Sentenza 7 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/02/2001, n. 1740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1740 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2001 |
Testo completo
1740 /0 1 REPUBBL ITALIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R. G. N.6412/98 SEZIONE LAVORO Cron. N. 3658 composta dai seguenti Magistrati: Rep. N.
1.Dott. LO Grieco -Presidente- 2. " Guido Vidiri -Consigliere- Ud. 12.12.2000 3. " Alessandro De Renzis - Rel. Consigliere- 4. " Camillo Filadoro -Consigliere- 5. " Aldo De Matteis -Consigliere- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 " 7 FEB 2001 sul ricorso proposto IL CANCELLIERE DA MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gene- Richiesta copia studio dal Sig. AGI per diritti L. 3000 rale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 117.2.01 12, è elettivamente domiciliato IL CANCELLIERE Ricorrente
CONTRO
CA VE AN, elettivamente domiciliato presso la Corte Suprema di Cassazione in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. CG059400 Gaetano Sorbello del foro di Messina per procura a margine del th ricorso Controricorrente 5373 2 per la cassazione della sentenza n. 162/97 del Tribunale del La- voro di Messina del 21.11.1997/18.12.1997 nella causa iscritta al R.G. n. 536 dell'anno 1996. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12.12.2000 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Pietro Ab- britti, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, depositato il 14.6.1994, LO VE chiedeva al Pretore di Patti il riconoscimento del proprio diritto a percepire, a carico del Ministero dell'Interno, l'indennità di accompagna- mento, negatagli in sede amministrativa. Il Ministero dell'Interno costituendosi eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e nel merito contestava la domanda chiedendone il rigetto. Ammessa ed espletata consulenza tecnica di ufficio, l'adito Pre- tore con sentenza n. 1264/1996 rigettava la domanda ritenendo insussistenti le condizioni di invalidità legittimanti il riconosci- mento della richiesta indennità. Proposto gravame da parte del VE, il Tribunale di Messina, " rinnovata la consulenza tecnica di ufficio, in riforma della deci- sione pretorile, con sentenza 21.11.1997/18.12.1997 accoglieva la domanda proposta dal VE con riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dal 1.4.1996, oltre accessori.. Ни 3 Il Tribunale condivideva le conclusioni del consulente di secondo grado circa la riscontrata invalidità permanente del 100% dipen- dente da stato patologico accertato, costituito da insufficienza mentale grave. Contro tale sentenza ricorre per cassazione il Ministero dell'Interno con unico motivo, al quale resiste con controricorso il VE. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo il ricorrente Ministero denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 18 del 1980 nonché del D.M.
5.2.1992 del Ministero della Sanità, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., e vizi di motivazione, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. Il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale abbia recepito acriticamente le risultanze del consulente tecnico di ufficio di se- condo grado, non essendo sufficiente il mero riscontro di deficit intellettivo grave per affermare l'esistenza di totale inabilità la- vorativa, ma addirittura la necessità di accompagnamento. Lo stesso ricorrente aggiunge che il consulente di secondo grado, a fronte del marcato deficit psico- intellettivo, ha evidenziato la sussistenza di psiche lucida, ossia di un residuo psichico di fon- do. Ad avviso del Ministero non si giustificava, inoltre, l'attribuzione di un accompagnatore sia perché non risultava segnalata una in- capacità assoluta sul piano espressivo sia perché erano stati indi- cati “esiti aggravanti” non precisati quanto alla loro natura tem- poranea o permanente. Infine, si censura la relazione del consulente tecnico, e con essa l'impugnata sentenza, laddove si giustificava l'attribuzione di un accompagnatore in relazione alla segnalata necessità di supervi- sione sul piano dell'assistenza e sorveglianza da parte di terzi, essendo l'opera prestata dall'accompagnatore limitata nel tempo sul piano dell'apporto delle energie fisiche in favore dei soggetti che ne risultino privi e non potendo essere confusa con quella continuativa di sostegno sul piano psichico, di controllo e di sor- veglianza svolta nei confronti di persone incapaci da parte di soggetti istituzionalmente preposti (quali il tutore o il curatore, l'assistente sociale, il medico curante). Le esposte doglianze non hanno pregio e vanno disattese. La parte ricorrente ha mosso critiche del tutto generiche alla consulenza tecnica di ufficio di secondo grado non contrastando gli accurati accertamenti con precisi e puntuali elementi probato- ri in ordine a carenze o deficienze diagnostiche. Al riguardo l'impugnata sentenza ha fornito ampia ed adeguata motivazione, essendosi richiamata all'anzidetta consulenza tecni- ca, la quale ha riscontrato insufficienza mentale grave con QI=47 della scala Wais a carico del VE con riduzione completa della capacità di lavoro e di guadagno. Trattasi, in ogni caso, di valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, come più volte ribadito da questa Corte, la fly RG 6412/08 S quale ha osservato che nel giudizio in materia di invalidità i la- mentati errori e lacune della consulenza sono suscettibili di esa- me unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione dell'impugnata sentenza, quando siano riscontrabili carenze e deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate e non già quando si prospettino semplici difformità tra la valuta- zione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologi- co e la valutazione della parte (Cass. 11 gennaio 2000, n. 225; Cass. 8 agosto 1998, n. 7798; Cass. 9 gennaio 1992, n. 142). In conclusione, il ricorso è destituito di fondamento e va rigetta- to. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQ M
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in £. to coo 'oltre £.
1.500.000 per onora- rio. Così deciso in Roma addì 12 dicembre 2000 Il Presidente Il Consigliere relatore estensore Alessandro be Dentis Shill IL COLLABORATORE DI CA Depositate in Cancelleria 7 FEB. 2001 oggi, LORATORE FORATORE DI CA