Sentenza 3 novembre 1999
Massime • 1
La presunzione di cui al terzo comma dell'art. 275 cod. proc. pen., che impone l'applicazione della custodia in carcere quando sussistano gravi indizi in ordine a determinati reati e non risultano acquisiti elementi di esclusione delle esigenze cautelari, è opposta a quella fissata dal quarto comma dell'articolo citato, che esclude l'applicabilità della custodia in carcere nei confronti di chi ha superato l'età di settanta anni, a prescindere dalle condizioni di salute in cui versa, salvo la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La seconda presunzione, "in bonam partem", prevale sulla prima "in malam partem". Da ciò deriva che per mantenere lo stato di custodia carceraria di un ultrasettantenne, il giudice deve valutare come eccezionali le esigenze cautelari, anche quando sussistano gravi indizi in ordine ai reati di cui al terzo comma dell'articolo citato, dando specifica e adeguata motivazione, e che, nell'assenza di siffatte eccezionale esigenze, ossia in presenza di esigenze cautelari tipiche o normali, è potere-dovere del giudice disporre misure coercitive meno afflittive della custodia in carcere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/11/1999, n. 3506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3506 |
| Data del deposito : | 3 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 3.11.1999
1. Dott. Giangiulio Ambrosini Consigliere SENTENZA
2. " Bruno Oliva " N. 3506
3. " Antonio Stefano Agrò " REGISTRO GENERALE
4. " Nicola Milo (rel.) " N. 19533/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da MO EO, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza 22.3.1993 del Tribunale della libertà di Palermo;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Nicola Milo;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. V. Galgano che ha concluso per l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata;
udito il difensore Avv. I. Reina, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;
osserva in
Fatto e diritto
Il Tribunale della libertà di Palermo, con ordinanza 22.3.1999, decidendo in sede di appello, confermava la decisione del precedente 2 febbraio del GIP dello stesso Tribunale, che aveva disatteso l'istanza, avanzata da EO MO, di sostituzione della misura cautelare della custodia i carcere con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari.
Il MO, nell'ambito del procedimento n. 4428/97 R.G., era stato raggiunto da provvedimento restrittivo inframurario, emesso in data 16.10.1998, perché indagato in ordine al reato di cui all'art.416 bis c.p., quale "capo mandamento" di "Pagliarelli" e componente della "commissione provinciale" di Palermo di "cosa nostra". Il Tribunale, a sostegno della conclusione raggiunta, riteneva, recependo le risultanze della perizia medico - legale espletata sul MO, che le condizioni di salute di costui, per quanto precarie, erano comunque compatibili col regime carcerario e, per sopperire a difficoltà deambulatorie del soggetto, ne disponeva l'avviamento presso un centro dell'Amministrazione penitenziaria idoneo ad ospitare disabili.
Avverso tale pronuncia - della quale ha sollecitato l'annullamento - ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, il MO, lamentando la violazione della legge penale e di quella processuale, nonché il difetto di motivazione, sotto i seguenti profili: a) non si era considerato che egli era un ultrasettantenne e, per ciò solo, non poteva essere ristretto in carcere, salvo la sussistenza di "esigenze cautelari di eccezionale rilevanza"; b) queste non erano state concretamente dimostrate e il riferimento a precedente condanna per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. era inesatto, essendo egli persona incensurata;
c) in altri gravi procedimenti a suo carico, gli erano stati accordati gli arresti domiciliari;
d) non si era per nulla considerato se le sue gravi condizioni di salute potessero ricevere adeguate cure all'interno della struttura penitenziaria, atteso che, nel tempo, v'era stato un progressivo aggravamento (ictus e meningioma cerebrale).
All'odierna udienza camerale, le parti hanno concluso come da epigrafe.
Il ricorso è fondato.
Ed invero, l'ordinanza impugnata non è correttamente e adeguatamente motivata in tema di esigenze cautelari e di adeguatezza della misura in atto.
Va precisato, infatti, che, pur essendo il ricorrente chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 416 bis c.p., per il quale vale - almeno in tesi - la presunzione di cui all'art. 275/3^ c.p.p. a giustificazione della misura coercitiva più afflittiva, non può non tenersi conto della circostanza oggettiva che l'indagato (nato nel 1918), al di là delle condizioni di salute in cui versa, è una ultrasettantenne e, in quanto tale, non può essere, in concreto, sottoposto, secondo il disposto del successivo comma quarto del richiamato articolo, a custodia in carcere, "salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza".
L'ordinanza impugnata, attardandosi nella enunciazione di principi teorici e nell'analisi delle condizioni di salute del MO, non offre una motivazione condivisibile circa la concreta sussistenza di tali "eccezionali" esigenze, considerato che si limita ad apprezzarle - nella loro generica tipicità o normalità - in relazione alla "gravità dei fatti contestati" e, quindi, alla suggestività riveniente dall'oggettiva pericolosità di un'associazione criminale di stampo mafioso e non già in relazione alla specifica e personale posizione di EO MO, alla quale, invece, avrebbe dovuto essere dato un particolare rilievo, sulla base di circostanze fattuali concrete, sintomatiche proprio dell'eccezionalità della situazione cautelare: la necessità di scongiurare, attraverso il ricorso alla custodia carceraria, i rischi di cui all'art. 274 c.p.p. va apprezzata in un'ottica emergenziale di particolare valenza, di cui non v'è traccia nel provvedimento impugnato, che non richiama puntuali e specifici elementi di giudizio al riguardo. È ben vero che il Giudice a quo ha fatto un vago cenno alla "personalità" dell'indagato, indicandolo come persona "già condannata per associazione di stampo mafioso", ma non può essere sottaciuto che di tale condanna non v'è traccia in atti, risultando, anzi, il MO persona - ad oggi - assolutamente incensurata. La presunzione di cui al terzo comma dell'art. 275 c.p.p., che impone l'applicazione della custodia in carcere, quando sussistono gravi indizi in ordine a determinati reati e non risultano acquisiti elementi di esclusione delle esigenze cautelari, è opposta a quella fissata dal quarto comma dell'articolo citato, che esclude l'applicabilità della custodia in carcere nei confronti di chi ha superato l'età di settanta anni, a prescindere dalle condizioni di salute in cui versa, salvo la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La seconda presunzione, "in bonam partem", essendo dotata di maggiore specificità, prevale sulla prima, "in malam partem". Da ciò deriva che, per mantenere lo stato di custodia carceraria di un ultrasettantenne, il Giudice deve valutare come eccezionali le esigenze cautelari, nel senso già illustrato, anche quando sussistono gravi indizi in ordine ai reati di cui al terzo comma dell'articolo citato, dando specifica e adeguata motivazione, e che, nell'assenza di siffatte eccezionali esigenze, ossia in presenza di esigenze cautelari tipiche o normali, è potere - dovere del Giudice disporre misure coercitive meno afflittive della custodia in carcere.
Il carattere assorbente delle argomentazioni svolte esime dal prendere in esame anche l'aspetto relativo alle condizioni di salute del ricorrente e alle questioni connesse, posto che, anche in tale caso, viene comunque in rilievo l'eccezionalità delle esigenze cautelari.
L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Palermo, che dovrà tenere conto dei rilievi di cui sopra e adeguarsi al principio di diritto come innanzi illustrato.
Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, va disposto l'adempimento di cui all'art. 94/1 ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 3 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 1999