospettare soluzioni per i numerosi debiti da cui era gravata, di qui la segnalazione alla Centrale Rischi che, a ben vedere, risultava legittima,
data la grave e non transitoria situazione di difficoltà economica in cui versava la società
(e dato che la segnalazione costituisce un obbligo per gli intermediari bancari).
Tanto premesso, e considerato che l'ammontare dell'inadempimento segnalato risultava superiore di €.22.068,95, la questione da vagliare sta nel fatto se tale differenza delle poste debitorie sia sufficiente a fondare la domanda risarcitoria oggetto di lite (dato che nei rapporti col cliente la condotta dell'istituto di credito si deve pur sempre confrontare col principio del neminem laedere) oppure no.
Orbene, ritiene questa Corte che il maggior importo delle poste debitorie segnalate non abbia determinato la compromissione della fiducia creditoria in capo alla società, sia in considerazione della differenza non troppo significativa tra l'importo segnalato e quello effettivo (di fatto circa 1/5 del debito complessivo maturato nei confronti della , CP_4
sia alla luce dell'ingente esposizione debitoria col ceto bancario (a giugno del 2014
risultavano affidamenti addirittura superiori ai due milioni e mezzo di euro!).
pagina 7 di 11 Ritenere che la segnalazione alla C.R. di cui si discute abbia determinato la liquidazione della società nel marzo 2015 (cfr. pag.14 della sentenza impugnata) significa invertire i termini della questione, soprattutto se si tiene conto che il debito maturato nei confronti del ceto bancario era coinciso con una fase di “contrazione del fatturato”, come rilevato dal giudice di prime cure (pag.13), ciò che non poteva che comportare una riduzione del flusso di cassa e della possibilità di far fronte al detto debito sovra-dimensionato.
In altri termini, la difficoltà finanziaria dell' era Controparte_1
preesistente e conclamata e la segnalazione alla C.R. costituiva un obbligo e non un
escamotage (o “grimaldello”) per costringere la compagine sociale ad accendere un finanziamento;
quindi, ad avviso di questo Collegio, la non ha tenuto una CP_4
condotta contraria a buona fede, avendo anzi contribuito ad evitare una deriva ancora peggiore, realizzata con la messa in liquidazione della società, che evidentemente necessitava di finanza esterna per poter sopravvivere a fronte della tenaglia del debito e della contrazione del fatturato.
D'altronde non può non rilevarsi in questa sede che il primo giudice ha ritenuto che il danno “certo nella sua esistenza” sia derivato “anche” dalla segnalazione, ma l'affermazione lascia a dir poco perplessi, perché il danno di cui è stata chiesta la liquidazione è “solo” quello derivante dalle (ritenute) violazioni di legge e dei principi di buona fede e correttezza (cfr. pagg. 10 e 11 dell'atto di citazione in primo grado), quindi altre tipologie di danno non possono essere prese in considerazione, in ossequio al principio di cui all'art. 112 cpc. Inoltre il Tribunale di Perugia ha ammesso che non sia possibile “quantificare in maniera oggettiva il danno” e che ci si debba affidare ad un criterio equitativo, senza però realmente specificare quali parametri siano stati presi in considerazione, a riprova della difficoltà di individuare un danno effettivo patito dalla società attrice a seguito della (parzialmente) erronea segnalazione. pagina 8 di 11 In buona sostanza, considerato che la segnalazione alla Centrale Rischi costituiva un atto dovuto, l'unico aspetto della condotta della banca contrassegnato da criticità finiva con l'essere soltanto quello che dell'erroneo ammontare dell'inadempimento segnalato
(superiore di €.22.068,95 a quello effettivo), ma da tale errore non risulta che l'
[...]
abbia patito un danno risarcibile, anche avuto riguardo al Controparte_1
fatto che l'annotazione è stata presente negli elenchi della C.R. solo dal 16.6.14 al mese di agosto successivo.
Da quanto argomentato deriva che l'appello proposto dalla
[...]
merita di essere accolto, poiché Parte_1
l'eccessivo ammontare dell'inadempimento segnalato non ha determinato un danno patrimoniale idoneo a fondare la domanda risarcitoria proposta dall' Controparte_1
[...]
*****
L'appellata ha a sua volta interposto Controparte_1
appello incidentale avverso la sentenza n.1745/23 emessa dal Tribunale di Perugia
deducendo che il primo giudice sarebbe incorso in un errore di conteggio laddove, pur dando atto della corresponsione di €.104.000,00 da parte del correntista, non ha tenuto conto che sarebbe stato pagato l'importo di €.22.068,95 in più rispetto a quanto dovuto,
di qui la richiesta di accoglimento della domanda di ripetizione dell'indebito nella misura indicata.
Ritiene questa Corte che la censura della Controparte_1
non sia fondata.
[...]
L'esposizione debitoria era infatti riferita al complesso dei rapporti intrattenuti dal cliente con la banca, quindi sia al rapporto di conto corrente n.09/246 che al mutuo chirografario n.09/12238 (cfr. pag.4 della sentenza gravata, nonché pag.2 dell'atto di pagina 9 di 11 citazione in primo grado). Orbene, parte attrice ha preso le sue conclusioni solo in relazione al contratto di conto corrente (cfr. pag.8 della sentenza), sicché la questione dell'ammontare delle rate di mutuo non pagate rimane estranea al giudizio e deve considerarsi oramai definita.
In altri termini l'oggetto del petitum è in questa sede circoscritto al rapporto di c/c e non può estendersi a tutti i rapporti intercorsi tra la banca e l'istituto di credito.
Ciò premesso è d'uopo rilevare che il CTU ha ritenuto illegittimo l'addebito in c/c di
€.22.068,95, di cui €.21.332,28 per interessi ed €.736,67 per CMS (cfr. pag.38 della relazione); tenuto conto del saldo banca del c/c in questione (passivo per €.64.890,23), la doverosa rettifica conduce ad un saldo finale negativo per il correntista di €.42.821,28,
quindi l'istituto di credito rimane(va) pur sempre creditore dell'
[...]
, come indicato dal primo giudice, fermo restando che il Controparte_1
ricalcolo attiene solo al rapporto di c/c per cui è causa e non è pertanto da escludere che,
effettuati i riconteggi comprendenti tutti i rapporti, la banca sia tenuta a restituire quanto percepito in eccedenza.
Ne deriva che l'appello proposto in via incidentale non possa trovare accoglimento.
*****
Resta da esaminare la questione delle spese di lite.
La domanda dell' ha trovato accoglimento in larga Parte_2
misura, risulta pertanto conforme a diritto che la Parte_1
, fosse (sia) tenuta al pagamento delle spese di lite e di CTU
[...]
del primo grado di giudizio.
Quanto alle spese del presente grado occorre rilevare che l'esito finale del giudizio, da tenere presente al fine di individuare la soccombenza (Cass. N.13356/21; Cass.
N.19880/2011), è stato favorevole alla cliente della banca, che però ha visto accolta pagina 10 di 11 l'impugnazione in relazione ad una delle statuizioni del primo giudice, mentre l'appello incidentale è stato totalmente respinto. Tenendo presente tutto ciò ritiene questa Corte
che sussistano gli estremi per compensare integralmente le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
, in persona del Parte_1
suo l.r. pro tempore, nei confronti dell' Controparte_1
, in persona del suo liquidatore e legale rappresentante, nonché sull'appello
[...]
incidentale proposto dalla Controparte_1
contrariis reiectis, così provvede:
• In parziale riforma della sentenza impugnata (n.1745/23 emessa dal Tribunale di Perugia il
16.11.23) respinge la richiesta risarcitoria proposta dalla Controparte_1
ed il conseguente ordine di cancellazione della segnalazione alla C.R. della B.d'I.;
[...]
• Respinge ogni altra domanda contenuta nell'appello principale ed in quello incidentale;
• Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
• visto l'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/02 e successive modifiche, accerta che sussistono i presupposti perché , in persona del suo l.r. Controparte_1
pro tempore, versi un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Perugia, lì 17 Novembre 2025
Il PRESIDENTE relatore
(Dott. Simone Salcerini)
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliere
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 758/2023 R.G. promossa da
, (C.F. Parte_1
), con sede in , piazzale della Pace n.1, in persona del suo l.r. pro P.IVA_1 Pt_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Spacchetti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Foligno, via Umberto I° n.48, in forza di procura rilasciata dal
D.G. apposta su foglio separato all'atto di citazione in appello;
-Appellante principale=
nei confronti di
(P.I. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
del suo liquidatore e legale rappresentante , Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Savini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ellera di Corciano, via Ponchielli n.2, giusta procura speciale apposta in calce alla comparsa di costituzione;
pagina 1 di 11 -Appellata e appellante in via incidentale=
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI:
Per parte appellante come al ricorso in appello;
Per l come alla comparsa di Controparte_1
costituzione e appello incidentale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 30.7.2018 l' Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, conveniva in
[...]
giudizio innanzi al Tribunale di Perugia la Controparte_3
(di seguito , oggi
[...] CP_4 Parte_1
, al fine di sentir dichiarare l'illegittimità delle condizioni
[...]
applicate - con riferimento al rapporto di c/c 09/246, assistito da apertura di credito e anticipo fatture- per violazione delle disposizioni in tema di usura, per anatocismo e per applicazione abnorme della commissione di massimo scoperto, e -per l'effetto- sentir rettificare il saldo contabile, con condanna dell'istituto di credito alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate;
inoltre, accertata l'illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, per sentir cancellare la relativa iscrizione, con condanna della banca al risarcimento dei danni derivanti dall'illegittima segnalazione ed al rimborso delle spese di lite.
Sosteneva l'attrice che la contabilizzazione di somme non dovute (per interessi usurari,
anatocismo, CMS) aveva determinato la richiesta di somme maggiori al dovuto ed un'illegittima segnalazione alla C.R. della Banca d'Italia, di qui la richiesta di rettifica pagina 2 di 11 del saldo contabile, di restituzione delle somme illegittimamente addebitate e della condanna della banca al risarcimento del danno.
Radicatosi il contraddittorio, la banca convenuta contestava la fondatezza di tutte le domande di parte attrice eccependo, in particolare, la legittimità della segnalazione alla
Centrale Rischi, data l'esposizione complessiva della cliente, nonché il fatto che la sospensione/revoca degli affidamenti da parte degli altri istituti di credito non fosse dipesa dalla segnalazione in discorso;
concludeva quindi per il rigetto di tutte le domande attoree, con vittoria di spese.
La causa era istruita mediante una CTU contabile, quindi il Tribunale di Perugia, con sentenza n.1745/2023, pubblicata il 16.11.2023, in parziale accoglimento delle domande di parte attrice, rigettava la domanda di nullità per usura del contratto n.09/246 e collegate aperture di credito e affidamenti;
dichiarava la nullità delle condizioni economiche afferenti a detto contratto, e collegate aperture di credito e affidamenti, per difetto di forma;
accertava che il saldo di detto conto alla data del 18.6.2014 era di
€.42.821,28 a debito della correntista;
rigettava la domanda di ripetizione dell'indebito;
condannava la banca al pagamento in favore dell'attrice della somma di €.50.000,00
oltre interessi dalla data della pronuncia;
condannava la banca al rimborso delle spese di lite sostenute dall'attrice, ponendo definitivamente le spese di CTU a suo carico.
Avverso tale sentenza ha proposto impugnazione la
[...]
in relazione all'accoglimento della domanda di Parte_1
risarcimento del danno per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi (punti 5.1, 5.2 e
5.3 della sentenza gravata) e di condanna alle spese di CTU (punto n.6) sostenendo che la segnalazione fosse atto dovuto, preceduto da rituale avviso inoltrato alla cliente nel quale erano state esposte tutte le anomalie rilevate (“andamento irregolare”, “utilizzo anomalo del rapporto”, conto “sconfinante”, “perdurare di rate in mora”...); infatti pagina 3 di 11 risultava errato il convincimento del giudice relativo al fatto che l' Controparte_1
“godesse di salute imprenditoriale”, visto che già nel periodo da settembre
[...]
2013 al febbraio 2014 erano stati segnalati sconfinamenti presso il resto del sistema bancario, quindi l'incapacità di far fronte all'esposizione debitoria non era certo da attribuire alla segnalazione realizzata dalla In ogni caso l'appellante deduceva CP_4
che l'ammontare della condanna risultava del tutto sproporzionato e non teneva conto della situazione in cui l'appellata versava all'epoca dei fatti.
In conformità delle deduzioni svolte la Parte_1
ha chiesto:
[...]
- in via preliminare la sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata;
- in via principale, dichiararsi la piena legittimità della segnalazione a sofferenza effettuata dalla banca e l'inesistenza di qualsiasi diritto al risarcimento in favore dell'appellata, con revoca della condanna alle spese di lite e di CTU;
- vittoria di spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio.
Con comparsa datata 23.4.2024 l' ha Controparte_1
resistito all'appello di d ha interposto appello incidentale. CP_4
L' ha sostenuto, in primo luogo, Controparte_1
l'infondatezza dell'appello proposto dalla banca, vista l'illegittimità della condotta dalla stessa tenuta (correttamente rilevata dal primo giudice con motivazione ineccepibile,
anche sotto il profilo del quantum); in secondo luogo ha svolto appello incidentale avverso la sentenza n.1745/2023 del Tribunale di Perugia chiedendo la ripetizione dell'indebito, vale a dire della somma che il CTU ha determinato come illegittimamente addebitata (€.22.068,95), oltre interessi di mora e rivalutazione.
pagina 4 di 11 Con decreto emesso inaudita altera parte il 17.1.2024 il Presidente della Corte ha sospeso l'esecutività della sentenza;
quindi, con ordinanza del 28.3.2024 resa a contraddittorio integro, il Collegio ha confermato il decreto sospensivo.
Con ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 13.5.2024 il Consigliere istruttore,
ritenuta la causa matura per la decisione, ha concesso i termini per il deposito di conclusioni, comparse e note di replica a norma dell'art. 352 cpc.
La causa è stata riservata alla decisione del Collegio all'udienza telematica del 5.3.2025.
*****
Il motivo di appello proposto da Parte_1
ha ad oggetto il danno da risarcimento per la segnalazione alla Centrale
[...]
Rischi di Banca d'Italia, sia sotto il profilo dell'an debeatur che del quantum, sicché
deve ritenersi coperta dal giudicato interno la questione dell'illegittimo addebito sul conto corrente della somma di €.22.068,95, di cui €.21.332,28 per interessi passivi ed
€.736,67 per CMS.
Sostiene il primo giudice che la segnalazione in discorso debba ritenersi illegittima dal momento che “l'esposizione a debito non era quella indicata, ma inferiore di almeno un
terzo quanto meno in ordine al rapporto di conto corrente” (cfr. pag.12 della sentenza gravata).
Al riguardo osserva però questa Corte che l'erronea segnalazione dell'importo non è
necessariamente ostativa al dovere di segnalazione a sofferenza, nel senso che gli intermediari sono certamente responsabili dell'esattezza delle segnalazioni alla C.R. e devono correggere eventuali errori (e le correzioni vengono trasmesse alla B.d'I. che le registra), ma il dovere di segnalazione a sofferenza permane nel caso di indebitamento che denota una situazione patrimoniale deficitaria.
pagina 5 di 11 Esaminando la fattispecie in esame occorre osservare che, in virtù del citato ricalcolo effettuato dal CTU, il saldo effettivo a debito del correntista risultava pur sempre pari ad
€.-42.821,28 (in relazione al c/c n.246) e quanto al rapporto di mutuo veniva confermata l'esposizione per circa €.38.000,00.
Orbene, alla data del 21.7.2014 evidenziava all' CP_5 Controparte_1
un'esposizione per €.64.356,00 ed insoluti per €.3.355,00, né la CP_1
situazione presso e poteva dirsi rassicurante;
basti dire a tale CP_6 CP_7
proposito che in data 8.11.2016 avrebbe intimato un precetto per €.815.591,55 e CP_6
che nel mese di febbraio del 2018 avrebbe proceduto giudizialmente per il CP_7
recupero di un residuo di €.400.000,00 circa derivante da un mutuo.
Sostiene il Tribunale di Perugia che tra il mese di Luglio del 2013 ed il mese di giugno del 2014 l' non avesse ricevuto alcuna segnalazione Controparte_1
sfavorevole presso la Centrale Rischi “nonostante i numerosi rapporti di affidamento
bancario” (cfr. pag.13), ma la situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica (in proposito cfr. Cass. Ord. n.3130/2021;
Cass. Sent. n.15609/2014), non era realmente da mettersi in discussione proprio in ragione della pesante esposizione debitoria verso il ceto bancario.
E' la stessa che, nella corrispondenza intrattenuta Controparte_1
con AS di Risparmio dell'Umbria, riconosceva in data 8.7.2014 di aver “subito gravi
danni causa il perdurare della crisi” e tale affermazione contrasta apertamente con la tesi che la crisi aziendale fosse stata determinata con la segnalazione a sofferenza di cui si discute, ed in disparte la considerazione che AS dell'Umbria avrebbe revocato gli affidamenti in data 16.7.2014 a fronte della mancata proposta di sistemazione formulata antecedentemente alla segnalazione effettuata dalla CP_4
pagina 6 di 11 Comunque sia non è superfluo rilevare che in data 7.3.2014 la aveva CP_4
formalmente messo in mora la società cliente rilevando anomali andamenti finanziari ed economici dell'azienda e richiedendo spiegazioni e proposte di soluzioni.
Com'è noto, l'obbligo di avviso che precede la segnalazione alla C.R. -già previsto dalla
Circolare della Banca d'Italia n.139 dell'11.2.1991- trova fondamento nei principi di correttezza e buona fede contrattuale (in termini Cass. n.2033/2011) ed ha la funzione di consentire all'avvisato di porre in essere tutte le azioni volte a contestare la segnalazione.
Nel caso in esame, nonostante il citato avviso l' non Controparte_1
era stata in grado di far fronte / prospettare soluzioni per i numerosi debiti da cui era gravata, di qui la segnalazione alla Centrale Rischi che, a ben vedere, risultava legittima,
data la grave e non transitoria situazione di difficoltà economica in cui versava la società
(e dato che la segnalazione costituisce un obbligo per gli intermediari bancari).
Tanto premesso, e considerato che l'ammontare dell'inadempimento segnalato risultava superiore di €.22.068,95, la questione da vagliare sta nel fatto se tale differenza delle poste debitorie sia sufficiente a fondare la domanda risarcitoria oggetto di lite (dato che nei rapporti col cliente la condotta dell'istituto di credito si deve pur sempre confrontare col principio del neminem laedere) oppure no.
Orbene, ritiene questa Corte che il maggior importo delle poste debitorie segnalate non abbia determinato la compromissione della fiducia creditoria in capo alla società, sia in considerazione della differenza non troppo significativa tra l'importo segnalato e quello effettivo (di fatto circa 1/5 del debito complessivo maturato nei confronti della , CP_4
sia alla luce dell'ingente esposizione debitoria col ceto bancario (a giugno del 2014
risultavano affidamenti addirittura superiori ai due milioni e mezzo di euro!).
pagina 7 di 11 Ritenere che la segnalazione alla C.R. di cui si discute abbia determinato la liquidazione della società nel marzo 2015 (cfr. pag.14 della sentenza impugnata) significa invertire i termini della questione, soprattutto se si tiene conto che il debito maturato nei confronti del ceto bancario era coinciso con una fase di “contrazione del fatturato”, come rilevato dal giudice di prime cure (pag.13), ciò che non poteva che comportare una riduzione del flusso di cassa e della possibilità di far fronte al detto debito sovra-dimensionato.
In altri termini, la difficoltà finanziaria dell' era Controparte_1
preesistente e conclamata e la segnalazione alla C.R. costituiva un obbligo e non un
escamotage (o “grimaldello”) per costringere la compagine sociale ad accendere un finanziamento;
quindi, ad avviso di questo Collegio, la non ha tenuto una CP_4
condotta contraria a buona fede, avendo anzi contribuito ad evitare una deriva ancora peggiore, realizzata con la messa in liquidazione della società, che evidentemente necessitava di finanza esterna per poter sopravvivere a fronte della tenaglia del debito e della contrazione del fatturato.
D'altronde non può non rilevarsi in questa sede che il primo giudice ha ritenuto che il danno “certo nella sua esistenza” sia derivato “anche” dalla segnalazione, ma l'affermazione lascia a dir poco perplessi, perché il danno di cui è stata chiesta la liquidazione è “solo” quello derivante dalle (ritenute) violazioni di legge e dei principi di buona fede e correttezza (cfr. pagg. 10 e 11 dell'atto di citazione in primo grado), quindi altre tipologie di danno non possono essere prese in considerazione, in ossequio al principio di cui all'art. 112 cpc. Inoltre il Tribunale di Perugia ha ammesso che non sia possibile “quantificare in maniera oggettiva il danno” e che ci si debba affidare ad un criterio equitativo, senza però realmente specificare quali parametri siano stati presi in considerazione, a riprova della difficoltà di individuare un danno effettivo patito dalla società attrice a seguito della (parzialmente) erronea segnalazione. pagina 8 di 11 In buona sostanza, considerato che la segnalazione alla Centrale Rischi costituiva un atto dovuto, l'unico aspetto della condotta della banca contrassegnato da criticità finiva con l'essere soltanto quello che dell'erroneo ammontare dell'inadempimento segnalato
(superiore di €.22.068,95 a quello effettivo), ma da tale errore non risulta che l'
[...]
abbia patito un danno risarcibile, anche avuto riguardo al Controparte_1
fatto che l'annotazione è stata presente negli elenchi della C.R. solo dal 16.6.14 al mese di agosto successivo.
Da quanto argomentato deriva che l'appello proposto dalla
[...]
merita di essere accolto, poiché Parte_1
l'eccessivo ammontare dell'inadempimento segnalato non ha determinato un danno patrimoniale idoneo a fondare la domanda risarcitoria proposta dall' Controparte_1
[...]
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L'appellata ha a sua volta interposto Controparte_1
appello incidentale avverso la sentenza n.1745/23 emessa dal Tribunale di Perugia
deducendo che il primo giudice sarebbe incorso in un errore di conteggio laddove, pur dando atto della corresponsione di €.104.000,00 da parte del correntista, non ha tenuto conto che sarebbe stato pagato l'importo di €.22.068,95 in più rispetto a quanto dovuto,
di qui la richiesta di accoglimento della domanda di ripetizione dell'indebito nella misura indicata.
Ritiene questa Corte che la censura della Controparte_1
non sia fondata.
[...]
L'esposizione debitoria era infatti riferita al complesso dei rapporti intrattenuti dal cliente con la banca, quindi sia al rapporto di conto corrente n.09/246 che al mutuo chirografario n.09/12238 (cfr. pag.4 della sentenza gravata, nonché pag.2 dell'atto di pagina 9 di 11 citazione in primo grado). Orbene, parte attrice ha preso le sue conclusioni solo in relazione al contratto di conto corrente (cfr. pag.8 della sentenza), sicché la questione dell'ammontare delle rate di mutuo non pagate rimane estranea al giudizio e deve considerarsi oramai definita.
In altri termini l'oggetto del petitum è in questa sede circoscritto al rapporto di c/c e non può estendersi a tutti i rapporti intercorsi tra la banca e l'istituto di credito.
Ciò premesso è d'uopo rilevare che il CTU ha ritenuto illegittimo l'addebito in c/c di
€.22.068,95, di cui €.21.332,28 per interessi ed €.736,67 per CMS (cfr. pag.38 della relazione); tenuto conto del saldo banca del c/c in questione (passivo per €.64.890,23), la doverosa rettifica conduce ad un saldo finale negativo per il correntista di €.42.821,28,
quindi l'istituto di credito rimane(va) pur sempre creditore dell'
[...]
, come indicato dal primo giudice, fermo restando che il Controparte_1
ricalcolo attiene solo al rapporto di c/c per cui è causa e non è pertanto da escludere che,
effettuati i riconteggi comprendenti tutti i rapporti, la banca sia tenuta a restituire quanto percepito in eccedenza.
Ne deriva che l'appello proposto in via incidentale non possa trovare accoglimento.
*****
Resta da esaminare la questione delle spese di lite.
La domanda dell' ha trovato accoglimento in larga Parte_2
misura, risulta pertanto conforme a diritto che la Parte_1
, fosse (sia) tenuta al pagamento delle spese di lite e di CTU
[...]
del primo grado di giudizio.
Quanto alle spese del presente grado occorre rilevare che l'esito finale del giudizio, da tenere presente al fine di individuare la soccombenza (Cass. N.13356/21; Cass.
N.19880/2011), è stato favorevole alla cliente della banca, che però ha visto accolta pagina 10 di 11 l'impugnazione in relazione ad una delle statuizioni del primo giudice, mentre l'appello incidentale è stato totalmente respinto. Tenendo presente tutto ciò ritiene questa Corte
che sussistano gli estremi per compensare integralmente le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
, in persona del Parte_1
suo l.r. pro tempore, nei confronti dell' Controparte_1
, in persona del suo liquidatore e legale rappresentante, nonché sull'appello
[...]
incidentale proposto dalla Controparte_1
contrariis reiectis, così provvede:
• In parziale riforma della sentenza impugnata (n.1745/23 emessa dal Tribunale di Perugia il
16.11.23) respinge la richiesta risarcitoria proposta dalla Controparte_1
ed il conseguente ordine di cancellazione della segnalazione alla C.R. della B.d'I.;
[...]
• Respinge ogni altra domanda contenuta nell'appello principale ed in quello incidentale;
• Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
• visto l'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/02 e successive modifiche, accerta che sussistono i presupposti perché , in persona del suo l.r. Controparte_1
pro tempore, versi un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Perugia, lì 17 Novembre 2025
Il PRESIDENTE relatore
(Dott. Simone Salcerini)
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