Sentenza 19 febbraio 2013
Massime • 1
L'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata, prevista obbligatoriamente dall'art. 300 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 nel caso di irrogazione della pena della reclusione superiore ad un anno, impedisce la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, essendovi incompatibilità tra pericolosità sociale del colpevole e presunzione di astensione tra commissione di ulteriori reati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/02/2013, n. 12277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12277 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 19/02/2013
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 487
Dott. ORILIA Lorenzo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - N. 37915/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PO OV N. IL 11/12/1945;
NO OV N. IL 10/10/1972;
avverso la sentenza n. 10353/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 31/01/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/02/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'AMBROSIO Vito che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del AP e rigetto del ricorso del NO.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza 31.1.2012 la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la decisione del Giudice per l'Udienza Preliminare presso il locale Tribunale che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto AP IO e ZZ IO colpevoli del reato di concorso in contrabbando per avere trasportato kg 380 di T.L.E. occultati all'interno di un furgone e, per quanto ancora interessa, li aveva condannati con le attenuanti generiche alla pena - sospesa per ZZ - di anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 846.666,66 di multa con applicazione della libertà vigilata per anni uno.
La Corte di merito ha confermato il giudizio di responsabilità degli imputati precisando, quanto al NO, che egli aveva la disponibilità del furgone perché non si era limitato solo a guidarlo per aiutare il suocero cardiopatico, ma lo aveva chiesto in prestito il giorno prima ad un terzo dichiarando di dover effettuare un piccolo trasporto;
ha ritenuto prive di rilievo le dichiarazioni liberatorie del AP il quale si era assunto la responsabilità affermando che il trasporto del tabacco era stato eseguito all'insaputa del NO.
Ancora, la Corte di merito ha attribuito rilievo al fatto che il NO non aveva mai dichiarato di avere reperito direttamente il furgone e che al momento del controllo si era qualificato come un appartenente alle forze dell'ordine ai preciso fine - pure evidenziato dal primo giudice - di utilizzare tale qualità per evitare la perquisizione dell'automezzo. Ha condiviso anche l'atro argomento utilizzato dal primo giudice per confermare la responsabilità dei NO e cioè il fatto che appare poco credibile la tesi di un appartenente alle forze dell'ordine il quale non si accerti dello natura degli oggetti da trasportare, non avendo assistito alle operazioni di carico.
Infine, quanto alla censura riguardante l'applicazione della libertà vigilata, ha richiamato il disposto del D.P.R. n. 43 del 1973, art.300 che prevede l'obbligatorietà della misura quando è applicata la pena della reclusione superiore ad un anno.
2. Per l'annullamento della sentenza ricorrono in cassazione gli imputati con separati ricorsi.
2.1 Il AP, denunziando la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), si duole sostanzialmente del difetto di motivazione sui motivi di gravame proposti e sulla determinazione dei fatti nella loro consistenza di certezza o di dubbio. Ancora, censura la decisione per avere la Corte violato i alteri di cui all'art. 133 c.p. irrogando la medesima pena per entrambi gli imputati senza considerare il comportamento processuale del ricorrente che aveva ammesso immediatamente gli addebiti.
Il NO, a sua volta, lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'accertamento della sua responsabilità penale rimproverando alla Corte d'Appello di avere acriticamente recepito la motivazione della sentenza di primo grado senza rispondere alla argomentazioni prospettate dalla difesa che aveva evidenziato l'inidoneità del compendio probatorio posto a base della sentenza di primo grado, mancando assolutamente gli elementi di prova in ordine ai presunto ruoto di concorrente nel reato. Secondo il ricorrente la Corte di merito ha contuso il dato della conoscenza del contenuto del furgone ad opera del NO con quello dell'esistenza dei trasporto da effettuarsi;
ancora appare lacunosa l'argomentazione secondo cui l'elemento di conoscenza della qualità del carico trasportato sarebbe deducibile dal mancato controllo del carico stesso ad opera dei prevenuto.
Con altra censura - deducendo sempre il vizio di motivazione lamenta altresì la violazione dell'art. 164 c.p. e del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 300 rimproverando alla Corte di avere concesso la sospensione condizionale della pena e disposto altresì la misura di sicurezza della libertà vigilata in base al semplice richiamo dell'art. 300 senza considerare, invece, che a norma dell'art. 164 c.p., comma 3 in caso di sospensione condizionale della pena non sono applicabili misure di sicurezza e ciò perché il beneficio della sospensione esclude automaticamente la pericotosità del soggetto. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ricorso del AP.
Il motivo è manifestamente infondato per difetta di specificità (art. 581 c.p.p., lett. c in relazione all'art. 591 c.p.p., lett. c) quanto alla mancata indicazione degli elementi di convincimento utilizzati dalla Corte di merito per respingere i motivi di gravame proposti perché sarebbe stato preciso onere dell'imputato indicare in ricorso te specifiche censure prospettate ai giudice di appello senza ottenere nessuna risposta, non essendo compito della Corte di Cassazione, in considerazione dei vizi dedotti, di procedere alla lettura degli atti processuali per individuare i motivi di appello;
piuttosto, la sentenza impugnata rileva che le censure sollevate non contengono elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi dal primo giudice.
E, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio di appella è consentita la motivazione "per relationem", con riferimento alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate a carico della sentenza del primo giudice non contengano etementi di novità rispetto a quelli già esaminati e disattesi dallo stessa (cfr. cass. Sez. 4, Sentenza n. 38824 del 17/09/2008 Ud. dep. 14/10/2008 Rv. 241062; cfr. anche cass. Sez. 3, Sentenza n. 13926 del 01/12/2011 Ud. dep. 12/O4/2O12 Rv. 252615). Quanto ai trattamento sanzianatorio, la censura è parimenti manifestamente infondata: premesso che la determinazione della pena nel limiti di legge rientra nel potere discrezionale del giudice di merito (art. 132 c.p.), va osservato che la Corte d'Appello ha dato sufficientemente conto del proprio convincimento nel confermare la decisione di primo grado laddove ha ritenuto che il trattamento sanzionatorio, già contenuto entro il minimo edittale appare congruo e non suscettibile di ulteriori riduzioni, neanche per effetto dell'esclusione dell'aggravante indebitamente ritenuta da primo giudice. La censura, quindi, si risolve in una richiesta di nuovo accertamento che esula dai compiti della Corte di legittimità.
2. Ricorso del NO.
2.1 La prima censura - che sostanzialmente pone solo un vizio di motivazione - è manifestamente infondata.
Il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento detta decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. cass. sez. terza 19.3.2009 n. 12110; cass.
6.6.06 n. 23526). Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l'Illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciatole, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegale In modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (cass. Sez. 3, Sentenza n. 35397 del 20/06/2007 Ud, dep. 24/09/2007; Cassazione Sezioni Unite n. 24/1999, 24.11.1999, Spina, RV. 214794). Nel caso di specie la Corte di merito, nel motivare sulla responsabilità dev'imputato, ha valorizzato la piena disponibilità del furgone da parte del NO, le sue qualità personali incompatibili con un comportamento superficiale in ordine all'effettivo contenuto del trasporto e il suo comportamento al momento del controllo di Polizia, finalizzato ad escludere la perquisizione: trattasi di un percorso fondato su una serie di indizi gravi e logicamente coerenti e pertanto non può essere sindacato in questa sede.
2.2 Quanto alla seconda censura, che pone il problema della compatibilità della misura di sicurezza obbligatoria prevista dal D.P.R. n. 43 del 1973, art. 300 con l'art. 164 c.p., comma 3 la Corte ne rileva la manifesta infondatezza perché la Questione di diritto va agevolmente risalta nel senso che in caso di concessione di entrambe, non è la misura di sicurezza che deve essere revocata (stante appunto la sua obbligatorietà prevista dai legislatore), quanto piuttosto il beneficio della sospensione condizionale detta pena.
Come peraltro già osservato dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6, Sentenza n. 23061 del 12/05/2009 Ud. dep. 04/06/2009 Rv. 244147) è operante l'art. 164 c.p., comma 3 per ciò che attiene ai rapporti tra misura di sicurezza e sospensione condizionale della pena ("La sospensione condizionale della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza tranne che si tratti detta confisca"): la norma si riferisce evidentemente alle misure di sicurezza patrimoniali diverse dalla confisca e alle misure di sicurezza personali la cui applicazione sia consentita discrezionalmente, proprio perché è possibile concedere il beneficio della sospensione condizionale in alternativa alla irrogazione detta misura di sicurezza. Infatti, la applicazione detta misura di sicurezza, quando sia accertata la pericolosità, è incompatibile con la concessione dei beneficio detta sospensione condizionate della pena, che presuppone una prognosi di astensione dalla commissione di altri reati, proprio per l'accertata pericolosità (ex plurimis cass. Sez. 3, Sentenza n. 16430 del 02/03/2011 Ud. dep. 27/04/2011 Rv. 249998; Cass. Sez. 6 sentenza 23061/2009). Discende che misura di sicurezza obbligatoria (nel senso di applicazione necessaria della misura di sicurezza una volta che sia stata accertata in concreto la pericolosità oppure di misura la cui obbligatorietà è prevista direttamente dai legislatore, come nei caso di specie) e sospensione condizionate detta pena non possono essere congiuntamente disposte, come invece è stato fatto erroneamente nel caso di specie dai giudici di merito. D'altronde, non può esservi dubbio che la misura di sicurezza detta libertà vigilata, inflitta netta fattispecie, deve ritenersi misura obbligatoria, come si evince dal chiaro tenore normativo e non può, dunque, esservi dubbio che nel caso in cui si sia in presenza di fattispecie rientrante netta previsione di cui alla norma da ultimo citata, non può essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Ora, nella ipotesi che ci occupa, i giudici di merito, dando luogo ad una violazione di legge ed ad una palese antinomia logico, dopo avere applicato la misura di sicurezza obbligatoria (ritenendo automaticamente sussistente la pericolosità sociale), ciononostante, hanno concesso il beneficio dell'art. 163 c.p.: consegue che la risoluzione del caso è opposta a quella prospettata dal ricorrente dal momento che i Giudici avrebbero dovuto solo applicare la libertà vigilata senza l'ulteriore statuizione sulla sospensione condizionale.
Ma in mancanza di impugnazione del Pubblico Ministero, tale errore di diritto non può essere emendato in questa sede (cass. n. 16430/2011 cit.).
Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cast sentenza 13. 6,2000 n. 186), alla condanna dei ricorrenti al pagamento dette spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p. nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2013