Cass. pen., sez. III, sentenza 19/02/2013, n. 12277
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Sentenza 19 febbraio 2013

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L'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata, prevista obbligatoriamente dall'art. 300 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 nel caso di irrogazione della pena della reclusione superiore ad un anno, impedisce la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, essendovi incompatibilità tra pericolosità sociale del colpevole e presunzione di astensione tra commissione di ulteriori reati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 19/02/2013, n. 12277
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12277
    Data del deposito : 19 febbraio 2013

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